10.2011.25
Offendere ripetutamente l'onore di qualcuno tacciandolo di "infame", "depravato" e "omicida"; importunarlo chiamandolo ripetutamente al telefono e inviandogli sms a qualsiasi ora del giorno e della no
3 ottobre 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2011.25
Data decisione, Autorità:
03.10.2012, PRPEN
Titolo:
Offendere ripetutamente l'onore di qualcuno tacciandolo di "infame", "depravato" e "omicida"; importunarlo chiamandolo ripetutamente al telefono e inviandogli sms a qualsiasi ora del giorno e della notte; minaccia
ABUSO DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI
INGIURIA
MINACCIA
art. 177 CPS
art. 179septies CPS
art. 180 CPS
Incarto
n.
10.2011.25
DA 5914/2010
Bellinzona
3
ottobre 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente con Gabriele
Fossati in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di
1. Ripetute ingiurie
per avere,
nel __________ fra il __________ e fine agosto __________, ripetutamente offeso
l'onore di CIVI 1, tacciandolo di "…ladro…infame…depravato…e
omicida…";
reato
previsto dall’art. 177 CP;
2. Ripetuto
abuso di impianti di telecomunicazioni
per avere,
fra il __________ e fine agosto __________ a __________, per malizia, abusato
di impianti di telecomunicazione per importunare l'utente CIVI 1, chiamandolo
ripetutamente al telefono e inviandogli messaggi SMS a qualsiasi ora del giorno
e della notte;
reato
previsto dall'art. 179septies CP;
3. Minaccia
per
avere, a __________ il __________, incusso timore e spavento a CIVI 1,
minacciandolo con un messaggio SMS dal seguente tenore: “…sei finito ladro…”;
reato
previsto dall’art. 180 CP;
Fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;
perseguito con decreto
d’accusa del 30 dicembre 2010 n. 5914/2010 AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta) cadauna
(art. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 450.-
(quattrocentocinquanta).
L’esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni
(art. 42 segg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di CHF 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv.
2.
CP).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di
CHF 100.- (cento).
4.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CP;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 17 gennaio
2011;
sentito l’accusato, il quale chiede il
proprio proscioglimento;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1
è autore colpevole di
- ripetute
ingiurie (art. 177 CP),
- ripetuto
abuso di impianti di telecomunicazioni (art. 179septies CP) e
- minaccia
(art. 180 CP)
per i
fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
2.
In caso di
risposta affermativa al quesito n. 1, quale deve essere la pena.
3.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli artt.
1, 31, 34, 42, 47, 48 lett. b) e c)106, 177, 179septies, 180 CP; 453,
455.
CPP-CH; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
- ripetute
ingiurie (art. 177 CP) per avere nel __________, tra il __________ e il __________,
ripetutamente offeso l’onore di CIVI 1, tacciandolo di “infame”, “depravato” e
“omicida”,
- ripetuto
abuso di impianti di telecomunicazioni (art. 179septies CP) per avere a
__________, tra il __________ e il __________, per malizia, abusato di impianti
di telecomunicazione per importunare l’utente CIVI 1, chiamandolo ripetutamente
al telefono e inviandogli messaggi SMS a qualsiasi ora del giorno e della
notte;
proscioglie CIVI 1,
dall’imputazione di
minaccia (art. 180 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico;
condanna CIVI 1ACCU 1
1.
Alla pena
pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta), per un
totale di CHF 150.- (centocinquanta).
L’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
Alla multa di CHF
100.
- (cento).
In
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4
(quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
carica la tassa
di giustizia e le spese di complessivi CHF 300.- (trecento) a ACCU 1 per 2/3 e
allo Stato per 1/3.
La
motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari
a CHF 400.- (quattrocento), da porre a carico della parte che ne facesse
richiesta;
comunica che la
condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP;
avverte che questo
giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla
Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per
scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la
motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
ACCU 1
- per raccomandata
AINQ 1
CIVI
1.
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona
Ufficio del Giudice dei provvedimenti
coercitivi, Lugano
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Torricella.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
CHF 100.- multa
CHF 200.- tassa
di giustizia senza motivazione
CHF 100.- spese
giudiziarie
CHF 300.- totale
Distinta spese a carico dello Stato,
CHF 50.- tassa
di giustizia senza motivazione
CHF 50.- spese
giudiziarie
CHF 100.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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