10.2010.657
Appropriazione indebita e violazione di domicilio; condanna
7 dicembre 2012Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2010.657
Data decisione, Autorità:
07.12.2012, PRPEN
Titolo:
Appropriazione indebita e violazione di domicilio; condanna
APPROPRIAZIONE INDEBITA
VIOLAZIONE DI DOMICILIO
art. 138 cf. 1 CPS
art. 186 CPS
Incarto
n.
10.2010.657
DA 5042/2010
Bellinzona
7
dicembre 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Giudice della Pretura penale
Patrizia
Gianelli
sedente con la
segretaria Cristina Vanza per giudicare
ACCU 1 -
prevenuto colpevole di 1. appropriazione indebita
per essersi appropriato a scopo
di indebito profitto, di una cosa mobile altrui che gli era stata affidata, e
meglio per essersi impossessato del veicolo marca __________ targato TI __________
di proprietà di __________ vendendolo al Garage __________ di __________ ad un
prezzo di fr. 1'300.--, spendendo poi l’importo a suo favore;
fatti avvenuti a __________ il
Fatti
28 aprile 2010;
reato previsto dall'art. 138
cifra 1 CPS;
2. violazione di domicilio
per essersi illecitamente e
contro la volontà dell’avente diritto, trattenuto presso l’appartamento di
proprietà dei coniugi __________, malgrado l’ingiunzione formale del curatore
dei proprietari di lasciare il luogo;
fatti avvenuti a __________
dal 23 luglio 2010 in poi;
reato previsto dall’art. 186
CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 22 novembre
2010 n. 5042/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 45
(quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 80.- cadauna, (art. 34 e segg.
CPS) corrispondenti a complessivi fr. 3’600.-, con l’avvertenza che in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni
45 (art. 34 e 36 CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 700.-, ritenuto
che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di
giorni 7 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
4.
Non revoca il beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote
giornaliere da fr. 30.- ciascuna per complessivi fr. 2’700.- decretata nei suoi
confronti da questo stesso Ministero Pubblico il 26.05.2008 ma ne prolunga di 1
(uno) anno il periodo di prova (art. 46 cpv. 2 CPS).
5.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CPS.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 29 novembre 2010 dall'accusato;
indetto il dibattimento il 7 dicembre
2012, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 19
novembre 2011, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a
comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore
colpevole di:
1.1
appropriazione
indebita
per essersi appropriato a scopo
di indebito profitto, di una cosa mobile altrui che gli era stata affidata, e
meglio per essersi impossessato del veicolo marca __________ targato TI __________
di proprietà di __________ vendendolo al Garage __________ di __________ ad un
prezzo di fr. 1'300.--, spendendo poi l’importo a suo favore;
fatti avvenuti a __________ il
28.
aprile 2010;
reato previsto dall'art. 138
cifra 1 CPS;
1.2
violazione di
domicilio
per essersi
illecitamente e contro la volontà dell’avente diritto, trattenuto presso
l’appartamento di proprietà dei coniugi __________, malgrado l’ingiunzione
formale del curatore dei proprietari di lasciare il luogo;
fatti avvenuti a __________
dal 23 luglio 2010 in poi;
reato previsto dall’art. 186
CPS;
2.
Quale deve essere l’eventuale pena.
2.1
L’eventuale
condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale della
pena e se sì a quali condizioni;
2.2
Se
deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla
pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna per complessivi
fr. 2'700.- decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 26 maggio
2008.
3.
A chi vanno caricate le tasse e spese.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 42 e segg., 47 e
segg.,106, 138 cifra 1, 186 CP; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. , 277
CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
1.
appropriazione indebita
per essersi appropriato a scopo di indebito profitto, di una cosa mobile altrui
che gli era stata affidata, e meglio per essersi impossessato del veicolo marca
__________ targato TI __________ di proprietà di __________ vendendolo al
Garage __________ di __________ ad un prezzo di fr. 1'300.--, spendendo poi
l’importo a suo favore. Fatti avvenuti a __________ il 28 aprile 2010. Reato
previsto dall'art. 138 cifra 1 CPS;
2.
violazione di domicilio
per essersi illecitamente e contro la volontà dell’avente diritto, trattenuto
presso l’appartamento di proprietà dei coniugi __________, malgrado
l’ingiunzione formale del curatore dei proprietari di lasciare il luogo. Fatti
avvenuti a __________ dal 23 luglio 2010 in poi. Reato previsto dall’art. 186 CPS.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 45
(quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 100.-
(cento), per un totale di fr. 4’500.-
(quattromilacinquecento);
1.1
l’accusato
è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena
Pecuniaria
sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota
giornaliera
corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).
2.
alla multa di fr. 700.-
(settecento);
2.1
in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 950.- con
motivazione scritta e di fr. 550.-
senza motivazione scritta.
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr.
30.
- ciascuna per complessivi fr. 2'700.- decretata nei suoi confronti dal
Ministero pubblico il 26 maggio 2008.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
avverte che questo giudizio può
essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale
entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure
oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione
della sentenza.
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
- per raccomandata:
e
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Torricella,
Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione, Bellinzona
La giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 4’500.- pena
pecuniaria
fr. 700.- multa
fr. 700.- tassa
di giustizia
fr. 250.- spese
giudiziarie
fr. 6'150.- totale
fr. 5'750.- totale
senza motivazione scritta
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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