10.2010.653
Discriminazione razziale, ingiuria, vie di fatto, correità
26 ottobre 2012Italiano14 min
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Numero d'incarto:
10.2010.653
Data decisione, Autorità:
26.10.2012, PRPEN
Titolo:
Discriminazione razziale, ingiuria, vie di fatto, correità
DISCRIMINAZIONE RAZZIALE
INGIURIA
VIE DI FATTO
art. 126 cpv. 1 CPS
art. 177 CPS
art. 261bis CPS
Incarto
n.
10.2010.653-656
DA
5043/2010
DA
5044/2010
DA
5045/2010
DA 5046/2010
Bellinzona
26 ottobre 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice della Pretura penale
Patrizia
Gianelli
sedente con Cristina
Vanza in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. discriminazione razziale
per avere, a __________, il __________,
in stato d’ebrietà (g. 1,68 per mille), agendo in correità coi fratelli ACCU 2,
ACCU 4 e ACCU 3, sulla pubblica via, spintonandolo e apostrofandolo dapprima in
tedesco coi termini di “hure neger arschloch” e “dreckiger neger”, poi in
italiano col termine di “negro merda”, discreditato e discriminato per la sua
razza mediante parole e vie di fatto il cittadino italiano di colore CIVI 2;
2. ingiuria
per avere, nelle circostanze di
cui sopra, rivolgendogli le parole sopraccitate, e quindi apostrofando la sua
accompagnatrice coi termini di “neger schlampe” e di “hure”, offeso l’onore di CIVI
2 e di CIVI 1;
3. vie di fatto
per avere, sempre nelle
medesime circostanze, spintonandolo, commesso vie di fatto contro CIVI 2;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e luogo;
reati previsti dagli artt. 126
cpv. 1, 177 e 261bis CP;
perseguito con decreto d’accusa del 16 novembre
Fatti
2010 n. 5043/2010 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
4'200.- (quattromiladuecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr.
140.- (centoquaranta) (art. 34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'800.-
(milleottocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa
sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 0
(diciotto) (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.-
(duecento).
5.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP
ACCU 2
prevenuto colpevole di 1. discriminazione razziale
per avere, a __________, il __________,
in stato d’ebrietà (g. 1,66 per mille), agendo in correità coi fratelli ACCU 1,
ACCU 4 e ACCU 3, sulla pubblica via, spintonandolo e apostrofandolo dapprima in
tedesco coi termini di “hure neger arschloch” e “dreckiger neger”, poi in
italiano col termine di “negro merda”, discreditato e discriminato per la sua
razza mediante parole e vie di fatto il cittadino italiano di colore CIVI 2;
2.
ingiuria
per avere, nelle circostanze di
cui sopra, rivolgendogli le parole sopraccitate, e quindi apostrofando la sua
accompagnatrice coi termini di “neger schlampe” e di “hure”, offeso l’onore di CIVI
2.
e di CIVI 1;
3.
vie di fatto
per avere, sempre nelle
medesime circostanze, spintonandoli, commesso vie di fatto contro CIVI 2 e CIVI
1;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e luogo;
reati previsti dagli artt. 126
cpv. 1, 177 e 261bis CP;
perseguito con decreto d’accusa del 16 novembre
2010.
n. 5046/2010 del AINQ 1, __________, che propone la condanna:
1.
Alla pena pecuniaria di fr.
4'500.- (quattromilacinquecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr.
150.
- (centocinquanta) (art. 34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e
seg. CP).
2.
Alla multa di fr. 2'000.-
(duemila), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti) (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Si rinviano le parti civili CIVI
1.
e CIVI 2 al competente foro per le pretese di tale natura (art. 94 cpv. 3
CPPT).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.-
(duecento).
5.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP.
ACCU 3
prevenuto colpevole di 1. discriminazione razziale
per avere, a __________, il __________,
in stato d’ebrietà (g. 2,05 per mille), agendo in correità coi fratelli ACCU 2,
ACCU 4 e ACCU 1, sulla pubblica via, spintonandolo e apostrofandolo dapprima in
tedesco coi termini di “hure neger arschloch” e “dreckiger neger”, poi in
italiano col termine di “negro merda”, discreditato e discriminato per la sua
razza mediante parole e vie di fatto il cittadino italiano di colore CIVI 2;
2.
ingiuria
per avere, nelle circostanze di
cui sopra, rivolgendogli le parole sopraccitate, e quindi apostrofando la sua
accompagnatrice coi termini di “neger schlampe” e di “hure”, offeso l’onore di CIVI
2.
e di CIVI 1;
3.
vie di fatto
per avere, sempre nelle
medesime circostanze, spintonandoli, commesso vie di fatto contro CIVI 2 e CIVI
1;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e luogo;
reati previsti dagli artt. 126
cpv. 1, 177 e 261bis CP;
perseguito con decreto d’accusa del 16 novembre
2010.
n. 5044/2010 del AINQ 1, __________, che propone la condanna:
1.
Alla pena pecuniaria di fr.
3'600.- (tremilaseicento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 120.-
(centoventi) (art. 34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).
2.
Alla multa di fr. 1'800.-
(milleottocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa
sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 18 (diciotto) (art. 106 cpv. 2
CP).
3.
Si rinviano le parti civili CIVI
1.
e CIVI 2 al competente foro per le pretese di tale natura (art. 94 cpv. 3
CPPT).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.-
(duecento).
5.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP.
ACCU 4
prevenuto colpevole di 1. discriminazione razziale
per avere, a __________, il __________,
in stato d’ebrietà (g. 1,89 per mille), agendo in correità coi fratelli ACCU 2,
ACCU 1 e ACCU 3, sulla pubblica via, spintonandolo e apostrofandolo dapprima in
tedesco coi termini di “hure neger arschloch” e “dreckiger neger”, poi in
italiano col termine di “negro merda”, discreditato e discriminato per la sua
razza mediante parole e vie di fatto il cittadino italiano di colore CIVI 2;
2.
ingiuria
per avere, nelle circostanze di
cui sopra, rivolgendogli le parole sopraccitate, e quindi apostrofando la sua
accompagnatrice coi termini di “neger schlampe” e di “hure”, offeso l’onore di CIVI
2.
e di CIVI 1;
3.
vie di fatto
per avere, sempre nelle
medesime circostanze, spintonandolo, commesso vie di fatto contro CIVI 2;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e luogo;
reati previsti dagli artt. 126
cpv. 1, 177 e 261bis CP;
perseguito con decreto d’accusa del 16 novembre
2010.
n. 5045/2010 del AINQ 1, __________, che propone la condanna:
1.
Alla pena pecuniaria di fr.
4'200.- (quattromiladuecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr.
140.
- (centoquaranta) (art. 34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).
2.
Alla multa di fr. 1'800.-
(milleottocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa
sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 18 (diciotto) (art. 106 cpv. 2
CP).
3.
Si rinviano le parti civili CIVI
1.
e CIVI 2 al competente foro per le pretese di tale natura (art. 94 cpv. 3
CPPT).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.-
(duecento).
5.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP.
viste le opposizioni ai decreti
d’accusa interposte tempestivamente in data 29 novembre 2010;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento degli accusati da ogni capo di imputazione ed in via
subordinata l’esenzione da ogni pena in applicazione dell’art. 177 cpv. 3 CP.
sentiti da ultimo gli accusati;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
ACCU 1 è autore colpevole di
1.1
discriminazione razziale
per avere, a __________, il __________,
in stato d’ebrietà (g. 1,68 per mille), agendo in correità coi fratelli ACCU 2,
ACCU 4 e ACCU 3, sulla pubblica via, spintonandolo e apostrofandolo dapprima in
tedesco coi termini di “hure neger arschloch” e “dreckiger neger”, poi in
italiano col termine di “negro merda”, discreditato e discriminato per la sua
razza mediante parole e vie di fatto il cittadino italiano di colore CIVI 2;
1.2
ingiuria
per avere, nelle circostanze di
cui sopra, rivolgendogli le parole sopraccitate, e quindi apostrofando la sua
accompagnatrice coi termini di “neger schlampe” e di “hure”, offeso l’onore di CIVI
2.
e di CIVI 1;
1.3
vie di fatto
per avere, sempre nelle
medesime circostanze, spintonandolo, commesso vie di fatto contro CIVI 2;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e luogo;
reati previsti dagli artt. 126
cpv. 1, 177 e 261bis CP;
1.4
Ha agito in stato di scemata imputabilità (art. 19 CP) ?
1.5
È data applicazione dell’art. 177 cpv. 3 CP ?
2.
Quale deve essere l’eventuale pena.
2.1
L’eventuale
condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale;
3.
A chi vanno caricate le tasse e le spese.
1.
ACCU
2, è autore colpevole di
1.1
discriminazione razziale
per avere, a __________, il __________,
in stato d’ebrietà (g. 1,66 per mille), agendo in correità coi fratelli ACCU 1,
ACCU 4 e ACCU 3, sulla pubblica via, spintonandolo e apostrofandolo dapprima in
tedesco coi termini di “hure neger arschloch” e “dreckiger neger”, poi in
italiano col termine di “negro merda”, discreditato e discriminato per la sua
razza mediante parole e vie di fatto il cittadino italiano di colore CIVI 2;
1.2
ingiuria
per avere, nelle circostanze
di cui sopra, rivolgendogli le parole sopraccitate, e quindi apostrofando la
sua accompagnatrice coi termini di “neger schlampe” e di “hure”, offeso l’onore
di CIVI 2 e di CIVI 1;
1.3
vie di fatto
per avere, sempre nelle
medesime circostanze, spintonandoli, commesso vie di fatto contro CIVI 2 e CIVI
1;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e luogo;
reati previsti dagli artt. 126
cpv. 1, 177 e 261bis CP;
1.4
Ha agito in stato di scemata imputabilità (art. 19 CP) ?
1.5
È
data applicazione dell’art. 177 cpv. 3 CP ?
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena.
2.1
L’eventuale
condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale;
3.
A chi
vanno caricate le tasse e spese.
1.
ACCU 3, è
autore colpevole di
1.1
discriminazione razziale
per avere, a __________, il __________,
in stato d’ebrietà (g. 2,05 per mille), agendo in correità coi fratelli ACCU 2,
ACCU 4 e ACCU 1, sulla pubblica via, spintonandolo e apostrofandolo dapprima in
tedesco coi termini di “hure neger arschloch” e “dreckiger neger”, poi in
italiano col termine di “negro merda”, discreditato e discriminato per la sua
razza mediante parole e vie di fatto il cittadino italiano di colore CIVI 2;
1.2
ingiuria
per avere, nelle circostanze
di cui sopra, rivolgendogli le parole sopraccitate, e quindi apostrofando la
sua accompagnatrice coi termini di “neger schlampe” e di “hure”, offeso l’onore
di CIVI 2 e di CIVI 1;
1.3
vie di fatto
per avere, sempre nelle
medesime circostanze, spintonandoli, commesso vie di fatto contro CIVI 2 e CIVI
1;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e luogo;
reati previsti dagli artt. 126
cpv. 1, 177 e 261bis CP;
1.4
Ha agito in stato di scemata imputabilità (art. 19 CP) ?
1.5
È data applicazione dell’art. 177 cpv. 3 CP ?
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena.
2.1
L’eventuale
condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale;
3.
A chi vanno caricate le tasse e spese.
1.
ACCU 4, è
autore colpevole di
1.1
discriminazione razziale
per avere, a __________, il __________,
in stato d’ebrietà (g. 1,89 per mille), agendo in correità coi fratelli ACCU 2 __________
e ACCU 3, sulla pubblica via, spintonandolo e apostrofandolo dapprima in
tedesco coi termini di “hure neger arschloch” e “dreckiger neger”, poi in
italiano col termine di “negro merda”, discreditato e discriminato per la sua
razza mediante parole e vie di fatto il cittadino italiano di colore CIVI 2;
1.2
ingiuria
per avere, nelle circostanze
di cui sopra, rivolgendogli le parole sopraccitate, e quindi apostrofando la
sua accompagnatrice coi termini di “neger schlampe” e di “hure”, offeso l’onore
di CIVI 2 e di CIVI 1;
1.3
vie di fatto
per avere, sempre nelle
medesime circostanze, spintonandolo, commesso vie di fatto contro CIVI 2
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e luogo;
reati previsti dagli artt. 126
cpv. 1, 177 e 261bis CP;
1.4
Ha agito in stato di scemata imputabilità (art. 19 CP) ?
1.5
È data applicazione dell’art. 177 cpv. 3 CP ?
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena.
2.1
L’eventuale
condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale;
3.
A
chi vanno caricate le tasse e spese.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 34, 42 e segg., 47 e
segg., 106, 126 cpv. 1, 177 e 261bis CP; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e
segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1 dai reati di
discriminazione razziale (art. 261 bis CP),
ingiuria
(art. 177 CP) e vie di fatto (126 cpv. 1 CP), per i fatti descritti nel
decreto
di accusa No. 5043/2010 del 16 novembre 2010;
carica la tassa di giustizia e le
spese giudiziarie di complessivi fr. 550.00 allo Stato.
Qualora la parte civile dovesse
chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 400.00 sarebbe a suo
carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI).
proscioglie ACCU 2 dai reati di discriminazione
razziale (art. 261 bis CP),
ingiuria
(art. 177 CP) e vie di fatto (126 cpv. 1 CP), per i fatti descritti nel
decreto
di accusa No. 5046/2010 del 16 novembre 2010;
carica la tassa di giustizia e le
spese giudiziarie di complessivi fr. 550.00 allo Stato.
Qualora l’accusatore privato
dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 400.00 sarebbe
a suo carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI).
proscioglie ACCU 3 dai reati di discriminazione
razziale (art. 261 bis CP),
ingiuria
(art. 177 CP) e vie di fatto (126 cpv. 1 CP), per i fatti descritti nel
decreto
di accusa No. 5044/2010 del 16 novembre 2010;
carica la tassa di giustizia e le
spese giudiziarie di complessivi fr. 550.00 allo Stato.
Qualora l’accusatore privato
dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 400.00 sarebbe
a suo carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI).
proscioglie ACCU 4 dai reati di discriminazione
razziale (art. 261 bis CP),
ingiuria
(art. 177 CP) e vie di fatto (126 cpv. 1 CP), per i fatti descritti nel
decreto
di accusa No. 5045/2010 del 16 novembre 2010;
carica la tassa di giustizia e le
spese giudiziarie di complessivi fr. 550.00 allo Stato.
Qualora l’accusatore privato
dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 400.00 sarebbe
a suo carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI).
avverte che questo giudizio può
essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale
entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure
oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione
della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
ACCU 1
ACCU 3
ACCU 2
ACCU 4
- per raccomandata
Lugano
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico ACCU 1:
fr. 1'200.00 tassa
di giustizia senza motivazione
fr. 1'000.00 spese
giudiziarie
fr. 2'220.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
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