10.2010.673
Calunnia, minaccia, ingiuria, abuso di impianti di telecomunicazioni
6 settembre 2012Italiano12 min
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Numero d'incarto:
10.2010.673
Data decisione, Autorità:
06.09.2012, PRPEN
Titolo:
Calunnia, minaccia, ingiuria, abuso di impianti di telecomunicazioni
ABUSO DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI
CALUNNIA
INGIURIA
MINACCIA
art. 174 CPS
art. 177 CPS
art. 179septies CPS
art. 180 CPS
Incarto
n.
10.2010.673
81.2012.114
DA 5180/2010
DA 1030/2012
Bellinzona
6
settembre 2012
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Daniela
Regazzi Fornera in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1ACCU 1
difeso da: DI 1
e
ACCU 2ACCU 2
visti i decreti d’accusa n. 5180/2010
del 22 novembe 2010 e n. 1030/2012 del 5 marzo 2012;
preso atto che il AINQ 1, __________, ritiene
l’imputato ACCU 1 autore colpevole di diffamazione e propone la condanna:
1. alla pena pecuniaria di fr.
5’600.- (cinquemilaseicento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 560.-
(cinquecentosessanta) - (art. 34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 300.-
(trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4. La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369 CP;
preso atto che il AINQ 2, Lugano, ritiene
l’imputato ACCU 2 autore colpevole di minaccia, ingiuria, abuso di impianti di
telecomunicazioni e propone la condanna:
1. alla pena pecuniaria di 25
(venticinque) aliquote giornaliere da CHF 160.- (centosessanta) cadauna, (art.
34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi CHF 4'000.- (quattromila).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e
seg. CPS).
2. Alla multa di CHF 960.-
(novecentosessanta), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106
cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di CHF 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.-
(cento).
4. La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369 CPS;
rilevato che i Procuratori pubblici
postulano la conferma dei decreti di accusa;
rilevato che il difensore dell’accusato ACCU
1 chiede il proscioglimento dell’imputato;
rilevato che pure l’accusato ACCU 2 chiede
il suo proscioglimento;
considerato in fatto ed in diritto
1. In data __________ ACCU 1 (che
da tempo era vittima di molestie telefoniche anonime) ha telefonato alla
centrale delle __________ per ottenere il nominativo del conducente del bus della
linea __________ del __________ alle ore __________ (__________),
rispettivamente del pomeriggio del __________ alle ore __________ della linea __________
(__________). Per raggiungere questo scopo ACCU 1 ha riferito all’operatore di centrale che l’autista di questi mezzi aveva dato fastidio a sua
figlia. Si trattava però di una bugia. A ACCU 1 è stato dunque riferito il nome
del conducente di quell’autobus: ACCU 2.
In data __________ ACCU 1 ha querelato ACCU 2 per molestie telefoniche, ritenendolo responsabile d’innumerevoli telefonate
anonime minacciose ch’egli sostiene di aver ricevuto per oltre 7 mesi. Tutte le
telefonate erano provenienti da cabine telefoniche poste alle fermate dei Bus __________.
Per questo motivo si è rivolto a detta azienda, come sopra menzionato, per
richiedere appunto il nome del conducente di un determinato mezzo.
Ottenuto il risultato egli ha
comunque ammesso che quanto da lui dichiarato alle __________ circa il
comportamento di ACCU 2 nei confronti di sua figlia non corrispondeva al vero,
ma di averlo unicamente affermato per poter ottenere il suo nominativo. In
effetti, da una sua ricerca, sarebbe a suo dire emerso che gli abusi telefonici
nei suoi confronti, arrivavano in contemporanea al passaggio di precisi bus
delle __________ e da luoghi in cui erano ubicate cabine pubbliche del
telefono. Da qui la sua deduzione che solo un conducente __________ poteva
essere l’autore del reato. Ipotesi che è stata per finire confermata dal
Procuratore pubblico.
2.
Infatti, il Procuratore pubblico, AINQ 2 con decreto no. 1030/2012 del 5
marzo 2012 ha di conseguenza condannato ACCU 2 per minaccia, ingiuria e abuso
d’impianti di telecomunicazioni.
Contro tale
condanna ACCU 2 ha interposto opposizione in data 12 marzo 2012.
3.
Con querela del __________ ACCU 2 ha a sua volta contro-querelato ACCU 1 per diffamazione ed ingiurie avendo egli, come già sopra rilevato,
ingiustificatamente riferito all’__________ __________ (suo datore di lavoro),
una falsità, ovvero ch’egli avrebbe infastidito sua figlia mentre era sul posto
di lavoro.
4.
Anche per tale accusa il AINQ 1 ha emesso in data 22 novembre 2010 a carico di ACCU 1 un decreto di accusa condannandolo per diffamazione.
Contro tale
decreto in data 3 dicembre 2010 ACCU 1 ha interposto opposizione.
5. Giusta
l’art 173 cpv. 1 CPS si rende colpevole di diffamazione chiunque comunicando
con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o
di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lei ed è punito, a
querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere. A
norma dell’art. 174 cpv. 1 CPS è percontro colpevole di calunnia chiunque comunicando
con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una
persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla
reputazione di lei.
Oggetto
della protezione di cui
alle citate norme, è l’onore di una persona. Il bene tutelato è il sentimento
soggettivo che un individuo ha della propria reputazione e dignità, vale a dire
Fatti
di essere persona meritevole di rispetto e di comportarsi come lo impone la
convenienza (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.1, Berna 2002,
ad art 177, n. 24, pag. 583).
La lesione dell’onore non deve
venir analizzata in modo astratto, asettico, ma il termine utilizzato e la sua
potenzialità denigratoria devono essere contestualizzate, cioè valutati secondo
l’interpretazione data dal cittadino medio al vocabolo o alla frase,
rispettivamente secondo le circostanze nelle quali è stato proferito.
Dal profilo soggettivo
l’infrazione deve essere commessa intenzionalmente.
L’intenzione deve concernere
tutti gli elementi costitutivi del reato.
6. Per quanto concerne
l’imputazione di ACCU 1 dagli atti risulta che, diversamente da quanto
sostenuto dal querelante, egli non ha accusato ACCU 2 di molestie sulla propria
figlia. Egli ha telefonato all’operatore di centrale delle __________ e per
poter ottenere il nominativo dell’autista di un determinato autobus, ha
affermato ch’egli avrebbe “dato fastidio” a sua figlia. A suo dire la sua
intenzione non era però di nuocere all’onore del diretto interessato, ma
unicamente quella di poter, seppur con un sotterfugio, rintracciare la persona
che lo stava importunado telefonicamente da tempo. Ottenuto il nominativo, ACCU
1 ha ammesso di fronte a tutti gli addetti delle __________ da lui interpellati,
di aver ingiustamente accusato ACCU 2. Secondo lui questo era l’unico metodo
per raggiungere l’anonimo persecutore. Egli ha escluso di aver voluto offendere
il suo onore.
Circostanza questa confermata
sia dal teste __________ che dal teste __________, i quali, sentiti a verbale,
hanno rilevato come ACCU 1 si è ripetutamente scusato di aver inventato false
accuse.
Le scuse e la successiva rettifica
di ACCU 1 non cancellano tuttavia il reato contro l’onore. Ciò in ragione del
fatto che ACCU 2 è stato, dal momento in cui la __________ ha scoperto il suo
nome e fintanto ACCU 1 ha avuto la possibilità di chiarire il fatto,
ingiustamente accusato di fatti infamanti.
Ciò considerato, avendo l’espressione
proferita da ACCU 1 (secondo l’interpretazione del cittadino medio un
potenziale atto a rendere sospetta una persona di condotta poco corretta) una
connotazione infamante, in concreto va considerato come adempiuto il reato di
calunnia. Infatti insinuare che qualcuno ha osato importunare, rispettivamente
infastidire una ragazzina passeggera di un mezzo pubbico di trasporto integra
una connotazione sicuramente disonorevole. Specie per un autista
professionista.
Ora giusta l’art. 173 cpv. 1
CPS si rende colpevole di diffamazione chiunque comunicando con un terzo,
incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti
che possono nuocere alla reputazione di lei. A norma dell’art. 174 cpv. 1 CPS è
percontro colpevole di calunnia chiunque comunicando con un terzo e sapendo di
dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta
disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lei.
In concreto ACCU 1 ha dunque oggettivamente e soggettivamente leso l’onore di ACCU 2. Siccome sapeva di dire cosa non
vera il reato non va qualificato come diffamazione bensì come calunnia, così
come prospettato al dibattimento.
7. Per
quanto riguarda ACCU 2 il Procuratore pubblico l’ha ritenuto colpevole di minaccia,
ingiuria e abuso d’impianti di telecomunicazioni e ciò per avere inviato
messaggi indesiderati a ACCU 1.
Detta conclusione difetta
tuttavia del necessario sostegno probatorio. Certo, considerato che vittima e
autore (chi sentimentalmente e chi per altri motivi) hanno frequentato la
medesima donna e che gli sms provenivano nelle immediate vicinanze delle
fermate dei Bus delle __________, configura il sospetto che l’autista potrebbe
essere il responsabile degli invii. A mente di questo giudice detti indizi non
hanno però il sufficiente valore probante per giustificare una condanna.
Ciò soprattutto in ragione del
fatto che gli sms sono stati lanciati da cabine telefoniche “publiphone”
quindi accessibili a tutti e che dal tenore dei testi non è stato possibile
risalire (in base a quanto dichiarato) all’effettivo mittente. A quanto appena
descritto occorre per di più rimarcare il modo in cui ACCU 1 ha dedotto che l’ “iportunatore” doveva essere per forza un autista degli autobus. Egli avrebbe
infatti ispezionato le cabine telefoniche di tutta la città di __________ (che
non sono indicate nell’elenco telefonico o sul sito internet della Swisscom) per
poi scoprire, a seguito di un’immensa ricerva, che le stesse si trovavano alle
fermate degli stessi e da lì concludere che solo un autista sarebbe potuto
essere l’autore degli invii.
Ora
occorre rilevare come secondo il principio in dubio pro reo l’onere
probatorio
è a carico delle autorità penali, così come espressamente codificato anche
all’art. 6 CPP. È infatti compito dell’autorità inquirente provare la colpevolezza
dell’imputato, ovvero provare l’esistenza di una condotta punibile e
la responsabilità della persona imputata e, con ciò, l’adempimento di tutti gli
elementi oggettivi e soggettivi della
fattispecie.
Di
riflesso, ne deriva che non incombe alla persona sospettata o imputata dimostrare
di non aver commesso il fatto, rispettivamente che non poteva compierlo
(STF 1P.57/2005 del 12 agosto 2005 consid. 3.5; DTF 127 I 38 consid. 2a; 120
Ia 31 consid. 2c e d; messaggio concernente l’unificazione del diritto
processuale penale del 21 dicembre 2005, pag. 1038; Tophinke, Basler Kommentar,
op. cit., ad art. 10, n. 19, pag. 159-160; Schmid, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, n. 216-217, pag. 83-84; Piquerez, Traité de
procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 93, n. 700, pag. 440-441;
Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 8, pag. 46).
La
presunzione d’innocenza, sancito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e
14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP, disciplina sia
la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio (DTF 120 Ia 31
consid. 2c).
In concreto per quanto attiene
alla valutazione delle prove assunte agli atti, questo giudice non può
dichiararsi sufficientemente convinto che l’autore dei messaggi e delle
telefonate sia stato effettivamente ACCU 2. Chiunque e non solo lui poteva
telefonare da queste cabine pubbliche. Neppure le testimonianze permettono di
fare maggiore chiarezza al riguardo. Il solo fatto che in quei medesimi luoghi
c’erano i capolinea dei bus guidati dall’accusato, è solo un indizio che da
solo non può certo costituire prova certa di colpevolezza. In sifatta
circostanza, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, si deve
concludere che sussistono dubbi sul vero autore di tali abusi e di conseguenza
in concreto non è provata una condotta punibile e responsabile dell’imputato.
Di riflesso questo giudice non può decidere per una fattispecie più sfavorevole
all’imputato. Da qui il suo proscioglimento.
richiamati gli artt. 173, 174 CP art. 180, 177
e 179septies, richiamati gli artt. 42 e segg. CPS; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg.,
273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia ACCU 1ACCU 1
autore colpevole di calunnia,
art. 174 CP per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di
accusa n. 5180/2010 del 22 novembre 2010.
condanna ACCU 1ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 5
(cinque) aliquote giornaliere di fr. 150.-(centocinquanta), per un totale di
fr. 750.- (settecentocinquanta);
1.1 L’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- con motivazione scritta e di fr.
300.
- senza motivazione scritta.
3.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CP.
proscioglie ACCU 2
dai reati di minaccia, ingiuria,abuso
di impianti di telecomunicazioni, artt. 180,177 e 179septies CPS, per i fatti
descritti nel
decreto di accusa n. 1030/2012 del 5 marzo 2012.
non assegna indennità per torto morale;
carica la tassa di giustizia e le
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.- allo Stato.
Intimazione a: AINQ 2, __________ AINQ
1, __________
ACCU
1, __________,
DI
1, __________
ACCU 2, __________,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1ACCU 1
fr. 750.- pena
pecuniaria
fr. 400.- tassa di giustizia
fr. 300.- spese giudiziarie
fr. 1'450.- totale
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 300.- totale
Avvertenza: la parte che ha annunciato
ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d’appello alla
Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4
CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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