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Decisione

10.2010.7

Espropriazione materiale – eccezione di irricevibilità dell’istanza - non-attribuzione alla zona edificabile di un fondo non completamente urbanizzato ed inedificato

4 aprile 2014Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i quali motivi

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia 1. L’eccezione di irricevibilità dell’istanza sollevata

dal COEP 1 è respinta.

2. L’istanza

di indennizzo per espropriazione materiale è respinta.

3. La tassa di giustizia e le spese in fr. 900.-

sono a carico del COEP 1 per 1/3 e dell’istante per 2/3, la quale rifonderà

inoltre al Comune fr. 1'500.- per ripetibili.

4. Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

Considerandi

giorni dall’intimazione.

5.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente la

segretaria giurista

Margherita

De Morpurgo Annalisa Butti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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