Lexipedia

Decisione

10.2010.658

Furto d'uso, guida senza licenza di condurre o nonostante revoca

9 novembre 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2. guida senza licenza di

condurre o nonostante revoca

per aver condotto l’autovettura

surriferita sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 09.09.2009, per un periodo indeterminato;

fatti avvenuti a __________ l’__________;

reato previsto dall'art. 95

cifra 2 LCStr.;

perseguito con decreto d’accusa del 22 novembre

2010 n. 5185/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 90.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS),

corrispondenti a complessivi fr. 8'100.-, con l’avvertenza che, in caso di

mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni

90 (novanta) (art. 34 e 36 CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'500.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena

detentiva di giorni 15 (quindici) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CPS.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 7 dicembre 2010 dall'accusato;

sentito il difensore, il quale non

contesta i fatti, tuttavia chiede una sostanziale riduzione della pena (da

considerare come pena complementare a quella del 2011), nel senso del numero e

dell’importo delle aliquote giornaliere, la sostanziale riduzione della multa e

la sospensione condizionale, con protesta di ripetibili.

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1

furto d'uso

per aver sottratto

l’autovettura __________ targataTI __________ del fratello __________, per

farne uso;

fatti avvenuti a __________ l’__________;

reato previsto dall'art. 94

cifra 1 cpv. 2 LCStr.;

1.2

guida senza licenza di

condurre o nonostante revoca

per aver condotto l’autovettura

surriferita sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 09.09.2009, per un periodo indeterminato;

fatti avvenuti a __________ l’__________;

reato previsto dall'art. 95

cifra 2 LCStr.;

2.

Quale dev’essere l’eventuale

pena.

2.1

L’eventuale

condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale della pena

e se sì a quali condizioni;

2.2

Se

deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla

pena pecuniaria di 15 aliquote da fr. 60.00 decretata nei suoi confronti dal

Ministero pubblico il 15 dicembre 2011.

3.

Se è data l’applicazione dell’art. 49 cpv. 2 CP

4.

A chi vanno caricate le tasse e spese e se deve essere accolta la

richiesta di

ripetibili.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 42 e segg., 47 e segg.,

49.

CP; 94 cifra 1 cpv. 2, 95 cifra 2 LCStr; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e

segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1,

autore colpevole di furto d'uso

per aver sottratto l’autovettura __________ targata TI __________ del fratello __________, per farne uso. Fatti avvenuti a __________ l’__________ (art. 94 cifra 1 cpv. 2

LCStr), nonché di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca per aver

condotto l’autovettura surriferita sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 09.09.2009, per un periodo indeterminato. Fatti avvenuti a __________

l’__________ (art. 95 cifra 2 LCStr.);

condanna ACCU 1,

a valere come pena complementare

totalmente aggiuntiva alla pena di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 60.00

(sessanta) sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni

decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino in data

15.

dicembre 2011:

1.

alla pena pecuniaria di 70

(settanta) aliquote giornaliere di fr. 20.00 (venti), per

un totale di fr. 1'400.00

(millequattrocento);

1.1

l’accusato

è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita

da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un

giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 950.00 con motivazione scritta e di fr.

550.00

senza motivazione scritta.

respinge la richiesta di ripetibili;

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena pecuniaria di

15.

aliquote da fr. 60.00 decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 15

dicembre

2011;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

avverte che questo giudizio può

essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale

entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure

oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione

della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

ACCU 1

- per

raccomandata

AINQ 1

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano.

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1ACCU 1

fr. 1'400.00 pena

pecuniaria

fr. 700.00 tassa

di giustizia senza motivazione

fr. 250.00 spese

giudiziarie

fr. 2'350.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster