10.2010.663
Danneggiamento
14 agosto 2012Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2010.663
Data decisione, Autorità:
14.08.2012, PRPEN
Titolo:
Danneggiamento
DANNEGGIAMENTO
art. 144 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2010.663
DA 4995/2010
Bellinzona
14
agosto 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con la
segretaria Daniela Regazzi Fornera per giudicare
ACCU 1ACCU 1
prevenuto colpevole di danneggiamento;
per avere, il __________, a __________
in Via __________, alla guida del suo veicolo marca __________ targata (I) __________,
effettuando una manovra di posteggio laterale urtato ripetutamente con la parte
posteriore del suo veicolo allo scopo di farsi spazio, la parte posteriore del
veicolo marca __________ targato TI __________ del veicolo di proprietà di CIVI
1, deteriorato, rispettivamente reso inservibili cose mobili altrui causando in
tal modo un danno per un importo imprecisato;
fatti avvenuti il __________ a __________;
reato previsto dall'art. 144 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 4995/2010 di
data 15 novembre 2010 del AINQ 1 AINQ
Fatti
2 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla
pena pecuniaria di fr. 200.- (duecento), corrispondente a 4 (quattro)
aliquote
da fr. 50.-.
L'esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di
prova
di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 150.- (centocinquanta) con l'avvertenza che in caso di
mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di
giorni
1.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e dele spese giudiziarie
di
fr.
100.
-.
4.
Rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro civile per il
giudizio
sulle sue eventuali pretese di risarcimento.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 6 dicembre 2010 dall'accusato;
indetto il dibattimento 14 agosto 2012,
al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 2 luglio 2012, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire
postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
È ACCU 1 autore colpevole di
danneggiamento per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?
2.
Quale deve essere la pena?
3.
A chi vanno caricate le tasse e le spese del presente giudizio?
4.
Deve essere confermato al foro
civile per le pretese fatte valere dalla parte civile?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 144 cpv. 1 CP; 455,
453.
CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1ACCU 1
autore colpevole di
danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa n. DA 4995/2010 del 15 novembre 2010.
condanna ACCU 1ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria non
sospesa di 4 (quattro) aliquote giornaliere di fr. 50.-
(cinquanta), per un totale di
fr. 200.- (duecento);
1.1
l’accusato
è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita
da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un
giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).
2.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- con
motivazione
scritta e di fr. 400.- senza motivazione scritta.
Qualora la motivazione scritta
fosse chiesta solo dall’accusatore privato la
relativa tassa di fr. 300.-
sarebbe a suo carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI).
rinvia la parte civile al foro
civile per le relative pretese,
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
avverte che questo giudizio può
essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale
entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure
oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione
della sentenza.
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
ACCU 1
CIVI 1
e, alla crescita in giudicato della
sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Ufficio dell’incasso e delle pene
alternative, Torricella,
Sezione della popolazione,
Bellinzona.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1ACCU 1
fr. 200.- pena
pecuniaria
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 50.- testi
fr. 600.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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