10.2010.700
Ripetuta ingiuria, ripetuta minaccia
18 settembre 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2010.700
Data decisione, Autorità:
18.09.2012, PRPEN
Titolo:
Ripetuta ingiuria, ripetuta minaccia
INGIURIA
MINACCIA
art. 177 CPS
art. 180 CPS
Incarto
n.
10.2010.700
DA 5699/2010
Bellinzona
18
settembre 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni
Tommasini
sedente con Fabia
Giannini in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1ACCU 1
(difensore: DI 1, __________)
prevenuta colpevole di 1. ingiuria
per avere, a __________ e __________,
nel corso del mese di giugno __________, effettuando diverse telefonate ad
amici e conoscenti di CIVI 1, offeso l’onore di quest’ultima tacciandola di
“puttana”;
2. minaccia
per avere, a __________ e __________,
in data __________, incusso spavento a CIVI 1, minacciando di volerla
accoltellare;
fatti avvenuti nelle
circostanze di luogo e di tempo dianzi indicate;
reati previsti dagli artt. 177
e 180 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 22
dicembre 2010 n. 5699/2010 del che propone la condanna:
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di fr.
300.- (trecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 30.- (trenta)
cadauna (art. 34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 100.-
(cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.00
(cinquanta).
4.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP.
vista l'opposizione interposta tempestivamente
in data 6 dicembre 2010 dall'accusato;
prospettata all’accusata la seguente modifica
della fattispecie del DA 5699/2010
1.
ingiuria, ripetuta
per avere, a __________ e __________, nel corso del mese di giugno __________,
effettuando diverse telefonate ad amici e conoscenti di CIVI 1, nonché
direttamente a quest’ultima, offeso il di lei onore tacciandola di “puttana”;
2.
minaccia, ripetuta
per avere, a __________ e __________, in data __________, __________ e __________,
incusso spavento a CIVI 1, minacciando di volerla accoltellare;
sentita la parte civile, la quale chiede
la conferma del decreto d’accusa in questione, postula il risarcimento della
nota professionale finale così come il riconoscimento di un importo di fr.
1'000.- a titolo di torto morale, quest’ultimo da versare in beneficienza,
tenuto conto della grande sofferenza patita dalla sua patrocinata in tutta la
vicenda;
sentito il difensore, il quale il
proscioglimento della sua assistita, atteso come non c’è la prova delle
imputazioni a suo carico, in via subordinata chiede una riduzione della pena
proposta e la non revoca della sospensione condizionale. Con riferimento
all’istanza di risarcimento rileva come la pretesa in risarcimento del danno è
liquida, rimettendosi al giudizio della Corte per quanto riguarda il torto
morale;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se l’imputata è autrice
colpevole di
1.1
ingiuria;
1.2
. minaccia;
per i fatti commessi nelle
circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione.
2.
Quale deve essere l’eventuale
pena.
3.
Se l’imputata può beneficiare
della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali
condizioni.
4.
A chi vanno caricate la tassa e
le spese di giudizio.
5.
Se devono essere riconosciute
le pretese di parte civile e di torto morale.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 42 cpv. 1 e 4, 177,
180.
CP ; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1ACCU 1
autrice colpevole
di
1.
ingiuria, ripetuta (art. 177 CP)
per avere, a __________ e __________, nel corso del mese di giugno __________,
effettuando diverse telefonate ad amici e conoscenti di CIVI 1, nonché
direttamente a quest’ultima, offeso il di lei onore tacciandola di “puttana”;
2.
minaccia, ripetuta (180 CP)
per avere, a __________ e __________, in data __________, __________ e __________,
incusso spavento a CIVI 1, minacciando di volerla accoltellare;
condanna ACCU 1ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 300.-
(trecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
alla multa di fr. 100.-
(cento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- con motivazione scritta e di fr. 350.-
senza motivazione scritta.
riconosce a favore della parte civile
l’importo di fr. 2'139.05 a titolo di risarcimento delle pretese civili;
respinge l’indennità per torto morale;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
avverte che questo giudizio può
essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale
entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure
oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione
della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
ACCU 1
CIVI 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano.
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Torricella,
Sezione della popolazione,
Bellinzona.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1ACCU 1
fr. 100.00 multa
fr. 250.00 tassa
di giustizia senza motivazione
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 450.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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