10.2011.52
Lesioni semplici
14 novembre 2012Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2011.52
Data decisione, Autorità:
14.11.2012, PRPEN
Titolo:
Lesioni semplici
LESIONE SEMPLICE
art. 123 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2011.52
DA 3554/2010
Bellinzona
14
novembre 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca
Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1ACCU 1
(difeso da: DI 1 )
prevenuto colpevole di lesioni semplici
per avere, a __________, in
data __________, intenzionalmente cagionato un danno al corpo o alla salute di CIVI
1, sua dipendente, e meglio per averla colpita con un pugno sulla mano destra
mentre teneva entrambe le mani sul tavolo, provocandole in tal modo la
“frattura del terzo distale del quinto dito della mano destra” (come
certificato dal referto medico agli atti);
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 123
cifra 1 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 16 agosto
Fatti
2010 n. 3554/2010 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
900.- (novecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 90.- (novanta)
(art. 34 e segg. CP).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.- (trecento),
con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 0 (quattro) (art. 106
cpv. 2 CP).
3.
Si rinvia la parte civile CIVI
1.
al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
5.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 24 agosto 2010 dall'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento del proprio assistito;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È l’accusato autore colpevole
di lesioni semplici per i fatti descritti nel menzionato decreto d’accusa?
2.
In caso di risposta affermativa
al quesito che precede, quale dev’essere la pena?
3.
L’eventuale pena dev’essere
sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?
4.
Che ne è delle pretese di parte
civile?
5.
Chi sopporta gli oneri
processuali?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli artt. 123 cifra 1 CP; 455,
453.
CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1ACCU 1
dal reato di lesioni semplici, ex
art. 123 cifra 1 CP, per i fatti descritti dal decreto di accusa n. DA
3554/2010 del 16 agosto 2010;
carica la tassa di giustizia e le
spese giudiziarie di complessivi fr. 460.- (fr. 960.- con la motivazione
scritta) allo Stato.
Qualora l’accusatore privato
dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 500.- sarebbe
a suo carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI);
avverte che questo giudizio può
essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale
entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto
oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la
motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
ACCU 1
- per raccomandata
CIVI 1 PR 1 AINQ 1
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello StatoACCU 1
fr. 200.00 tassa
di giustizia senza motivazione
fr. 260.00 spese
giudiziarie
fr. 460.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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