Lexipedia

Decisione

10.2012.10

Espropriazione materiale

12 novembre 2014Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I mappali, tra loro

confinanti, sono siti in località “__________”, che è un comparto edificato, ed

edificati sono in particolare i mappali confinanti con quelli sopra descritti. Trattasi

di fondi prativi, in leggero declivio dalla Via __________ verso la strada

cantonale sottostante; le due strade delimitano detta superficie.

3.Con risoluzione n. 404 del 20 gennaio 1981 il

Consiglio di Stato aveva approvato il precedente Piano Regolare (PR) di __________.

Esso includeva i mappali in oggetto in zona R2 (Zona Residenziale a due piani),

con una strada di collegamento “C3” prevista ad occidente/meridione dei mappali

no. 617 e 630, fino all’altezza del mappale no. 1231 (dove curvava in direzione

sud-ovest). La sua larghezza era di ml 5.20, oltre ad un marciapiede di ml 1.50

e ad un arretramento di ml 5.00 su entrambi (strada e marciapiede).

Per le zone R2 valevano i seguenti parametri (art. 35 NAPR):

“Costruzioni concesse: residenziali, con esclusione di qualsiasi azienda.

In questa zona i fabbricati non potranno avere più di due piani, con altezza

massima alla gronda di ml 7.50 e al colmo di ml 9.50.

L’indice di occupazione massimo è del 25%.

L’indice di sfruttamento massimo è dello 0.3.

Distanza minima da confine: ml 4.00 per lunghezza di facciata fino a ml 20.00.

Il tetto, a falde, deve avere una pendenza compresa tra il 30% e 40% . Sono

ammessi tetti piani.”

Una variante di PR approvata con risoluzione governativa n. 161 dell’8

gennaio 1985 non ha modificato l’assetto pianificatorio e viario del comparto:

semplicemente, l’art. 35 NAPR è divenuto l’art. 33, dal tenore identico.

4.Con

risoluzione n. 6115 del 17 dicembre 2002 il Consiglio di Stato ha approvato il

nuovo PR di __________. I fondi (salvo una piccola parte della particella no.

630) sono stati inclusi in zona R3 (zona residenziale semi-estensiva, con

indice di sfruttamento pari al 0,6).

L’art 38 NAPR, relativo a detta zona, così recita:

1. Comprende tutta la zona indicata sul piano delle

zone con colore arancio chiaro.

2. Le costruzioni devono, di regola, essere destinate

alla residenza.

Sono ammesse eccezioni per attività lavorative compatibili con la residenza.

Per i locali con affaccio sul campo stradale al piano-terreno degli edifici a

contatto con la __________ è auspicata la destinazione ad attività lavorative.

Per la realizzazione d’attività lavorativa al piano-terreno di questi edifici è

concesso un abbuono del 10% all’indice di sfruttamento.

3. Per l’edificazione valgono le seguenti

disposizioni:

a) indice di sfruttamento 0.60

b) altezza massima del fabbricato 10.5 m

c) distanza minima da confine 4.0 m

d) distanza minima tra fabbricati 8.0 m

e) area verde minima 40%

4. È ammessa la contiguità.

5. Sono ammesse costruzioni su grandi superfici

secondo le disposizioni dell’art. 21.

6. Si richiamano le disposizioni dell’art. 6

“Inserimento nel paesaggio”.”

L’art. 6 NAPR si limita a prevedere un inserimento nel paesaggio in modo

opportuno.

Infine, l’art. 10 NAPR cpv. 1 lett. b prevede una distanza minima dal confine

del fondo privato di ml 4 per gli edifici ubicati in zona R3.

Per quanto attiene alla citata strada “C3”, il nuovo PR la prevede nuovamente,

con la medesima dicitura, classificandola quale strada di servizio principale

di una larghezza di ml 5.2, senza marciapiede (salvo per la parte sommitale

(ovest) del mappale no. 1001, ove è previsto un marciapiede di ml 1.5. Il suo tracciato

non piega più però verso sud-ovest in coincidenza del mappale no. 1228 (parte

bassa), ma si stacca invece da esso (parte alta), lasciando un cuneo nel

mappale no. 630 (verso detto mappale no. 1228) ed andando poi a lambire, con

leggera doppia curva, il mappale no. 629. Detto cuneo, di mq 310, è invece

stato assegnato alla zona R2 (zona residenziale estensiva), con la quale esso

confina (in particolare confina con il mappale no. 1228, che è inserito, come

tutto il comparto attorno al nucleo di __________ per l’appunto in zona R2).

Per esso vale l’art. 37 NAPR, che così recita:

“1.

Comprende tutta la zona indicata sul piano delle zone con colore rosa.

2. Le costruzioni devono, di regola, essere

destinate alla residenza.

Sono ammesse eccezioni per attività lavorative compatibili con la

residenza.

3. Per l’edificazione valgono le seguenti disposizioni:

a) indice di sfruttamento 0.4

b) altezza massima 7.5 m

c) distanza minima da confine 3.0 m

d) distanza minima tra fabbricati 6.0 m

e) area verde minima 40%

4. È ammessa la contiguità.

5. Non sono applicabili le disposizioni dell’art. 21

per le costruzioni su grandi superfici.

6. Nelle zone indicate con tratteggio rosa chiaro è

esclusa la costruzione di edifici principali.

Queste aree possono essere conteggiate come superficie edificabile del fondo.

7. Si richiamano le

disposizioni dell’art. 6 “Inserimento nel paesaggio”.”

Sia alla zona R2 che a quella R3

è stato attribuito il grado di sensibilità II.

5.Il 9 dicembre 2008 IS 1 hanno notificato al Comune di __________

le loro pretese - non cifrate - per espropriazione materiale.

6.Il 13 giugno 2012 IS 1 hanno presentato al Tribunale

di espropriazione un’istanza di notifica di pretese di indennità per espropriazione

materiale, non cifrate ma indirettamente deducibili dai considerandi

dell’allegato, e meglio fr. 800.-/mq per il sedime supposto vittima di

esproprio materiale e per la parte rimanente tra la nuova strada di PR ed il

mappale no. 1228, fr. 80.- /mq per pregiudizio dell’area residua, interessi al

saggio usuale dal 17 dicembre 2002 ed indennità per spese di patrocinio,

peritali e ripetibili per fr. 50'000.-.

Con risposta del 28 settembre 2012 il Comune ha integralmente avversato le

domande degli istanti.

In replica ed in duplica le parti hanno ribadito le loro rispettive,

antitetiche posizioni.

7.Così interrogata dal Presidente in sede di

conciliazione e di notifica delle prove, la parte istante ha confermato

l’implicita deduzione dell’ammontare delle proprie pretese, nonché il fatto che

per spese di patrocinio e ripetibili (oltre a quelle peritali) da essa

reclamate (in aggiunta a quelle già protestate) erano da intendersi le spese

pre-processuali.

Esperito il sopralluogo il 16 maggio 2013, le parti si sono riconfermate nelle

loro domande, nelle conclusioni scritte del 2 settembre 2013 (l’istante) e del

3 settembre 2013 (il convenuto).

Considerandi

8.

Secondo la giurisprudenza (DTF 15.02.2008

SNL/Comune di L.), vi è espropriazione materiale quando l’uso attuale o il

prevedibile uso futuro di una cosa è vietato o limitato in modo particolarmente

grave, in modo che il proprietario è privato idi una delle facoltà essenziali

derivante dal diritto di proprietà. Una limitazione di minore importanza può

ugualmente costituire un’espropriazione materiale, se essa colpisce un solo o

un numero limitato di proprietari, al punto che, fosse negato l’indennizzo,

essi dovrebbero sopportare un sacrificio eccessivamente gravoso e incompatibile

con il principio d’uguaglianza. In entrambi i casi, il miglio uso del fondo può

essere preso in considerazione solo se, nel momento determinante, che coincide,

come visto, con l’entrata in vigore del provvedimento restrittivo, appare molto

probabile in un avvenire prossimo. Quale miglior uso futuro viene di regola

considerata la possibilità di costruire: al riguardo deve essere tenuto conto

di tutti gli elementi di fatto e di diritto da cui tale possibilità dipende (DTF

131.

II 151 consid. 2.1, 728 consid. 2 e rispettivi rinvii).

La questione di sapere se sia sottratta una facoltà essenziale derivante dal

diritto di proprietà dipende dalle circostanze del singolo caso, dovendosi

valutare complessivamente, in particolare confrontando le possibilità di

utilizzazione prima e dopo la restrizione, se l’ingerenza nelle prerogative del

proprietario sia talmente grave e intensa da equivalere ad un esproprio (DTF

111.

Ib 257 consid. 4a). Per prassi costante, l’adozione di provvedimenti

pianificatori, che limitano anche in maniera importante il tipo di costruzioni

ammissibili, non è considerata un’ingerenza costitutiva di espropriazione

materiale se alla data determinante un’utilizzazione favorevole ed

economicamente ragionevole degli edifici rimane possibile (DTF 123 II

481.

consid. 6d e rinvii; Enrico Riva, Commentario LPT, Zurigo 1999, n.

164.

segg. all’art 5 LPT; Daniel Gsponer, Die Zone für öffentliche Bauten

und Anlagen, tesi Zurigo 2000, pag. 191/192).

9.

La problematica verte quindi sul

grado di ingerenza dell’atto pianificatorio nella sfera protetta e sul

potenziale edificatorio, elementi che soggiacciono ad una ponderazione

oggettiva ed assurgono a criteri decisivi per il giudizio sulla legittimità di

un eventuale risarcimento. In quest’ottica occorre vagliare tutti gli elementi

che quantificano il fondo influenzandone le possibilità di sfruttamento –

riconducibili tanto alla legislazione vigente in materia pianificatoria ed

edilizia, quanto alla effettiva e prevedibile utilizzazione del suolo ed alle

qualità del fondo medesimo – al fine di accertare se, al momento

dell’istituzione del vincolo, l’edificabilità fosse una realtà di fatto

concreta ed attuabile a breve termine oltre che giuridicamente ammissibile.

10.

Nel

tema specifico dell’espropriazione materiale assume importanza il concetto di

dezonamento. Esso si produce quando l’autorità pianificatoria estromette un

fondo da una zona già definita come edificabile da un piano di utilizzo

conforme alla Legge sulla pianificazione del territorio (LPT), per attribuirlo

ad una zona non edificabile. Benché in quest’ottica possa dirsi limitativo del

diritto di proprietà, non necessariamente il dezonamento si traduce

automaticamente anche in un’espropriazione materiale: infatti la circostanza è

comunque soggetta ad un’obbligatoria verifica in relazione alle particolarità

del fondo (Riva, op. cit., no. 140, 161-163).

Viceversa l’autorità pianificatoria che, adottando il suo primo piano di

utilizzazione conforme alla LPT, omette di attribuire un terreno alla zona

edificabile attua non un dezonamento, bensì una cosiddetta non-attribuzione,

che secondo un’opinione diffusa, non adempie ai presupposti dell’espropriazione

materiale e quindi nemmeno legittima un risarcimento (Riva, op. cit.,

no. 114, 141-145; DTF 121 II 417 c. 3e, 122 II 326 c. 4, 125 II 431 c.

3b ,131 II 728; RDAT II-1998 no. 47 c. 3b).

E’ risaputo infatti che la legislazione in materia di pianificazione del

territorio è, per sua stessa essenza, dinamica, così che il nostro ordinamento

giuridico non riconosce al proprietario un generico diritto all’attribuzione

del fondo a una zona edificabile o al mantenimento di uno specifico regime

edilizio, neppure se il terreno era edificabile in base al diritto previgente (DTF

131.

II 151 consid. 2.6, 131 II 728 consid. 2.3; 122 II 326 c. 6a).

Una non-attribuzione potrebbe comportare un obbligo di indennizzo solamente in

via eccezionale, qualora circostanze particolari, concrete ed oggettive,

avrebbero giustificato l’inserimento del fondo in una zona edificabile. Tale

ipotesi potrebbe concretizzarsi qualora il fondo fosse edificabile o quantomeno

dotato delle infrastrutture di urbanizzazione primaria, fosse compreso nel PGC

ed il proprietario avesse già investito somme considerevoli in vista della sua

urbanizzazione ed edificazione, ritenuto che i presupposti citati devono essere

adempiuti cumulativamente; oppure qualora il fondo fosse situato in un

territorio già largamente edificato ai sensi dell’art. 15 let. a LPT; oppure

ancora qualora l’azzonamento fosse legittimato dalla buona fede, istituto

quest’ultimo che sembrerebbe peraltro estendersi all’insieme degli aspetti che

caratterizzano l’eccezione sostanzialmente finalizzata a compensare, attraverso

il risarcimento, una reale aspettativa di miglior uso che il proprietario, a

fronte di motivi oggettivamente fondati e concreti, ha riposto nell’ente

pubblico e che questi ha deluso (Riva, op. cit., no. 114, 146-160; DTF

121.

II 417 c. 4b, 122 II 326 c. 6°, 125 II 431 c. 4a ).

11.

Per

valutare in concreto se vi è stata espropriazione materiale alla suddetta data

occorre nella fattispecie ancora rammentare che la giurisprudenza considera la

data dell’entrata in vigore della legge federale sulla pianificazione del

territorio (LPT), il 1. gennaio 1980, come momento determinante.

Infatti l’imposizione di un vincolo (o di una riduzione delle possibilità

edificatorie) non costituisce un dezonamento (“Auszonung”) né una parziale

limitazione delle possibilità edificatorie (“Herabzonung”). Simili casi si

realizzano infatti solamente quando una particella già inserita formalmente

nella zona edificabile sulla base di una pianificazione conforme alla LPT,

entrata in vigore il 1° gennaio 1980, ne venga successivamente esclusa,

attribuendola a una zona non edificabile, o subisca una parziale limitazione

delle proprie possibilità edificatorie (DTF 131 II 151 consid. 2.6, 728

consid. 2.3, cfr. inoltre, sulla nozione di “Herabzonung”, DTF 122 II

326.

consid. 4c).

Tutte le restrizioni della proprietà legate al primo adattamento dei PR alla

LPT, e quindi successive al 1. gennaio 1980, costituiscono quindi, di

principio, dei casi di non inclusione (“Nichteinzonung”) in zona edificabile (DTF

123.

II 488; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, p. 597), e non dei casi di esclusione stricto

sensu.

In effetti, poiché la regolamentazione precedente non è sorta sotto l’egida dei

disposti procedurali della LPT (segnatamente gli art. 4, 26 e 33), di principio

unicamente un PR posteriore all’entrata in vigore della citata legge federale

risponde alle esigenze formali della LPT.

Orbene, di regola una mancata inclusione in zona edificabile di un mappale da

parte del primo PR adottato secondo i suddetti principi della LPT non

costituisce violazione del diritto alla proprietà (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., p. 597), e quindi non fonda alcun diritto ad un indennizzo.

12.

Nella fattispecie la

normativa comunale precedente risale al 20 gennaio 1981.

Essa è quindi posteriore all’entrata in vigore della LPT e, come tale, di

principio conforme a quest’ultima, con la conseguenza che con il nuovo PR

(17.12.2002) non ci si troverebbe di fronte di principio ad una mancata

attribuzione alla zona edificabile, bensì – teoricamente - ad un dezonamento. E

ciò malgrado vi si possa (e debba) interrogare sull’effettiva conformità della

LPT con un PR adottato il 21 novembre 1977, cioè tre anni prima dell’entrata in

vigore della LPT. E ciò, oltretutto, considerando che la giurisprudenza presume

che un PR adottato dopo l’entrata in vigore di quest’ultima le sia conforme,

senza che ciò invero assurga ad assioma, né tantomeno che leghi il giudice (DTF

10.10.1997

consid. 3c non pubblicato).

Nella fattispecie comunque nulla permette di considerare che il precedente PR

non sia stato rispettoso dei principi della LPT, né le parti ciò sostengono, né

la questione – per i motivi che di seguito si indicheranno – è decisiva.

Si può quindi considerare di essere in presenza in questo caso di una

non-attribuzione; resta da verificare se si possa trattare di un effettivo dezonamento.

13.

La

misura pianificatoria definitiva che sopprime o limita la componente

edificabile sottrae il bene al mercato dei fondi edilizi, ne compromette la libera

disponibilità privata e, di riflesso, ne riduce il valore. Decisiva per il

giudizio sull’espropriazione materiale e per l’estimo è, pertanto, la data di

entrata in vigore della misura stessa causa del pregiudizio (DTF 122 II

326.

c. 4b; RDAT II-1991 no. 68: Riva, op. cit., no. 194), cioè

quella dell’entrata in vigore della restrizione della proprietà (DTF 119

Ib 229 consid. 3a, 132 II 218 consid. 2.4). In tale momento il fondo gravato

dal vincolo pianificatorio perde infatti il suo precedente valore edilizio,

rimanendogli unicamente un valore residuo che, nel caso di fondi in edificati,

corrisponde di regola a quello agricolo (DTF 114 Ib 112 consid. 7a).

Nell’ordinamento giuridico ticinese l’atto pianificatorio definitivo che

programma, organizza e disciplina le attività di incidenza territoriale è il PR

(art. 19 Lstr. : fino al 31.12.2011 art. 24 LALPT), che entra in vigore con

l’approvazione del Consiglio di Stato (art. 31 cpv. 1 Lstr., in precedenza art.

39.

cpv. 1 LALPT), produce effetti giuridicamente vincolanti e crea la

presunzione di pubblica utilità per tutte le espropriazioni, le imposizioni e

le opere pubbliche previste (art. 32 Lstr., in precedenza art. 40 LALPT). Ad

esso si riconduce quindi l’esame retrospettivo del giudice finalizzato ad

accertare i presupposti dell’espropriazione materiale.

Nella fattispecie dies estimandi è quindi – per le motivazioni sopra addotte –

il 17 dicembre 2002.

14.

Decisiva

è quindi la valutazione a sapere se il fondo degli istanti ha subito o meno una

decurtazione delle proprie potenzialità edificatorie nel senso esatto della

giurisprudenza (parificabile ad un dezonamento) alla data del 22 gennaio 2002.

Al quesito si risponde negativamente.

Avantutto occorre considerare che già il precedente PR prevedeva una strada “C”,

di cabotaggio simile a quella attuale e dal tracciato praticamente identico

fino al limite superiore del mappale no. 1228. Il nuovo PR prevede un distacco

del tracciato da quest’ultimo mappale con una leggera doppia curva con la quale

detta strada va a lambire il confine con il mappale no. 629.

L’aggiunta del tratto lungo quest’ultimo mappale non è certo costitutivo di

espropriazione materiale, ritenuto come il tracciato vada ad occupare una

piccola, ma soprattutto marginale (confine) porzione del fondo no. 630.

Quanto alla superficie (ca mq 310) del mappale no. 630 che va a trovarsi

isolata dalla rimanente superficie del medesimo mappale, trattasi di superficie

ridotta, e comunque non significativa.

Ne discende che, a ben vedere, si può perfino considerare che la situazione

attuale non si discosti in maniera decisiva da quella precedente, così che

neppure potrebbe essere validamente presa a sostegno di qualsivoglia richiesta

di indennizzo per esproprio materiale, non trattandosi di effettivo

dezonamento.

15.

Ma se

anche si volesse considerare un’incidenza significativamente (e non solo

lievemente) maggiore del nuovo PR (e dei suoi vincoli) sui fondi in questione,

e se pure si volesse considerare che il PR precedente era già un piano conforme

alla LPT (così che quello attuale ne avrebbe modificato l’incidenza del vincolo

stradale partendo da una situazione acquisita a favore degli istanti), non ne

risulterebbe ancora un fondamento per le pretese degli istanti.

In effetti la dottrina e giurisprudenza (TRAM 10.10.2008, consid. 2.2)

suddividono in tre categorie le misure che ipoteticamente possono provocare

un’espropriazione materiale: le restrizioni di carattere pianificatorio che

privano il proprietario della facoltà di edificare, quelle che invece lo

limitano soltanto nell’esercizio di tale prerogativa e, infine, le misure di

polizia. Alla prima tipologia appartengono la mancata attribuzione di un fondo

alla zona edificatile e il dezonamento, alla seconda interventi quali la

riduzione dei parametri edificatori, il cambiamento della destinazione nel

contesto di una zona edificabile, i piani di allineamento, il divieto

temporaneo di edificare a seguito dell’istruzione di una zona di pianificazione

e l’obbligo di conservazione della sostanza edilizia esistente (Zen-Ruffinen/

Guy-Ecabert, op. cit., n. 1455 segg.; Jörg Leimbacher, Planungwen

und materielle Enteigung, Schriftenfolge VLP Nr. 63, Bern 1995, pag. 26 segg.).

In presenza di vincoli parziali, ovvero quando una restrizione della proprietà

interessa solo parte di un fondo, per accertarne la gravità – requisito primo e

più importante affinché la restrizione sia costitutiva di un’espropriazione

materiale – bisogna di regola considerare gli effetti spiegati dalla

restrizione sull’intera particella, rispettivamente sul complesso dei fondi

contigui in mano allo stesso proprietario. L’avverarsi di un’espropriazione

materiale deve infatti essere negato quando una limitazione della proprietà

lasci intatta la possibilità di continuare ad utilizzare il possedimento fondiario

colpito secondo la sua destinazione in maniera economicamente adeguata: ad

esempio quando un dezonamento concerne solo un quarto di una particella oppure

un divieto di costruzione si estende solo su di un terzo della sua superficie (DTF

114.

Ib 112 consid. 6; RDAT II-1994 n. 63 in initio). La prassi riserva tuttavia la possibilità di scostarsi dalla regola generale quando

questa condurrebbe a soluzioni inique. Può segnatamente essere il caso quando la

superficie di un fondo colpita da un divieto di costruzione parziale si presta

ad uno sfruttamento edilizio autonomo (RDAT II-1997 n. 53, Enrico

Riva, Haupt-fragen der materiellen Enteignung, Bern 1990, pag. 268 segg.).

Orbene, le restrizioni della proprietà che non impediscono, ma soltanto

limitano lo sfruttamento edilizio non integrano gli estremi di

un’espropriazione materiale se lasciano intatta la possibilità di continuare ad

utilizzare il fondo interessa in maniera economicamente appropriata (DTF

123.

II 481 consid. 6d e rinvii). In particolare, costituisce una limitazione

parziale della proprietà un vincolo che va a gravare un fondo già edificato

adeguatamente, inibendo soltanto la realizzazione di nuove costruzioni senza

pregiudicare l’impiego della sostanza edilizia esistente. Se gli edifici

presenti garantiscono un’utilizzazione del fondo economicamente razionale, non

vi è espropriazione materiale (DTF 117 Ib 262, consid. 2a, 115 la 373

consid. 3a). Lo stesso dicasi dei piani di allineamento che di norma non

comportano restrizioni abbastanza gravi da provocare esproprio di tipo

materiale (DTF 109 Ib 116 consid. 3b), neppure se precludono la

costruzione su un quarto di un terreno ed il resto permane ragionevolmente

edificabile (DTF 110 Ib 359 consid. 2b). Caso contrario non è escluso il

riconoscimento di un’indennità ma occorre che alla data decisiva il

proprietario potesse oggettivamente contare sul fatto che un buon utilizzo

economico del suo fondo sarebbe stato realizzabile con grande probabilità in un

prossimo futuro (Leimbacher, op. cit., pag. 73).

16.

Nella

fattispecie i fondi in questione possono però ancora essere sfruttati

convenientemente. Ciò è desumibile dalla forma comunque regolare che rimane per

detti mappali (segnatamente per il no. 630; per gli altri due mappali

l’incidenza della strada prevista è ridottissima, toccando essa solo il loro

margine), dai parametri edificatori comunque generosi (segnatamente da quelli

per la zona R3), dalla superficie percentualmente ridotta toccata dalla strada

“C3” (comunque inferiore al 20%, quand’anche si volesse considerare pure la

superficie del citato cuneo), e conseguentemente dalla superficie ampia (più di

mq 4’000) che rimane a disposizione per l’edificazione, dalla conformazione di

detta superficie (prativa, in solo leggero declivio: v. verbale di sopralluogo),

dalla possibilità di utilizzare pure gli indici (seppure leggermente ridotti: è

zona R2) del menzionato cuneo, e – da ultimo – dal fatto che comunque degli

accessi veicolari (per quanto verosimilmente più razionali ad un’ottimizzazione

dello sfruttamento dei fondi) sarebbero dovuti essere realizzati in assenza

della strada “C3”.

Basti dire in merito che è possibile realizzare un complesso residenziale con

una SUL complessiva (mq 2'490) pari a quella del terreno privo della strada di

PR, pur rimanendo detto complesso residenziale all’interno della superficie

ridotta dalla suddetta strada (mq 3'263).

Si rileva, abbondanzialmente, che la stessa perizia prodotta dagli istanti

(doc. E) attesta una, seppur diminuita, ancora apprezzabile potenzialità edificatoria.

Quand’anche si trattasse di una restrizione significativa e non solo lieve, non

sarebbe essa quindi decisiva per ammettere l’esistenza di un caso di

espropriazione materiale che richiede, come detto, una restrizione importante.

17.

Ma

v’è di più.

Neppure può essere considerata comprovata l’idoneità del fondo colpito ad

essere oggetto di sfruttamento edilizio in un prossimo futuro (DTF 131

II, 151 consid 2.1).

In effetti, il fatto di avare presentato una domanda di costruzione (poi

ritirata) nel 1976 indica piuttosto che per un quarto di secolo non vi è più

stato indizio di un tale sfruttamento edilizio (perlomeno a mezzo di domanda di

costruzione).

Il progetto di realizzazione di un complesso simil-alberghiero (2001) è rimasto

tale, anzi al puro stadio di intento generale, giacché esso oltretutto sembrava

destinato ad inserirsi in un accordo più ampio con il Comune legato anche

all’acquisizione della proprietà dei fondi da parte di quest’ultimo.

Infine, l’ultima domanda di licenza preliminare è stata introdotta nel 2007,

quindi a distanza di un lustro dall’entrata in vigore del nuovo PR e conseguentemente

non può comprovare alcuna volontà edificatoria ad esso precedente.

18.

Né si

può considerare che nella fattispecie i fondi degli istanti rappresentino un

caso di sacrificio (quasi) unico e particolare imposto ai loro proprietari (Sonderopfer);

altri fondi nel Comune sono toccati da strade previste dal PR, ed il vincolo

non appare comunque quale sacrificio eccessivamente gravoso per gli istanti,

sulla scorta di quanto indicato in precedenza.

19.

Quanto

fino ad ora indicato vale anche nell’ipotesi, neppure sostenuta dagli istanti

(anzi per essi vale il contrario: replica, pagina 3), per la quale le loro

proprietà fossero da considerarsi singolarmente.

In effetti, quanto già indicato per il mappale no. 630 troverebbe speculare

conferma anche in questa ipotesi, mentre per il mappale no. 1001 l’incidenza

sarebbe in tale caso addirittura irrilevante.

20.

Infine,

si ricorda che la pretesa per un eventuale riduzione del valore venale della

frazione del mappale no. 630 rimasta isolata dal resto del mappale potrà essere

fatta valere, se del caso, in sede di espropriazione formale (parziale) del

suddetto mappale (art. 11 lett. b LEspr.).

21.

Nei

procedimenti contenziosi di espropriazione materiale le spese giudiziarie e le

ripetibili sono ripartite come in una normale procedura amministrativa, ovvero

a dipendenza dell’esito della lite e del grado di soccombenza delle parti (art.

47.

e 49 nuova LPAmm; RDAT I-1994 no. 48; TRAM 20.5007.9 del

17.3.2011

c. 5.1).

Stante l’integrale reiezione dell’istanza, tasse e spese sono da caricare agli

istanti. Essi dovranno inoltre rifondere al Comune, che si è avvalso della

consulenza di un legale, ripetibili commisurate all’assistenza prestata. A tal

fine va tenuto conto dell’impegno profuso dal legale nello studio della pratica

(2 ore), nella corrispondenza (1 ora) e in conferenze (1 ora), rispettivamente

nella stesura delle memorie scritte di risposta, duplica e conclusionale (7

ore), nonché della partecipazione ad un’udienza (1 ora) e un sopralluogo (1

ora), oltre alle spese e all’IVA (8%).

Perciò le ripetibili a favore del Comune sono fissate in fr. 4’200.-, pari a 13

ore a fr. 280.-/h (fr. 3'640.-), oltre a spese ed IVA.

Per i quali motivi

richiamata la Legge di espropriazione dell’8

marzo 1971,

dichiara

e pronuncia: 1. L’istanza è respinta.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr.

950.

- sono a carico in solido degli istanti, che rifonderanno (pure in solido)

fr. 4'200.- al Comune convenuto per ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è data

facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine

di trenta giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

il Presidente supplente la

segretaria giurista

Stefano Camponovo Annalisa

Butti