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Decisione

10.2010.650

Estorsione

8 agosto 2013Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

di data 15 novembre 2010 del

AINQ 1 che propone la condanna

dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

1'800.-, corrispondente a 60 aliquote da fr. 30.- (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Si rinvia la parte civile CIVI

1, e CIVI 2, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv.

3.

CPPT).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 25 novembre 2010 dall'accusato;

sentito da ultimo l'accusato che conclude

chiedendo l’assoluzione e un indennizzo pari a fr. 2'000.-;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di:

1.1

estorsione tentata

per avere, a__________, il 22

marzo 2007, per procacciare alla ditta __________ Sagl un indebito profitto,

minacciandolo di un grave danno, e meglio di avviare pesanti procedure

giudiziarie e fiscali, tentato di indurre CIVI 1 ad atti pregiudizievoli al

patrimonio della ditta CIVI 2, da lui diretta, segnatamente a ridurre la

fattura emessa per opere da elettricista effettuate presso due appartamenti di

proprietà della società __________ Sagl da CHF 41'705.00 a CHF 20'000.00, non riuscendo nel suo intento. Fatti avvenuti nelle riferite circostanze

di luogo e di tempo; reato previsto dall'art. 156 cifra 1 CP in relazione con

l'art. 22 CP?

1.2

E’ data applicazione degli art.

13, 19 e 52 e 53 CP?

2.

Quale deve essere l’eventuale

pena?

2.1

L’eventuale

condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale della

pena e se sì a quali condizioni?

3.

Devono essere accolte le

pretese della parte civile CIVI 1 e CIVI 2?

4.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese e se devono essere riconosciute ripetibili a favore dell’accusato in

caso di proscioglimento?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 13, 19, 42 e segg., 47

e segg., 52, 53 e 156 cifra 1 in relazione con 22 CP; 455, 453 CPP-CH; 9 e

segg., 250, 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dal reato di estorsione tentata

(art. 156 CP in relazione con l’art. 22 CP) per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto d’accusa n. 4918/2010 del 15 novembre 2010;

riconosce a ACCU 1 un’indennità di fr.

600.

- ;

carica la tassa di giustizia e le

spese giudiziarie di complessivi fr. 750.- allo Stato.

Qualora l’accusatore

privato dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 600.-

sarebbe a suo carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI);

avverte che questo giudizio può

essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale

entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure

oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione

della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: Il

segretario:

ACCU 1

fr. 500.- tassa

di giustizia senza motivazione

fr. 250.- spese

giudiziarie

fr. 750.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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