Lexipedia

Decisione

10.2010.674

Impiego di stranieri sprovvisti di permesso

28 novembre 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di fr.

1'000.- (mille), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 100.- (cento).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.- (trecento) con l'avvertenza che in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e dele spese giudiziarie

di fr. 100.-.

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 2 dicembre 2010 dall'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se l’accusato è autore

colpevole di infrazione alla LF sugli stranieri, impiego di stranieri

sprovvisti di permesso.

2.

In caso di risposta affermativa

al quesito che precede, quale dev’essere la pena.

3.

L’eventuale pena può essere

sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?

4.

È stato commesso errore sui

fatti?

5.

È stato commesso errore di

diritto?

6.

Chi sopporta gli oneri

processuali?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 52 CPS; 117 cpv. 1 LStr

; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1ACCU 1

autore colpevole di impiego di

stranieri sprovvisti di permesso, art. 117 cpv. 1 LStr per i fatti compiuti

nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 5355/2010 del 29 novembre

2010.

lo manda esente da pena;

carica all’accusato il pagamento

delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-- con motivazione

scritta o di fr. 300.-- senza motivazione scritta.

comunica che la condanna non sarà

iscritta a casellario giudiziale.

avverte che questo giudizio può

essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale

entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure

oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione

della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

ACCU 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano.

Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Torricella,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1ACCU 1

fr. 100.00 tassa

di giustizia senza motivazione

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster