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Decisione

10.2010.74

Omettere di pagare il biglietto del trasporto pubblico

26 febbraio 2010Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

di data 15 febbraio 2010 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1. Alla multa di fr. 100.-,

con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 1.

Considerandi

2.

Al versamento alla parte

civile Autopostale SA (in rappr. di TPL) dell'importo di fr. 180.- a titolo di

risarcimento.

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 16 febbraio 2010 dall'accusato;

considerato che

dai documenti ora agli atti risulta che ACCU 1 ha versato alla parte civile, nel termine richiesto, l'importo di fr. 180.- di cui all'invito 8

gennaio 2010 del Procuratore pubblico;

che

visto quanto sopra il Ministero pubblico recede dal perseguire penalmente ACCU

1, come avrebbe fatto se egli non avesse negligentemente omesso di comunicargli

il citato pagamento (avrebbe dovuto produrre al Ministero pubblico una copia

della ricevuta di pagamento come richiesto in grassetto nella notifica di

procedimento penale);

pronuncia: 1. Il

DA 666/2010 è annullato e non si fa luogo a procedimento penale nei confronti

di ACCU 1 per i fatti del 20 settembre 2009 a __________.

2.

Non

si prelevano né tasse né spese.

3.

Intimazione a:

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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