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Decisione

10.2010.661

Guida in stato di inattitudine; contravvenzione alla LStup

24 ottobre 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

2010 n. 5341/2010 del AINQ 1, __________, che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

150.- (centocinquanta), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr. 30.-

(trenta) - (art. 34 e segg. CPS).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e

segg. CPS).

Considerandi

2.

Non si prelevano né tassa di giustizia

né spese giudiziarie.

3.

Pena interamente aggiuntiva

alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 50.-

(cinquanta) ciascuna, inflitta l’11 novembre 2009 dal Ministero Pubblico del

Cantone Ticino.

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 2 dicembre 2010 dall'accusato;

indetto il dibattimento odierno, al quale

l'accusato non è comparso, ma ha inviato il proprio rappresentante, mentre il

Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del

decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

sentito il

difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito, con

protesta di indennità;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È l’accusato autore colpevole

di:

1.1

guida in stato di inattitudine

1.2

contravvenzione alla Legge

federale sugli stupefacenti

per i fatti descritti nel

menzionato decreto d’accusa?

2.

Chi sopporta gli oneri

processuali?

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto:

1.

Con decreto d’accusa n.

4856/2009 ACCU 1 è stato condannato per circolazione in stato di ebrietà, ex

art. 91 cpv. 1 LStr., circostanza comprovata dall’esame del prelievo di

sangue eseguito in data __________, dopo l’incidente stradale di medesima data

e di cui l’imputato si era reso responsabile.

La proposta di pena dell’allora

Procuratore pubblico __________ non è stata impugnata ed è pertanto cresciuta

in giudicato e divenuta definitiva.

2.

Successivamente il

Ministero pubblico si è ripiegato su detto incidente sostenendo che l’accusato

era, il giorno del sinistro, pure sotto l’influsso di sostanze stupefacenti.

Nel sangue risultava infatti un tenore di THC fra il 1.1 ed il 2.1 µg/l, con

una media di 1.6 µg/l (Rapporto 30.09.2009 del Centro universitario romando di

medicina legale di Losanna, in: AI 1 e AI 6 in DA 4856/2009 ).

Il Ministero pubblico emanava dunque

un secondo decreto d’accusa, per guida in stato di inattitudine, ex art.

91.

cpv. 2 LStr., e contravvenzione alla LStup, ex art. 19a LStup., contro

il quale ACCU 1 interponeva opposizione.

3.

Giusta l’art. 91 cpv. 1 LCStr.,

chiunque conduce un veicolo a motore in stato di ebrietà è punito con la multa.

Una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria è inflitta quando è

rilevata una concentrazione qualificata di alcol nel sangue (art. 55 cpv. 6).

In virtù del cpv. 2 della medesima norma, chiunque per altri motivi è inabile

alla guida e conduce un veicolo a motore è punito con una pena detentiva sino a

tre anni o con una pena pecuniaria.

L’art. 2 cpv. 2 lett.a ONC

dispone espressamente che un conducente è considerato inabile alla guida se nel

suo sangue è provata la presenza di tetraidrocannabinolo (cannabis). Il valore

limite di concentrazione di THC nel sangue è di 1.5 µg/l (art. 34 OOCCS-USTRA).

4.

Va anzitutto rilevato

che l’istituto specialistico che si è occupato di stabilire il tenore di THC

nel sangue del prevenuto, ha proceduto effettuato una media (1.6 µg/l) fra il

valore minimo (1.1 µg/l) ed il valore massimo (2.1 µg/l) che avrebbero potuto

trovarsi nel sangue del prevenuto al momento dell’incidente (AI 1). Come

per la fissazione del tasso alcolemico, anche per stabilire il tasso di

sostanze stupefacenti nel sangue è d’uso eseguire questo genere di

ponderazione.

Per promuovere l’accusa, il

Procuratore pubblico ha dunque fatto capo al valore medio (1.6 µg/l),

costatando che lo stesso supera il valore limite legalmente stabilito (1.5 µg/l).

5.

Per costante

giurisprudenza, in applicazione del principio in dubio pro reo, quando

l’analisi del sangue non fornisce un risultato unico, ma una forchetta di possibili

valori, il giudice tiene conto di quello più favorevole all’accusato, salvo

circostanze particolari che permettano al magistrato, grazie all’ausilio di

altre prove, di forgiare una certezza diversa (Jeanneret, Les disposizions

pénales de la LCR, ed 2007, ad art. 91, n. 23).

Nel caso di specie, il tasso

minimo di cannabis riscontrato nel sangue di ACCU 1 era di 1.1 µg/l, valore al

di sotto della soglia punibile e che esclude pertanto l’applicabilità dell’art.

91.

cpv. 2 LCStr.

6.

Alla luce delle

considerazioni che precedono, inutile affrontare ulteriori disquisizioni

giuridiche, quali la violazione del principio ne bis in idem o la

tematica del concorso di infrazioni, proposte dalla difesa: il reato stradale non

sussite ed il prevenuto va prosciolto dal relativo capo d’accusa.

7.

Per quanto attiene

all’ipotesi accusatoria no 2 va precisato quanto segue: il consumo di cannabis

è una contravvenzione punita con la multa dall’art. 19a LStup., reato che si

prescrive decorso il termine di tre anni dalla sua consumazione (art. 109 CP).

Per il rimando di cui all’art.

104.

CP, la prescrizione decorre dal giorno in cui l’autore ha commesso il reato

(art. 98 lett. a CP).

Ora, al proposito va osservato

che i fatti di causa risalgono al __________ e non al __________, come erroneamente

indicato nel decreto d’accusa (ciò che lasciava intendere un’apparente

non-prescrizione): siccome il dibattimento, con pronuncia di sentenza, ha avuto

luogo il 24 ottobre 2012, l’ipotesi di prescrizione è realizzata ed il

prevenuto deve essere prosciolto anche per il consumo di marijuana (1 canna).

visti gli artt. 91 LCStr.; 19a LStup.;

455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1ACCU 1

dai reati di:

- guida in stato di inattitudine

- contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. DA 5341/2010 del 29 novembre 2010;

assegna fr. 500.- a titolo di

ripetibili alla difesa;

carica la tassa di giustizia e le

spese giudiziarie di complessivi fr. 50.- allo Stato;

avverte che questo giudizio può

essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale

entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure

oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione

della sentenza.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di 6 mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente

esecutiva.

Intimazione a:

ACCU 1

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico della ACCU 1

fr. 25.00 tassa

di giustizia

fr. 25.00 spese

giudiziarie

fr. 50.00 totale senza motivazione scritta

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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