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Decisione

10.2011.15

Ingiuria, ripetuta minaccia

22 novembre 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reati

previsti dagli artt. 177 e 180 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

perseguito con decreto

d’accusa del 6 dicembre 2010 n. 5737/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di CHF 450.- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici)

aliquote da CHF 30.- (trenta) (artt. 34 segg. CP).

L’esecuzione

della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni (artt. 42 segg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di CHF 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,

la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 0

(dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di

CHF 100.- (cento).

5.

La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il

periodo previsto dall’art. 369 CP;

vista l’opposizione

al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 16

dicembre 2010;

preso atto dell’odierno

ritiro della denuncia/querela penale sporta da CIVI 2 nei confronti

dell’accusato - anticipato per fax arrivato alle ore 08.46 (recte:

09.

) - il Giudice chiede al difensore se acconsente allo stralcio di tale

mezzo di prova da quelli da assumere. Il difensore acconsente, cosicché non si

procede all’assunzione del teste;

sentito il

difensore, la quale osserva che i fatti oggetto del decreto d’accusa - e

imputati a ACCU 1 - non sono stati dimostrati, non configurando reato quanto

realmente emerso nel corso del dibattimento.

Per queste

ragioni DI 1 chiede la completa assoluzione dell’accusato;

sentito per ultimo

l'accusat, il quale manifesta il proprio disagio per essere stato coinvolto in

un procedimento penale per lui ingiusto;

dato atto del ritiro da

parte di CIVI 2 della denuncia/querela penale 06.08.2010;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

Se ACCU 1

è autore colpevole di ingiuria e minaccia per i fatti descritti nel decreto

d’accusa a suo carico.

2.

In caso

di risposta affermativa al quesito 1, quale deve essere la pena.

3.

A chi

vanno caricate le tasse e le spese;

letti ed esaminati gli atti;

visti gli artt. 1,

47, 106, 177, 180 CP; 453, 455 CPP; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU

1ACCU 1

dalle imputazioni

di ingiuria (art. 177 CP) e minaccia (art. 180 CP) per i fatti descritti nel

decreto d’accusa a suo carico;

carica le

tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 590.- (cinquecentonovanta) allo

Stato.

La motivazione

della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 400.-

(quattrocento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta;

avverte che

questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato

alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per

iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta

la motivazione della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

ACCU 1,__________

DI 1, __________

- per raccomandata

AINQ

1, Lugano

CIVI

1, __________

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano

Sezione della popolazione,

Bellinzona.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

CHF 300.- tassa

di giustizia senza motivazione

CHF 150.- spese

giudiziarie

CHF 140.- testi

CHF 590.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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