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Decisione

10.2011.24

Lesioni colpose

7 novembre 2012Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall’art. 125 cpv. 1 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

perseguito con decreto

d’accusa del 27 dicembre 2010 n. 5885/2010 del AINQ 1, __________, che propone

la condanna:

1. Alla pena

pecuniaria di CHF 2'500.- (duemilacinquecento), corrispondente a 10 (dieci)

aliquote da CHF 250.- (duecentocinquanta) (art. 34 segg. CP).

L’esecuzione

della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni (art. 42 segg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa

di CHF 300.- (trecento), con l’avvertanza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv.

2.

CP).

3.

Si rinvia

la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura civile (art.

94.

cpv. 3 CPP-TI).

4.

Al

pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese

giudiziarie di CHF 100.- (cento).

5.

La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il

periodo previsto dall’art. 369 CP;

vista l’opposizione

al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 30

dicembre 2010;

indetto il pubblico

dibattimento, al quale hanno presenziato solo l’accusato e il difensore DI 1;

il Procuratore pubblico, con scritto 8 ottobre 2012, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento (postulando nel contempo la conferma del

decreto d’accusa impugnato), mentre CIVI 1, con scritto 6 novembre 2012 del

patrocinatore PR 1 (__________), ha comunicato la propria impossibilità a

comparire, a causa di ragioni di salute certificate dal Pract.med. __________ (__________);

preso atto che nel

suddetto scritto, il patrocinatore si è inoltre così espresso in punto alle

pretese rivendicate dalla parte civile:

Il

pagamento della parcella del mio predecessore (Avv. __________) per un

ammontare di CHF 2'799.05 è già stato richiesto nella lettera del 5 dicembre

2011.

I costi della mia parcella nel procedimento in corso ammontano a CHF

2'045.50.

Di

conseguenza vengono avanzate le seguenti richieste:

. che

l’accusato venga condannato a risarcire la signora CIVI 1 per il totale dei

costi medici causati dall’incidente.

. che l’accusato venga condannato al pagamento di un

contributo di CHF … secondo l’art. 433 StPo per le spese necessarie.

. che l’accusato venga condannato a pagare una

soddisfazione alla signora CIVI 1 per le difficoltà quotidiane causate in

conseguenza all’incidente per un ammontare di non meno di CHF 5'000.- (la

deambulazione quotidiana della signora CIVI 1 è gravemente compromessa).

. tutti i costi e risarcimenti sono a carico

dell’imputato;

sentito il

difensore, il quale chiede il proscioglimento di ACCU 1 con la contestuale

reiezione delle pretese della parte civile. Per queste ultime, in ogni caso

contestate, domanda in via subordinata il rinvio al competente foro civile;

sentito da ultimo

l’accusato, il quale dichiara di non ravvisare che altro comportamento, in

luogo di quello concreto, avrebbe dovuto assumere il giorno dei fatti;

posti a giudizio i

seguenti quesiti:

1.

Se ACCU 1

è autore colpevole di lesioni colpose (art. 125 cpv. 1 CP) per i fatti

descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2.

In caso di

risposta affermativa al quesito n. 1, quale deve essere la pena.

3.

Se, e in

quale misura, devono essere accolte le richieste della parte civile.

4.

A chi

vanno caricate le tasse e le spese;

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che con

scritto 13 novembre 2012 il patrocinatore ha tempestivamente annunciato

l’appello, chiedendo altresì la motivazione della sentenza;

considerato in fatto e in

diritto

1.

L’accusato

ACCU 1 è nato a __________ nel __________. Egli, ha ricordato in aula, ha

svolto la scuola reclute come soldato camionista, ottenendo anche i gradi di

caporale e di furiere. Ha quindi lavorato in ufficio presso più ditte, prima di

essere assunto dalla __________, società attiva nel campo della produzione di

acciaio, e, successivamente, dalla __________ AG (dove ha funto da responsabile

della vendita), società attiva nel medesimo settore. Nel __________, a __________

anni, è stato pensionato su sua richiesta.

Nell’arco

della carriera professionale, durata in tutto circa 30 anni, ACCU 1 ha viaggiato molto, percorrendo con il proprio veicolo ca. 45'000. km ogni anno.

Le sue

entrate attuali si situano attorno alla somma di CHF 13'000.- netti mensili,

cui va aggiunta una sostanza pari a ca. CHF 500'000.- (in parte investiti).

2.

Il __________,

presso l’area di servizio dell’autostrada __________ all’altezza del km 4.600

(corsia nord/sud, territorio di __________), si è verificato un incidente della

circolazione stradale che ha coinvolto l’autista ACCU 1, alla guida di un’__________

con una roulotte al traino, ed il pedone CIVI 1 (__________), nella circostanza

feritasi e, quindi, ospedalizzata (inizialmente) al nosocomio __________ di __________,

a causa di un trauma da schiacciamento del piede destro e di un trauma

contusivo al naso (certificato medico ORBV 18 luglio 2007, pag. 1).

Gli eventi

sono stati così riassunti nel rapporto di constatazione (pag. 4):

La

protagonista CIVI 1 (pedone) a suo dire dopo aver saldato il dovuto per il

rifornimento di carburante del veicolo, con l’intento di ritornare verso lo

stesso, decideva di incamminarsi passando fra una vettura e la roulotte

trainata da questo mezzo (fermi per effettuare rifornimento di carburante).

Quando

si trovava praticamente in mezzo ai due veicoli, il convoglio ripartiva

urtandola e facendola cadere al suolo.

ACCU

1.

in sede d’interrogatorio dichiarava di non essersi accorto di nulla, veniva

fermato dall’addetto della stazione di rifornimento e informato dell’accaduto.

3.

Tali

fatti e la corrispettiva querela di CIVI 1 hanno indotto il AINQ 1, il 27 dicembre

2010, ad emettere un decreto d’accusa nei confronti di ACCU 1 per il reato di

lesioni colpose (art. 125 cpv. 1 CP), imputandogli di avere negligentemente

provocato:

(…)

un danno al corpo o alla salute del pedone CIVI 1, e meglio,

per

essere ripartito, dopo avere fatto il pieno di benzina, alla guida

dell’autovettura marca __________ targata ZH __________ trainante il

rimorchio/roulotte targato ZH __________, senza accertarsi che ai lati del

convoglio non vi fossero dei pedoni, in concreto, non accorgendosi della

presenza di CIVI 1 sul lato sinistro del convoglio (secondo la direzione di

marcia di quest’ultimo), dove erano inoltre posizionate le pompe di benzina,

che, urtata dalla roulotte alla spalla destra, è rovinata a terra, e la di lei

caviglia destra finendo travolta/schiacciata dalla ruota sinistra della

roulotte durante la ripartenza del convoglio verso destra in direzione dei

parcheggi, provocandole le serie lesioni accertate dai referti medici agli

atti.

Quale

condanna a carico di ACCU 1, sono state proposte una pena pecuniaria di 10

aliquote giornaliere da CHF 250.- ciascuna - posta al beneficio della

sospensione condizionale per un periodo di prova di due anni - e una multa di

CHF 300.-, oltre al pagamento della tassa di giustizia (CHF 100.-) e delle

spese (CHF 100.-). L’accusa ha inoltre rinviato CIVI 1 al competente foro

civile per le sue rivendicazioni di corrispondente natura.

4.

Oppostosi

tempestivamente al decreto d’accusa, ACCU 1, attraverso il difensore, ha domandato

in sede dibattimentale il proprio proscioglimento, con la contestuale reiezione

delle pretese risarcitorie avanzate dalla querelante (cfr. infra). Per

queste ultime - in ogni caso contestate nella loro fondatezza,

indipendentemente dall’eventuale proscioglimento - egli ha altresì postulato in

via subordinata il rinvio al competente foro civile.

Riprendendo

quanto già sollevato in precedenti scritti all’indirizzo del Ministero pubblico

(20 dicembre 2010) e di questo Tribunale (26 gennaio 2011), l’accusato ha

innanzitutto contestato le circostanze descritte dal decreto d’accusa,

divergenti in maniera essenziale dalla dinamica dei fatti ricostruita dagli

agenti che hanno raccolto le prime testimonianze dei protagonisti

dell’incidente. ACCU 1 ha segnatamente negato che nel momento dell’urto CIVI 1

si potesse trovare “sul lato sinistro del convoglio (secondo la direzione di

marcia di quest’ultimo)”, accanto al quale stava dunque transitando. L’impatto

sarebbe invece avvenuto mentre la signora CIVI 1 era tra i due veicoli -

automobile e roulotte - formanti il convoglio, che stava quindi cercando di

superare passandovi in mezzo.

Ciò posto

e ricordando in aula di non essere partito senza prima avere rivolto lo sguardo

allo specchietto retrovisore destro (“di sicuro”) e a quello sinistro (“con

grande probabilità”; ) per accertarsi che non vi fosse vicino nessuno (in

effetti non visto), il signor ACCU 1 ha sostenuto che il contatto con la

querelante sarebbe stato provocato dall’improvvido comportamento di

quest’ultima, suscettibile di interrompere il nesso di causalità adeguata tra

una sua eventuale negligenza (comunque denegata) e le lesioni corporali

prodottesi nell’evento.

5.

CIVI 1,

da parte sua, per ragioni di salute ha rinunciato a comparire al pubblico

dibattimento (cfr. certificato medico Pract.med. __________ 5 novembre 2012), facendo

nondimeno pervenire a questo Tribunale, per il tramite del patrocinatore

(anch’egli non comparso in aula), una presa di posizione nella quale, oltre a

formulare le sue pretese risarcitorie (il pagamento delle spese legali di

complessivi CHF 4'844.55; la rifusione delle spese mediche; il rimborso delle

spese necessarie ai sensi dell’art. 433 CPP; l’indennizzo del torto morale pari

ad almeno CHF 5'000.-), ha ripercorso quella che è stata secondo lei la

sequenza degli avvenimenti:

io mi avviavo dalla stazione di benzina in direzione della mia macchina

parcheggiata. Nel frattempo venivo sorpassata a destra da una macchina a

distanza ravvicinatissima. Poco dopo venivo urtata da un rimorchio

(possibilmente una roulotte) alla spalla. Avvertivo un colpo, finivo per terra

e poco dopo il mio piede destro venne schiacciato dalla ruota del mezzo. Mi

trovavo a terra a viso in giù e avvertivo un dolore fortissimo. Per un attimo

rimanevo priva di sensi e poi udivo che venivano chiamate delle persone. Dovevo

costatare una grande ferita sanguinante al mio piede destro; in seguito

arrivava l’ambulanza. Inizialmente l’autore dell’incidente tentava

evidentemente a proseguire; poi però dei clienti della stazione di benzina

accorsi riuscirono a fermarlo…

6.

Secondo

l’art. 125 CP (lesioni colpose), chiunque per negligenza cagiona un danno al

corpo o alla salute di una persona è punito, a querela di parte, con una pena

detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1).

Perché la

fattispecie punita dalla norma sia realizzata, devono essere riunite tre

condizioni: (1) un danno al corpo o alla salute di una persona, (2) una

negligenza e (3) un nesso di causalità tra la negligenza e il danno al corpo o

alla salute (DTF 122 IV 145 in rel. con Corboz,

Les infractions en droit suisse, vol. I, n. 1 ad art. 125 CP).

6.1

Il

danno al corpo o alla salute di una persona ai sensi dell’art. 125 cpv. 1 CP

corrisponde a quello definito come lesione semplice dall’art. 123 CP (Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 125 CP) e

consiste in un’offesa all’integrità fisica o psichica di una certa intensità,

pur senza causare alla vittima un pericolo di morte o un’infermità permanente.

In generale, si riconoscono quali lesioni i casi che necessitano normalmente di

cure mediche, producendo stati assimilabili a malattie. Vi è quindi una lesione

anche quando l’agente provoca una malattia, l’aggrava o ne ritarda la

guarigione, ciò che non implica necessariamente un contatto fisico con la

vittima. Configura infatti una violazione dell’integrità fisica assimilabile ad

una malattia - e dunque una lesione - anche porre qualcuno sotto l’influsso

della droga (Corte delle assise correzionali, sentenza n. 72.2004.173 del 21 aprile

2005, consid. n. 7).

6.2

Giusta

l’art. 12 cpv. 3 CP, commette per negligenza un crimine o un delitto colui che,

per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo

comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’autore

non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le

sue condizioni personali.

Con

particolare riferimento al reato di lesioni colpose, la Corte di appello e di

revisione penale (sentenza n. 17.2010.33 del 4 maggio 2011, consid. n. 3.1) ha

ricordato come l’ammissione di una negligenza punibile richieda l’adempimento

di due presupposti. Dapprima, l’autore deve avere violato le regole della

prudenza, ossia il dovere generale di diligenza che vieta qualsiasi

comportamento che espone a pericolo beni protetti penalmente da lesioni

involontarie. Poi - perché il comportamento che oltrepassa i limiti del rischio

ammissibile diventi penalmente rilevante - è necessario che l’autore,

considerate la sua formazione e le sue capacità, avrebbe dovuto rendersi conto

dell’esposizione a pericolo altrui e modificare di conseguenza il suo

comportamento. In sintesi, si deve potere rimproverare all’autore, considerate

le sue condizioni personali, una mancata attenzione o una reprensibile mancanza

di sforzi.

Per

determinare il contenuto del dovere di prudenza occorre chiedersi se una persona

ragionevole, nella medesima situazione e con le stesse attitudini dell’autore,

avrebbe potuto prevedere in grandi linee il corso degli eventi - questione da

esaminare alla luce della teoria della causalità adeguata (cfr. infra),

dovendosi valutare con maggior rigore i casi in cui l’autore è un esperto - e,

se del caso, quali misure poteva adottare per evitare la realizzazione

dell’evento dannoso.

La violazione

del dovere generale di prudenza è presunta nel caso di mancato rispetto di

prescrizioni legali o amministrative aventi per scopo di garantire la sicurezza

e prevenire gli infortuni, oppure di regole analoghe - se generalmente

riconosciute - emanate da associazioni private o semipubbliche.

6.3

Il

rapporto di causalità intercorrente tra il comportamento contrario a un dovere

di prudenza e il risultato (il danno al corpo o alla salute di una persona), ha

proseguito la CARP nella citata sentenza n. 17.2010.33 (consid. n. 3.3), deve

essere naturale ed adeguato.

Un

rapporto di causalità naturale è dato allorquando il comportamento colpevole

costituisce la condizione necessaria dell’evento, ovvero se non può essere

tralasciato senza che l’evento venga meno, ancorché non ne sia la causa unica.

Al proposito un alto grado di verosimiglianza è sufficiente.

Oltre che

naturale, il rapporto di causalità si rivela adeguato se il comportamento

dell’autore risulta idoneo, secondo l’andamento ordinario delle cose e

l’esperienza generale della vita, a cagionare o a favorire un evento simile a

quello concretamente realizzatosi. Soltanto in quest’evenienza si può affermare

che l’evento verificatosi fosse prevedibile dall’autore.

Il

rapporto di causalità adeguata viene tuttavia meno, perdendo così il concatenamento

dei fatti la sua rilevanza giuridica, allorché un’altra causa concomitante,

come per esempio la colpa di un terzo o della vittima stessa, costituisca una

circostanza del tutto eccezionale o appaia talmente straordinaria che non

poteva essere prevista. Il suo carattere imprevedibile non è in sé sufficiente

per interrompere il nesso di causalità; occorre ancora che questa circostanza

rivesta un’importanza tale da risultare l’origine più probabile ed immediata

dell’evento considerato, relegando in second’ordine tutti gli altri fattori che

hanno contribuito a provocarlo, in particolare il comportamento dell’agente

(CARP 17.2011.59 del 16 aprile 2012, consid. n. 5.3.1).

7.

Nella

fattispecie occorre innanzitutto valutare quale sia il comportamento di CIVI 1

su cui debba fondarsi il giudizio, questione relativamente alla quale, come

esposto in narrativa, non vi è univocità. Se il Procuratore pubblico ha in

effetti considerato che la vittima, al momento dell’urto, stesse camminando sul

lato sinistro del convoglio, ACCU 1, richiamando soprattutto il verbale

dell’interrogatorio 14 luglio 2007 della signora CIVI 1, sostiene per contro

che quest’ultima si trovava in mezzo ai due veicoli, tra l’automobile e la roulotte.

7.1

In

assenza di testimoni e considerata l’opposizione, ammessa con decisione 5

ottobre 2012, del signor ACCU 1 all’uso dibattimentale del verbale

dell’interrogatorio di CIVI 1 davanti alla polizia del Cantone __________ (art.

227.

cpv. 2 CPP-TI, ancora applicabile al presente procedimento in virtù degli

artt. 453 cpv. 1 e 455 CPP), i soli elementi in grado di fare chiarezza al

riguardo sono le dichiarazioni rese dall’accusato a diverse riprese

(interrogatori 12 luglio 2007 davanti alla polizia del Cantone __________ 15

settembre 2010 davanti alla polizia del Cantone __________ e 7 novembre 2012

davanti a questa Pretura) e quelle rilasciate da CIVI 1 il 14 luglio 2007 alla

polizia del Cantone Ticino (riprese dal rapporto di constatazione).

Ora, se ACCU

1.

non ha saputo contribuire all’acclaramento della particolare circostanza (in

definitiva, ripetendo costantemente quanto affermato anche in sede

dibattimentale, e meglio: “Posso dire che di sicuro prima di ripartire ho

guardato nello specchietto laterale destro; per automatismo posso dire che con

grande probabilità ho guardato anche nello specchietto laterale sinistro ma non

posso affermarlo con certezza. Negli specchietti non ho visto nessuno, né in

altro modo ho visto qualcuno che potesse essere lì vicino”), CIVI 1 ha invece dichiarato che:

In

data e ora di cui sopra mi trovavo presso l’__________ di __________. Dopo aver

terminato il rifornimento di carburante alla mia vettura __________, targata ZH

__________, e aver saldato il dovuto alla cassa, m’incamminavo verso la mia

auto. Visto che nelle vicinanze vi era parcheggiata una vettura con roulotte

decidevo di passare fra la vettura e la roulotte.

In

quel frangente il convoglio ripartiva con conseguente investimento della mia

persona (con la roulotte).

A

seguito di questo cadevo in avanti picchiando il viso sull’asfalto e il mio

piede destro veniva schiacciato dalla ruota sinistra della roulotte.

Non

mi sono accorta che il veicolo stava ripartendo.

Il tenore

di quanto riferito, due giorni dopo i fatti, dalla parte civile, è stato

confermato nel dibattimento dall’agente verbalizzante __________, il quale ha

in particolare ricordato che:

Il

verbale con il signor ACCU 1 è avvenuto con me che ponevo domande un po’ in

tedesco, un po’ in italiano. Preciso che le mie conoscenze di tedesco possono

essere definite di base. Per quanto ricordo lui rispondeva in tedesco, almeno

per la maggior parte. Può essere che abbiamo parlato in francese e inglese.

Ritengo di conoscere il tedesco ad un livello sufficiente per potersi spiegare

bene. Un paio di giorni dopo ho sentito la signora CIVI 1 in ospedale. L’interrogatorio si è svolto con le medesime modalità, quindi principalmente in

tedesco. La signora CIVI 1, persona abbastanza anziana, c’era con la mente; era

presente. Le generalità che figurano nel verbale sono state prese un po’ dalla

patente - o dalla carta di identità - e la rimanenza glieli ho chiesti io. Ho

avuto la sensazione che la signora CIVI 1 capisse cosa si andava verbalizzando.

La cosa mi sembrava molto chiara. Riguardo alla frase del verbale in cui la

signora ha deposto di essere passata fra la vettura e la roulotte, non ricordo

vi siano state discussioni. Lei voleva proprio dire di essere passata dove c’è

il gancio/trapezio fra la vettura e la roulotte. È stata posta la domanda

specifica a sapere se lei è passata davanti, dietro o in mezzo al convoglio ACCU

1.

Lei ha risposto subito “in mezzo” (“inzwischen”).

7.2

Quella

che si rivela essere a tutti gli effetti l’unica prova - la testimonianza della

stessa CIVI 1 - indica pertanto che la vittima, al momento del sinistro, si

trovava tra l’__________ guidata dall’accusato e la roulotte attaccatavi, e

meglio mentre era intenta a passare in mezzo al convoglio (“dove c’è il gancio/trapezio

fra la vettura e la roulotte”) per fare ritorno al proprio veicolo. Non

essendovi neppure fondati dubbi circa la corretta verbalizzazione da parte

dell’agente __________ (che risentito durante il dibattimento, si è dichiarato

al riguardo sicuro), ne deriva che la successione degli eventi, a fronte della

quale va ricercata l’eventuale condotta negligente di ACCU 1, è quella da lui

prospettata.

Vero è che

la parte civile, nel suo scritto 6 novembre 2012, ha rettificato le sue affermazioni iniziali, sostenendo in particolare di essere stata

“sorpassata a destra da una macchina a distanza ravvicinatissima” e di essere

quindi stata “urtata da un rimorchio (possibilmente una roulotte) alla spalla”.

Simile presa di posizione non induce tuttavia a discostarsi dalla versione dei

fatti che lei medesima, in un primo tempo, aveva fornito, rispetto alla quale

le nuove allegazioni non possono essere ritenute in alcun modo prevalenti. Non

vi è infatti chi non veda come delle semplici dichiarazioni scritte mai sottoposte

a contraddittorio, possano da sé sole invalidare quelle rese in un

interrogatorio davanti ad un agente della polizia o ad un magistrato (e

all’eventuale controparte), avendo in particolare questi ultimi la possibilità

di porre delle domande all’interessato in grado di chiarire la fattispecie e di

dissipare eventuali dubbi.

8.

Ciò

posto ed essendo appena il caso di rilevare come gli atti (in particolare la

diversa documentazione medica) suffraghino appieno l’esistenza del danno al

corpo o alla salute di una persona richiesto dall’art. 125 cpv. 1 CP, si tratta

ora di esaminare se all’accusato deve essere attribuita una negligenza cui

vadano ricondotte le ferite riportate da CIVI 1.

8.1

Terminato

il pieno di benzina e saldato alla cassa il dovuto, ACCU 1 si è messo alla

guida della propria __________ ed è ripartito dopo avere verificato, attraverso

il controllo degli specchietti retrovisori laterali, che non vi fosse nessuno

nelle vicinanze.

Al

proposito si osserva invero che l’accusato, a differenza di quanto vale per lo

specchietto retrovisore destro (secondo lui certamente guardato), ha dichiarato

di avere rivolto l’attenzione allo specchietto retrovisore sinistro solamente

“con grande probabilità”. Soprattutto in assenza di circostanze atte a

suggerire il contrario, l’azione in disamina può comunque essere considerata

avvenuta. È inoltre verosimile che l’eventuale mancato controllo dello

specchietto retrovisore sinistro non configurerebbe una negligenza legata alle

ferite riportate da CIVI 1 da un rapporto di causalità naturale, giacché non

avrebbe probabilmente consentito di scorgere il pedone, in quel momento in

mezzo - e non a lato - del convoglio.

La

negligenza colpevole del signor ACCU 1 potrebbe semmai consistere - ed è quanto

va qui appurato - nel non avere parimenti prestato attenzione allo specchietto

retrovisore centrale, azione che egli mai ha sostenuto di avere effettuato e

che, potendo permettere di notare CIVI 1 ed evitare di urtarla, viene di fatto

smentita dall’incidente stesso.

8.2

Secondo

la giurisprudenza, ove sussistano norme particolari che impongano un

determinato comportamento (come in materia di circolazione stradale), occorre

in primo luogo fare capo alle medesime per stabilire quale sia il grado di

prudenza richiesto. Il che non esclude un rimprovero di negligenza sulla base

di principi generali del diritto, come quello che obbliga ad adottare

provvedimenti necessari per la tutela di terzi, quando si crea una situazione

di pericolo (CCRP, sentenza n. 17.2001.55 del 31 agosto 2001, consid. n. 5). Su

quest’ultimo aspetto la dottrina (Bussy/Rusconi,

Code suisse de la circulation routière, 3. ed., n. 3.2 ad art. 26 LCStr)

ricorda analogamente che, onde essere ammessa, la negligenza del conducente non

presuppone necessariamente il mancato rispetto di una norma specifica della

circolazione stradale, potendo egli invece essere ritenuto responsabile - per

esempio - di lesioni corporali colpose anche solo violando l’obbligo generale

di prudenza istituito dall’art. 26 cpv. 1 LCStr (“allgemeine Sorgfaltspflicht”;

DTF 6B_317/2011 del 16 settembre 2011, consid. n. 1.3). Disposizione,

quest’ultima, con valenza sussidiaria rispetto a norme particolari (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 3.1 ad art.

26.

LCStr) e per la quale ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo

da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada

conformemente alle norme stabilite.

Un

comportamento viola i doveri di prudenza allorquando l’autore, al momento dei

fatti, considerate le sue conoscenze e le sue capacità avrebbe potuto rendersi

conto della messa in pericolo altrui e ha contemporaneamente oltrepassato i

limiti del rischio ammissibile (DTF 129 IV 119, consid. n. 2.1; cfr. supra).

8.3

Oltre

che dall’obbligo generale di prudenza, il dovere di un attento controllo della

situazione circostante sussistente all’atto di mettere in marcia il proprio

veicolo può essere dedotto dall’art. 17 ONC (“Manovre di partenza, di

retromarcia e di inversione”). Giusta il cpv. 1 di questa norma, prima di

partire il conducente deve assicurarsi di non causare pericoli a bambini o ad

altri utenti della strada.

Concretamente,

prima di ripartire ACCU 1r si è, come visto, assicurato che nelle vicinanze

della vettura non vi fosse nessuno, effettuando una verifica con gli

specchietti retrovisori laterali. Verifica che non gli ha permesso di

accorgersi della presenza di CIVI 1, la quale proprio in quel momento si

trovava in mezzo (e non a fianco) del convoglio, “dove c’è il gancio/trapezio

fra la vettura e la roulotte” (teste __________).

Se è ora

vero che uno sguardo allo specchietto retrovisore centrale avrebbe consentito

al signor ACCU 1 di scorgere la parte civile, non può essere trascurato - ma è

anzi decisivo - il fatto che egli non aveva motivi per procedere ad un simile

controllo.

Poiché il

campo visivo coperto dallo specchietto retrovisore centrale risultava limitato

dalla roulotte al traino, tale strumento non poteva segnatamente fornire

all’accusato alcun ausilio nella verifica dell’eventuale presenza di utenti

della strada (pedoni o altri automobilisti) che si trovavano, o stavano

sopraggiungendo, alle spalle del convoglio. Lo specchietto retrovisore centrale

poteva permettere invece permettere ad ACCU 1 di tenere esclusivamente sotto

controllo proprio il ristretto spazio intercorrente tra l’automobile e la

roulotte, al quale nelle evenienze concrete non era tuttavia tenuto a prestare

particolare attenzione. Egli non aveva in effetti ragione di supporre che in

quel momento vi fosse qualcuno in mezzo al convoglio, ritenuto in particolare

come la figlia - la sola persona che poteva ragionevolmente ipotizzare si

trovasse per qualche motivo tra i due veicoli (per esempio per recuperare

qualcosa dal bagagliaio) - già era seduta all’interno dell’__________. Nemmeno

risulta, dagli atti, che nelle immediate vicinanze vi fossero dei bambini e che

pertanto vi sussistesse l’esigenza di un’attenzione accresciuta (cfr. l’art. 26

cpv. 2 LCStr).

Le

circostanze non erano in sostanza tali da dovere indurre il signor ACCU 1 a prendere in considerazione la possibilità che qualcuno commettesse un’azione decisamente

imprudente come quella di CIVI 1 (passare tra il veicolo e la retrostante roulotte,

senza neppure sincerarsi che l’autista non fosse all’interno del veicolo

trainante), di modo da non potergli essere imputato, in quanto negligenza, il

mancato controllo prima di ripartire - oltre che di quelli laterali - dello

specchietto retrovisore centrale. Al caso di specie torna, insomma, applicabile

quanto ricordato dal Tribunale federale nella DTF 122 IV 225 (consid. n. 2b),

ovvero che se un conducente deve rivolgere la sua attenzione visiva

principalmente su certi punti, si può ammettere che egli sia meno attento su

altri, così da potere sfuggire al rimprovero di non avere scorto per tempo il

comportamento eccezionale (“ungewöhnliches”) di un altro utente della strada

(cfr. anche DTF 103 IV 101, consid. nn. 2b e 2c).

9.

La

mancanza della seconda delle condizioni poste dall’art. 125 CP (cfr. supra)

comporta quindi il proscioglimento di ACCU 1 e, di riflesso, che le pretese

risarcitorie formulate dalla parte civile non trovino protezione.

Stante il

proscioglimento di ACCU 1, gli oneri processuali di prima sede sono posti a

carico dello Stato. Fa eccezione la parte della tassa di giustizia riferita

alla motivazione scritta della sentenza, posta a carico di CIVI 1 avendola

quest’ultima domandata.

P.

q. m.,

visti gli artt.

1, 125 cpv. 1 CP; 453, 455 CPP; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti

posti,

proscioglie ACCU 1,

dall’imputazione di

lesioni colpose (art. 125 cpv. 1 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa

a suo carico;

assegna la tassa

di giustizia e le spese di complessivi CHF 850.- (ottocentocinquanta), già

compreso l’importo di CHF 400.- (quattrocento) per la parte che ha chiesto la

motivazione scritta, allo Stato nella misura di CHF 450.- (quattrocentocinquanta)

e per il rimanente ad CIVI 1.

Intimazione

a: AINQ 1, __________

DI

1, __________ (per sé e per l’accusato)

PR

1, __________ (per sé e per la parte civile).

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico dello

Stato,

CHF 300.- tassa

di giustizia senza motivazione

CHF 150.- spese

giudiziarie

CHF 450.- totale

Distinta spese a carico di CIVI

1,

CHF 400.- tassa

di giustizia

CHF 400.- totale

Avvertenza: la parte

che ha annunciato ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta

di appello alla Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art.

399.

cpv. 3 e 4 CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza

motivata.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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