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Decisione

10.2011.52

Lesioni semplici

14 novembre 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2010 n. 3554/2010 del che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

900.- (novecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 90.- (novanta)

(art. 34 e segg. CP).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.- (trecento),

con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 0 (quattro) (art. 106

cpv. 2 CP).

3.

Si rinvia la parte civile CIVI

1.

al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

5.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 24 agosto 2010 dall'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento del proprio assistito;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È l’accusato autore colpevole

di lesioni semplici per i fatti descritti nel menzionato decreto d’accusa?

2.

In caso di risposta affermativa

al quesito che precede, quale dev’essere la pena?

3.

L’eventuale pena dev’essere

sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?

4.

Che ne è delle pretese di parte

civile?

5.

Chi sopporta gli oneri

processuali?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli artt. 123 cifra 1 CP; 455,

453.

CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1ACCU 1

dal reato di lesioni semplici, ex

art. 123 cifra 1 CP, per i fatti descritti dal decreto di accusa n. DA

3554/2010 del 16 agosto 2010;

carica la tassa di giustizia e le

spese giudiziarie di complessivi fr. 460.- (fr. 960.- con la motivazione

scritta) allo Stato.

Qualora l’accusatore privato

dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 500.- sarebbe

a suo carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI);

avverte che questo giudizio può

essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale

entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto

oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la

motivazione della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

ACCU 1

- per raccomandata

CIVI 1 PR 1 AINQ 1

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello StatoACCU 1

fr. 200.00 tassa

di giustizia senza motivazione

fr. 260.00 spese

giudiziarie

fr. 460.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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