10.2011.7
Indurre un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica
23 gennaio 2013Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2011.7
Data decisione, Autorità:
23.01.2013, PRPEN
Titolo:
Indurre un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica
CONSEGUIMENTO FRAUDOLENTO DI UNA FALSA ATTESTAZIONE
art. 253 CPS
Incarto
n.
10.2011.7
DA 5853/2010
Bellinzona
23
gennaio 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente
con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1ACCU 1
(difensore: DI 1, __________)
prevenuto colpevole di conseguimento
fraudolento di una falsa attestazione
per
avere,
a __________
ed in altre località, nel __________, usando inganno, indotto un pubblico
ufficiale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un
fatto di importanza giuridica,
e meglio,
per avere,
indotto
il notaio __________, __________ ad attestare nel rogito n. 318 del __________
che le 100 azioni costituenti la totalità del capitale azionario della __________
SA erano state liberate in denaro nella misura del 100% e che la corrispettiva
somma di CHF 100'000.- (centomila) era depositata ad esclusiva disposizione
della società,
mentre in
realtà tale somma era stata messa a disposizione solo temporaneamente dalla __________
Sagl, di cui ACCU 1 è socio gerente, per le pratiche di costituzione della __________
SA;
Fatti
avvenuti nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall'art. 253 CP, richiamati gli artt.. 42 cpv. 1 e 42 cpv. 4 CP;
perseguito con decreto
d’accusa del 14 dicembre 2010 n. 5853/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di CHF 3'300.- (tremilatrecento), corrispondente a 30 (trenta)
aliquote da CHF 110.- (centodieci) (art. 34 segg. CP).
L’esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni (art. 42 segg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di CHF 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5
(cinque) (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di
CHF 100.- (cento).
4.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CP;
vista l'opposizione
interposta tempestivamente dall’accusato in data 21 dicembre 2010;
sentito l'accusato,
il quale ribadisce di non contestare fatti e imputazione, ma chiede che la
prospettata pena pecuniaria venga sostituita con una multa;
posti a giudizio i
seguenti quesiti:
1.
Premesso
che l’opposizione dell’accusato non concerne la propria colpevolezza per il
reato di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP),
quale pena deve essere comminata per i fatti descritti nel decreto d’accusa a
suo carico?
2.
A chi
vanno caricate le tasse e le spese;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli artt.
47, 48a, 106 CP; 453, 455 CPP; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti
posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole
di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP) per i
fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico;
condanna ACCU 1ACCU 1
1.
Alla multa
di CHF 1'500.- (millecinquecento).
In caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 12 (dodici)
giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.
Al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 450.-
(quattrocentocinquanta).
La
motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari
a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse
richiesta;
comunica che la
condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP;
avverte che
questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla
Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per
iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta
la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
ACCU 1
- per
raccomandata
- alla
crescita in giudicato
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona
Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Sezione
della popolazione, Bellinzona
Consiglio
di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario, Bellinzona
Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU
1ACCU 1
CHF 1'500.- multa
CHF 300.- tassa
di giustizia senza motivazione
CHF 150.- spese
giudiziarie
CHF 1'950.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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