10.2011.51
Tratta di esseri umani
19 settembre 2011Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2011.51
Data decisione, Autorità:
19.09.2011, PRPEN
Titolo:
Tratta di esseri umani
TRATTA DI ESSERI UMANI
art. 182 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2011.51
DA 4089/2009
Bellinzona
19
settembre 2011
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con avv.
Margaret Kuelen in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
difesa da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 4089/2009
del 21 settembre 2009;
AINQ 1 ritiene
l’imputata autore colpevole di
tratta di esseri umani
per avere, __________, nel
corso del mese di ____________________, agendo in correità __________________________________________________,
come offerente, intermediario o destinatario, fatto commercio di un essere
umano a scopo di sfruttamento sessuale, e meglio prendendo in consegna fr.
10'000.-, capitale messo a disposizione dai soci __________, per reclutare in
Lettonia 5/6 ragazze ed accompa-gnarle, anticipando le spese del viaggio, in
Ticino presso il Motel __________, dove dovevano dedicarsi all’esercizio della
prostituzione, come poi effettivamente verificatosi;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 182
cpv. 1 CP; richiamato l’art. 42 cpv. 1 e cpv. 4 CP;
e propone la condanna a:
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di fr.
7’200.00 (settemiladuecento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr. 80.00
(ottanta) - (art. 34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 5'000.00 (cinquemila),
con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di 50 (cinquanta) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00;
vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 6 ottobre 2009;
rilevato che per questi fatti l’accusata è
stato giudicata in contumacia in data 8 luglio 2011 da questo Giudice;
considerata l’istanza di nuovo giudizio
formulata dall’accusato il 14 luglio 2011;
rilevato che il difensore chiede il
proscioglimento della sua assistita;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È l’accusata autrice colpevole
di tratta di essere umani?
2.
In caso affermativo, in quale veste
ha partecipato?
3.
In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
4.
L’eventuale pena dev’essere
sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?
5.
Chi sopporta gli oneri
processuali?
visti gli art. 34 segg., 182 cpv. 1
CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 368 segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
rispondendo ai quesiti posti;
pronuncia 1. ACCU 1 è autore colpevole di tratta
di esseri umani, art. 182 cpv. 1 CP
per avere, a __________, nel
corso del mese di __________, agendo in correità con __________, __________,
come offerente, intermediario o destinatario, fatto commercio di un essere
umano a scopo di sfruttamento sessuale, e meglio prendendo in consegna fr.
10'000.-, capitale messo a disposizione dai soci dell’allora __________, per
reclutare in Lettonia 5/6 ragazze ed accompa-gnarle, anticipando le spese del
viaggio, in Ticino presso il Motel __________, dove dovevano dedicarsi
all’esercizio della prostituzione, come poi effettivamente verificatosi;
2.
Di conseguenza ACCU 1 è
condannata:
2.1
alla pena pecuniaria di
30.
(trenta) aliquote giornaliere di fr. 50.00 (cinquanta), per un totale di fr.
1'500.00 (millecinquecento).
2.1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2
alla multa di fr.
1'000.00 (mille);
2.2.1
in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 20 (venti) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
2.3
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.00 (ottocento) con motivazione
scritta e di fr. 400.00 (quattrocento) senza motivazione scritta.
3.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
Intimazione a: - per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano.
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Torricella,
Ufficio della migrazione,
Bellinzona.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.
1’000.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia senza motivazione
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr.
1’400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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