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Decisione

10.2010.701

Lesioni semplici; ingiuria

17 gennaio 2013Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di fr.

1'050.- (millecinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 70.-

(settanta).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.- (cinquecento) con l'avvertenza che in caso di

mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 8

(otto).

3.

Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura

civile.

4.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e dele spese giudiziarie

di fr. 100.-.

5.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 16 dicembre 2010 dall'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento del suo assistito non avendo egli commesso i reati imputatigli,

ritenuta altresì l’inutilizzabilità del verbale d’interrogatorio della parte

civile, il cui contenuto può essere stato inquinato, avvenuta a due mesi di

distanza dai fatti e esperito il giorno dopo l’interrogatorio del figlio, tenuto

conto delle risultanze dell’audizione testimoniale odierna;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se l’imputato è autore

colpevole di

1.1

lesioni semplici

1.2

ingiuria

per i fatti commessi nelle

circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione.

2.

Quale deve essere l’eventuale

pena.

3.

Se l’imputato può beneficiare

della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali

condizioni.

4.

A chi

vanno caricate la tassa e le spese di giudizio.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 42, 49, 123 cifra 1,

177.

CP; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1ACCU 1

dai reati di lesioni semplici e

di ingiuria per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 5612/2010 del 6

dicembre 2010.

carica la tassa di giustizia e le

spese giudiziarie di complessivi fr. 520.- allo Stato.

Qualora la parte civile dovesse

chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 500.- sarebbe a suo

carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI).

avverte che questo giudizio può

essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale

entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure

oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione

della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

ACCU 1

- per raccomandata

CIVI 1

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato

fr. 300.00 tassa

di giustizia senza motivazione

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 70.00 testi

fr. 520.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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