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Decisione

10.2011.6-1

Espropriazione formale - opposizione all'espropriazione

28 settembre 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i quali motivi,

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8.3.1971

dichiara

e pronuncia 1. L’opposizione è accolta e la procedura di

espropriazione annullata.

2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere all’espropriato

fr. 1'000.- per ripetibili.

3. Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

Considerandi

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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