Lexipedia

Decisione

10.2010.700

Ripetuta ingiuria, ripetuta minaccia

18 settembre 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di fr.

300.- (trecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 30.- (trenta)

cadauna (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 100.-

(cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.00

(cinquanta).

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP.

vista l'opposizione interposta tempestivamente

in data 6 dicembre 2010 dall'accusato;

prospettata all’accusata la seguente modifica

della fattispecie del DA 5699/2010

1.

ingiuria, ripetuta

per avere, a __________ e __________, nel corso del mese di giugno __________,

effettuando diverse telefonate ad amici e conoscenti di CIVI 1, nonché

direttamente a quest’ultima, offeso il di lei onore tacciandola di “puttana”;

2.

minaccia, ripetuta

per avere, a __________ e __________, in data __________, __________ e __________,

incusso spavento a CIVI 1, minacciando di volerla accoltellare;

sentita la parte civile, la quale chiede

la conferma del decreto d’accusa in questione, postula il risarcimento della

nota professionale finale così come il riconoscimento di un importo di fr.

1'000.- a titolo di torto morale, quest’ultimo da versare in beneficienza,

tenuto conto della grande sofferenza patita dalla sua patrocinata in tutta la

vicenda;

sentito il difensore, il quale il

proscioglimento della sua assistita, atteso come non c’è la prova delle

imputazioni a suo carico, in via subordinata chiede una riduzione della pena

proposta e la non revoca della sospensione condizionale. Con riferimento

all’istanza di risarcimento rileva come la pretesa in risarcimento del danno è

liquida, rimettendosi al giudizio della Corte per quanto riguarda il torto

morale;

sentita da ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se l’imputata è autrice

colpevole di

1.1

ingiuria;

1.2

. minaccia;

per i fatti commessi nelle

circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione.

2.

Quale deve essere l’eventuale

pena.

3.

Se l’imputata può beneficiare

della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali

condizioni.

4.

A chi vanno caricate la tassa e

le spese di giudizio.

5.

Se devono essere riconosciute

le pretese di parte civile e di torto morale.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 42 cpv. 1 e 4, 177,

180.

CP ; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1ACCU 1

autrice colpevole

di

1.

ingiuria, ripetuta (art. 177 CP)

per avere, a __________ e __________, nel corso del mese di giugno __________,

effettuando diverse telefonate ad amici e conoscenti di CIVI 1, nonché

direttamente a quest’ultima, offeso il di lei onore tacciandola di “puttana”;

2.

minaccia, ripetuta (180 CP)

per avere, a __________ e __________, in data __________, __________ e __________,

incusso spavento a CIVI 1, minacciando di volerla accoltellare;

condanna ACCU 1ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 10

(dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 300.-

(trecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla multa di fr. 100.-

(cento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- con motivazione scritta e di fr. 350.-

senza motivazione scritta.

riconosce a favore della parte civile

l’importo di fr. 2'139.05 a titolo di risarcimento delle pretese civili;

respinge l’indennità per torto morale;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

avverte che questo giudizio può

essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale

entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure

oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione

della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

ACCU 1

CIVI 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano.

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Torricella,

Sezione della popolazione,

Bellinzona.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1ACCU 1

fr. 100.00 multa

fr. 250.00 tassa

di giustizia senza motivazione

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 450.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster