10.2010.664
Appropriazione indebita d'imposta alla fonte
17 gennaio 2013Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2010.664
Data decisione, Autorità:
17.01.2013, PRPEN
Titolo:
Appropriazione indebita d'imposta alla fonte
INFRAZIONE ALLA LEGGE TRIBUTARIA CANTONALE
art. 270 LT
Incarto
n.
10.2010.664
10.10.665
DA 5184/2010
DA 5181/2010
Bellinzona
17
gennaio 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con
Daniela Regazzi Fornera in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1ACCU 1
ACCU 2ACCU 2
tutti difesi da: DI 1
ACCU 1
prevenuto colpevole di appropriazione indebita d'imposta
alla fonte
per avere, da dicembre __________,
a __________, nella sua qualità di socio e gerente della società __________
Sagl e quindi di datore di lavoro tenuto a trattenere l’imposta alla fonte,
impiegato a profitto proprio o di un terzo la ritenuta d’imposta concernente
l’anno 2007 per un importo complessivo sottratto di CHF 4'475.40;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto dall'art. 270
LTributaria;
perseguito con decreto d’accusa del 22 novembre
Fatti
2010 n. 5181/2010 del AINQ 1, __________, che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
12'700.-, corrispondente a 10 aliquote da fr. 1'270.- (art. 34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'000.-, con
l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al versamento alla parte
civile CIVI 1 dell'importo di fr. 4'475.40, a titolo di risarcimento (art. 208
cpv. 1 lett. b CPPT).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
5.
La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.
ACCU 2
prevenuto colpevole di appropriazione
indebita d'imposta alla fonte
per avere, da dicembre __________,
a __________, nella sua qualità di socio della società __________ Sagl e quindi
di datore di lavoro tenuto a trattenere l’imposta alla fonte, impiegato a
profitto proprio o di un terzo la ritenuta d’imposta concernente l’anno 2007
per un importo complessivo sottratto di CHF 4'475.40;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto dall'art. 270
LTributaria;
perseguito con decreto d’accusa del 22 novembre
2010.
n. 5184/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
1.
Alla pena pecuniaria di fr.
3'100.-, corrispondente a 10 aliquote da fr. 310.- (art. 34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni (art. 42 e seg. CP).
2.
Alla multa di fr. 1'000.-, con
l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al versamento alla parte
civile CIVI 1 dell'importo di fr. 4'475.40, a titolo di risarcimento (art. 208
cpv. 1 lett. b CPPT).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
5.
La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 7 dicembre 2010 dall'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 e ACCU 2 sono autori
colpevoli d’appropriazione indebita d’imposta alla fonte per i fatti descritti
nel decreto di accusa a loro carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 270 LTributaria; 453,
454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1 e ACCU 2
dall’imputazione
d’appropriazione indebita d’imposta alla fonte per i fatti descritti nei
decreti di accusa no. 5181/2010 e n. 5184/2010 del 22 novembre 2010 a loro carico.
carica la tassa di giustizia e le
spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- allo Stato. Non si assegnano
ripetibili.
avverte che questo giudizio può
essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale
entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure
oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione
della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
- per raccomandata
ACCU 1
ACCU 2
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
AINQ 1
fr. 300.00 tassa
di giustizia senza motivazione
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 500.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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