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Decisione

10.2011.28

Intenzionalmente danneggiato il parafango anteriore del fuoristrada; incutere timore e spavento minacciando una persona; introdursi indebitamente sulla proprietà di una persona

4 maggio 2011Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

2. minacce

per avere, il __________2009 a __________,

incusso timore e spavento a __________, minacciandolo con frasi dal seguente

tenore: “…se tu resti qui ti ammazzo…se non te ne vai ti ammazzo...ci penso io

alla soluzione finale...”;

fatti avvenuti nelle riferite

circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art.180 CP;

3. violazione di domicilio

per essersi introdotto

indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto CIVI 1, presentandosi per

ben 4 volte sulla proprietà di quest'ultimo malgrado fosse stato invitato

verbalmente ad uscirne;

fatti avvenuti a __________ il __________ 2009;

reato previsto dall'art. 186 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 29 marzo

2011 n. 1539/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 10

(dieci) aliquote giornaliere da fr. 40.- ciascuna, corrispondente a complessivi

fr. 400.-.

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 200.-, con

l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con

una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Si rinvia la parte civile CIVI

1.

al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di

risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b e 267 cpv. 1 CPP-TI).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

vista l'opposizione interposta tempestivamente

in data 9 maggio 2010 dall'accusato;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di:

1.1

danneggiamento

1.2

minacce

1.3

violazione di domicilio

per i fatti descritti nel decreto

di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 144 cpv. 1, 180, 186

CP; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dalle imputazioni di

danneggiamento, minaccia e violazione di domicilio per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. 1539/2010 del 29 marzo 2011.

carica tasse e spese allo Stato.

avverte che questo giudizio può

essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale

entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure

oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione

della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico ACCU 1

fr. 400.- tassa

di giustizia senza motivazione

fr. 150.- spese

giudiziarie

fr. 550.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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