10.2010.661
Guida in stato di inattitudine; contravvenzione alla LStup
24 ottobre 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
10.2010.661
Data decisione, Autorità:
24.10.2012, PRPEN
Titolo:
Guida in stato di inattitudine; contravvenzione alla LStup
CONSUMO DI STUPEFACENTI
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
art. 91 LCSTR
art. 19a LSTUP
Incarto
n.
10.2010.661
DA 5341/2010
Bellinzona
24
ottobre 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con la
segretaria Dusca Schindler per giudicare
ACCU 1ACCU 1
(difeso da: DI 1 )
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine
per avere, a __________ il __________,
circolato alla guida del veicolo a motore __________ targato TI __________
sotto l’influsso di sostanze stupefacenti (concentrazione di THC di 1.6 µg/l);
2. contravvenzione alla Legge
federale sugli stupefacenti
per avere, in località non
meglio precisata il __________, senza essere autorizzato, consumato della
marijuana (1 canna);
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di luogo e di tempo;
reati previsti dagli artt. 91
cpv. 2 LCS e 19a LS, richiamati gli artt. 42 e 49 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 29 novembre
Fatti
2010 n. 5341/2010 del AINQ 1, __________, che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
150.- (centocinquanta), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr. 30.-
(trenta) - (art. 34 e segg. CPS).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e
segg. CPS).
Considerandi
2.
Non si prelevano né tassa di giustizia
né spese giudiziarie.
3.
Pena interamente aggiuntiva
alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 50.-
(cinquanta) ciascuna, inflitta l’11 novembre 2009 dal Ministero Pubblico del
Cantone Ticino.
4.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 2 dicembre 2010 dall'accusato;
indetto il dibattimento odierno, al quale
l'accusato non è comparso, ma ha inviato il proprio rappresentante, mentre il
Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del
decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
sentito il
difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito, con
protesta di indennità;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È l’accusato autore colpevole
di:
1.1
guida in stato di inattitudine
1.2
contravvenzione alla Legge
federale sugli stupefacenti
per i fatti descritti nel
menzionato decreto d’accusa?
2.
Chi sopporta gli oneri
processuali?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1.
Con decreto d’accusa n.
4856/2009 ACCU 1 è stato condannato per circolazione in stato di ebrietà, ex
art. 91 cpv. 1 LStr., circostanza comprovata dall’esame del prelievo di
sangue eseguito in data __________, dopo l’incidente stradale di medesima data
e di cui l’imputato si era reso responsabile.
La proposta di pena dell’allora
Procuratore pubblico __________ non è stata impugnata ed è pertanto cresciuta
in giudicato e divenuta definitiva.
2.
Successivamente il
Ministero pubblico si è ripiegato su detto incidente sostenendo che l’accusato
era, il giorno del sinistro, pure sotto l’influsso di sostanze stupefacenti.
Nel sangue risultava infatti un tenore di THC fra il 1.1 ed il 2.1 µg/l, con
una media di 1.6 µg/l (Rapporto 30.09.2009 del Centro universitario romando di
medicina legale di Losanna, in: AI 1 e AI 6 in DA 4856/2009 ).
Il Ministero pubblico emanava dunque
un secondo decreto d’accusa, per guida in stato di inattitudine, ex art.
91.
cpv. 2 LStr., e contravvenzione alla LStup, ex art. 19a LStup., contro
il quale ACCU 1 interponeva opposizione.
3.
Giusta l’art. 91 cpv. 1 LCStr.,
chiunque conduce un veicolo a motore in stato di ebrietà è punito con la multa.
Una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria è inflitta quando è
rilevata una concentrazione qualificata di alcol nel sangue (art. 55 cpv. 6).
In virtù del cpv. 2 della medesima norma, chiunque per altri motivi è inabile
alla guida e conduce un veicolo a motore è punito con una pena detentiva sino a
tre anni o con una pena pecuniaria.
L’art. 2 cpv. 2 lett.a ONC
dispone espressamente che un conducente è considerato inabile alla guida se nel
suo sangue è provata la presenza di tetraidrocannabinolo (cannabis). Il valore
limite di concentrazione di THC nel sangue è di 1.5 µg/l (art. 34 OOCCS-USTRA).
4.
Va anzitutto rilevato
che l’istituto specialistico che si è occupato di stabilire il tenore di THC
nel sangue del prevenuto, ha proceduto effettuato una media (1.6 µg/l) fra il
valore minimo (1.1 µg/l) ed il valore massimo (2.1 µg/l) che avrebbero potuto
trovarsi nel sangue del prevenuto al momento dell’incidente (AI 1). Come
per la fissazione del tasso alcolemico, anche per stabilire il tasso di
sostanze stupefacenti nel sangue è d’uso eseguire questo genere di
ponderazione.
Per promuovere l’accusa, il
Procuratore pubblico ha dunque fatto capo al valore medio (1.6 µg/l),
costatando che lo stesso supera il valore limite legalmente stabilito (1.5 µg/l).
5.
Per costante
giurisprudenza, in applicazione del principio in dubio pro reo, quando
l’analisi del sangue non fornisce un risultato unico, ma una forchetta di possibili
valori, il giudice tiene conto di quello più favorevole all’accusato, salvo
circostanze particolari che permettano al magistrato, grazie all’ausilio di
altre prove, di forgiare una certezza diversa (Jeanneret, Les disposizions
pénales de la LCR, ed 2007, ad art. 91, n. 23).
Nel caso di specie, il tasso
minimo di cannabis riscontrato nel sangue di ACCU 1 era di 1.1 µg/l, valore al
di sotto della soglia punibile e che esclude pertanto l’applicabilità dell’art.
91.
cpv. 2 LCStr.
6.
Alla luce delle
considerazioni che precedono, inutile affrontare ulteriori disquisizioni
giuridiche, quali la violazione del principio ne bis in idem o la
tematica del concorso di infrazioni, proposte dalla difesa: il reato stradale non
sussite ed il prevenuto va prosciolto dal relativo capo d’accusa.
7.
Per quanto attiene
all’ipotesi accusatoria no 2 va precisato quanto segue: il consumo di cannabis
è una contravvenzione punita con la multa dall’art. 19a LStup., reato che si
prescrive decorso il termine di tre anni dalla sua consumazione (art. 109 CP).
Per il rimando di cui all’art.
104.
CP, la prescrizione decorre dal giorno in cui l’autore ha commesso il reato
(art. 98 lett. a CP).
Ora, al proposito va osservato
che i fatti di causa risalgono al __________ e non al __________, come erroneamente
indicato nel decreto d’accusa (ciò che lasciava intendere un’apparente
non-prescrizione): siccome il dibattimento, con pronuncia di sentenza, ha avuto
luogo il 24 ottobre 2012, l’ipotesi di prescrizione è realizzata ed il
prevenuto deve essere prosciolto anche per il consumo di marijuana (1 canna).
visti gli artt. 91 LCStr.; 19a LStup.;
455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1ACCU 1
dai reati di:
- guida in stato di inattitudine
- contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. DA 5341/2010 del 29 novembre 2010;
assegna fr. 500.- a titolo di
ripetibili alla difesa;
carica la tassa di giustizia e le
spese giudiziarie di complessivi fr. 50.- allo Stato;
avverte che questo giudizio può
essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale
entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure
oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione
della sentenza.
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di 6 mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente
esecutiva.
Intimazione a:
ACCU 1
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico della ACCU 1
fr. 25.00 tassa
di giustizia
fr. 25.00 spese
giudiziarie
fr. 50.00 totale senza motivazione scritta
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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