10.2010.701
Lesioni semplici; ingiuria
17 gennaio 2013Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2010.701
Data decisione, Autorità:
17.01.2013, PRPEN
Titolo:
Lesioni semplici; ingiuria
INGIURIA
LESIONE SEMPLICE
art. 123 cf. 1 CPS
art. 177 CPS
Incarto
n.
10.2010.701
DA 5612/2010
Bellinzona
17
gennaio 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni
Tommasini
sedente con Fabia
Giannini in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1ACCU 1
(difensore: DI 1, __________)
prevenuto colpevole di lesioni semplici e ingiuria;
fatti avvenuti il __________ a __________;
reato previsto dall'art. 123 cifra 1 CP, art. 177
CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 5612/2010 di
data 6 dicembre 2010 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di fr.
1'050.- (millecinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 70.-
(settanta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.- (cinquecento) con l'avvertenza che in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 8
(otto).
3.
Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura
civile.
4.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e dele spese giudiziarie
di fr. 100.-.
5.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 16 dicembre 2010 dall'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento del suo assistito non avendo egli commesso i reati imputatigli,
ritenuta altresì l’inutilizzabilità del verbale d’interrogatorio della parte
civile, il cui contenuto può essere stato inquinato, avvenuta a due mesi di
distanza dai fatti e esperito il giorno dopo l’interrogatorio del figlio, tenuto
conto delle risultanze dell’audizione testimoniale odierna;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se l’imputato è autore
colpevole di
1.1
lesioni semplici
1.2
ingiuria
per i fatti commessi nelle
circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione.
2.
Quale deve essere l’eventuale
pena.
3.
Se l’imputato può beneficiare
della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali
condizioni.
4.
A chi
vanno caricate la tassa e le spese di giudizio.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 42, 49, 123 cifra 1,
177.
CP; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1ACCU 1
dai reati di lesioni semplici e
di ingiuria per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 5612/2010 del 6
dicembre 2010.
carica la tassa di giustizia e le
spese giudiziarie di complessivi fr. 520.- allo Stato.
Qualora la parte civile dovesse
chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 500.- sarebbe a suo
carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI).
avverte che questo giudizio può
essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale
entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure
oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione
della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
ACCU 1
- per raccomandata
CIVI 1
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 300.00 tassa
di giustizia senza motivazione
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 70.00 testi
fr. 520.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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