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Decisione

10.2011.51

Tratta di esseri umani

19 settembre 2011Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di fr.

7’200.00 (settemiladuecento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr. 80.00

(ottanta) - (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 5'000.00 (cinquemila),

con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita

con una pena detentiva di 50 (cinquanta) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00;

vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 6 ottobre 2009;

rilevato che per questi fatti l’accusata è

stato giudicata in contumacia in data 8 luglio 2011 da questo Giudice;

considerata l’istanza di nuovo giudizio

formulata dall’accusato il 14 luglio 2011;

rilevato che il difensore chiede il

proscioglimento della sua assistita;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È l’accusata autrice colpevole

di tratta di essere umani?

2.

In caso affermativo, in quale veste

ha partecipato?

3.

In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena?

4.

L’eventuale pena dev’essere

sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?

5.

Chi sopporta gli oneri

processuali?

visti gli art. 34 segg., 182 cpv. 1

CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 368 segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

rispondendo ai quesiti posti;

pronuncia 1. ACCU 1 è autore colpevole di tratta

di esseri umani, art. 182 cpv. 1 CP

per avere, a __________, nel

corso del mese di __________, agendo in correità con __________, __________,

come offerente, intermediario o destinatario, fatto commercio di un essere

umano a scopo di sfruttamento sessuale, e meglio prendendo in consegna fr.

10'000.-, capitale messo a disposizione dai soci dell’allora __________, per

reclutare in Lettonia 5/6 ragazze ed accompa-gnarle, anticipando le spese del

viaggio, in Ticino presso il Motel __________, dove dovevano dedicarsi

all’esercizio della prostituzione, come poi effettivamente verificatosi;

2.

Di conseguenza ACCU 1 è

condannata:

2.1

alla pena pecuniaria di

30.

(trenta) aliquote giornaliere di fr. 50.00 (cinquanta), per un totale di fr.

1'500.00 (millecinquecento).

2.1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2

alla multa di fr.

1'000.00 (mille);

2.2.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 20 (venti) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.3

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.00 (ottocento) con motivazione

scritta e di fr. 400.00 (quattrocento) senza motivazione scritta.

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

Intimazione a: - per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano.

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Torricella,

Ufficio della migrazione,

Bellinzona.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr.

1’000.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia senza motivazione

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr.

1’400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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