10.2011.28
Intenzionalmente danneggiato il parafango anteriore del fuoristrada; incutere timore e spavento minacciando una persona; introdursi indebitamente sulla proprietà di una persona
4 maggio 2011Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2011.28
Data decisione, Autorità:
04.05.2011, PRPEN
Titolo:
Intenzionalmente danneggiato il parafango anteriore del fuoristrada; incutere timore e spavento minacciando una persona; introdursi indebitamente sulla proprietà di una persona
DANNEGGIAMENTO
MINACCIA
VIOLAZIONE DI DOMICILIO
art. 114 cpv. 1 CPS
art. 180 CPS
art. 186 CPS
Incarto
n.
10.2011.28
DA 1539/2010
Bellinzona
4
maggio 2011
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 beneficiario
di
prevenuto colpevole
di 1. danneggiamento
per avere, il __________ a __________,
intenzionalmente danneggiato il parafango anteriore del fuoristrada di CIVI 1,
provocando in tal modo danni per circa fr. 350.-;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 144
cpv. 1 CP;
Fatti
2. minacce
per avere, il __________2009 a __________,
incusso timore e spavento a __________, minacciandolo con frasi dal seguente
tenore: “…se tu resti qui ti ammazzo…se non te ne vai ti ammazzo...ci penso io
alla soluzione finale...”;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art.180 CP;
3. violazione di domicilio
per essersi introdotto
indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto CIVI 1, presentandosi per
ben 4 volte sulla proprietà di quest'ultimo malgrado fosse stato invitato
verbalmente ad uscirne;
fatti avvenuti a __________ il __________ 2009;
reato previsto dall'art. 186 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 29 marzo
2011 n. 1539/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere da fr. 40.- ciascuna, corrispondente a complessivi
fr. 400.-.
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.-, con
l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Si rinvia la parte civile CIVI
1.
al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di
risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b e 267 cpv. 1 CPP-TI).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
vista l'opposizione interposta tempestivamente
in data 9 maggio 2010 dall'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole
di:
1.1
danneggiamento
1.2
minacce
1.3
violazione di domicilio
per i fatti descritti nel decreto
di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 144 cpv. 1, 180, 186
CP; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dalle imputazioni di
danneggiamento, minaccia e violazione di domicilio per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 1539/2010 del 29 marzo 2011.
carica tasse e spese allo Stato.
avverte che questo giudizio può
essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale
entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure
oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione
della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico ACCU 1
fr. 400.- tassa
di giustizia senza motivazione
fr. 150.- spese
giudiziarie
fr. 550.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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