10.2010.708
Incitazione al soggiorno illegale, tratta di essere umani, promovimento della prostituzione
13 novembre 2012Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2010.708
Data decisione, Autorità:
13.11.2012, PRPEN
Titolo:
Incitazione al soggiorno illegale, tratta di essere umani, promovimento della prostituzione
INCITAZIONE ALL'ENTRATA ALLA PARTENZA AL SOGGIORNO ILLEGALI
PROMOVIMENTO DELLA PROSTITUZIONE
TRATTA DI ESSERI UMANI
art. 182 cpv. 1 CPS
art. 195 CPS
art. 116 cpv. 2 LFSTR
Incarto
n.
10.2010.708
DA 5018/2010
Bellinzona
13
novembre 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni
Tommasini
sedente con Valentina
Lavagno in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1ACCU 1 __________
(difensore: DI 1, __________)
prevenuto colpevole di 1. tratta di esseri umani
per avere, a __________, __________
ed altre località, nel corso del __________, come offerente, intermediario o
destinatario, fatto commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento
sessuale o di sfruttamento del suo lavoro e meglio per avere:
gestito diversi appartamenti in
cui collocava donne che sapeva dedite alla prostituzione reclutandole anche
tramite __________ (gerente EP __________), rispettivamente mettendole a
disposizione di quest'ultimo per la gestione dell'esercizio pubblico __________
a __________, tra cui tali "__________" e tale __________;
2. promovimento della
prostituzione
per avere, a __________, __________
e altre località, nel corso del 2008, nelle circostanze di tempo e luogo di cui
sopra sub. 1, messo a disposizione di __________, gerente dell'EP __________
diverse ragazze dedite alla prostituzione tra cui tali "__________" e
tale __________ pur sapendo che all'interno dell'EP valevano precise regole
intese ad organizzare ed sorvegliare l'attività delle stesse, ledendone la
libertà d'azione;
3. incitazione all'entrata e al
soggiorno illegali
per avere, nelle circostanze di
tempo e luogo di cui sopra sub. 1, ospitato nei propri appartamenti diverse
persone pur sapendo che non erano al beneficio dei permessi di soggiorno e di
lavoro tra cui tali __________ e __________;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e luogo;
reati previsti dagli art. 182
cpv. 1, 195 CP, art. 116 cpv. 2 LStr;
perseguito con decreto d’accusa del 22 novembre
Fatti
2010 n. 5018/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 5'400.-,
corrispondente a 90 aliquote da fr. 60.- (art. 34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'000.-, con
l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 30 novembre 2010 dall'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento dai capi di imputazione nr. 1 e 2 non sussistendo gli elementi
oggettivi e soggettivi, mentre per il capo di imputazione nr. 3 chiede che gli
venga comminata unicamente una multa;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se l’imputato è autore
colpevole di
1.1
tratta di essere umani,
1.2
promovimento della
prostituzione,
1.3
incitazione all’entrata e al
soggiorno illegali,
per i fatti commessi nelle
circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione.
2.
Quale deve essere l’eventuale pena.
3.
Se l’imputato può beneficiare
della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali
condizioni.
4.
A chi
vanno caricate la tassa e le spese di giudizio.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 182 cpv. 1, 195 CP; 116
cpv. 2 LStr; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di incitazione
al soggiorno illegale (caso di lieve entità), art. 116 cpv. 2 LStr per i fatti
compiuti nelle circostanze descritte al capo di imputazione nr. 3 del decreto
di accusa n. 5018/2010 del 22 novembre 2010.
proscioglie ACCU 1,
dall’accusa di tratta di esseri
umani e di promovimento della prostutuzione per i fatti descritti ai capi di
imputazione nr. 1 e 2 del decreto di accusa n. 5018/2010 del 22 novembre 2010
condanna ACCU 1ACCU 1
1.
alla multa di fr. 200.- (duecento);
1.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 750.- con motivazione scritta e di fr. 250.-
senza motivazione scritta.
carica la tassa di giustizia e le
spese giudiziarie di complessivi fr. 250.- allo Stato.
avverte che questo giudizio può
essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale
entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure
oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione
della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
ACCU 1
.
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano.
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Torricella,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia senza motivazione
fr. 50.00 spese
giudiziarie
fr. 450.00 totale
a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa
di giustizia senza motivazione
fr. 50.00 spese
giudiziarie
fr. 250.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster