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Decisione

10.2012.1

Infrazione aggravata alla LStup

5 ottobre 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2010 n. 2901/2010 del ne propone la condanna:

1. Alla pena detentiva di 90

(novanta) giorni (art. 40 e seg. CP), da dedursi

il carcere preventivo sofferto di giorni 4

(quattro), considerato che non sono adempiute le condizioni per la sospensione

condizionale ai sensi dell’art. 42 CP e vi è da attendersi che una pena

pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti (art.

41 CP).

Pena interamente aggiuntiva

alla pena di 6 (sei) anni e 2 (due) mesi di detenzione decretata nei suoi

confronti dal Landgericht Nürnberg-Fürth / Germania il 4 aprile 2005.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 150.- (centocinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 150.-

(centocinquanta).

vista l'opposizione interposta tempestivamente

in data 1° luglio 2010 dall'accusato;

indetto il dibattimento 5 ottobre 2012,

al quale l'accusato, regolarmente citato nelle forme edittali, non è comparso,

mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma

del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 40,

41, 42, 47, 49 CP; 19 cifra 2 LS; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI;

22.

LTG,

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di infrazione aggravata

alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. 2901/2010 del 28 giugno 2010.

condanna ACCU 1

1.

alla pena detentiva di 90

(novanta) giorni, da dedurre il carcere preventivo sofferto di giorni 4

(quattro);

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 1’000.- con motivazione scritta e di fr.

600.

- senza motivazione scritta.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

avverte che questo giudizio può

essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale

entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure

oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione

della sentenza.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

ACCU 1

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Torricella,

Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione, Bellinzona.

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 750.- tassa

di giustizia

fr. 250.- spese

giudiziarie

fr. 1’000.- totale

fr. 600.- totale

senza motivazione scritta

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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