10.2010.681
Impiego di una cittadina straniera non autorizzata ad esercitare un'attività lucrativa in Svizzera poichè priva del necessario permesso di lavoro
14 settembre 2012Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2010.681
Data decisione, Autorità:
14.09.2012, PRPEN
Titolo:
Impiego di una cittadina straniera non autorizzata ad esercitare un'attività lucrativa in Svizzera poichè priva del necessario permesso di lavoro
IMPIEGO DI STRANIERI SPROVVISTI DI PERMESSO
art. 117 cpv. 1 LFSTR
Incarto
n.
10.2010.681
DA 5089/2010
Bellinzona
14
settembre 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca
Schindler in qualità di Cancelliera per giudicare
ACCU 1ACCU 1
(difeso da: DI 1 )
prevenuto colpevole di infrazione alla LF sugli stranieri,
impiego di stranieri sprovvisti di permesso
per avere, a __________, nel
periodo compreso tra il __________ ed il __________, impiegato intenzionalmente
la cittadina rumena __________, non autorizzata ad esercitare un'attività
lavorativa in Svizzera poiché priva del necessario permesso di lavoro;
fatti avvenuti nelle
surriferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 117
cpv. 1 LStr, richiamati gli artt. 11 LStr, art. 1a OASA;
perseguito con decreto d’accusa del 22 novembre
Fatti
2010 n. 5089/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
4'900.-, corrispondente a 10 aliquote da fr. 490.- (art. 34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.-, con
l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 2 dicembre 2010 dall'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento del proprio assistito e, in via del tutto subordinata, di
tenere in considerazione la buona fede dell’imputato nella commisurazione della
pena;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È l’accusato autore colpevole
di infrazione alla LF sugli stranieri, impiego di stranieri sprovvisti di
permesso per i fatti descritti nel menzionato decreto d’accusa?
2.
In caso di risposta
affermativa, quale dev’essere la pena?
3.
L’eventuale pena dev’essere
sospesa condizionalmente e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
Chi sopporta gli oneri
processuali?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli artt. 117 cpv. 1 LStr.;
455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1ACCU 1
dal reato di impiego di stranieri
sprovvisti di permesso, art. 117 cpv. 1 LStr, per i fatti descritti nel decreto
di accusa n. DA 5089/2010 del 22 novembre 2010;
carica la tassa di giustizia e le
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00 allo Stato.
avverte che questo giudizio può
essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale
entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure
oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione
della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
ACCU 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano.
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Torricella,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
cancelliera:
ACCU 1
fr. 150.00 tassa
di giustizia senza motivazione
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 300.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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