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Decisione

10.2011.4-1

Espropriazione formale di un fondo ubicato in zona agricola - espropriazione materiale negata - indennità

25 ottobre 2012Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i pregiudizi derivanti all’espropriato in seguito all’estinzione o alla

limitazione dei suoi diritti (art. 11 Lespr), è finalizzata a restituire all’interessato

le condizioni economiche di cui avrebbe goduto se l’espropriazione non avesse

avuto luogo, senza pregiudicarlo né arricchirlo (Hess/Weibel, Das

Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. ad art. 16 no. 4). L’indennità per

espropriazione formale è valutata al giorno dell’anticipata immissione in

possesso o, in difetto, al momento dell’emissione del giudizio di estimo (art.

19 Lespr).

Qualora il fondo fosse stato colpito da pregressa espropriazione materiale per

effetto di un provvedimento pianificatorio restrittivo, la data decisiva per

l’estimo coincide invece con quella di entrata in vigore della restrizione

(Kommentar zum RPG, Riva, ad art. 5, no. 194; DTF 122 II 326 c.

4b, 132 II 218 c. 2.4; RtiD II-2008 no. 55 c. 3.2).

4.2. Nella fattispecie l’indennità è stimata con valuta attuale non avendo il

Comune esercitato l’anticipata immissione in possesso (art. 19 Lespr). Risulta in

effetti evidente che né l’inserimento nella zona agricola sancito con il PR del

1994 – per il quale, peraltro, non è mai stata notificata alcuna pretesa

espropriativa giusta l’art. 39 Lespr – né il vincolo istituito con la variante del

2007 hanno dato luogo ad espropriazione materiale (cfr. sul concetto DTF

131 II 151 c. 2.1 e rinvii; RtiD II-2008 no. 55 c. 4.2). Circostanza,

questa, che nemmeno l’espropriato mette in discussione. In effetti il mapp. no.

645 non ha mai fatto parte di una zona edificabile. Già estromesso dal perimetro delle canalizzazioni delimitato con il

PGC approvato nel 1973, il fondo è stato assegnato

alla zona residua (Zr) con il primo PR comunale approvato il 30.9.1975, decisione impugnata a quell’epoca senza

successo (cfr. ris. del 30.9.1975 p. 17-18). Nel 1994, con la revisione del

piano, esso è stato attribuito alla zona agricola, ciò che non ha costituito

altro se non la conferma della preesistente inedificabilità e che il

proprietario non ha contestato. La variante del 2007 – seguita all’approvazione

del PGS nel 2005 che pure non include il mapp. no. 645 – ha infine imposto una

limitazione la quale tuttavia non

preclude al proprietario la possibilità di sfruttare il fondo conformemente

alla sua destinazione agricola.

5.5.1.

L’indennità espropriativa comprende l’intero valore venale del diritto

espropriato (art. 11 let. a Lespr) che corrisponde al prezzo commerciale

oggettivo conseguibile da un qualsiasi privato o agente immobiliare avveduto

nell’ambito di una libera transazione immobiliare (Hess/Weibel, op.

cit., ad art. 19 no. 50 ss; Grisel, Traité de droit administratif, 1984,

vol. II, p. 734; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung, 1966, p.

25 e 33).

Nella stima del valore venale si deve tener conto delle possibilità di miglior

uso del fondo, purché siano concrete (art. 12 cpv. 1 Lespr; DTF 114 Ib

321 c. 3), nonché delle servitù attive e passive risultanti a RF al momento del

deposito dei piani (art. 14 cpv. 1 Lespr). Non sono invece considerati gli

aumenti e le diminuzioni di valore derivanti dall’opera eseguita dall’ente

espropriante (art. 12 cpv. 2 Lespr; DTF 114 Ib 321 c. 3).

La valutazione avviene applicando il metodo statistico-comparativo che consiste

nel confrontare i prezzi soluti poco prima del dies aestimandi per proprietà con

caratteristiche analoghe a quelle del terreno espropriando (Hess/Weibel,

op. cit. ad art. 19 no. 80 ss; DTF 122 I 168 c. 3a, 122 II 337 c. 5; RtiD

I-2008 no. 52 c. 4.1). Non sono risolutivi né i valori estremi – ossia i prezzi

di gran lunga al di sotto o al di sopra della media – né i prezzi corrisposti

per terreni già edificati (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19, no. 87 e

89); non lo sono nemmeno le semplici offerte di vendita e i diritti di

prelazione o di compera non ancora esercitati (Hess/Weibel, op. cit., ad

art. 19 no. 88).

Nel fissare l’importo dell’indennità il Tribunale di espropriazione non è

vincolato dalle conclusioni delle parti (art. 49 cpv. 1 Lespr).

5.2. Data la sua appartenenza alla zona agricola, il mapp. no. 645 dev’essere stimato sulla base dei valori

riferibili a questa tipologia di terreni. L’indagine esperita come d’uso da

questo Tribunale in relazione ai prezzi di compravendita per terreni agricoli,

o comunque siti al di fuori della zona edificabile, è stata estesa a tutto il

decennio passato. Per una più facile lettura i dati reperiti vengono così

suddivisi:

__________ e dintorni

- fr. 26.06 il mq per il mapp. no. 811 di mq 1'343, loc. __________ (iscr. a RF

il 14.2.2002 al d.g. 1187);

- fr. 15.- il mq per l’espropriazione di mq 255 del mapp. no. 666 (or. mq

137'032) e di mq 125 del mapp. no. 1120 (or. mq 10'071) per l’esecuzione di

opere stradali, loc. __________ (iscr. a RF il 21.7.2010 al d.g. 7484/5);

Frazione di __________ e dintorni

- fr. 23.23 il mq per il mapp. no. 534 di mq 1'937, loc. __________ (iscr. a RF

il 9.10.2000 al d.g. 7929); è inclusa una superficie boschiva di 202 mq;

- fr. 25.- il mq per il mapp. no. 532 di mq 454, loc. __________ (iscr. a RF il

13.10.2005 al d.g. 8178);

- fr. 0.90 il mq per il mapp. no. 510 di mq 2'216, loc. __________ (iscr. a RF

il 27.7.2006 al d.g. 5744);

- fr. 17.27 il mq per il mapp. no. 1156 di mq 3'474, loc. __________ (iscr. a

RF l’8.6.2007 al d.g. 6263); il fondo è assegnato alla zona AP-EP ed è stato

acquistato dal Comune;

Versante orientale della collina di __________

- fr. 6.58 per mq 304 staccati dal mapp. no. 643 (or. mq 21'170) ed

aggiunti al mapp. no. 639 (or. mq 1'283), loc. __________ (iscr. a RF il

16.3.2000 al d.g. 2286);

- fr. 4.14 il mq per il mapp. no. 634 di mq 5'799, loc. __________ (iscr. a RF

il 26.2.2001 al d.g. 1732); il fondo conta una superficie boschiva di 4'445 mq;

- fr. 39.78 il mq per i mapp. no. 639/1166/640 di complessivi mq 4'927, loc. __________

(iscr. a RF il 1°.9.2003 al d.g. 7245); il trapasso dei fondi, parzialmente occupati

da magazzini, è avvenuto per aggiudicazione;

Versante occidentale della collina di __________

- fr. 8.01 il mq per il mapp. no. 1288 di mq 2'525, loc. __________ (iscr. a RF

il 15.6.2000 al d.g. 4635);

- fr. 88.76 il mq per il mapp. no. 1964 di mq 338, loc. __________ (iscr. a RF

il 31.1.2000 al d.g. 789);

- fr. 9.86 il mq per il mapp. no. 562 di mq 10'129, loc. __________ (iscr. a RF

il 30.7.2003 al d.g. 6595); il fondo conta una superficie boschiva di 543 mq;

Zona collinare di __________

- fr. 22.25 il mq per il mapp. no. 1658 di mq 809, loc. __________ (iscr. a RF

il 2.9.2003 al d.g. 7279); il trapasso del fondo, parzialmente occupato da un

campo da tennis, è avvenuto per aggiudicazione;

- fr. 6.38 il mq per il mapp. no. 651 di mq 9'883, loc. __________

(iscr. a RF il 15.12.2004 al d.g. 9919); il fondo conta una superficie boschiva

di 2’754 mq e stradale di 550 mq, ed è stato compravenduto congiuntamente alle

particelle edificabili no. 2086 e 975, quest’ultima in territorio di __________;

- fr. 48.59 il mq per il mapp. no. 1436 di mq 2'058 inclusa una quota di 6/10

sulla strada coattiva al mapp. no. 1427, loc. __________ (iscr. a RF

l’11.5.2006 al d.g. 3624); il fondo conta una superficie boschiva di 1'081 mq;

Località __________

- fr. 1.72 il mq per il mapp. no. 2106 di mq 581 (iscr. a RF il 4.5.2010 al

d.g. 4444);

Valle di __________, sulla sponda destra del fiume __________

- fr. 9.43 il mq per il mapp. no. 108 di mq 5'833, frazione di __________

(iscr. a RF il 25.5.2000 al d.g. 347);

- fr. 3.51 il mq per il mapp. no. 284 di mq 7'694, frazione di __________

(iscr. a RF il 2.9.2003 al d.g. 368); il fondo conta una superficie boschiva di

4’927 mq;

- fr. 10.82 il mq per i mapp. no. 118/141 di complessivi mq 1'848, frazione di __________

(iscr. a RF il 3.4.2006 al d.g. 110);

- fr. 30.- il mq per il mapp. no. 341 di mq 201, frazione di __________ (iscr.

a RF il 16.2.2007 al d.g. 2490); il fondo è assegnato alla zona AP ed è stato

acquistato dal Comune;

- fr. 161.85 il mq per il mapp. no. 203 di mq 865, frazione di __________

(iscr. a RF l’8.2.2008 al d.g. 1806); il fondo è edificato con un fienile e una

stalla;

- fr. 0.24 il mq per il mapp. no. 190 di mq 6'611, frazione di __________

(iscr. a RF il 17.6.2008 al d.g. 7247); il fondo conta una superficie boschiva

Considerandi

di 5’094 mq;

Fondi assegnati nel PR alla zona boschiva

- fr. 0.60 il mq per il mapp. no. 400 di mq 5'031, loc. __________ (iscr. a RF

il 13.3.2003 al d.g. 1835); successivamente il fondo è stato oggetto di altre

compravendite: nel 2004 in ragione di una quota di 1/3 al prezzo di fr. 1.31 il

mq e nel 2006 in ragione di una quota di 2/3 al prezzo di fr. 1.34 il mq;

- fr. 2.26 il mq per il mapp. no. 264 di mq 4'424, loc. __________ (iscr. a RF

l’8.10.2003);

- fr. 0.20 il mq per il mapp. no. 1713 di mq 5'123, loc. __________ (iscr. a RF

il 17.2.2004 al d.g. 1227);

- fr. 2.11 il mq per il mapp. no. 769 di mq 5'217, loc. __________ (iscr. a RF

il 23.4.2004 al d.g. 3452);

- fr. 2.23 il mq per il mapp. no. 773 di mq 4'925, loc. __________ (iscr. a RF

il 5.4.2004 al d.g. 3023);

- fr. 0.50 il mq per il mapp. no. 936 di mq 4'170, loc. __________ (iscr. a RF

il 20.1.2009 al d.g. 497);

- fr. 1.- il mq per il mapp. no. 780 di mq 2'502, loc. __________ (iscr. a RF

il 20.1.2009 al d.g. 498);

- fr. 1.36 il mq per il mapp. no. 2136 di mq 2'211, loc. __________ (iscr. a RF

il 18.1.2010 al d.g. 383);

Per completare i dati di raffronto sia aggiunto che nell’ambito di una passata

procedura espropriativa, avviata dal ISEP 1, il valore medio dei terreni

agricoli era stato fissato in fr. 15.- il mq con valuta 1°.1.1998. Oggetto di

espropriazione era la part. no. 1714, ubicata a poca distanza dalla proprietà __________,

in località __________, a lato della strada cantonale __________, ed all’epoca condotta

in locazione da un’associazione sportiva locale. Tenuto conto delle sue

caratteristiche (ampiezza [7'396 mq],

morfologia pianeggiante, comoda accessibilità, prossimità ad una fonte di

approvvigionamento idrico costituita da un vicino riale, rispettivamente forma

irregolare, ubicazione in una depressione), la particella era stata giudicata

un terreno agricolo di buona qualità e perciò indennizzata a fr. 25.- il mq (TE

3/98 del 1°.10.1998 confermata dal TRAM 50.98.00008 del 18.8.1999). E’ sulla

base di tali sentenze che il Comune ha ritenuto, per motivi di parità di

trattamento, di offrire in questa sede un’indennità di uguale importo.

5.3

Dall’insieme dei dati rilevati sono da escludere le transazioni inerenti sia

i terreni assegnati dal PR alla zona boschiva, sia quelli ubicati nelle

frazioni della Valle __________ in quanto appartenenti a realtà diverse e non

paragonabili alla zona nella quale è ubicata la proprietà in esame. Altre

transazioni appaiono invece poco indicative in ragione del contesto particolare

al quale si riconducono e dei valori che, stando alla comune esperienza, oggettivamente

superano le quotazioni riconosciute solitamente ai terreni agricoli. Si allude

segnatamente al mapp. no. 1964 acquistato dal proprietario del confinante mapp.

no. 2765, ubicato in territorio di __________ ed occupato da una villa, servito

per ingrandire il giardino; è quindi verosimile che gli interessi personali

dell’acquirente abbiano influito in qualche modo sul prezzo. Anche nella

compravendita del mapp. no. 1436 è intuibile una certa componente soggettiva ove

si consideri che la particella è per la metà boschiva ed è stata acquistata da privati

già proprietari di un fondo sito nelle immediate vicinanze (mapp. no. 2418 di __________).

Infine, non risalgono ad un compromesso tra privati bensì ad aggiudicazioni i

trapassi di proprietà dei mapp. no. 639/1166/640 (edificati), e del mapp. no. 1658

(campo da tennis).

Tolte poi le punte estreme (mapp. no. 2106/510 e 811), come pure le compravendite

concernenti, rispettivamente, un semplice scorporo (mapp. 643), sedime

prevalentemente boschivo (mapp. no. 634) o di estensione particolarmente ampia

(mapp. no. 562 e 651), si ha un valore medio

arrotondato di ca. fr. 18.- il mq, di poco superiore a quello stabilito alla

fine degli anni ’90 nei giudizi citati.

L’espropriato rivendica fr. 100.- il mq sottolineando che trattasi di importo

equivalente a quello proposto dalle stesse autorità comunali, a titolo di indennità

espropriativa, durante la fase di pianificazione dei posteggi pubblici di __________,

ed espressamente menzionato sia nella relazione di pianificazione dell’agosto

2004.

(p. 9) sia nel rapporto di pianificazione del marzo 2006 (p. 10). Ma non

solo: anche il Consiglio di Stato, chiamato a fissare il contributo sostitutivo

per la diminuzione del territorio agricolo al mapp. no. 645, ha emesso un preavviso vincolante in data 28.6.2005 nel quale, ai fini del calcolo del

contributo, ha ritenuto un valore commerciale della futura zona edificabile di

fr. 100.-/200.- il mq. L’espropriato prosegue sostenendo di aver deciso di non

impugnare la variante di PR, privandosi così della possibilità di contestare la

nuova destinazione, unicamente in ragione della suddetta proposta di indennizzo

che ha giudicato congrua ed alla quale a dato credito. Perciò egli reputa che

l’affidamento riposto nelle autorità debba essere protetto in questa sede.

Tali argomenti non sono tuttavia determinanti ai fini dell’estimo. La decisione

se impugnare o meno un determinato provvedimento pianificatorio non può essere

fatta dipendere soltanto dall’ammontare di un’indennità espropriativa; tanto

più che, visto lo statuto pianificatorio ormai consolidato del fondo,

l’espropriato poteva facilmente riconoscere che un indennizzo di fr. 100.- il

mq non era adeguato alla situazione effettiva: sia perché l’importo era di gran

lunga superiore al normale valore di un terreno agricolo, sia perché non erano ravvisabili

elementi concreti o caratteristiche particolari nel fondo che giustificassero

oggettivamente una rivalutazione di tali proporzioni. In relazione al valore

non è decisivo neppure il preavviso del

Consiglio di Stato; da un canto, infatti, il valore commerciale è solo uno dei

fattori sui quali è basato il calcolo del contributo sostitutivo (cfr. art. 10

della Legge sulla conservazione del territorio agricolo, nonché art. 2 e 3 del

relativo Regolamento); d’altro canto bisogna considerare che tale contributo è

dovuto non in funzione dei benefici economici che il privato potrà ricavare dalla

misura pianificatoria, bensì degli inconvenienti che quest’ultima arreca al

patrimonio fondiario agricolo e all’agricoltura; ed in concreto il fondo è stato

sottratto all’agricoltura non per essere inserito in una zona aperta

all’edilizia privata, bensì affinché possa adempiere ad un’esigenza pubblica. Dunque non v’è spazio per appellarsi al principio

della buona fede.

Ciò detto, stando ai principi che governano l’estimo, l’indennità dev’essere

conforme ai valori di mercato; in quest’ottica il Tribunale è tenuto ad attenersi

ai prezzi reperiti nella zona agricola ed adeguare il valore medio accertato alla

proprietà esproprianda.

Il mapp. no. 645 è abbastanza ampio e

regolare nella sua conformazione, ed è costeggiato da un riale; ha due fronti

stradali dai quali è direttamente accessibile ed è ubicato ai margini

dell’abitato di __________. La superficie del fondo non è invero uniforme: la

parte alta presenta infatti due ampi terrazzamenti pianeggianti ben esposti al

sole, mentre il resto del terreno è in declivio verso est; tale aspetto non ne pregiudica

tuttavia lo sfruttamento a fini agricoli anche meccanizzato, in particolare la

viticoltura sulla parte alta, rispettivamente il pascolo o lo sfalcio sul resto

del terreno. Tutto sommato la particella ha le qualità di un buon terreno agricolo;

essa merita quindi una valutazione superiore alla media accertata senza però

raggiungere la quotazione massima di fr. 30.- il mq finora assegnata in sede

espropriativa solo a fondi agricoli di ottima qualità. D’altra parte l’espropriazione

toglie al fondo la porzione alta più pregiata, circostanza di cui dev’essere

anche tenuto conto (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 90). L’esistente

onere di passo a favore del Comune è invece trascurabile dal profilo della

sfruttabilità e della commerciabilità del fondo.

Tutto ciò considerato l’offerta del Comune è condivisibile. Pertanto l’indennità

espropriativa è fissata in fr. 25.- il mq.

6.

In

difetto di anticipata immissione in possesso non sono dovuti interessi al

saggio usuale (cfr. art. 52 cpv. 2 Lespr).

La decorrenza di un eventuale interesse legale di mora è disciplinata dall’art.

54.

cpv. 1 Lespr.

7.

Le

spese di procedura sono a carico dell’ente espropriante (art. 73 Lespr) con

l’obbligo di rifondere all’espropriato, patrocinato da un legale, un’equa

indennità per ripetibili.

Per

i quali motivi

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia 1. Per l’espropriazione formale di mq 1'150 del

mapp. no. 645 l’ente espropriante verserà all’espropriato un’indennità di fr. 25.-

il mq.

2.

All’ente

espropriante è fatto obbligo di iscrivere una servitù prediale a carico della

porzione espropriata ed a favore del mapp. no. 645 che consenta l’accesso da Via

__________.

3.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 1'000.-

sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di corrispondere

all’espropriato fr. 1'700.- per ripetibili.

4.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

5.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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