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Decisione

10.2010.678

Guida in stato d'inattitudine

10 ottobre 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2010 n. 5488/2010 del che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 90

(novanta) aliquote giornaliere da fr. 90.- cadauna, (art. 34 e segg. CPS)

corrispondenti a complessivi fr. 8'100.-, con l’avvertenza che, in caso di

mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni

90 (art. 34 e 36 CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'200.-,

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena

detentiva di giorni 12 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Alla revoca del beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 165

(centosessantacinque) aliquote giornaliere da fr. 100.00 ciascuna per

complessivi fr. 16'500.-. decretata nei suoi confronti dal Gerichtskreis VIII

Bern-Laupen di Berna il 30.05.2008 (art. 46 cpv. 1 CPS).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

5.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CPS.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 14 dicembre 2010 dall'accusato;

sentito il difensore, il quale ;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È l’accusato autore colpevole

di ripetuta guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel menzionato

decreto d’accusa?

2.

In caso di risposta affermativa

al quesito che precede, quale dev’essere la pena?

3.

Va confermata la revoca del

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 165

aliquote giornaliere da fr. 100.00 ciascuna per complessivi fr. 16'500.-

decretata nei suoi confronti dal Gerichtskreis VIII Bern-Laupen di Berna il

30.05

?

4.

Chi sopporta gli oneri

processuali?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli artt. 91 cpv. 1 LCStr.;

455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

guida in stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte

nel decreto di accusa n. DA 5488/2010 del 7 dicembre 2010;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di

90.

(novanta) aliquote giornaliere di fr. 90.- (novanta), per un totale di fr. 8'100.-

(ottomilacento);

§. l’esecuzione della pena

è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2.

alla multa di fr.

1'200.- (milleduecento);

§. in caso di mancato pagamento la

pena detentiva sostitutiva è fissata

in 14 (quattordici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'200.- (milleduecento) con motivazione

scritta e di fr. 700.- (settecento) senza motivazione scritta.

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena pecuniaria di 165 (centosessantacinque)

aliquote giornaliere da fr. 100.- (cento) ciascuna per complessivi fr. 16'500.-

(sedicimilacinquecento) decretata nei suoi confronti dal Gerichtskreis VIII

Bern-Laupen di Berna il 30.05.2008, ma

ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno;

impartisce a ACCU 1 come norma di

condotta il rispetto delle indicazioni di controllo sull’uso delle sostanze

alcoliche date dall’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

avverte che questo giudizio può

essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale

entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure

oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione

della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

ACCU 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei provvedimenti

coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Torricella,

Ufficio giuridico della

Sezione della circolazione, Camorino.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1200.00 multa

fr. 300.00 tassa

di giustizia senza motivazione

fr. 400.00 spese

giudiziarie

fr. 1900.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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