10.2010.678
Guida in stato d'inattitudine
10 ottobre 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2010.678
Data decisione, Autorità:
10.10.2012, PRPEN
Titolo:
Guida in stato d'inattitudine
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2010.678
DA 5488/2010
Bellinzona
10
ottobre 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca
Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1ACCU 1
(difeso da: DI 2 )
prevenuto colpevole di ripetuta guida in stato di
inattitudine
per aver condotto veicoli a
motore essendo in stato di ubriachezza, e meglio:
il __________ a __________, l’autovettura __________ targata TI __________
(alcolemia: min. 1.46 – max. 1.99 grammi per mille);
il __________ a __________,
l’autovettura __________ targata TI __________ (alcolemia: min. 1.59 – max. 2.07 grammi per mille);
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 91
cpv. 1 LCStr.;
perseguito con decreto d’accusa del 7 dicembre
Fatti
2010 n. 5488/2010 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere da fr. 90.- cadauna, (art. 34 e segg. CPS)
corrispondenti a complessivi fr. 8'100.-, con l’avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni
90 (art. 34 e 36 CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'200.-,
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 12 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Alla revoca del beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 165
(centosessantacinque) aliquote giornaliere da fr. 100.00 ciascuna per
complessivi fr. 16'500.-. decretata nei suoi confronti dal Gerichtskreis VIII
Bern-Laupen di Berna il 30.05.2008 (art. 46 cpv. 1 CPS).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
5.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CPS.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 14 dicembre 2010 dall'accusato;
sentito il difensore, il quale ;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È l’accusato autore colpevole
di ripetuta guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel menzionato
decreto d’accusa?
2.
In caso di risposta affermativa
al quesito che precede, quale dev’essere la pena?
3.
Va confermata la revoca del
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 165
aliquote giornaliere da fr. 100.00 ciascuna per complessivi fr. 16'500.-
decretata nei suoi confronti dal Gerichtskreis VIII Bern-Laupen di Berna il
30.05
?
4.
Chi sopporta gli oneri
processuali?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli artt. 91 cpv. 1 LCStr.;
455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
guida in stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte
nel decreto di accusa n. DA 5488/2010 del 7 dicembre 2010;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di
90.
(novanta) aliquote giornaliere di fr. 90.- (novanta), per un totale di fr. 8'100.-
(ottomilacento);
§. l’esecuzione della pena
è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2.
alla multa di fr.
1'200.- (milleduecento);
§. in caso di mancato pagamento la
pena detentiva sostitutiva è fissata
in 14 (quattordici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'200.- (milleduecento) con motivazione
scritta e di fr. 700.- (settecento) senza motivazione scritta.
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena pecuniaria di 165 (centosessantacinque)
aliquote giornaliere da fr. 100.- (cento) ciascuna per complessivi fr. 16'500.-
(sedicimilacinquecento) decretata nei suoi confronti dal Gerichtskreis VIII
Bern-Laupen di Berna il 30.05.2008, ma
ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno;
impartisce a ACCU 1 come norma di
condotta il rispetto delle indicazioni di controllo sull’uso delle sostanze
alcoliche date dall’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
avverte che questo giudizio può
essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale
entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure
oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione
della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
ACCU 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei provvedimenti
coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Torricella,
Ufficio giuridico della
Sezione della circolazione, Camorino.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1200.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia senza motivazione
fr. 400.00 spese
giudiziarie
fr. 1900.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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