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Decisione

10.2010.96

Disobbedienza a decisioni dell'autorità

18 ottobre 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2010 n. 686/2010 del che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 300.-

(trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 0 (tre) (art.

106 cpv. 2 CP).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-

(cinquanta).

3.

La

condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 18 febbraio 2010;

sentita la teste;

sentita la parte civile, la quale si

rimette alla decisione del Giudice;;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore complevole di:

disobbedienza

a decisioni dell'autorità

per avere, a __________,

omesso, non accompagnando la figlia dalla madre e nel rispettivo punto

d’incontro in data __________, __________, __________, __________ nonché di

data __________, di ottemperare alla decisione di data __________ e di data __________

della Commissione Tutoria regionale con la quale sotto comminatoria del

presente articolo veniva fatto ordine al Signor ACCU 1 di rispettare i diritti

di visita tra LESA 1 e __________,

fatti avvenuti nelle indicate

circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 292 CP

2.

Quale deve essere l’eventuale pena

3.

A chi vanno caricate le tasse e spese.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 42 e segg., 47 e segg

, 292 CP; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1ACCU 1 dal

reato di disobbedienza a decisioni dell'autorità, per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. 686/2010 del 15 febbraio 2010.

carica la tassa di giustizia di

fr. 250.00 e le spese giudiziarie di fr. 190.00 allo Stato.

Qualora la motivazione scritta

fosse chiesta solo dalla parte civile la relativa

tassa di fr. 400.00 sarebbe a

suo carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI).

avverte che questo giudizio può

essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale

entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure

oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione

della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

ACCU 1, __________,

LESA 1, __________,

- per

raccomandata

AINQ 1, __________

DI 1, __________

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano.

Sezione della Popolazione,

Ufficio della migrazione, Bellinzona

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato

fr. 250.00 tassa

di giustizia senza motivazione

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 0.00 spese

di inchiesta

fr. 90.00 testi

fr. 440.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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