10.2010.667
Impiegare cittadini stranieri benchè sprovvisti della necesssaria autorizzazione per lavorare in Svizzera
28 agosto 2012Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2010.667
Data decisione, Autorità:
28.08.2012, PRPEN
Titolo:
Impiegare cittadini stranieri benchè sprovvisti della necesssaria autorizzazione per lavorare in Svizzera
IMPIEGO DI STRANIERI SPROVVISTI DI PERMESSO
art. 11 cpv. 2 LFSTR
art. 117 cpv. 1 LFSTR
art. 1a OASA
Incarto
n.
10.2010.667
DA 5356/2010
Bellinzona
28
agosto 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Daniela
Regazzi Fornera in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1ACCU 1
(difensore: DI 1, __________)
prevenuto colpevole di infrazione alla LF sugli stranieri,
impiego di stranieri sprovvisti di permesso
per avere, nel periodo
compreso tra il __________ ed il __________ a __________, in qualità di
responsabile della __________, intenzionalmente impiegato il cittadino
statunitense __________ quale giocatore professionista di basket, benché
sprovvisto della necessaria autorizzazione per lavorare in Svizzera, e per
avere, nel periodo compreso tra il __________ al __________ a __________, in
qualità di responsabile della __________, intenzionalmente impiegato il
cittadino statunitense __________ quale giocatore professionista di basket,
benché sprovvisto della necessaria autorizzazione per lavorare in Svizzera;
fatti avvenuti nelle predette
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 117
cpv. 1 LStr, richiamati gli artt. 11 cpv. 2 LStr, 1 a OASA, richiamati gli artt. 42, 106 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 5356/2010 di
data 29 novembre 2010 del che
propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1. Alla
pena pecuniaria di fr. 1'200.- (milleduecento), corrispondente a 10
(dieci)
aliquote da fr. 120.-.
L'esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di
Considerandi
2.
(due) anni.
2.
Alla multa di fr. 300.- (trecento) con l'avvertenza che in caso di mancato
pagamento,
la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e dele spese giudiziarie
di
fr.
100.
-.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 10 dicembre 2010 dall'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
È l’accusato autore colpevole d’infrazione
alla LF sugli stranieri per l’impiego di stranieri sprovvisti di permesso?
2.
In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale deve
essere la pena?
3.
Chi
sopporta gli oneri processuali?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 117 cpv. 1 LStr; art.
52.
CP, gli artt. 11 cpv. 2 LStr, 1 a OASA, gli art. 455, 453 CPP-CH; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1ACCU 1
autore colpevole di impiego di
stranieri sprovvisti di permesso, art. 117 cpv. 1 LStr per i fatti compiuti
nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 5356/2010 del 29
novembre 2010.
lo manda esente da pena;
carica all’accusato il pagamento
delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-- con motivazione
scritta o di fr. 300.-- senza motivazione scritta.
comunica che la condanna non sarà
iscritta a casellario giudiziale.
avverte che questo giudizio può
essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale
entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure
oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione
della sentenza.
Intimazione a: - per raccomandata
ACCU 1
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano.
Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Torricella,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1ACCU 1
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr. 300.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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