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Decisione

10.2010.684

Circolare alla velocità di circa 161 Km/h (ammessa in circa 160 Km/h) malgrado il vigente limite di 120 Km/h, così come accertata sulla base del contachilometri della vettura di polizia che lo seguiva

16 ottobre 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i controlli di Polizia della velocità; chiede altresì la rifusione di congrue

ripetibili;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se l’imputato è autore

colpevole di infrazione grave rispettivamente di infrazione semplice alle norme

della circolazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto

d’accusa in questione.

Considerandi

2.

Quale deve essere l’eventuale

pena.

3.

Se l’imputato può beneficiare

della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali

condizioni.

4.

A chi vanno caricate la tassa e

le spese di giudizio e se vanno riconosciute ripetibili.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e

3, 90 cifra 2 LCStr.; 4a cpv. 1 lett. d ONC; 22 cpv. 1 OSS; 453, 454, 455 CPP-CH;

9.

e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1ACCU 1

autore colpevole di infrazione

grave alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr per i fatti compiuti

nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 5735/2010 del 7 dicembre

2010;

condanna ACCU 1ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 25

(venticinque) aliquote giornaliere di fr. 100.- (cento), per un totale di fr. 2’500.-

(duemilacinquecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.

alla multa di fr. 600.-

(seicento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 1’070.- con motivazione scritta e di fr. 570.-

senza motivazione scritta.

non riconosce ripetibili;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

avverte che questo giudizio può

essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale

entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure

oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione

della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

ACCU 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano.

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino (82345).

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1ACCU 1

fr. 600.00 multa

fr. 300.00 tassa

di giustizia senza motivazione

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 120.00 testi

fr. 1170.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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