10.2010.666
Viaggiare ad una velocità di 85 km/h su 50 km/h
24 maggio 2012Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2010.666
Data decisione, Autorità:
24.05.2012, PRPEN
Titolo:
Viaggiare ad una velocità di 85 km/h su 50 km/h
VELOCITÀ
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2010.666
DA 5137/2010
Bellinzona
24 maggio 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con la
segretaria Daniela Regazzi Fornera per giudicare
ACCU 1ACCU 1
prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con il motoveicolo __________ targato __________
alla velocità di 85 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla
Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h.;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall’art. 90
cifra 2 LCStr., in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a
cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;
perseguito con decreto d’accusa del 22
novembre 2010 n. 5137/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, (art. 34 e segg. CPS)
corrispondenti a complessivi fr. 450.-;
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e
segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 900.-, ritenuto
che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di
giorni 9 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data
4.
dicembre 2010;
indetto il dibattimento 24 maggio 2012,
al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 20 aprile
2012, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire
postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
È l’accusato autore colpevole
di grave infrazione alle norme della circolazione?
2.
In caso di risposta affermativa
al quesito che precede, quale deve essere la pena?
3.
Chi sopporta gli oneri processuali?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 90 cifra 2 LCStr., in
rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. a ONC,
art. 22 cpv. 1 OSS;; 453, 454, 455 CPP-CH; 273 e segg. CPP-TI,
rispondendo ai quesiti posti
dà atto che ACCU 1 è autore colpevole di
grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel
decreto di accusa del 22 novembre 2010 n. 5137/2010;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di infrazione
grave alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCS per i fatti compiuti
nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 5137/2010 del 22 novembre
2010.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 450.-
(quattrocentocinquanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.
alla multa di fr.
900.
-(novecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 9 (nove) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- con motivazione scritta e di fr.
250.
- senza motivazione scritta.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
avverte che questo giudizio può
essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale
entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente
a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
ACCU 1
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Torricella,
Sezione
della circolazione, Camorino
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 900.- multa
fr. 150.- tassa di giustizia
fr. 300.- spese giudiziarie
fr. 1'350.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster