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Decisione

10.2010.708

Incitazione al soggiorno illegale, tratta di essere umani, promovimento della prostituzione

13 novembre 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2010 n. 5018/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 5'400.-,

corrispondente a 90 aliquote da fr. 60.- (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'000.-, con

l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con

una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 30 novembre 2010 dall'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento dai capi di imputazione nr. 1 e 2 non sussistendo gli elementi

oggettivi e soggettivi, mentre per il capo di imputazione nr. 3 chiede che gli

venga comminata unicamente una multa;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se l’imputato è autore

colpevole di

1.1

tratta di essere umani,

1.2

promovimento della

prostituzione,

1.3

incitazione all’entrata e al

soggiorno illegali,

per i fatti commessi nelle

circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione.

2.

Quale deve essere l’eventuale pena.

3.

Se l’imputato può beneficiare

della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali

condizioni.

4.

A chi

vanno caricate la tassa e le spese di giudizio.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 182 cpv. 1, 195 CP; 116

cpv. 2 LStr; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di incitazione

al soggiorno illegale (caso di lieve entità), art. 116 cpv. 2 LStr per i fatti

compiuti nelle circostanze descritte al capo di imputazione nr. 3 del decreto

di accusa n. 5018/2010 del 22 novembre 2010.

proscioglie ACCU 1,

dall’accusa di tratta di esseri

umani e di promovimento della prostutuzione per i fatti descritti ai capi di

imputazione nr. 1 e 2 del decreto di accusa n. 5018/2010 del 22 novembre 2010

condanna ACCU 1ACCU 1

1.

alla multa di fr. 200.- (duecento);

1.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 750.- con motivazione scritta e di fr. 250.-

senza motivazione scritta.

carica la tassa di giustizia e le

spese giudiziarie di complessivi fr. 250.- allo Stato.

avverte che questo giudizio può

essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale

entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure

oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione

della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

ACCU 1

.

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano.

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Torricella,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia senza motivazione

fr. 50.00 spese

giudiziarie

fr. 450.00 totale

a carico dello Stato,

fr. 200.00 tassa

di giustizia senza motivazione

fr. 50.00 spese

giudiziarie

fr. 250.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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