10.2010.658
Furto d'uso, guida senza licenza di condurre o nonostante revoca
9 novembre 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2010.658
Data decisione, Autorità:
09.11.2012, PRPEN
Titolo:
Furto d'uso, guida senza licenza di condurre o nonostante revoca
FURTO D'USO
GUIDA SENZA LICENZA DI CONDURRE
art. 94 cpv. 2 cf. 1 LCSTR
art. 95 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2010.658
DA 5185/2010
Bellinzona
9
novembre 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice della Pretura penale
Patrizia
Gianelli
sedente con Cristina
Vanza in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1ACCU 1 __________,
(difensore: DI 1, __________)
prevenuto colpevole di 1. furto d'uso
per aver sottratto
l’autovettura __________ targata TI __________ del fratello __________, per
farne uso;
fatti avvenuti a __________ l’__________;
reato previsto dall'art. 94
cifra 1 cpv. 2 LCStr.;
Fatti
2. guida senza licenza di
condurre o nonostante revoca
per aver condotto l’autovettura
surriferita sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 09.09.2009, per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti a __________ l’__________;
reato previsto dall'art. 95
cifra 2 LCStr.;
perseguito con decreto d’accusa del 22 novembre
2010 n. 5185/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 90.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS),
corrispondenti a complessivi fr. 8'100.-, con l’avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni
90 (novanta) (art. 34 e 36 CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'500.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 15 (quindici) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
4.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CPS.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 7 dicembre 2010 dall'accusato;
sentito il difensore, il quale non
contesta i fatti, tuttavia chiede una sostanziale riduzione della pena (da
considerare come pena complementare a quella del 2011), nel senso del numero e
dell’importo delle aliquote giornaliere, la sostanziale riduzione della multa e
la sospensione condizionale, con protesta di ripetibili.
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1
furto d'uso
per aver sottratto
l’autovettura __________ targataTI __________ del fratello __________, per
farne uso;
fatti avvenuti a __________ l’__________;
reato previsto dall'art. 94
cifra 1 cpv. 2 LCStr.;
1.2
guida senza licenza di
condurre o nonostante revoca
per aver condotto l’autovettura
surriferita sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 09.09.2009, per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti a __________ l’__________;
reato previsto dall'art. 95
cifra 2 LCStr.;
2.
Quale dev’essere l’eventuale
pena.
2.1
L’eventuale
condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale della pena
e se sì a quali condizioni;
2.2
Se
deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla
pena pecuniaria di 15 aliquote da fr. 60.00 decretata nei suoi confronti dal
Ministero pubblico il 15 dicembre 2011.
3.
Se è data l’applicazione dell’art. 49 cpv. 2 CP
4.
A chi vanno caricate le tasse e spese e se deve essere accolta la
richiesta di
ripetibili.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 42 e segg., 47 e segg.,
49.
CP; 94 cifra 1 cpv. 2, 95 cifra 2 LCStr; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e
segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1,
autore colpevole di furto d'uso
per aver sottratto l’autovettura __________ targata TI __________ del fratello __________, per farne uso. Fatti avvenuti a __________ l’__________ (art. 94 cifra 1 cpv. 2
LCStr), nonché di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca per aver
condotto l’autovettura surriferita sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 09.09.2009, per un periodo indeterminato. Fatti avvenuti a __________
l’__________ (art. 95 cifra 2 LCStr.);
condanna ACCU 1,
a valere come pena complementare
totalmente aggiuntiva alla pena di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 60.00
(sessanta) sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni
decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino in data
15.
dicembre 2011:
1.
alla pena pecuniaria di 70
(settanta) aliquote giornaliere di fr. 20.00 (venti), per
un totale di fr. 1'400.00
(millequattrocento);
1.1
l’accusato
è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita
da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un
giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 950.00 con motivazione scritta e di fr.
550.00
senza motivazione scritta.
respinge la richiesta di ripetibili;
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena pecuniaria di
15.
aliquote da fr. 60.00 decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 15
dicembre
2011;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
avverte che questo giudizio può
essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale
entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure
oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione
della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
ACCU 1
- per
raccomandata
AINQ 1
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano.
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Torricella,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1ACCU 1
fr. 1'400.00 pena
pecuniaria
fr. 700.00 tassa
di giustizia senza motivazione
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 2'350.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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