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Decisione

10.2010.653

Discriminazione razziale, ingiuria, vie di fatto, correità

26 ottobre 2012Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

2010 n. 5043/2010 del che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

4'200.- (quattromiladuecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr.

140.- (centoquaranta) (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'800.-

(milleottocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa

sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 0

(diciotto) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.-

(duecento).

5.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP

ACCU 2

prevenuto colpevole di 1. discriminazione razziale

per avere, a __________, il __________,

in stato d’ebrietà (g. 1,66 per mille), agendo in correità coi fratelli ACCU 1,

ACCU 4 e ACCU 3, sulla pubblica via, spintonandolo e apostrofandolo dapprima in

tedesco coi termini di “hure neger arschloch” e “dreckiger neger”, poi in

italiano col termine di “negro merda”, discreditato e discriminato per la sua

razza mediante parole e vie di fatto il cittadino italiano di colore CIVI 2;

2.

ingiuria

per avere, nelle circostanze di

cui sopra, rivolgendogli le parole sopraccitate, e quindi apostrofando la sua

accompagnatrice coi termini di “neger schlampe” e di “hure”, offeso l’onore di CIVI

2.

e di CIVI 1;

3.

vie di fatto

per avere, sempre nelle

medesime circostanze, spintonandoli, commesso vie di fatto contro CIVI 2 e CIVI

1;

fatti avvenuti nelle indicate

circostanze di tempo e luogo;

reati previsti dagli artt. 126

cpv. 1, 177 e 261bis CP;

perseguito con decreto d’accusa del 16 novembre

2010.

n. 5046/2010 del AINQ 1, __________, che propone la condanna:

1.

Alla pena pecuniaria di fr.

4'500.- (quattromilacinquecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr.

150.

- (centocinquanta) (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e

seg. CP).

2.

Alla multa di fr. 2'000.-

(duemila), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Si rinviano le parti civili CIVI

1.

e CIVI 2 al competente foro per le pretese di tale natura (art. 94 cpv. 3

CPPT).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.-

(duecento).

5.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP.

ACCU 3

prevenuto colpevole di 1. discriminazione razziale

per avere, a __________, il __________,

in stato d’ebrietà (g. 2,05 per mille), agendo in correità coi fratelli ACCU 2,

ACCU 4 e ACCU 1, sulla pubblica via, spintonandolo e apostrofandolo dapprima in

tedesco coi termini di “hure neger arschloch” e “dreckiger neger”, poi in

italiano col termine di “negro merda”, discreditato e discriminato per la sua

razza mediante parole e vie di fatto il cittadino italiano di colore CIVI 2;

2.

ingiuria

per avere, nelle circostanze di

cui sopra, rivolgendogli le parole sopraccitate, e quindi apostrofando la sua

accompagnatrice coi termini di “neger schlampe” e di “hure”, offeso l’onore di CIVI

2.

e di CIVI 1;

3.

vie di fatto

per avere, sempre nelle

medesime circostanze, spintonandoli, commesso vie di fatto contro CIVI 2 e CIVI

1;

fatti avvenuti nelle indicate

circostanze di tempo e luogo;

reati previsti dagli artt. 126

cpv. 1, 177 e 261bis CP;

perseguito con decreto d’accusa del 16 novembre

2010.

n. 5044/2010 del AINQ 1, __________, che propone la condanna:

1.

Alla pena pecuniaria di fr.

3'600.- (tremilaseicento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 120.-

(centoventi) (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

2.

Alla multa di fr. 1'800.-

(milleottocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa

sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 18 (diciotto) (art. 106 cpv. 2

CP).

3.

Si rinviano le parti civili CIVI

1.

e CIVI 2 al competente foro per le pretese di tale natura (art. 94 cpv. 3

CPPT).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.-

(duecento).

5.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP.

ACCU 4

prevenuto colpevole di 1. discriminazione razziale

per avere, a __________, il __________,

in stato d’ebrietà (g. 1,89 per mille), agendo in correità coi fratelli ACCU 2,

ACCU 1 e ACCU 3, sulla pubblica via, spintonandolo e apostrofandolo dapprima in

tedesco coi termini di “hure neger arschloch” e “dreckiger neger”, poi in

italiano col termine di “negro merda”, discreditato e discriminato per la sua

razza mediante parole e vie di fatto il cittadino italiano di colore CIVI 2;

2.

ingiuria

per avere, nelle circostanze di

cui sopra, rivolgendogli le parole sopraccitate, e quindi apostrofando la sua

accompagnatrice coi termini di “neger schlampe” e di “hure”, offeso l’onore di CIVI

2.

e di CIVI 1;

3.

vie di fatto

per avere, sempre nelle

medesime circostanze, spintonandolo, commesso vie di fatto contro CIVI 2;

fatti avvenuti nelle indicate

circostanze di tempo e luogo;

reati previsti dagli artt. 126

cpv. 1, 177 e 261bis CP;

perseguito con decreto d’accusa del 16 novembre

2010.

n. 5045/2010 del AINQ 1, __________, che propone la condanna:

1.

Alla pena pecuniaria di fr.

4'200.- (quattromiladuecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr.

140.

- (centoquaranta) (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

2.

Alla multa di fr. 1'800.-

(milleottocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa

sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 18 (diciotto) (art. 106 cpv. 2

CP).

3.

Si rinviano le parti civili CIVI

1.

e CIVI 2 al competente foro per le pretese di tale natura (art. 94 cpv. 3

CPPT).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.-

(duecento).

5.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP.

viste le opposizioni ai decreti

d’accusa interposte tempestivamente in data 29 novembre 2010;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento degli accusati da ogni capo di imputazione ed in via

subordinata l’esenzione da ogni pena in applicazione dell’art. 177 cpv. 3 CP.

sentiti da ultimo gli accusati;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

ACCU 1 è autore colpevole di

1.1

discriminazione razziale

per avere, a __________, il __________,

in stato d’ebrietà (g. 1,68 per mille), agendo in correità coi fratelli ACCU 2,

ACCU 4 e ACCU 3, sulla pubblica via, spintonandolo e apostrofandolo dapprima in

tedesco coi termini di “hure neger arschloch” e “dreckiger neger”, poi in

italiano col termine di “negro merda”, discreditato e discriminato per la sua

razza mediante parole e vie di fatto il cittadino italiano di colore CIVI 2;

1.2

ingiuria

per avere, nelle circostanze di

cui sopra, rivolgendogli le parole sopraccitate, e quindi apostrofando la sua

accompagnatrice coi termini di “neger schlampe” e di “hure”, offeso l’onore di CIVI

2.

e di CIVI 1;

1.3

vie di fatto

per avere, sempre nelle

medesime circostanze, spintonandolo, commesso vie di fatto contro CIVI 2;

fatti avvenuti nelle indicate

circostanze di tempo e luogo;

reati previsti dagli artt. 126

cpv. 1, 177 e 261bis CP;

1.4

Ha agito in stato di scemata imputabilità (art. 19 CP) ?

1.5

È data applicazione dell’art. 177 cpv. 3 CP ?

2.

Quale deve essere l’eventuale pena.

2.1

L’eventuale

condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale;

3.

A chi vanno caricate le tasse e le spese.

1.

ACCU

2, è autore colpevole di

1.1

discriminazione razziale

per avere, a __________, il __________,

in stato d’ebrietà (g. 1,66 per mille), agendo in correità coi fratelli ACCU 1,

ACCU 4 e ACCU 3, sulla pubblica via, spintonandolo e apostrofandolo dapprima in

tedesco coi termini di “hure neger arschloch” e “dreckiger neger”, poi in

italiano col termine di “negro merda”, discreditato e discriminato per la sua

razza mediante parole e vie di fatto il cittadino italiano di colore CIVI 2;

1.2

ingiuria

per avere, nelle circostanze

di cui sopra, rivolgendogli le parole sopraccitate, e quindi apostrofando la

sua accompagnatrice coi termini di “neger schlampe” e di “hure”, offeso l’onore

di CIVI 2 e di CIVI 1;

1.3

vie di fatto

per avere, sempre nelle

medesime circostanze, spintonandoli, commesso vie di fatto contro CIVI 2 e CIVI

1;

fatti avvenuti nelle indicate

circostanze di tempo e luogo;

reati previsti dagli artt. 126

cpv. 1, 177 e 261bis CP;

1.4

Ha agito in stato di scemata imputabilità (art. 19 CP) ?

1.5

È

data applicazione dell’art. 177 cpv. 3 CP ?

2.

Quale

deve essere l’eventuale pena.

2.1

L’eventuale

condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale;

3.

A chi

vanno caricate le tasse e spese.

1.

ACCU 3, è

autore colpevole di

1.1

discriminazione razziale

per avere, a __________, il __________,

in stato d’ebrietà (g. 2,05 per mille), agendo in correità coi fratelli ACCU 2,

ACCU 4 e ACCU 1, sulla pubblica via, spintonandolo e apostrofandolo dapprima in

tedesco coi termini di “hure neger arschloch” e “dreckiger neger”, poi in

italiano col termine di “negro merda”, discreditato e discriminato per la sua

razza mediante parole e vie di fatto il cittadino italiano di colore CIVI 2;

1.2

ingiuria

per avere, nelle circostanze

di cui sopra, rivolgendogli le parole sopraccitate, e quindi apostrofando la

sua accompagnatrice coi termini di “neger schlampe” e di “hure”, offeso l’onore

di CIVI 2 e di CIVI 1;

1.3

vie di fatto

per avere, sempre nelle

medesime circostanze, spintonandoli, commesso vie di fatto contro CIVI 2 e CIVI

1;

fatti avvenuti nelle indicate

circostanze di tempo e luogo;

reati previsti dagli artt. 126

cpv. 1, 177 e 261bis CP;

1.4

Ha agito in stato di scemata imputabilità (art. 19 CP) ?

1.5

È data applicazione dell’art. 177 cpv. 3 CP ?

2.

Quale

deve essere l’eventuale pena.

2.1

L’eventuale

condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale;

3.

A chi vanno caricate le tasse e spese.

1.

ACCU 4, è

autore colpevole di

1.1

discriminazione razziale

per avere, a __________, il __________,

in stato d’ebrietà (g. 1,89 per mille), agendo in correità coi fratelli ACCU 2 __________

e ACCU 3, sulla pubblica via, spintonandolo e apostrofandolo dapprima in

tedesco coi termini di “hure neger arschloch” e “dreckiger neger”, poi in

italiano col termine di “negro merda”, discreditato e discriminato per la sua

razza mediante parole e vie di fatto il cittadino italiano di colore CIVI 2;

1.2

ingiuria

per avere, nelle circostanze

di cui sopra, rivolgendogli le parole sopraccitate, e quindi apostrofando la

sua accompagnatrice coi termini di “neger schlampe” e di “hure”, offeso l’onore

di CIVI 2 e di CIVI 1;

1.3

vie di fatto

per avere, sempre nelle

medesime circostanze, spintonandolo, commesso vie di fatto contro CIVI 2

fatti avvenuti nelle indicate

circostanze di tempo e luogo;

reati previsti dagli artt. 126

cpv. 1, 177 e 261bis CP;

1.4

Ha agito in stato di scemata imputabilità (art. 19 CP) ?

1.5

È data applicazione dell’art. 177 cpv. 3 CP ?

2.

Quale

deve essere l’eventuale pena.

2.1

L’eventuale

condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale;

3.

A

chi vanno caricate le tasse e spese.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 34, 42 e segg., 47 e

segg., 106, 126 cpv. 1, 177 e 261bis CP; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e

segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1 dai reati di

discriminazione razziale (art. 261 bis CP),

ingiuria

(art. 177 CP) e vie di fatto (126 cpv. 1 CP), per i fatti descritti nel

decreto

di accusa No. 5043/2010 del 16 novembre 2010;

carica la tassa di giustizia e le

spese giudiziarie di complessivi fr. 550.00 allo Stato.

Qualora la parte civile dovesse

chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 400.00 sarebbe a suo

carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI).

proscioglie ACCU 2 dai reati di discriminazione

razziale (art. 261 bis CP),

ingiuria

(art. 177 CP) e vie di fatto (126 cpv. 1 CP), per i fatti descritti nel

decreto

di accusa No. 5046/2010 del 16 novembre 2010;

carica la tassa di giustizia e le

spese giudiziarie di complessivi fr. 550.00 allo Stato.

Qualora l’accusatore privato

dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 400.00 sarebbe

a suo carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI).

proscioglie ACCU 3 dai reati di discriminazione

razziale (art. 261 bis CP),

ingiuria

(art. 177 CP) e vie di fatto (126 cpv. 1 CP), per i fatti descritti nel

decreto

di accusa No. 5044/2010 del 16 novembre 2010;

carica la tassa di giustizia e le

spese giudiziarie di complessivi fr. 550.00 allo Stato.

Qualora l’accusatore privato

dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 400.00 sarebbe

a suo carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI).

proscioglie ACCU 4 dai reati di discriminazione

razziale (art. 261 bis CP),

ingiuria

(art. 177 CP) e vie di fatto (126 cpv. 1 CP), per i fatti descritti nel

decreto

di accusa No. 5045/2010 del 16 novembre 2010;

carica la tassa di giustizia e le

spese giudiziarie di complessivi fr. 550.00 allo Stato.

Qualora l’accusatore privato

dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 400.00 sarebbe

a suo carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI).

avverte che questo giudizio può

essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale

entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure

oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione

della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

ACCU 1

ACCU 3

ACCU 2

ACCU 4

- per raccomandata

Lugano

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico ACCU 1:

fr. 1'200.00 tassa

di giustizia senza motivazione

fr. 1'000.00 spese

giudiziarie

fr. 2'220.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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