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Decisione

10.2010.673

Calunnia, minaccia, ingiuria, abuso di impianti di telecomunicazioni

6 settembre 2012Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

di essere persona meritevole di rispetto e di comportarsi come lo impone la

convenienza (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.1, Berna 2002,

ad art 177, n. 24, pag. 583).

La lesione dell’onore non deve

venir analizzata in modo astratto, asettico, ma il termine utilizzato e la sua

potenzialità denigratoria devono essere contestualizzate, cioè valutati secondo

l’interpretazione data dal cittadino medio al vocabolo o alla frase,

rispettivamente secondo le circostanze nelle quali è stato proferito.

Dal profilo soggettivo

l’infrazione deve essere commessa intenzionalmente.

L’intenzione deve concernere

tutti gli elementi costitutivi del reato.

6. Per quanto concerne

l’imputazione di ACCU 1 dagli atti risulta che, diversamente da quanto

sostenuto dal querelante, egli non ha accusato ACCU 2 di molestie sulla propria

figlia. Egli ha telefonato all’operatore di centrale delle __________ e per

poter ottenere il nominativo dell’autista di un determinato autobus, ha

affermato ch’egli avrebbe “dato fastidio” a sua figlia. A suo dire la sua

intenzione non era però di nuocere all’onore del diretto interessato, ma

unicamente quella di poter, seppur con un sotterfugio, rintracciare la persona

che lo stava importunado telefonicamente da tempo. Ottenuto il nominativo, ACCU

1 ha ammesso di fronte a tutti gli addetti delle __________ da lui interpellati,

di aver ingiustamente accusato ACCU 2. Secondo lui questo era l’unico metodo

per raggiungere l’anonimo persecutore. Egli ha escluso di aver voluto offendere

il suo onore.

Circostanza questa confermata

sia dal teste __________ che dal teste __________, i quali, sentiti a verbale,

hanno rilevato come ACCU 1 si è ripetutamente scusato di aver inventato false

accuse.

Le scuse e la successiva rettifica

di ACCU 1 non cancellano tuttavia il reato contro l’onore. Ciò in ragione del

fatto che ACCU 2 è stato, dal momento in cui la __________ ha scoperto il suo

nome e fintanto ACCU 1 ha avuto la possibilità di chiarire il fatto,

ingiustamente accusato di fatti infamanti.

Ciò considerato, avendo l’espressione

proferita da ACCU 1 (secondo l’interpretazione del cittadino medio un

potenziale atto a rendere sospetta una persona di condotta poco corretta) una

connotazione infamante, in concreto va considerato come adempiuto il reato di

calunnia. Infatti insinuare che qualcuno ha osato importunare, rispettivamente

infastidire una ragazzina passeggera di un mezzo pubbico di trasporto integra

una connotazione sicuramente disonorevole. Specie per un autista

professionista.

Ora giusta l’art. 173 cpv. 1

CPS si rende colpevole di diffamazione chiunque comunicando con un terzo,

incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti

che possono nuocere alla reputazione di lei. A norma dell’art. 174 cpv. 1 CPS è

percontro colpevole di calunnia chiunque comunicando con un terzo e sapendo di

dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta

disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lei.

In concreto ACCU 1 ha dunque oggettivamente e soggettivamente leso l’onore di ACCU 2. Siccome sapeva di dire cosa non

vera il reato non va qualificato come diffamazione bensì come calunnia, così

come prospettato al dibattimento.

7. Per

quanto riguarda ACCU 2 il Procuratore pubblico l’ha ritenuto colpevole di minaccia,

ingiuria e abuso d’impianti di telecomunicazioni e ciò per avere inviato

messaggi indesiderati a ACCU 1.

Detta conclusione difetta

tuttavia del necessario sostegno probatorio. Certo, considerato che vittima e

autore (chi sentimentalmente e chi per altri motivi) hanno frequentato la

medesima donna e che gli sms provenivano nelle immediate vicinanze delle

fermate dei Bus delle __________, configura il sospetto che l’autista potrebbe

essere il responsabile degli invii. A mente di questo giudice detti indizi non

hanno però il sufficiente valore probante per giustificare una condanna.

Ciò soprattutto in ragione del

fatto che gli sms sono stati lanciati da cabine telefoniche “publiphone”

quindi accessibili a tutti e che dal tenore dei testi non è stato possibile

risalire (in base a quanto dichiarato) all’effettivo mittente. A quanto appena

descritto occorre per di più rimarcare il modo in cui ACCU 1 ha dedotto che l’ “iportunatore” doveva essere per forza un autista degli autobus. Egli avrebbe

infatti ispezionato le cabine telefoniche di tutta la città di __________ (che

non sono indicate nell’elenco telefonico o sul sito internet della Swisscom) per

poi scoprire, a seguito di un’immensa ricerva, che le stesse si trovavano alle

fermate degli stessi e da lì concludere che solo un autista sarebbe potuto

essere l’autore degli invii.

Ora

occorre rilevare come secondo il principio in dubio pro reo l’onere

probatorio

è a carico delle autorità penali, così come espressamente codificato anche

all’art. 6 CPP. È infatti compito dell’autorità inquirente provare la colpevolezza

dell’imputato, ovvero provare l’esistenza di una condotta punibile e

la responsabilità della persona imputata e, con ciò, l’adempimento di tutti gli

elementi oggettivi e soggettivi della

fattispecie.

Di

riflesso, ne deriva che non incombe alla persona sospettata o imputata dimostrare

di non aver commesso il fatto, rispettivamente che non poteva compierlo

(STF 1P.57/2005 del 12 agosto 2005 consid. 3.5; DTF 127 I 38 consid. 2a; 120

Ia 31 consid. 2c e d; messaggio concernente l’unificazione del diritto

processuale penale del 21 dicembre 2005, pag. 1038; Tophinke, Basler Kommentar,

op. cit., ad art. 10, n. 19, pag. 159-160; Schmid, Handbuch des schweizerischen

Strafprozessrechts, n. 216-217, pag. 83-84; Piquerez, Traité de

procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 93, n. 700, pag. 440-441;

Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 8, pag. 46).

La

presunzione d’innocenza, sancito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e

14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP, disciplina sia

la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio (DTF 120 Ia 31

consid. 2c).

In concreto per quanto attiene

alla valutazione delle prove assunte agli atti, questo giudice non può

dichiararsi sufficientemente convinto che l’autore dei messaggi e delle

telefonate sia stato effettivamente ACCU 2. Chiunque e non solo lui poteva

telefonare da queste cabine pubbliche. Neppure le testimonianze permettono di

fare maggiore chiarezza al riguardo. Il solo fatto che in quei medesimi luoghi

c’erano i capolinea dei bus guidati dall’accusato, è solo un indizio che da

solo non può certo costituire prova certa di colpevolezza. In sifatta

circostanza, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, si deve

concludere che sussistono dubbi sul vero autore di tali abusi e di conseguenza

in concreto non è provata una condotta punibile e responsabile dell’imputato.

Di riflesso questo giudice non può decidere per una fattispecie più sfavorevole

all’imputato. Da qui il suo proscioglimento.

richiamati gli artt. 173, 174 CP art. 180, 177

e 179septies, richiamati gli artt. 42 e segg. CPS; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg.,

273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia ACCU 1ACCU 1

autore colpevole di calunnia,

art. 174 CP per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di

accusa n. 5180/2010 del 22 novembre 2010.

condanna ACCU 1ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 5

(cinque) aliquote giornaliere di fr. 150.-(centocinquanta), per un totale di

fr. 750.- (settecentocinquanta);

1.1 L’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- con motivazione scritta e di fr.

300.

- senza motivazione scritta.

3.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CP.

proscioglie ACCU 2

dai reati di minaccia, ingiuria,abuso

di impianti di telecomunicazioni, artt. 180,177 e 179septies CPS, per i fatti

descritti nel

decreto di accusa n. 1030/2012 del 5 marzo 2012.

non assegna indennità per torto morale;

carica la tassa di giustizia e le

spese giudiziarie di complessivi fr. 300.- allo Stato.

Intimazione a: AINQ 2, __________ AINQ

1, __________

ACCU

1, __________,

DI

1, __________

ACCU 2, __________,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1ACCU 1

fr. 750.- pena

pecuniaria

fr. 400.- tassa di giustizia

fr. 300.- spese giudiziarie

fr. 1'450.- totale

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese giudiziarie

fr. 300.- totale

Avvertenza: la parte che ha annunciato

ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d’appello alla

Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4

CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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