10.2011.24
Lesioni colpose
7 novembre 2012Italiano25 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2011.24
Data decisione, Autorità:
07.11.2012, PRPEN
Titolo:
Lesioni colpose
LESIONE COLPOSA
art. 125 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2011.24
DA 5885/2010
Bellinzona
7
novembre 2012
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente
con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare
prevenuto colpevole di lesioni colpose
per avere,
a __________, presso l’area di servizio autostradale, corsia nord/sud, km 4'600, in data __________, verso le ore 12.30, cagionato, per negligenza, un danno al corpo o alla
salute del pedone CIVI 1, e meglio,
per essere
ripartito, dopo avere fatto il pieno di benzina, alla guida dell’autovettura
marca __________ targata ZH __________ trainante il rimorchio/ roulotte targato
ZH __________, senza accertarsi che ai lati del convoglio non vi fossero dei
pedoni, in concreto, non accorgendosi della presenza di CIVI 1 sul lato
sinistro del convoglio (secondo la direzione di marcia di quest’ultimo), dove
erano inoltre posizionate le pompe di benzina, che, urtata dalla roulotte alla
spalla destra, è rovinata a terra, e la di lei caviglia destra finendo
travolta/schiacciata dalla ruota sinistra della roulotte durante la ripartenza
del convoglio verso destra in direzione dei parcheggi, provocandole le serie
lesioni accertate dai referti medici agli atti;
Fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall’art. 125 cpv. 1 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguito con decreto
d’accusa del 27 dicembre 2010 n. 5885/2010 del AINQ 1, __________, che propone
la condanna:
1. Alla pena
pecuniaria di CHF 2'500.- (duemilacinquecento), corrispondente a 10 (dieci)
aliquote da CHF 250.- (duecentocinquanta) (art. 34 segg. CP).
L’esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni (art. 42 segg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa
di CHF 300.- (trecento), con l’avvertanza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv.
2.
CP).
3.
Si rinvia
la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura civile (art.
94.
cpv. 3 CPP-TI).
4.
Al
pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese
giudiziarie di CHF 100.- (cento).
5.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CP;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 30
dicembre 2010;
indetto il pubblico
dibattimento, al quale hanno presenziato solo l’accusato e il difensore DI 1;
il Procuratore pubblico, con scritto 8 ottobre 2012, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento (postulando nel contempo la conferma del
decreto d’accusa impugnato), mentre CIVI 1, con scritto 6 novembre 2012 del
patrocinatore PR 1 (__________), ha comunicato la propria impossibilità a
comparire, a causa di ragioni di salute certificate dal Pract.med. __________ (__________);
preso atto che nel
suddetto scritto, il patrocinatore si è inoltre così espresso in punto alle
pretese rivendicate dalla parte civile:
Il
pagamento della parcella del mio predecessore (Avv. __________) per un
ammontare di CHF 2'799.05 è già stato richiesto nella lettera del 5 dicembre
2011.
I costi della mia parcella nel procedimento in corso ammontano a CHF
2'045.50.
Di
conseguenza vengono avanzate le seguenti richieste:
. che
l’accusato venga condannato a risarcire la signora CIVI 1 per il totale dei
costi medici causati dall’incidente.
. che l’accusato venga condannato al pagamento di un
contributo di CHF … secondo l’art. 433 StPo per le spese necessarie.
. che l’accusato venga condannato a pagare una
soddisfazione alla signora CIVI 1 per le difficoltà quotidiane causate in
conseguenza all’incidente per un ammontare di non meno di CHF 5'000.- (la
deambulazione quotidiana della signora CIVI 1 è gravemente compromessa).
. tutti i costi e risarcimenti sono a carico
dell’imputato;
sentito il
difensore, il quale chiede il proscioglimento di ACCU 1 con la contestuale
reiezione delle pretese della parte civile. Per queste ultime, in ogni caso
contestate, domanda in via subordinata il rinvio al competente foro civile;
sentito da ultimo
l’accusato, il quale dichiara di non ravvisare che altro comportamento, in
luogo di quello concreto, avrebbe dovuto assumere il giorno dei fatti;
posti a giudizio i
seguenti quesiti:
1.
Se ACCU 1
è autore colpevole di lesioni colpose (art. 125 cpv. 1 CP) per i fatti
descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
2.
In caso di
risposta affermativa al quesito n. 1, quale deve essere la pena.
3.
Se, e in
quale misura, devono essere accolte le richieste della parte civile.
4.
A chi
vanno caricate le tasse e le spese;
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che con
scritto 13 novembre 2012 il patrocinatore ha tempestivamente annunciato
l’appello, chiedendo altresì la motivazione della sentenza;
considerato in fatto e in
diritto
1.
L’accusato
ACCU 1 è nato a __________ nel __________. Egli, ha ricordato in aula, ha
svolto la scuola reclute come soldato camionista, ottenendo anche i gradi di
caporale e di furiere. Ha quindi lavorato in ufficio presso più ditte, prima di
essere assunto dalla __________, società attiva nel campo della produzione di
acciaio, e, successivamente, dalla __________ AG (dove ha funto da responsabile
della vendita), società attiva nel medesimo settore. Nel __________, a __________
anni, è stato pensionato su sua richiesta.
Nell’arco
della carriera professionale, durata in tutto circa 30 anni, ACCU 1 ha viaggiato molto, percorrendo con il proprio veicolo ca. 45'000. km ogni anno.
Le sue
entrate attuali si situano attorno alla somma di CHF 13'000.- netti mensili,
cui va aggiunta una sostanza pari a ca. CHF 500'000.- (in parte investiti).
2.
Il __________,
presso l’area di servizio dell’autostrada __________ all’altezza del km 4.600
(corsia nord/sud, territorio di __________), si è verificato un incidente della
circolazione stradale che ha coinvolto l’autista ACCU 1, alla guida di un’__________
con una roulotte al traino, ed il pedone CIVI 1 (__________), nella circostanza
feritasi e, quindi, ospedalizzata (inizialmente) al nosocomio __________ di __________,
a causa di un trauma da schiacciamento del piede destro e di un trauma
contusivo al naso (certificato medico ORBV 18 luglio 2007, pag. 1).
Gli eventi
sono stati così riassunti nel rapporto di constatazione (pag. 4):
La
protagonista CIVI 1 (pedone) a suo dire dopo aver saldato il dovuto per il
rifornimento di carburante del veicolo, con l’intento di ritornare verso lo
stesso, decideva di incamminarsi passando fra una vettura e la roulotte
trainata da questo mezzo (fermi per effettuare rifornimento di carburante).
Quando
si trovava praticamente in mezzo ai due veicoli, il convoglio ripartiva
urtandola e facendola cadere al suolo.
ACCU
1.
in sede d’interrogatorio dichiarava di non essersi accorto di nulla, veniva
fermato dall’addetto della stazione di rifornimento e informato dell’accaduto.
3.
Tali
fatti e la corrispettiva querela di CIVI 1 hanno indotto il AINQ 1, il 27 dicembre
2010, ad emettere un decreto d’accusa nei confronti di ACCU 1 per il reato di
lesioni colpose (art. 125 cpv. 1 CP), imputandogli di avere negligentemente
provocato:
(…)
un danno al corpo o alla salute del pedone CIVI 1, e meglio,
per
essere ripartito, dopo avere fatto il pieno di benzina, alla guida
dell’autovettura marca __________ targata ZH __________ trainante il
rimorchio/roulotte targato ZH __________, senza accertarsi che ai lati del
convoglio non vi fossero dei pedoni, in concreto, non accorgendosi della
presenza di CIVI 1 sul lato sinistro del convoglio (secondo la direzione di
marcia di quest’ultimo), dove erano inoltre posizionate le pompe di benzina,
che, urtata dalla roulotte alla spalla destra, è rovinata a terra, e la di lei
caviglia destra finendo travolta/schiacciata dalla ruota sinistra della
roulotte durante la ripartenza del convoglio verso destra in direzione dei
parcheggi, provocandole le serie lesioni accertate dai referti medici agli
atti.
Quale
condanna a carico di ACCU 1, sono state proposte una pena pecuniaria di 10
aliquote giornaliere da CHF 250.- ciascuna - posta al beneficio della
sospensione condizionale per un periodo di prova di due anni - e una multa di
CHF 300.-, oltre al pagamento della tassa di giustizia (CHF 100.-) e delle
spese (CHF 100.-). L’accusa ha inoltre rinviato CIVI 1 al competente foro
civile per le sue rivendicazioni di corrispondente natura.
4.
Oppostosi
tempestivamente al decreto d’accusa, ACCU 1, attraverso il difensore, ha domandato
in sede dibattimentale il proprio proscioglimento, con la contestuale reiezione
delle pretese risarcitorie avanzate dalla querelante (cfr. infra). Per
queste ultime - in ogni caso contestate nella loro fondatezza,
indipendentemente dall’eventuale proscioglimento - egli ha altresì postulato in
via subordinata il rinvio al competente foro civile.
Riprendendo
quanto già sollevato in precedenti scritti all’indirizzo del Ministero pubblico
(20 dicembre 2010) e di questo Tribunale (26 gennaio 2011), l’accusato ha
innanzitutto contestato le circostanze descritte dal decreto d’accusa,
divergenti in maniera essenziale dalla dinamica dei fatti ricostruita dagli
agenti che hanno raccolto le prime testimonianze dei protagonisti
dell’incidente. ACCU 1 ha segnatamente negato che nel momento dell’urto CIVI 1
si potesse trovare “sul lato sinistro del convoglio (secondo la direzione di
marcia di quest’ultimo)”, accanto al quale stava dunque transitando. L’impatto
sarebbe invece avvenuto mentre la signora CIVI 1 era tra i due veicoli -
automobile e roulotte - formanti il convoglio, che stava quindi cercando di
superare passandovi in mezzo.
Ciò posto
e ricordando in aula di non essere partito senza prima avere rivolto lo sguardo
allo specchietto retrovisore destro (“di sicuro”) e a quello sinistro (“con
grande probabilità”; ) per accertarsi che non vi fosse vicino nessuno (in
effetti non visto), il signor ACCU 1 ha sostenuto che il contatto con la
querelante sarebbe stato provocato dall’improvvido comportamento di
quest’ultima, suscettibile di interrompere il nesso di causalità adeguata tra
una sua eventuale negligenza (comunque denegata) e le lesioni corporali
prodottesi nell’evento.
5.
CIVI 1,
da parte sua, per ragioni di salute ha rinunciato a comparire al pubblico
dibattimento (cfr. certificato medico Pract.med. __________ 5 novembre 2012), facendo
nondimeno pervenire a questo Tribunale, per il tramite del patrocinatore
(anch’egli non comparso in aula), una presa di posizione nella quale, oltre a
formulare le sue pretese risarcitorie (il pagamento delle spese legali di
complessivi CHF 4'844.55; la rifusione delle spese mediche; il rimborso delle
spese necessarie ai sensi dell’art. 433 CPP; l’indennizzo del torto morale pari
ad almeno CHF 5'000.-), ha ripercorso quella che è stata secondo lei la
sequenza degli avvenimenti:
…
io mi avviavo dalla stazione di benzina in direzione della mia macchina
parcheggiata. Nel frattempo venivo sorpassata a destra da una macchina a
distanza ravvicinatissima. Poco dopo venivo urtata da un rimorchio
(possibilmente una roulotte) alla spalla. Avvertivo un colpo, finivo per terra
e poco dopo il mio piede destro venne schiacciato dalla ruota del mezzo. Mi
trovavo a terra a viso in giù e avvertivo un dolore fortissimo. Per un attimo
rimanevo priva di sensi e poi udivo che venivano chiamate delle persone. Dovevo
costatare una grande ferita sanguinante al mio piede destro; in seguito
arrivava l’ambulanza. Inizialmente l’autore dell’incidente tentava
evidentemente a proseguire; poi però dei clienti della stazione di benzina
accorsi riuscirono a fermarlo…
6.
Secondo
l’art. 125 CP (lesioni colpose), chiunque per negligenza cagiona un danno al
corpo o alla salute di una persona è punito, a querela di parte, con una pena
detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1).
Perché la
fattispecie punita dalla norma sia realizzata, devono essere riunite tre
condizioni: (1) un danno al corpo o alla salute di una persona, (2) una
negligenza e (3) un nesso di causalità tra la negligenza e il danno al corpo o
alla salute (DTF 122 IV 145 in rel. con Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. I, n. 1 ad art. 125 CP).
6.1
Il
danno al corpo o alla salute di una persona ai sensi dell’art. 125 cpv. 1 CP
corrisponde a quello definito come lesione semplice dall’art. 123 CP (Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 125 CP) e
consiste in un’offesa all’integrità fisica o psichica di una certa intensità,
pur senza causare alla vittima un pericolo di morte o un’infermità permanente.
In generale, si riconoscono quali lesioni i casi che necessitano normalmente di
cure mediche, producendo stati assimilabili a malattie. Vi è quindi una lesione
anche quando l’agente provoca una malattia, l’aggrava o ne ritarda la
guarigione, ciò che non implica necessariamente un contatto fisico con la
vittima. Configura infatti una violazione dell’integrità fisica assimilabile ad
una malattia - e dunque una lesione - anche porre qualcuno sotto l’influsso
della droga (Corte delle assise correzionali, sentenza n. 72.2004.173 del 21 aprile
2005, consid. n. 7).
6.2
Giusta
l’art. 12 cpv. 3 CP, commette per negligenza un crimine o un delitto colui che,
per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo
comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’autore
non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le
sue condizioni personali.
Con
particolare riferimento al reato di lesioni colpose, la Corte di appello e di
revisione penale (sentenza n. 17.2010.33 del 4 maggio 2011, consid. n. 3.1) ha
ricordato come l’ammissione di una negligenza punibile richieda l’adempimento
di due presupposti. Dapprima, l’autore deve avere violato le regole della
prudenza, ossia il dovere generale di diligenza che vieta qualsiasi
comportamento che espone a pericolo beni protetti penalmente da lesioni
involontarie. Poi - perché il comportamento che oltrepassa i limiti del rischio
ammissibile diventi penalmente rilevante - è necessario che l’autore,
considerate la sua formazione e le sue capacità, avrebbe dovuto rendersi conto
dell’esposizione a pericolo altrui e modificare di conseguenza il suo
comportamento. In sintesi, si deve potere rimproverare all’autore, considerate
le sue condizioni personali, una mancata attenzione o una reprensibile mancanza
di sforzi.
Per
determinare il contenuto del dovere di prudenza occorre chiedersi se una persona
ragionevole, nella medesima situazione e con le stesse attitudini dell’autore,
avrebbe potuto prevedere in grandi linee il corso degli eventi - questione da
esaminare alla luce della teoria della causalità adeguata (cfr. infra),
dovendosi valutare con maggior rigore i casi in cui l’autore è un esperto - e,
se del caso, quali misure poteva adottare per evitare la realizzazione
dell’evento dannoso.
La violazione
del dovere generale di prudenza è presunta nel caso di mancato rispetto di
prescrizioni legali o amministrative aventi per scopo di garantire la sicurezza
e prevenire gli infortuni, oppure di regole analoghe - se generalmente
riconosciute - emanate da associazioni private o semipubbliche.
6.3
Il
rapporto di causalità intercorrente tra il comportamento contrario a un dovere
di prudenza e il risultato (il danno al corpo o alla salute di una persona), ha
proseguito la CARP nella citata sentenza n. 17.2010.33 (consid. n. 3.3), deve
essere naturale ed adeguato.
Un
rapporto di causalità naturale è dato allorquando il comportamento colpevole
costituisce la condizione necessaria dell’evento, ovvero se non può essere
tralasciato senza che l’evento venga meno, ancorché non ne sia la causa unica.
Al proposito un alto grado di verosimiglianza è sufficiente.
Oltre che
naturale, il rapporto di causalità si rivela adeguato se il comportamento
dell’autore risulta idoneo, secondo l’andamento ordinario delle cose e
l’esperienza generale della vita, a cagionare o a favorire un evento simile a
quello concretamente realizzatosi. Soltanto in quest’evenienza si può affermare
che l’evento verificatosi fosse prevedibile dall’autore.
Il
rapporto di causalità adeguata viene tuttavia meno, perdendo così il concatenamento
dei fatti la sua rilevanza giuridica, allorché un’altra causa concomitante,
come per esempio la colpa di un terzo o della vittima stessa, costituisca una
circostanza del tutto eccezionale o appaia talmente straordinaria che non
poteva essere prevista. Il suo carattere imprevedibile non è in sé sufficiente
per interrompere il nesso di causalità; occorre ancora che questa circostanza
rivesta un’importanza tale da risultare l’origine più probabile ed immediata
dell’evento considerato, relegando in second’ordine tutti gli altri fattori che
hanno contribuito a provocarlo, in particolare il comportamento dell’agente
(CARP 17.2011.59 del 16 aprile 2012, consid. n. 5.3.1).
7.
Nella
fattispecie occorre innanzitutto valutare quale sia il comportamento di CIVI 1
su cui debba fondarsi il giudizio, questione relativamente alla quale, come
esposto in narrativa, non vi è univocità. Se il Procuratore pubblico ha in
effetti considerato che la vittima, al momento dell’urto, stesse camminando sul
lato sinistro del convoglio, ACCU 1, richiamando soprattutto il verbale
dell’interrogatorio 14 luglio 2007 della signora CIVI 1, sostiene per contro
che quest’ultima si trovava in mezzo ai due veicoli, tra l’automobile e la roulotte.
7.1
In
assenza di testimoni e considerata l’opposizione, ammessa con decisione 5
ottobre 2012, del signor ACCU 1 all’uso dibattimentale del verbale
dell’interrogatorio di CIVI 1 davanti alla polizia del Cantone __________ (art.
227.
cpv. 2 CPP-TI, ancora applicabile al presente procedimento in virtù degli
artt. 453 cpv. 1 e 455 CPP), i soli elementi in grado di fare chiarezza al
riguardo sono le dichiarazioni rese dall’accusato a diverse riprese
(interrogatori 12 luglio 2007 davanti alla polizia del Cantone __________ 15
settembre 2010 davanti alla polizia del Cantone __________ e 7 novembre 2012
davanti a questa Pretura) e quelle rilasciate da CIVI 1 il 14 luglio 2007 alla
polizia del Cantone Ticino (riprese dal rapporto di constatazione).
Ora, se ACCU
1.
non ha saputo contribuire all’acclaramento della particolare circostanza (in
definitiva, ripetendo costantemente quanto affermato anche in sede
dibattimentale, e meglio: “Posso dire che di sicuro prima di ripartire ho
guardato nello specchietto laterale destro; per automatismo posso dire che con
grande probabilità ho guardato anche nello specchietto laterale sinistro ma non
posso affermarlo con certezza. Negli specchietti non ho visto nessuno, né in
altro modo ho visto qualcuno che potesse essere lì vicino”), CIVI 1 ha invece dichiarato che:
In
data e ora di cui sopra mi trovavo presso l’__________ di __________. Dopo aver
terminato il rifornimento di carburante alla mia vettura __________, targata ZH
__________, e aver saldato il dovuto alla cassa, m’incamminavo verso la mia
auto. Visto che nelle vicinanze vi era parcheggiata una vettura con roulotte
decidevo di passare fra la vettura e la roulotte.
In
quel frangente il convoglio ripartiva con conseguente investimento della mia
persona (con la roulotte).
A
seguito di questo cadevo in avanti picchiando il viso sull’asfalto e il mio
piede destro veniva schiacciato dalla ruota sinistra della roulotte.
Non
mi sono accorta che il veicolo stava ripartendo.
Il tenore
di quanto riferito, due giorni dopo i fatti, dalla parte civile, è stato
confermato nel dibattimento dall’agente verbalizzante __________, il quale ha
in particolare ricordato che:
Il
verbale con il signor ACCU 1 è avvenuto con me che ponevo domande un po’ in
tedesco, un po’ in italiano. Preciso che le mie conoscenze di tedesco possono
essere definite di base. Per quanto ricordo lui rispondeva in tedesco, almeno
per la maggior parte. Può essere che abbiamo parlato in francese e inglese.
Ritengo di conoscere il tedesco ad un livello sufficiente per potersi spiegare
bene. Un paio di giorni dopo ho sentito la signora CIVI 1 in ospedale. L’interrogatorio si è svolto con le medesime modalità, quindi principalmente in
tedesco. La signora CIVI 1, persona abbastanza anziana, c’era con la mente; era
presente. Le generalità che figurano nel verbale sono state prese un po’ dalla
patente - o dalla carta di identità - e la rimanenza glieli ho chiesti io. Ho
avuto la sensazione che la signora CIVI 1 capisse cosa si andava verbalizzando.
La cosa mi sembrava molto chiara. Riguardo alla frase del verbale in cui la
signora ha deposto di essere passata fra la vettura e la roulotte, non ricordo
vi siano state discussioni. Lei voleva proprio dire di essere passata dove c’è
il gancio/trapezio fra la vettura e la roulotte. È stata posta la domanda
specifica a sapere se lei è passata davanti, dietro o in mezzo al convoglio ACCU
1.
Lei ha risposto subito “in mezzo” (“inzwischen”).
7.2
Quella
che si rivela essere a tutti gli effetti l’unica prova - la testimonianza della
stessa CIVI 1 - indica pertanto che la vittima, al momento del sinistro, si
trovava tra l’__________ guidata dall’accusato e la roulotte attaccatavi, e
meglio mentre era intenta a passare in mezzo al convoglio (“dove c’è il gancio/trapezio
fra la vettura e la roulotte”) per fare ritorno al proprio veicolo. Non
essendovi neppure fondati dubbi circa la corretta verbalizzazione da parte
dell’agente __________ (che risentito durante il dibattimento, si è dichiarato
al riguardo sicuro), ne deriva che la successione degli eventi, a fronte della
quale va ricercata l’eventuale condotta negligente di ACCU 1, è quella da lui
prospettata.
Vero è che
la parte civile, nel suo scritto 6 novembre 2012, ha rettificato le sue affermazioni iniziali, sostenendo in particolare di essere stata
“sorpassata a destra da una macchina a distanza ravvicinatissima” e di essere
quindi stata “urtata da un rimorchio (possibilmente una roulotte) alla spalla”.
Simile presa di posizione non induce tuttavia a discostarsi dalla versione dei
fatti che lei medesima, in un primo tempo, aveva fornito, rispetto alla quale
le nuove allegazioni non possono essere ritenute in alcun modo prevalenti. Non
vi è infatti chi non veda come delle semplici dichiarazioni scritte mai sottoposte
a contraddittorio, possano da sé sole invalidare quelle rese in un
interrogatorio davanti ad un agente della polizia o ad un magistrato (e
all’eventuale controparte), avendo in particolare questi ultimi la possibilità
di porre delle domande all’interessato in grado di chiarire la fattispecie e di
dissipare eventuali dubbi.
8.
Ciò
posto ed essendo appena il caso di rilevare come gli atti (in particolare la
diversa documentazione medica) suffraghino appieno l’esistenza del danno al
corpo o alla salute di una persona richiesto dall’art. 125 cpv. 1 CP, si tratta
ora di esaminare se all’accusato deve essere attribuita una negligenza cui
vadano ricondotte le ferite riportate da CIVI 1.
8.1
Terminato
il pieno di benzina e saldato alla cassa il dovuto, ACCU 1 si è messo alla
guida della propria __________ ed è ripartito dopo avere verificato, attraverso
il controllo degli specchietti retrovisori laterali, che non vi fosse nessuno
nelle vicinanze.
Al
proposito si osserva invero che l’accusato, a differenza di quanto vale per lo
specchietto retrovisore destro (secondo lui certamente guardato), ha dichiarato
di avere rivolto l’attenzione allo specchietto retrovisore sinistro solamente
“con grande probabilità”. Soprattutto in assenza di circostanze atte a
suggerire il contrario, l’azione in disamina può comunque essere considerata
avvenuta. È inoltre verosimile che l’eventuale mancato controllo dello
specchietto retrovisore sinistro non configurerebbe una negligenza legata alle
ferite riportate da CIVI 1 da un rapporto di causalità naturale, giacché non
avrebbe probabilmente consentito di scorgere il pedone, in quel momento in
mezzo - e non a lato - del convoglio.
La
negligenza colpevole del signor ACCU 1 potrebbe semmai consistere - ed è quanto
va qui appurato - nel non avere parimenti prestato attenzione allo specchietto
retrovisore centrale, azione che egli mai ha sostenuto di avere effettuato e
che, potendo permettere di notare CIVI 1 ed evitare di urtarla, viene di fatto
smentita dall’incidente stesso.
8.2
Secondo
la giurisprudenza, ove sussistano norme particolari che impongano un
determinato comportamento (come in materia di circolazione stradale), occorre
in primo luogo fare capo alle medesime per stabilire quale sia il grado di
prudenza richiesto. Il che non esclude un rimprovero di negligenza sulla base
di principi generali del diritto, come quello che obbliga ad adottare
provvedimenti necessari per la tutela di terzi, quando si crea una situazione
di pericolo (CCRP, sentenza n. 17.2001.55 del 31 agosto 2001, consid. n. 5). Su
quest’ultimo aspetto la dottrina (Bussy/Rusconi,
Code suisse de la circulation routière, 3. ed., n. 3.2 ad art. 26 LCStr)
ricorda analogamente che, onde essere ammessa, la negligenza del conducente non
presuppone necessariamente il mancato rispetto di una norma specifica della
circolazione stradale, potendo egli invece essere ritenuto responsabile - per
esempio - di lesioni corporali colpose anche solo violando l’obbligo generale
di prudenza istituito dall’art. 26 cpv. 1 LCStr (“allgemeine Sorgfaltspflicht”;
DTF 6B_317/2011 del 16 settembre 2011, consid. n. 1.3). Disposizione,
quest’ultima, con valenza sussidiaria rispetto a norme particolari (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 3.1 ad art.
26.
LCStr) e per la quale ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo
da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada
conformemente alle norme stabilite.
Un
comportamento viola i doveri di prudenza allorquando l’autore, al momento dei
fatti, considerate le sue conoscenze e le sue capacità avrebbe potuto rendersi
conto della messa in pericolo altrui e ha contemporaneamente oltrepassato i
limiti del rischio ammissibile (DTF 129 IV 119, consid. n. 2.1; cfr. supra).
8.3
Oltre
che dall’obbligo generale di prudenza, il dovere di un attento controllo della
situazione circostante sussistente all’atto di mettere in marcia il proprio
veicolo può essere dedotto dall’art. 17 ONC (“Manovre di partenza, di
retromarcia e di inversione”). Giusta il cpv. 1 di questa norma, prima di
partire il conducente deve assicurarsi di non causare pericoli a bambini o ad
altri utenti della strada.
Concretamente,
prima di ripartire ACCU 1r si è, come visto, assicurato che nelle vicinanze
della vettura non vi fosse nessuno, effettuando una verifica con gli
specchietti retrovisori laterali. Verifica che non gli ha permesso di
accorgersi della presenza di CIVI 1, la quale proprio in quel momento si
trovava in mezzo (e non a fianco) del convoglio, “dove c’è il gancio/trapezio
fra la vettura e la roulotte” (teste __________).
Se è ora
vero che uno sguardo allo specchietto retrovisore centrale avrebbe consentito
al signor ACCU 1 di scorgere la parte civile, non può essere trascurato - ma è
anzi decisivo - il fatto che egli non aveva motivi per procedere ad un simile
controllo.
Poiché il
campo visivo coperto dallo specchietto retrovisore centrale risultava limitato
dalla roulotte al traino, tale strumento non poteva segnatamente fornire
all’accusato alcun ausilio nella verifica dell’eventuale presenza di utenti
della strada (pedoni o altri automobilisti) che si trovavano, o stavano
sopraggiungendo, alle spalle del convoglio. Lo specchietto retrovisore centrale
poteva permettere invece permettere ad ACCU 1 di tenere esclusivamente sotto
controllo proprio il ristretto spazio intercorrente tra l’automobile e la
roulotte, al quale nelle evenienze concrete non era tuttavia tenuto a prestare
particolare attenzione. Egli non aveva in effetti ragione di supporre che in
quel momento vi fosse qualcuno in mezzo al convoglio, ritenuto in particolare
come la figlia - la sola persona che poteva ragionevolmente ipotizzare si
trovasse per qualche motivo tra i due veicoli (per esempio per recuperare
qualcosa dal bagagliaio) - già era seduta all’interno dell’__________. Nemmeno
risulta, dagli atti, che nelle immediate vicinanze vi fossero dei bambini e che
pertanto vi sussistesse l’esigenza di un’attenzione accresciuta (cfr. l’art. 26
cpv. 2 LCStr).
Le
circostanze non erano in sostanza tali da dovere indurre il signor ACCU 1 a prendere in considerazione la possibilità che qualcuno commettesse un’azione decisamente
imprudente come quella di CIVI 1 (passare tra il veicolo e la retrostante roulotte,
senza neppure sincerarsi che l’autista non fosse all’interno del veicolo
trainante), di modo da non potergli essere imputato, in quanto negligenza, il
mancato controllo prima di ripartire - oltre che di quelli laterali - dello
specchietto retrovisore centrale. Al caso di specie torna, insomma, applicabile
quanto ricordato dal Tribunale federale nella DTF 122 IV 225 (consid. n. 2b),
ovvero che se un conducente deve rivolgere la sua attenzione visiva
principalmente su certi punti, si può ammettere che egli sia meno attento su
altri, così da potere sfuggire al rimprovero di non avere scorto per tempo il
comportamento eccezionale (“ungewöhnliches”) di un altro utente della strada
(cfr. anche DTF 103 IV 101, consid. nn. 2b e 2c).
9.
La
mancanza della seconda delle condizioni poste dall’art. 125 CP (cfr. supra)
comporta quindi il proscioglimento di ACCU 1 e, di riflesso, che le pretese
risarcitorie formulate dalla parte civile non trovino protezione.
Stante il
proscioglimento di ACCU 1, gli oneri processuali di prima sede sono posti a
carico dello Stato. Fa eccezione la parte della tassa di giustizia riferita
alla motivazione scritta della sentenza, posta a carico di CIVI 1 avendola
quest’ultima domandata.
P.
q. m.,
visti gli artt.
1, 125 cpv. 1 CP; 453, 455 CPP; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti
posti,
proscioglie ACCU 1,
dall’imputazione di
lesioni colpose (art. 125 cpv. 1 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa
a suo carico;
assegna la tassa
di giustizia e le spese di complessivi CHF 850.- (ottocentocinquanta), già
compreso l’importo di CHF 400.- (quattrocento) per la parte che ha chiesto la
motivazione scritta, allo Stato nella misura di CHF 450.- (quattrocentocinquanta)
e per il rimanente ad CIVI 1.
Intimazione
a: AINQ 1, __________
DI
1, __________ (per sé e per l’accusato)
PR
1, __________ (per sé e per la parte civile).
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico dello
Stato,
CHF 300.- tassa
di giustizia senza motivazione
CHF 150.- spese
giudiziarie
CHF 450.- totale
Distinta spese a carico di CIVI
1,
CHF 400.- tassa
di giustizia
CHF 400.- totale
Avvertenza: la parte
che ha annunciato ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta
di appello alla Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art.
399.
cpv. 3 e 4 CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza
motivata.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster