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14 aprile 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2010.66
Data decisione, Autorità:
14.04.2010, PRPEN
Titolo:
In stato di ebrietà e sotto l'influsso di sostanze stupefacenti condotto una vettura; negligentemente omesso di mantenere la necessaria distanza di sicurezza urtanto e tamponando altre vetture; condurre malgrado la licenza fosse stata revocata e cosumo di stupefacenti di marijuana
CONSUMO DI STUPEFACENTI
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
GUIDA NONOSTANTE REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 e 2 LCSTR
art. 95 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2010.66
DA
376/2010
Bellinzona
14
aprile 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine
per aver condotto l'autovettura
Renault targata __________ essendo:
1.1 in
stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.53 - max. 2.06 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2002 per analogo reato;
1.2 sotto
l’influsso di sostanze stupefacenti, così come emerge dall’analisi
tossicologica del __________2009 risultata positiva per la cannabis e per la
cocaina;
fatti avvenuti a __________
; reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 e 2 LCStr;
2. ripetute
infrazioni alle norme della circolazione
per avere, circolando nello stato
psico-fisico surriferito, negligentemente omesso di mantenere la necessaria
distanza di sicurezza e di avvistare per tempo l’antistante vettura Mercedes
targata (I) __________ condotta da LESA 1 , urtandola così da tergo. Nel darsi
alla fuga onde abbandonare il luogo dell’incidente, urtava contro la vettura
precedentemente tamponata e la vettura Kia targata TI __________ di __________,
ivi regolarmente posteggiata su di un piazzale;
fatti avvenuti a __________ ;
reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr. in relazione con gli art. 26 cpv. 1,
31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 4 LCStr., art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 7 cpv.
1, 12 cpv. 1 ONC;
3. guida
senza licenza di condurre o nonostante revoca
per aver
condotto l’autovettura Renault suddetta sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data __________2009 per il periodo __________2009 – __________2009;
Fatti
avvenuti a __________ ; reato previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr.;
4.
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
acquistato in diverse occasioni per il suo personale consumo, un quantitativo
imprecisato di marijuana;
fatti avvenuti a __________ ed
in altre imprecisate località fra il __________ 2007 e il __________ 2009; reato previsto dall'art. 19a cifra 1 LStup;
perseguito con decreto d’accusa n. 376/2010 di
data 1 febbraio 2010 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla
pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere da fr. 60.- ciascuna,
corrispondenti
a complessivi fr. 4'500.-.
L'esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di
4 anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'500.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà
sostituita
con una pena detentiva di giorni 15.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese
giudiziarie di
fr.
300.
-.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 12 febbraio 2010 dall'accusato;
indetto il dibattimento 14 aprile 2010,
al quale è presente l’accusato personalmente assistito dal suo difensore,
mentre il Procuratore pubblico con lettera 25 marzo 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento per il pto. 3 del decreto d’accusa e di conseguenza una
riduzione della pena;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole di
guida senza licenza di condurre o nonostante revoca per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 95
cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di guida senza
licenza di condurre o nonostante revoca per i fatti descritti nel decreto di
accusa n. 376/2010 del 1 febbraio 2010.
prende atto che ACCU 1,
è autore colpevole di
guida in stato di inattitudine, ripetute infrazioni alle norme della
circolazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti
nel decreto di accusa n. 376/2010 del 1 febbraio 2010 non avendo fatto
opposizione per queste imputazioni.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 50
(cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta), per un totale di fr.
3'000.- (tremila);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)
anni.
2.
alla multa di fr. 1'200.-
(milleduecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 20 (venti) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,
Sezione di circolazione, Camorino,
Sezione della popolazione,
Bellinzona.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1200.- multa
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 300.- spese giudiziarie
fr. 1700.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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