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Decisione

10.2010.664

Appropriazione indebita d'imposta alla fonte

17 gennaio 2013Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2010 n. 5181/2010 del AINQ 1, __________, che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

12'700.-, corrispondente a 10 aliquote da fr. 1'270.- (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'000.-, con

l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con

una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al versamento alla parte

civile CIVI 1 dell'importo di fr. 4'475.40, a titolo di risarcimento (art. 208

cpv. 1 lett. b CPPT).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

5.

La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

ACCU 2

prevenuto colpevole di appropriazione

indebita d'imposta alla fonte

per avere, da dicembre __________,

a __________, nella sua qualità di socio della società __________ Sagl e quindi

di datore di lavoro tenuto a trattenere l’imposta alla fonte, impiegato a

profitto proprio o di un terzo la ritenuta d’imposta concernente l’anno 2007

per un importo complessivo sottratto di CHF 4'475.40;

fatti avvenuti nelle indicate

circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto dall'art. 270

LTributaria;

perseguito con decreto d’accusa del 22 novembre

2010.

n. 5184/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.

Alla pena pecuniaria di fr.

3'100.-, corrispondente a 10 aliquote da fr. 310.- (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni (art. 42 e seg. CP).

2.

Alla multa di fr. 1'000.-, con

l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con

una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al versamento alla parte

civile CIVI 1 dell'importo di fr. 4'475.40, a titolo di risarcimento (art. 208

cpv. 1 lett. b CPPT).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

5.

La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 7 dicembre 2010 dall'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 e ACCU 2 sono autori

colpevoli d’appropriazione indebita d’imposta alla fonte per i fatti descritti

nel decreto di accusa a loro carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 270 LTributaria; 453,

454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1 e ACCU 2

dall’imputazione

d’appropriazione indebita d’imposta alla fonte per i fatti descritti nei

decreti di accusa no. 5181/2010 e n. 5184/2010 del 22 novembre 2010 a loro carico.

carica la tassa di giustizia e le

spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- allo Stato. Non si assegnano

ripetibili.

avverte che questo giudizio può

essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale

entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure

oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione

della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

- per raccomandata

ACCU 1

ACCU 2

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

AINQ 1

fr. 300.00 tassa

di giustizia senza motivazione

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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