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Decisione

10.2011.7

Indurre un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica

23 gennaio 2013Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall'art. 253 CP, richiamati gli artt.. 42 cpv. 1 e 42 cpv. 4 CP;

perseguito con decreto

d’accusa del 14 dicembre 2010 n. 5853/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di CHF 3'300.- (tremilatrecento), corrispondente a 30 (trenta)

aliquote da CHF 110.- (centodieci) (art. 34 segg. CP).

L’esecuzione

della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni (art. 42 segg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di CHF 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5

(cinque) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di

CHF 100.- (cento).

4.

La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il

periodo previsto dall’art. 369 CP;

vista l'opposizione

interposta tempestivamente dall’accusato in data 21 dicembre 2010;

sentito l'accusato,

il quale ribadisce di non contestare fatti e imputazione, ma chiede che la

prospettata pena pecuniaria venga sostituita con una multa;

posti a giudizio i

seguenti quesiti:

1.

Premesso

che l’opposizione dell’accusato non concerne la propria colpevolezza per il

reato di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP),

quale pena deve essere comminata per i fatti descritti nel decreto d’accusa a

suo carico?

2.

A chi

vanno caricate le tasse e le spese;

letti ed esaminati gli atti;

visti gli artt.

47, 48a, 106 CP; 453, 455 CPP; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti

posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole

di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP) per i

fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico;

condanna ACCU 1ACCU 1

1.

Alla multa

di CHF 1'500.- (millecinquecento).

In caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 12 (dodici)

giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.

Al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 450.-

(quattrocentocinquanta).

La

motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari

a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse

richiesta;

comunica che la

condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 369 CP;

avverte che

questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla

Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per

iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta

la motivazione della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

ACCU 1

- per

raccomandata

- alla

crescita in giudicato

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona

Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Sezione

della popolazione, Bellinzona

Consiglio

di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario, Bellinzona

Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU

1ACCU 1

CHF 1'500.- multa

CHF 300.- tassa

di giustizia senza motivazione

CHF 150.- spese

giudiziarie

CHF 1'950.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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