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Decisione

10.2010.9

Espropriazione materiale - riconoscimento di un valore quale fondo accessorio per i mappali confinanti, indennità

14 febbraio 2014Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I tetti a spiovente devono avere falde che non superano la pendenza del 50%.

Copertura in tegole di laterizio o coppi di colore scuro.

La percentuale degli edifici quali residenze secondarie nella zona R2s, è del

50%, calcolato sul numero effettivo degli alloggi.”

Il nuovo PR, approvato dal Consiglio di Stato con

risoluzione no. 400 del 23 gennaio 2008, ha invece inserito detto fondo in zona NV (Nucleo Vecchio). Per il suddetto mappale vale ora l’art. 30 NAPR (Spazi

liberi e parchi privati), che recita:

1. Gli spazi liberi privati delle corti, degli orti e

dei giardini nonché i parchi privati indicati nel Piano delle costruzioni

devono in principio rimanere liberi da costruzioni. Sono ammesse costruzioni

sotterranee, purché sia prevista la copertura a verde delle stesse.

2. Questi spazi devono essere tenuti decorosamente. Il Municipio può provvedere

direttamente alla loro cura, quando questo non venga regolarmente eseguita dal

proprietario, a spese di quest’ultimo.

3.Con

scritto del 26 marzo 2010 i comproprietari hanno chiesto al Comune un

indennizzo di fr. 210'900.-- per espropriazione materiale.

L’8 giugno 2010 il Comune ha negato qualsivoglia indennizzo.

4.Il

13 settembre 2010 MIST 1 e MIST 2 hanno inoltrato al Tribunale di

espropriazione un’istanza di pretese di indennità per espropriazione materiale

per fr. 211'000.--, oltre ad interessi al 5% dal 26 marzo 2010 ed a spese e

ripetibili protestate.

Con risposta del 15 novembre 2010 il comune ha chiesto la reiezione integrale

dell’istanza.

In replica e duplica, le parti si sono confermate nelle rispettive richieste.

5.All’udienza

del 20 maggio 2011, la parte istante ha chiesto ed ottenuto di produrre nuova

documentazione.

Con scritto del 24 maggio 2011 la parte istante ha prodotto documenti relativi

al pagamento di una tassa di allacciamento alla canalizzazione ed alla rete

dell’acqua potabile ed un piano delle canalizzazioni, nonché un calcolo di

contributi di miglioria in località “__________” per strada e posteggi (al fine

di sostanziare, per quanto attiene al parametro di calcolo dei contributi, che

il fondo è stato urbanizzato e considerato edificabile). Limitatamente a detti

contributi la richiesta di acquisizione agli atti è stata avversata dal Comune

con scritto del 3 giugno 2011, perché ritenuta tardiva e comunque inconferente.

Esperito il sopralluogo, la procedura è rimasta sospesa per trattative tra le

parti. Il 9 settembre 2012 gli istanti hanno chiesto la riattivazione della

procedura, per mancata intesa tra dette parti (dovuta, a loro dire, al mancato

consenso in merito all’accordo del Dipartimento del Territorio). Il 13 novembre

2012 il Comune ha confermato il mancato accordo, ritenendo tuttavia che detto

scritto e le motivazioni del mancato accordo non potessero figurare agli atti

di causa, in virtù delle norme deontologiche vigenti per gli avvocati

patrocinatori.

Le parti si sono infine riconfermate, in sede di conclusioni scritte, nelle

rispettive domande.

6.Il

22 novembre 2013 è stata iscritta a Registro fondiario (dg __________) la

vendita dei mappali no. 1180 e 1190 RFD __________ a __________ e __________

(in comproprietà per un mezzo ciascuno). Il prezzo è stato pattuito in fr.

895'000.-- senza suddivisione del medesimo tra i due fondi. Nulla è indicato

nel rogito in relazione alla presente procedura; vi è unicamente l’indicazione

del subentro degli acquirenti in eventuali procedure ricorsuali relative a

contributi di miglioria per la costruzione di una strada di accesso ai mappali ad

opera del Comune.

Nulla è stato comunicato dalle parti allo scrivente Tribunale in merito alla

suddetta alienazione; gli atti sono stati acquisiti d’ufficio dal Tribunale.

Considerandi

7.

Si

devono avantutto risolvere le contestazioni relative all’ammissibilità della

produzione degli atti di parte istante.

La legge cantonale di espropriazione dell’8 marzo 1971 non prevede alcunché in

materia di produzione di documenti. Ne consegue l’applicabilità, per rinvio

(art. 70Lespr), della Legge cantonale di procedura per le cause amministrative

del 19 aprile 1966, che prevede che il Tribunale accerta d’ufficio i fatti, non

è vincolato alle domande di prova delle parti, valuta le prove secondo libero

convincimento ed applica d’ufficio il diritto (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Ne consegue che i documenti prodotti dagli istanti possono essere acquisiti

agli atti; una tardiva produzione può generare quindi al massimo (ma non è il

caso nella fattispecie) una ripartizione dei costi procedurali che tenga conto

dell’aggravio causato alla procedura dalla produzione susseguente allo scambio

degli allegati.

D’altronde, la parte convenuta ha potuto

compiutamente esprimersi in merito alla (da lei contestata) valenza dei

documenti in oggetto.

È vero che deontologicamente trattative bonali dovrebbero restare confinate

agli atti privati delle parti, e non sfociare in quelli di causa. La questione

attiene comunque essenzialmente ai rapporti fra i patrocinatori ed alla

competente Autorità che vigila in detti rapporti. In ogni caso, e comunque,

questo Tribunale non ritiene pregiudizievole in alcun modo per il Comune il

fatto che esso abbia dato disponibilità ad una soluzione alternativa, e che

tale soluzione non abbia potuto essere implementata per il divieto imposto in

merito dal Dipartimento del Territorio.

In effetti, un Comune è libero di (volere) modificare il proprio PR. Da ciò non

deriva comunque alcuna influenza nel presente procedimento, basato su di una

richiesta di indennizzo per espropriazione materiale: se ricorrono (o meno) gli

estremi di una tale espropriazione dipende dall’ossequio (o meno) dei criteri normativi

e giurisprudenziali che di seguito saranno sviscerati. Tali criteri sono del

tutto indipendenti dall’esistenza di un’eventuale disponibilità comunale ad una

soluzione pianificatoria più vicina alle richieste degli istanti, così che tale

eventuale disponibilità è comunque del tutto inconferente per la presente

procedura.

I documenti prodotti dagli istanti possono quindi essere acquisiti agli atti,

senza pregiudizio per il giudizio nel merito, nel quale si entra ai punti

seguenti.

Preliminarmente dev’essere però ancora esaminata la legittimazione attiva degli

istanti, alla luce dell’alienazione del mappale no. 1190. In effetti la capacità di essere parte rappresenta un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2

let. c CPC, applicabile per analogia). Il Giudice deve quindi verificarne

l’esistenza d’ufficio (art. 60 CPC) ed in ogni stadio di causa, in applicazione

del principio inquisitorio limitato (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al

codice di diritto processuale svizzero – CPC, ed. ADV, art. 60 pag. 202).

La Lespr è però silente in merito alla problematica dell’alienazione del fondo

in corso di causa. È quindi necessario attendersi alla LPamm, in virtù

dell’esplicito rinvio ad essa (art. 70 LEspr.).

Sennonché, pure nella LPamm nulla è previsto in materia; giocoforza si devono

quindi esaminare le norme del Codice di Procedura Civile (CPC), pure per

esplicito rinvio (art. 24 LPamm, perlomeno per quanto attiene - come alla

fattispecie - alla successione nel processo).

Orbene, l’art. 83 cpv. 1 CPC prevede che se l’oggetto litigioso è alienato

durante il processo, l’acquirente può subentrare nel processo al posto

dell’alienante.

Si tratta però di mera facoltà, non di automatismo. Se il consenso della

controparte non è necessario, occorre però che l’alienante si ritiri dal

processo, e che l’acquirente opti per il subentro. Se l’alienante non si

ritira, come può effettivamente (non) fare, trattandosi di sua facoltà, il

processo continua tra le parti originarie (Cocchi/Trezzini/Bernasconi,

Commentario al codice di diritto processuale svizzero – CPC, ed. ADV, art. 83,

pag. 316 e 318).

Poiché nulla risulta essere stata pattuito dalle parti in merito, gli istanti

restano parti al processo e godono quindi (ancora) della legittimazione attiva.

8.

Secondo

la vigente giurisprudenza, vi è espropriazione materiale, che dà diritto ad una

piena indennità, quando l’uso attuale od il prevedibile uso futuro di una

proprietà immobiliare è vietato o ridotto in modo particolarmente grave, così

che il proprietario colpito è privato delle facoltà essenziali dipendenti dal

diritto di proprietà medesimo. Una limitazione di minore rilievo può ugualmente

costituire espropriazione materiale ove essa colpisca un solo proprietario od

un numero ristretto di proprietari in modo tale che, fosse loro negato

l’indennizzo, essi sarebbero costretti a sopportare, a beneficio della

comunità, un sacrificio per loro eccessivo e incompatibile con il principio

della parità di trattamento. In entrambi i casi il miglio uso del fondo è da

prendere in considerazione solo se, al momento determinate, esso appare come

molto probabile in un prossimo avvenire; un tale miglio uso del fondo va

riferito, di regola, alle concrete è in fatto per la legge – possibilità

edificatorie del terreno medesimo (DTF 123 II 489 c. 6a, 121 II 417 c. 4a, 119

Ib 124 c. 2b; RDAT 1990 n. 67 e 85, I-1991 n. 68, I-11992 n. 49; Grisel,

Traité de droit administratif, 1984, voll II, p. 769; Riva, Hauptfragen

der materiellen Enteigung, 1990, p. 113 ss).

Premessa al riconoscimento di qualsivoglia indennità è dunque l’idoneità del

fondo colpito ad essere oggetto di sfruttamento edilizio in un prossimo futuro

(DTF 131 II 151 consid. 2.1; TRAM 24.8.2007 in re SNL/Comune di L.).

9.

La problematica verte quindi sul grado di ingerenza

dell’atto pianificatorio nella sfera protetta e sul potenziale edificatorio,

elementi che soggiacciono ad una ponderazione oggettiva ed assurgono a criteri

decisivi per il giudizio sulla legittimità di un eventuale risarcimento. In

quest’ottica occorre vagliare tutti gli elementi che quantificano il fondo

influenzandone le possibilità di sfruttamento – riconducibili tanto alla

legislazione vigente in materia pianificatoria ed edilizia, quanto alla

effettiva e prevedibile utilizzazione del suolo ed alle qualità del fondo

medesimo – al fine di accertare se, al momento dell’istituzione del vincolo,

l’edificabilità fosse una realtà di fatto concreta ed attuabile a breve termine

oltre che giuridicamente ammissibile.

10.

Nel tema

specifico dell’espropriazione materiale assume importanza il concetto di

dezonamento. Esso si produce quando l’autorità pianificatoria estromette un

fondo da una zona già definita come edificabile da un piano di utilizzo

conforme alla Legge sulla pianificazione del territorio (LPT), per attribuirlo

ad una zona non edificabile. Benché in quest’ottica possa dirsi limitativo del

diritto di proprietà, non necessariamente il dezonamento si traduce

automaticamente anche in un’espropriazione materiale: infatti la circostanza è

comunque soggetta ad un’obbligatoria verifica in relazione alle particolarità

del fondo (Riva, op. cit., no. 140, 161-163).

Viceversa l’autorità pianificatoria che, adottando il suo primo piano di

utilizzazione conforme alla LPT, omette di attribuire un terreno alla zona

edificabile attua non un dezonamento, bensì una cosiddetta non-attribuzione,

che secondo un’opinione diffusa, non adempie ai presupposti dell’espropriazione

materiale e quindi nemmeno legittima un risarcimento (Riva, op. cit.,

no. 114, 141-145; DTF 121 II 417 c. 3e, 122 II 326 c. 4, 125 II 431 c.

3b; RDAT II-1998 no. 47 c. 3b).

E’ risaputo infatti che la legislazione in materia di pianificazione del

territorio è, per sua stessa essenza, dinamica, così che il nostro ordinamento

giuridico non riconosce al proprietario un generico diritto all’attribuzione

del fondo a una zona edificabile o al mantenimento di uno specifico regime

edilizio, neppure se il terreno era edificabile in base al diritto previgente (DTF

122.

II 326 c. 6a).

Una non-attribuzione potrebbe comportare un obbligo di indennizzo solamente in

via eccezionale, qualora circostanze particolari, concrete ed oggettive,

avrebbero giustificato l’inserimento del fondo in una zona edificabile. Tale

ipotesi potrebbe concretizzarsi qualora il fondo fosse edificabile o quantomeno

dotato delle infrastrutture di urbanizzazione primaria, fosse compreso nel PGC

ed il proprietario avesse già investito somme considerevoli in vista della sua

urbanizzazione ed edificazione, ritenuto che i presupposti citati devono essere

adempiuti cumulativamente; oppure qualora il fondo fosse situato in un

territorio già largamente edificato ai sensi dell’art. 15 let. a LPT; oppure

ancora qualora l’azzonamento fosse legittimato dalla buona fede, istituto

quest’ultimo che sembrerebbe peraltro estendersi all’insieme degli aspetti che

caratterizzano l’eccezione sostanzialmente finalizzata a compensare, attraverso

il risarcimento, una reale aspettativa di miglior uso che il proprietario, a

fronte di motivi oggettivamente fondati e concreti, ha riposto nell’ente

pubblico e che questi ha deluso (Riva, op. cit., no. 114, 146-160; DTF

121.

II 417 c. 4b, 122 II 326 c. 6°, 125 II 431 c. 4a ).

11.

La misura

pianificatoria definitiva che sopprime o limita la componente edificabile

sottrae il bene al mercato dei fondi edilizi, ne compromette la libera

disponibilità privata e, di riflesso, ne riduce il valore. Decisiva per il

giudizio sull’espropriazione materiale e per l’estimo è, pertanto, la data di

entrata in vigore della misura stessa causa del pregiudizio (DTF 122 II

326.

c. 4b; RDAT II-1991 no. 68: Riva, op. cit., no. 194).

Nell’ordinamento giuridico ticinese l’atto pianificatorio definitivo che

programma, organizza e disciplina le attività di incidenza territoriale è il PR

(art. 19 Lstrr. … al 31.12.2011 art. 24 LALPT), che entra in vigore con

l’approvazione del Consiglio di Stato (art. 31 cpv. 1 Lstr., in precedenza art.

39.

cpv. 1 LALPT), produce effetti giuridicamente vincolanti e crea la

presunzione di pubblica utilità per tutte le espropriazioni, le imposizioni e

le opere pubbliche previste (art. 32 Lstr., in precedenza art. 40 LALPT). Ad

esso si riconduce quindi l’esame retrospettivo del giudice finalizzato ad

accertare i presupposti dell’espropriazione materiale.

Nella fattispecie dies estimandi è quindi – per le motivazioni sopra addotte –

il 23 gennaio 2008.

12.

Per valutare

in concreto se vi è stata espropriazione materiale alla suddetta data occorre

nella fattispecie ancora rammentare che la giurisprudenza considera la data

dell’entrata in vigore della legge federale sulla pianificazione del territorio

(LPT), il 1. gennaio 1980, come momento determinante: tutte le restrizioni

della proprietà legate al primo adattamento dei PR alla LPT, e quindi

successive al 1. gennaio 1980, costituiscono, di principio, dei casi di non

inclusione (“Nichteinzonung”) in zona edificabile (DFT 123 II 488; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, p. 597), e non dei casi

di esclusione stricto sensu.

In effetti, poiché la regolamentazione precedente non è sorta sotto l’egida dei

disposti procedurali della LPT (segnatamente gli art. 4, 26 e 33), di principio

unicamente un PR posteriore all’entrata in vigore della citata legge federale

risponde alle esigenze formali della LPT.

Orbene, di regola una mancata inclusione in zona edificabile di un mappale da

parte del primo PR adottato secondo i suddetti principi della LPT non

costituisce violazione del diritto alla proprietà (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., p. 597), e quindi non fonda alcun diritto ad un indennizzo.

13.

Nella fattispecie la normativa

comunale precedente risale al 2 agosto 1989.

Essa è quindi posteriore all’entrata in vigore della LPT e, come tale, di

principio conforme a quest’ultima, con la conseguenza che con il nuovo PR

(13.1.2008) non ci si trova di fronte di principio ad una mancata attribuzione

alla zona edificabile, bensì ad un dezonamento.

E’ ben vero che la giurisprudenza presume che un PR adottato dopo l’entrata in

vigore di quest’ultima le sia conforme, senza che ciò invero assurga ad

assioma, né tantomeno che leghi il giudice (DTF 10.10.1997 consid, 3c, non

pubblicato).

Nella fattispecie comunque nulla permette di considerare che il precedente PR

non sia stato rispettoso dei principi della CPT, né le parti ciò sostengono.

14.

Nella fattispecie è quindi

assodato che il fondo in oggetto è passato da una situazione di edificabilità

residenziale (due piani: la classica casa unifamigliare) ad una di

impossibilità di una tale edificazione, restando permesse solo costruzioni

sotterranee.

Ne discende che di principio vi è una restrizione della proprietà assimilabile

ad un’espropriazione materiale.

15.

Né giova alla tesi contraria

sostenere che il mappale no. 1190 sarebbe funzionale al mappale no. 1180 (dei

medesimi comproprietari), e non potrebbe essere visto quindi in ottica

espropriativa come un mappale a sé stante perché i due fondi costituirebbero

un’unità economica e funzionale.

Orbene, la comproprietà degli istanti su entrambi i mappali è inconferente,

giacché il mappale no. 1190 potrebbe essere alienato (se del caso, a mezzo di

preventiva costituzione di servitù di passo, o modificando l’accesso al fondo

no. 1180). Inoltre, la costruzione di un’abitazione rimane comunque possibile

con la precedente normativa comunale, anche se con le limitazioni che la

(invero particolare) situazione in loco avrebbe imposto. Di tale limitazione si

tiene conto al punto seguente.

16.

Considerando le distanze dai fondi

confinanti, risulta che una costruzione avrebbe potuto sorgere (con la

precedente normativa) su di una superficie di ml 20x15; ne discende che dei 698

mq del mappale no. 1190 solo 600 mq (2 piani di SUL da 300 mq al massimo) sarebbero

potuti essere sfruttati. Considerato un indice di sfruttamento massimo pari a

0.

, risultano però solo mq 279.20 utilizzabili, pari ad una costruzione a due

piani di mq. 139.60; l’indice di occupazione massimo essendo del 30%, la

superficie edificata avrebbe potuto essere di mq 209.40.

Inoltre, l’impossibilità di creare un parcheggio contestualmente

all’edificazione di un’abitazione (non vi è una strada di accesso, né il PR ne

prevedeva la costruzione) avrebbe imposto una richiesta di deroga ai sensi

dell’art. 39 v. NAPR (con conseguente imposizione – in caso di accoglimento

della domanda – di un contributo pari al 25% del costo di costruzione di detto

parcheggio, comprensivo del valore del terreno).

Infine, la commerciabilità del fondo avrebbe potuto soffrire del limite di

residenze secondarie imposte dall’art. 37 v. NAPR.

17.

Con il PR attuale è invece

possibile costruire unicamente edificazioni sotterranee. Occorre dunque

valutare il valore del terreno con il precedente PR, che permetteva l’edificazione

di una residenza abitativa, e quello con il PR attuale, che permette solo la

creazione di costruzioni sotterranee.

18.

Le transazioni immobiliari a __________

in zona R2s nel periodo dal 1.1.2000 al 23.1.2008 (dies aestimandi) attestano i

seguenti valori:

part. 1227

dg 283/4 del 12.2.2001

fr. 295.00/mq

part. 1231

dg 2692-S del 7.11.2001

fr. 270.00/mq

part. 1229

dg 2418-S del 13.10.203

fr. 270.00/mq

part. 510

dg 126-S1 del 28.1.2004

fr. 294.12/mq

Ne discende un valore medio di fr. 282.-- (per

arrotondamento), senz’altro attendibile perché frutto di valori assai simili

tra loro, senza oscillazioni; e ciò malgrado si tratti di poche alienazioni, di

alcuni anni precedenti al dies aestimandi.

È vero che i valori nelle zone R2 sono stati inferiori (togliendo gli estremi,

circa fr. 193.--/ mq) nel medesimo periodo.

Si tratta però di alienazioni in comparti più lontani da quello ove è sito il

fondo che ci occupa; inoltre trattasi comunque, per l’appunto, di altra zona di

PR, e quindi non facilmente comparabile. Tuttavia, dopo dies aestimandi le

alienazioni (salvo una prima del 25.6.2009, ad un prezzo di soli fr. 52.93/mq)

hanno subito un’impennata, attestandosi (anni 2011 e 2012) a valori attorno a

fr. 300.--/mq.

È vero che i tempi di transazione sono posteriori al dies aestimandi (e quindi

non utilizzabili direttamente), ma non si può comunque non intravvedere anche

in tali valori una conferma indiretta all’attendibilità dell’importo di fr.

282.

--/mq (tenuto conto oltretutto del fatto che con il nuovo PR vi è una sola

zona R2).

Tenuto conto della superficie del mappale (mq 698), ne risulta un valore quale

fondo costruibile con abitazione di fr. 196'836.-- secondo il precedente PR.

Si considera in effetti che le servitù a favore a e a carico del mappale non ne

influenzino il valore, vista anche l’esiguità delle superfici interessate.

19.

La situazione attuale sembrerebbe

invece poter permettere, come detto, nella migliore delle ipotesi per i

proprietari (cioè in quella per loro economicamente più vantaggiosa), una

costruzione sotterranea.

Sarebbe ipotizzabile teoricamente una costruzione di al massimo 16 parcheggi,

tenuto conto delle dimensioni del fondo, dei raggi di curvatura e degli spazi

di manovra (e meglio come da norme VSS), nonché dell’accesso limitato, e della

necessità di rispettare il PR e le norme edilizie.

I parcheggi sotterranei, che avrebbero rappresentato la soluzione economicamente

più interessante per i proprietari, non sono però realizzabili in loco.

In effetti l’accesso al fondo, che avviene grazie ad una servitù a carico dei

mappali no. 1194, 1200 e 1189, non sarebbe autorizzato per la costruzione di un

parcheggio sotterraneo per più veicoli. Detto accesso infatti è descritto nel

piano del traffico come “Strada pedonale”. Di conseguenza, il mappale in

oggetto non può dirsi accessibile ad un numero illimitato di vetture. Anzi, di

principio nessuna vettura vi può transitare (indipendentemente dal tenore della

servitù di diritto privato). Al massimo, detto fondo potrebbe beneficiare (ma

ciò è tutt’altro che acquisito) di una deroga per un accesso privato

(personale).

Non sarebbe invece sostenibile finanziariamente la creazione di cantine o

locali accessori (in realtà fini a se stessi perché a se stanti) ecc..

20.

In definitiva quindi, quello che

differenzia il mappale in oggetto da un fondo in zona agricola non è più tanto

la potenzialità edificatoria sotterranea, bensì la maggiore elasticità d’uso

della superficie (seppur prativa, essa può essere adibita a giardino, con le

usuali attività ad esso legate).

Ne consegue che il suo massimo valore è di fondo accessorio (aggiuntivo) ai

mappali confinanti (in particolare il mapp. no. 1180), in particolare nella

misura nella quale permetterebbe a detti mappali confinanti di fruire di una

superficie di libertà.

Il valore di detta superficie è quantificabile nel 50% del suo valore pieno

(valore del terreno edificabile).

Ne consegue che il valore del mappale no. 1190 con il nuovo PR è di fr.

98'418.-- (fr. 142.--/mq per 698 mq).

Vi è quindi un’espropriazione materiale di fr. 98'418.--.

21.

Si ritiene ininfluente il fatto

che in realtà il mappale in oggetto (è vero, congiuntamente alla part. 1180)

sia stato venduto ad un valore che in realtà richiama quelli per fondi siti in

zona residenziale.

In effetti, se i proprietari istanti reperiscono un acquirente disposto a

pagare un valore superiore a quello (ridotto) imposto dal PR, ciò è legato all’imponderabile,

e non può essere considerato nella presente procedura.

Non vi è quindi per tale fatto influenza sull’estimo espropriativo materiale.

22.

Gli interessi sull’indennità per

espropriazione materiale decorrono, di regola, dal momento in cui l’avente

diritto ha manifestato in modo inequivocabile la propria intenzione di farsi

risarcire (DTF 114 Ib 283 c. 2a e rinvii). A tale richiesta non debbono porsi

esigenze di forma troppo severe: è necessario, ma sufficiente, che l’ente

pubblico, conformemente al principio della buona fede, debba rendersi conto che

il proprietario intende chiedere l’indennità che gli spetta (DTF 112 Ib 512).

Una simile manifestazione di volontà è stata scorta dal Tribunale federale

nella formulazione di una proposta transattiva (DTF 97 I 819),

nell’intavolazione di trattative con il privato in vista della vendita (DTF 108

Ib 344), così come nelle azioni di opposizione intraprese dal proprietario

avverso una misura pianificatoria ritenuta lesiva dei suoi interessi (DTF 122

Ib 512). La giurisprudenza ticinese segue detti principi ( TRAM 9.11.1998 in re

CE C. e D’A. / comune di F., consid. 4.1).

Nella fattispecie gli interessi sono quindi da riconoscersi dal 26 marzo 2010

(doc. H), ai seguenti tassi:

3% dal 26.3.2010 al 1.12.2010

2.

% dal 2.12.2010 al 1.12.2011

2.

% dal 2.12.2011 al 1.6.2012

2.

% dal 2.6.2012 al 2.9.2013

2% dal 3.9.2013 in poi

23.

A fronte di una richiesta di fr.

211'000.--, la parte istante se ne vede riconosciuta quasi la metà (fr.

98'418.--).

Le tasse le spese sono quindi da ripartirsi a metà tra le parti, compensate le

ripetibili.

Per

i quali motivi

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia: 1. Per l’espropriazione materiale del mapp. no.

1190.

RFD __________, il Comune di __________ è condannato a versare a MIST 1 e MIST

2.

fr. 98'418.--, oltre ad interessi dal 26 marzo 2010 ai sensi dei seguenti

tassi:

3% dal 26.3.2010 al 1.12.2010

2.

% dal 2.12.2010 al 1.12.2011

2.

% dal 2.12.2011 al 1.6.2012

2.

% dal 2.6.2012 al 2.9.2013

2% dal 3.9.2013 in poi

2.

La tassa di giustizia e le spese di fr. 500.--

complessivi, sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Le

ripetibili sono compensate.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

il

Presidente supplente Il Segretario

giudiziario

Stefano

Camponovo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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