Lexipedia

Decisione

10.2010.672

Infrazione alla LF sulle armi, minaccia, vie di fatto

5 ottobre 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2010 n. 4660/2010 del che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

1'200.- (milleduecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 40.-

(quaranta) (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

Pena totalmente aggiuntiva alla

pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 40.- decretata nei suoi

confronti da questo Ministero Pubblico in data 20 settembre 2010.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 200.-

(duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-

(cinquanta).

4.

Ordina la confisca di 17

pistole, 12 fucili, 2 caricatori supplementari per armi ad aria compressa, 6

bombolette di CO2 cariche, 8 pezzi di canna segate o svitate, 2 scatole con

proiettili a salve, 1 scatola per proiettili calibro 8 mm marca Fiocchi con 42 pezzi, 3 spazzolini pulisci canna e materiale cartaceo vario per istruzioni

all’uso delle armi, sequestrati all’accusato in data 20 settembre 2010 (vedi

dettaglio allegato al verbale di sequestro; numero dei reperti non indicato) (art. 69 cpv. 1 CP).

5.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 9 dicembre 2010 dall'accusato;

proceduto nelle forme contumaciali;

sentito il difensore, il quale chiede la

riduzione dell’importo delle aliquote, la riduzione della multa ed il

dissequestro degli oggetti sequestrati a favore del Servizio Autorizzazioni,

Bellinzona;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È l’accusato autore colpevole

di:

1.1

infrazione alla LF sulle armi

1.2

minaccia

1.3

vie di fatto

per i fatti descritti nel

menzionato decreto d’accusa?

2.

In caso di risposta

affermativa, quale dev’essere la pena?

3.

L’eventuale pena dev’essere

sospesa condizionalmente?

4.

Gli oggetti sequestrati dal

Ministero pubblico possono essere dissequestrati a favore del Servizio

Autorizzazioni di Bellinzona?

5.

Chi sopporta gli oneri

processuali?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli artt. 33 cpv. 1 LArm; 180

cpv. 2 e 126 cpv. 1 lett. b CP; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg.

CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

- vie di fatto, art. 126 cifra 2

b CP,

- minaccia, art. 180 cpv. 2 a CP,

- delitto contro la LF sulle

armi, art. 33 cpv. 1 LArm

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4660/2010 del 25 ottobre 2010.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 30

(trenta) aliquote giornaliere di fr. 20.- (venti), per un totale di fr. 600.-

(seicento);

§. l’esecuzione della pena è

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

Pena totalmente aggiuntiva ala

pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 40.- decretata nei suoi

confronti dal Ministero pubblico in data 20 settembre 2010.

2.

alla multa di fr. 100.-

(duecento);

§. in caso di mancato pagamento la

pena detentiva sostitutiva è fissata

in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- con motivazione scritta e di fr.

100.

- senza motivazione scritta;

ordina il dissequestro di tutti gli

oggetti confiscati (17 pistole, 12 fucili, 2 caricatori supplementari per armi

ad aria compressa, 6 bombolette di CO2 cariche, 8 pezzi di canna segate o

svitate, 2 scatole con proiettili a salve, 1 scatola per proiettili calibro 8 mm marca Fiocchi con 42 pezzi, 3 spazzolini pulisci canna e materiale cartaceo vario per istruzioni

all’uso delle armi, come da dettaglio allegato al verbale di sequestro) a

favore del Servizio Autorizzazioni, Bellinzona;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

avverte che questo giudizio può

essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale

entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure

oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione

della sentenza;

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a: - seduta stante

LESA 1

- per raccomandata

ACCU 1

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Torricella,

Ufficio migrazione,

Bellinzona,

Servizio reperti,

Bellinzona.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 multa

fr. 50.00 tassa

di giustizia senza motivazione

fr. 50.00 spese

giudiziarie

fr. 200.00 totale

Avendo la difesa rinunciato

a chiedere la celebrazione di un nuovo dibattimento la presente sentenza è

defintiva.

Il giudice:

Siro Quadri

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster