10.2010.96
Disobbedienza a decisioni dell'autorità
18 ottobre 2012Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2010.96
Data decisione, Autorità:
18.10.2012, PRPEN
Titolo:
Disobbedienza a decisioni dell'autorità
DISOBBEDIENZA A DECISIONI DELL'AUTORITÀ
art. 292 CPS
Letizia Saporito Di Domenico, Via G. Guisan 21A, 6830
Chiasso
Incarto
n.
10.2010.96/GIP
DA 686/2010
Bellinzona
18 ottobre 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice della Pretura penale
Patrizia
Gianelli
sedente con Cristina
Vanza in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1, __________(difeso
da: DI 1, __________),
prevenuto colpevole di disobbedienza a decisioni
dell'autorità
per avere, a __________,
omesso, non accompagnando la figlia dalla madre e nel rispettivo punto
d’incontro in data __________, __________, __________, __________ nonché di
data __________, di ottemperare alla decisione di data __________ e di data __________
della Commissione Tutoria regionale con la quale sotto comminatoria del presente
articolo veniva fatto ordine al Signor ACCU 1 di rispettare i diritti di visita
tra LESA 1 e __________,
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 292
CP;
perseguito con decreto d’accusa del 15 febbraio
Fatti
2010 n. 686/2010 del che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 300.-
(trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 0 (tre) (art.
106 cpv. 2 CP).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-
(cinquanta).
3.
La
condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.
vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 18 febbraio 2010;
sentita la teste;
sentita la parte civile, la quale si
rimette alla decisione del Giudice;;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore complevole di:
disobbedienza
a decisioni dell'autorità
per avere, a __________,
omesso, non accompagnando la figlia dalla madre e nel rispettivo punto
d’incontro in data __________, __________, __________, __________ nonché di
data __________, di ottemperare alla decisione di data __________ e di data __________
della Commissione Tutoria regionale con la quale sotto comminatoria del
presente articolo veniva fatto ordine al Signor ACCU 1 di rispettare i diritti
di visita tra LESA 1 e __________,
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 292 CP
2.
Quale deve essere l’eventuale pena
3.
A chi vanno caricate le tasse e spese.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 42 e segg., 47 e segg
, 292 CP; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1ACCU 1 dal
reato di disobbedienza a decisioni dell'autorità, per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 686/2010 del 15 febbraio 2010.
carica la tassa di giustizia di
fr. 250.00 e le spese giudiziarie di fr. 190.00 allo Stato.
Qualora la motivazione scritta
fosse chiesta solo dalla parte civile la relativa
tassa di fr. 400.00 sarebbe a
suo carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI).
avverte che questo giudizio può
essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale
entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure
oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione
della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
ACCU 1, __________,
LESA 1, __________,
- per
raccomandata
AINQ 1, __________
DI 1, __________
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano.
Sezione della Popolazione,
Ufficio della migrazione, Bellinzona
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 250.00 tassa
di giustizia senza motivazione
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 0.00 spese
di inchiesta
fr. 90.00 testi
fr. 440.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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