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Decisione

10.2011.6

Intenzionalmente danneggiato lo spoiler laterale sinistro di una vettura

22 giugno 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2010 n. 5423/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di CHF 100.-

(cento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di CHF 50.- e delle spese giudiziarie di CHF 50.-.

3.

La condanna non verrà iscritta

a casellario giudiziale;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 22 dicembre 2010 dalla sola CIVI 1,

costituitasi parte civile;

indetto il pubblico dibattimento, al

quale è presente l’accusato;

sentito l'accusato, il quale non si

oppone a che venga confermato il decreto di accusa, rilevando tuttavia che la

parte civile non solo non ha comprovato il danno effettivo nel suo importo, ma

nemmeno che l’accusato stesso possa essere chiamato quale solo responsabile;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di danneggiamento di lieve entità per i fatti decritti nel decreto d’accusa a

suo carico.

1.1

In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena.

2.

Se - e in quale misura - devono

essere riconosciute le pretese avanzate dalla parte civile.

3.

A

chi vanno caricate le tasse e le spese;

letti ed

esaminati gli atti;

visti gli artt 47, 106, 144, 172ter

CP; 453, 455 CPP; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti,

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

danneggiamento di lieve entità (artt. 144 cpv. 1 e 172ter CP) per i fatti

compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa n. DA 5423/2010 del 2

dicembre 2010;

condanna ACCU 1

alla multa di CHF 100.-

(cento), ritenuto che in caso di mancato pagamento la pena detentiva

sostitutiva è fissata in 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP);

rinvia la parte civile CIVI 1 al

competente foro civile per le proprie pretese;

assegna le tasse e le spese

giudiziarie di complessivi CHF 600.- (seicento) con motivazione scritta e di

CHF 200.- (duecento) senza motivazione scritta, a carico del condannato nella

misura di CHF 100.- (cento) e a carico della parte civile per la rimanenza;

avverte che questo giudizio può

essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale

entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure

oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione

della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona

Sezione della popolazione,

Bellinzona

Ufficio del Giudice dei provvedimenti

coercitivi, Lugano

Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Torricella.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1 nella misura di

CHF 100.- a titolo di multa, di CHF 50.- a titolo di tassa di giustizia e di

CHF 50.- a titolo di spese giudiziarie;

a carico di CIVI 1 nella misura

di CHF 50.- a titolo di tassa di giustizia (aumentata a CHF 450.- in caso di

motivazione scritta) e di CHF 50.- a titolo di spese giudiziarie

CHF 100.- multa

CHF 100.- tassa

di giustizia senza motivazione

CHF 100.- spese

giudiziarie

CHF 300.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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