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Decisione

10.2010.68

Tenere sulla persona, portando senza diritto in luogo pubblico un tirapugni di metallo

15 novembre 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2010 n. 371/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

150.- (centocinquanta), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr. 30.-

(trenta) (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 100.-

(cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa

sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro) (art. 106 cpv. 2

CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-

(cinquanta).

4.

Ordina la confisca e la distruzione

di 1 tirapugni di metallo. (rep. 13158) (art. 69 cpv. 2 CP).

5.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 12 febbraio 2010 dall'accusato;

indetto il dibattimento 15 novembre 2010,

al quale hanno preso parte l’accusato, accompagnato dal proprio difensore,

mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire, postulando la

conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale ha chiesto

che il proprio assistito fosse mandato esente da pena, siccome il reato commesso

dev’essere ritenuto di lieve entità;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

ACCU 1 deve essere ritenuto colpevole d’infrazione alla Legge

federale sulle armi?

2.

In caso affermativo per negligenza, per intenzionalità?

3.

In caso affermativo quale deve essere la pena?

4.

Può essere mandato esente da pena, in applicazione dell’art. 52 CP o

dell’art. 33 cpv. 2 LArm?

5.

Deve essere ordinata la confisca e la distruzione del tira pugni in

metallo?

6.

Chi paga le tasse e spese di giustizia?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 33 cpv. 2 LArm ; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole infrazione

contro la LF sulle armi, art. 33 cpv. 2 LArm per negligenza per avere, a __________,

il __________2009, tenendolo sulla persona, portato in luogo pubblico senza

diritto e per negligenza un tirapugni di metallo;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 100.-

(cento);

in caso di mancato pagamento di

una pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cp. 2 CP);

2.

alla confisca e la

distruzione del tira pugni in metallo (rep. 13158) - (art. 69 cpv. 2 CP);

3.

al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi

fr. 200.-;

comunica che la condanna non sarà

iscritta a casellario giudiziale.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Lugano,

Ufficio reperti, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.- multa

fr. 100.- tassa

di giustizia

fr. 100.- spese

giudiziarie

fr. 300.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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