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Decisione

10.2010.681

Impiego di una cittadina straniera non autorizzata ad esercitare un'attività lucrativa in Svizzera poichè priva del necessario permesso di lavoro

14 settembre 2012Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

2010 n. 5089/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

4'900.-, corrispondente a 10 aliquote da fr. 490.- (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.-, con

l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con

una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 2 dicembre 2010 dall'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento del proprio assistito e, in via del tutto subordinata, di

tenere in considerazione la buona fede dell’imputato nella commisurazione della

pena;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È l’accusato autore colpevole

di infrazione alla LF sugli stranieri, impiego di stranieri sprovvisti di

permesso per i fatti descritti nel menzionato decreto d’accusa?

2.

In caso di risposta

affermativa, quale dev’essere la pena?

3.

L’eventuale pena dev’essere

sospesa condizionalmente e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

Chi sopporta gli oneri

processuali?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli artt. 117 cpv. 1 LStr.;

455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1ACCU 1

dal reato di impiego di stranieri

sprovvisti di permesso, art. 117 cpv. 1 LStr, per i fatti descritti nel decreto

di accusa n. DA 5089/2010 del 22 novembre 2010;

carica la tassa di giustizia e le

spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00 allo Stato.

avverte che questo giudizio può

essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale

entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure

oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione

della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

ACCU 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano.

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Torricella,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

cancelliera:

ACCU 1

fr. 150.00 tassa

di giustizia senza motivazione

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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