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Decisione

10.2010.663

Danneggiamento

14 agosto 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla

pena pecuniaria di fr. 200.- (duecento), corrispondente a 4 (quattro)

aliquote

da fr. 50.-.

L'esecuzione

della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di

prova

di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 150.- (centocinquanta) con l'avvertenza che in caso di

mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di

giorni

1.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e dele spese giudiziarie

di

fr.

100.

-.

4.

Rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro civile per il

giudizio

sulle sue eventuali pretese di risarcimento.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 6 dicembre 2010 dall'accusato;

indetto il dibattimento 14 agosto 2012,

al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 2 luglio 2012, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire

postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

È ACCU 1 autore colpevole di

danneggiamento per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

2.

Quale deve essere la pena?

3.

A chi vanno caricate le tasse e le spese del presente giudizio?

4.

Deve essere confermato al foro

civile per le pretese fatte valere dalla parte civile?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 144 cpv. 1 CP; 455,

453.

CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1ACCU 1

autore colpevole di

danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze

descritte nel decreto di accusa n. DA 4995/2010 del 15 novembre 2010.

condanna ACCU 1ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria non

sospesa di 4 (quattro) aliquote giornaliere di fr. 50.-

(cinquanta), per un totale di

fr. 200.- (duecento);

1.1

l’accusato

è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita

da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un

giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

2.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- con

motivazione

scritta e di fr. 400.- senza motivazione scritta.

Qualora la motivazione scritta

fosse chiesta solo dall’accusatore privato la

relativa tassa di fr. 300.-

sarebbe a suo carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI).

rinvia la parte civile al foro

civile per le relative pretese,

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

avverte che questo giudizio può

essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale

entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure

oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione

della sentenza.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

ACCU 1

CIVI 1

e, alla crescita in giudicato della

sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Ufficio dell’incasso e delle pene

alternative, Torricella,

Sezione della popolazione,

Bellinzona.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1ACCU 1

fr. 200.- pena

pecuniaria

fr. 200.- tassa di giustizia

fr. 150.- spese giudiziarie

fr. 50.- testi

fr. 600.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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