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Decisione

10.2010.666

Viaggiare ad una velocità di 85 km/h su 50 km/h

24 maggio 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di 15

(quindici) aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, (art. 34 e segg. CPS)

corrispondenti a complessivi fr. 450.-;

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e

segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 900.-, ritenuto

che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di

giorni 9 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CPS.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data

4.

dicembre 2010;

indetto il dibattimento 24 maggio 2012,

al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 20 aprile

2012, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire

postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

È l’accusato autore colpevole

di grave infrazione alle norme della circolazione?

2.

In caso di risposta affermativa

al quesito che precede, quale deve essere la pena?

3.

Chi sopporta gli oneri processuali?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 90 cifra 2 LCStr., in

rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. a ONC,

art. 22 cpv. 1 OSS;; 453, 454, 455 CPP-CH; 273 e segg. CPP-TI,

rispondendo ai quesiti posti

dà atto che ACCU 1 è autore colpevole di

grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel

decreto di accusa del 22 novembre 2010 n. 5137/2010;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di infrazione

grave alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCS per i fatti compiuti

nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 5137/2010 del 22 novembre

2010.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 15

(quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 450.-

(quattrocentocinquanta);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.

alla multa di fr.

900.

-(novecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 9 (nove) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- con motivazione scritta e di fr.

250.

- senza motivazione scritta.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

avverte che questo giudizio può

essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale

entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente

a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

ACCU 1

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Torricella,

Sezione

della circolazione, Camorino

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 900.- multa

fr. 150.- tassa di giustizia

fr. 300.- spese giudiziarie

fr. 1'350.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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