10.2010.684
Circolare alla velocità di circa 161 Km/h (ammessa in circa 160 Km/h) malgrado il vigente limite di 120 Km/h, così come accertata sulla base del contachilometri della vettura di polizia che lo seguiva
16 ottobre 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2010.684
Data decisione, Autorità:
16.10.2012, PRPEN
Titolo:
Circolare alla velocità di circa 161 Km/h (ammessa in circa 160 Km/h) malgrado il vigente limite di 120 Km/h, così come accertata sulla base del contachilometri della vettura di polizia che lo seguiva
VELOCITÀ
art. 32 cpv. 2 LCSTR
art. 32 cpv. 3 LCSTR
art. 37 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 2 LCSTR
art. 4a cpv. 1 let. d ONCS
art. 22 cpv. 1 OSSTR
Incarto
n.
10.2010.684
DA 5735/2010
Bellinzona
16
ottobre 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni
Tommasini
sedente con Fabia
Giannini in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1ACCU 1 __________
(difensore: DI 1, __________)
prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione
per aver circolato con la
vettura __________ targata TI __________ alla velocità di circa 161 Km/h. (e da lui ammessa in circa 160 Km/h.) malgrado il vigente limite di 120 Km/h., così come accertata sulla base del contachilometri della vettura di polizia che lo
seguiva;
fatti avvenuti a __________,
autostrada A2, il __________;
reato previsto dall’art. 90 cifra
2 LCStr. in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1
lett. d ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;
perseguito con decreto d’accusa del 7 dicembre
2010 n. 5735/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, (art. 34 e segg. CPS)
corrispondenti a complessivi fr. 900.-;
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e
segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 600.-, tenuto
conto delle sue condizioni economiche, ritenuto che in caso di mancato
pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 6 (art. 106 cpv. 2
CPS).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4. La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369 CPS.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 15 dicembre 2010 dall'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede in
applicazione del principio in dubio pro reo, la derubricazione del reato da
infrazione grave a infrazione semplice della LCStr. e la conseguente riduzione
della pena, ritenuto come non ci sia una indicazione attendibile circa la
velocità raggiunta dal suo assistito in considerazione altresì delle
prescrizioni contenute nelle Istruzioni dell’USTRA del 22.05.2008 concernenti
Fatti
i controlli di Polizia della velocità; chiede altresì la rifusione di congrue
ripetibili;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se l’imputato è autore
colpevole di infrazione grave rispettivamente di infrazione semplice alle norme
della circolazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto
d’accusa in questione.
Considerandi
2.
Quale deve essere l’eventuale
pena.
3.
Se l’imputato può beneficiare
della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali
condizioni.
4.
A chi vanno caricate la tassa e
le spese di giudizio e se vanno riconosciute ripetibili.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e
3, 90 cifra 2 LCStr.; 4a cpv. 1 lett. d ONC; 22 cpv. 1 OSS; 453, 454, 455 CPP-CH;
9.
e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1ACCU 1
autore colpevole di infrazione
grave alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr per i fatti compiuti
nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 5735/2010 del 7 dicembre
2010;
condanna ACCU 1ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 25
(venticinque) aliquote giornaliere di fr. 100.- (cento), per un totale di fr. 2’500.-
(duemilacinquecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.
alla multa di fr. 600.-
(seicento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 1’070.- con motivazione scritta e di fr. 570.-
senza motivazione scritta.
non riconosce ripetibili;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
avverte che questo giudizio può
essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale
entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure
oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione
della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
ACCU 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano.
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Torricella,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino (82345).
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1ACCU 1
fr. 600.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia senza motivazione
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 120.00 testi
fr. 1170.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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