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Decisione

10.2012.5

Rapimento internazionale di minori

13 luglio 2012Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i genitori vivono separati, l'autorità parentale è esercitata dal genitore con

cui vive il figlio. Tuttavia il giudice può, su fondata richiesta dell'altro

genitore, accordare nell'interesse del figlio l'autorità parentale al

richiedente per­ché la eserciti congiuntamente con l'altro genitore o

distribuire tra padre e madre le funzioni inerenti al relativo esercizio (cpv.

5).

Nel caso in esame le parti

si sono separate – come detto – il 29 gennaio 2010 e dopo di allora il

figlio è vissuto con la madre, che da quel momento ha esercitato l'autorità

parentale (art. 156 cpv. 5 prima frase del Codice civile spagnolo). E l'autorità

parentale comprende – tra l'altro (art. 154 cpv. 2 del Codice civile spagnolo)

– la facoltà di tenere il figlio con sé (tenerlos en su com­pañía), ovvero di determinarne la residenza. È vero che su questo punto

la situazione giuridica non è del tutto chiara. Secondo il parere del giudice

spagnolo membro della rete internazionale dei giudici della Conferenza dell'Aia

(sulla cui vincolatività non v'è unità di dottrina: DTF 133 III 697 in fondo), agli atti, l'autorità paren­tale rimane congiunta anche se i genitori si separano; è

solo esercitata singolarmente dal genitore con cui il figlio vive (doc. L,

primo foglio). Secondo il Tribunale federale non v'è ragione invece di

scostarsi dal chiaro testo dell' art. 156 cpv. 5 del Codice civile spagnolo, che

al riguardo non distingue fra titolarità ed esercizio, di modo che in caso di

separazione l'autorità parentale in comune sussiste solo qualora il giudice la

attribuisca congiuntamente ai genitori (sentenza 5A_441/2010 del 7 luglio 2010,

consid. 4.3.2). In concreto la questione non è tuttavia determinante

ai fini

del giudizio, poiché – comunque sia – con decisione del 24 marzo 2011 il Tribunale

di prima istanza n. 3 di __________ ha attribuito a IS 1 l'autorità parentale congiunta, omologando l'accordo del 10 marzo 2011 in cui le parti stabilivano (clausola n. 1):

La custodia del figlio PI 1 (guarda y custodia)

è attribuita alla madre, signora CV 1, mentre l'autorità parentale (patria

potestad) è esercitata dal padre e dalla madre in forma condivisa (de

forma compartida), come dispone l'art. 156 del Codice civile, motivo per

cui tutte le decisioni necessarie per risolvere questioni che riguardino

direttamente o indirettamente il minorenne saranno discusse e decise da entrambi

i genitori (serán consultadas y decididas por ambos progenitores),

sempre nel rispetto dell'interesse e del bene del figlio.

Quand'anche si presumesse

che dopo il 29 gennaio 2010 l'autorità parentale competesse alla sola madre, di

conseguenza, dopo il passaggio in giudicato della sentenza con cui Tribunale di

prima istanza n. 3 di __________ ha omologato l'autorità parentale congiunta IS

1 è stato reintegrato nelle sue facoltà. E il genitore che detiene l'autorità

parentale congiunta è – anche secondo il Tribunale federale – titolare di un

“diritto di custodia” secondo l'art. 5 lett. a della Convenzione

dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori, per lo

meno ove benefici di un diritto di visita (sentenza 5A_441/2010 del 7 luglio

2010, loc. cit.). Ciò che è pacifico nella fattispecie, l'intera clausola n. 2

della convenzione omologata dal Tribunale di prima istanza n. 3 di __________

vertendo sulla disciplina delle relazioni personali tra padre e figlio (sopra,

lett. B). In simili condizioni, dandosi custodia parentale congiunta, CV 1 non poteva

più decidere unilateralmente di trasferire il figlio in Svizzera. Doveva

ottenere l'assenso di IS 1 e, di fronte a un presumibile rifiuto, rivolgersi al giudice. Agendo di sua sola iniziativa, essa

ha trasferito illecitamente il figlio all'estero (nel senso dell'art. 3 cpv. 1

lett. a della nota Convenzione). La convenuta fa valere che l'istante

sapeva delle sue intenzioni fin dall'11 maggio 2011 (sopra, lett. C), ma non pretende

che le abbia approvate. Anzi, tre giorni dopo quell'11 maggio 2011 IS 1

aveva già sporto denuncia

alla Guardia Civil.

6. Non si disconosce

che per essere considerato “illecito” il trasferimento di un

minorenne deve ledere non solo un diritto di custodia, ma un diritto di

custodia “esercitato di fatto” (art. 3 cpv. 1 lett. b). Al proposito

non bisogna mostrarsi però troppo severi. Intanto tale requisito è presunto ove

il detentore del diritto di custodia (secondo l'art. 5 della Convenzione)

promuova un'istanza di ritorno, la mancanza di una custodia effettiva

ravvisandosi soltanto ove appaia manifesto che il titolare non si occupava del

figlio, rinunciando a tale diritto (DTF 133 III 699 consid. 2.2.1). Nella

fattispecie poi IS 1 risulta avere sempre visitato il figlio anche dopo

la separazione da CV 1 (doc. BB), fosse pure con qualche

irregolarità (come sostiene la convenuta) dovuta alla distanza, e consta avere

versato sin dalla separazione il contributo alimentare per il figlio omologato poi

dal Tribunale di prima istanza n. 3 di __________ (doc. N), almeno finché il

bambino non è stato portato in Svizzera. Sull'art. 3 cpv. 1 lett. b della Convenzione

non soccorre pertanto attardarsi.

7. Appurato

un illecito trasferimento all'estero (nell'accezione dell'art. 1 lett. a della

Convenzione), lo Stato richiesto ordina il ritorno immediato del minore, a meno

che l'istante “non esercitasse di fatto il diritto di custodia all'epoca del

trasferimento” oppure avesse approvato o ratificato il trasferimento (art. 13 cpv.

1 lett. a della Convenzione). Siffatta eventualità è già stata scartata e al

proposito non giova ripetersi. Lo Stato richiesto può rifiutare il rientro,

inoltre, qualora vi sia “grave pericolo che il ritorno esponga il minore a un

pericolo fisico o psichico, ovvero lo metta altrimenti in una situazione

intollerabile” (art. 13 cpv. 1 lett. b della Convenzione). Anche tale riserva dev'essere

interpretata restrittivamente (sentenza del Tribunale federale 5A_583/2009 del

10 novembre 2009, consid. 4 con richiami). Estremi del genere si

riscontrano solo se il collocamento presso il genitore richiedente

non risponda manifestamente all'interesse del minore (art. 5 lett. a LF-RMA),

se il genitore rapitore, tenuto conto di tutte le circostanze, non sia in grado

di prendersi cura del minore nello Stato in cui il minore aveva la dimora

abituale immediatamente prima del rapimento, o ciò non possa ragionevolmente

essere preteso da lui (art. 5 lett. b LF-RMA), e se il collocamento presso

terzi non risponda manifestamente all'interesse del minore (art. 5 lett. c

LF-RMA). I tre presupposti sono cumulativi (sentenza del Tribunale

federale 5A_583/2009 del 10 novembre 2009, loc. cit.).

Ove il

collocamento presso il genitore richiedente non risponda all'interesse del minore,

in altri termini, occorre verificare se l'altro genitore non possa

riaccompagnare il figlio egli medesimo, il collocamento presso terzi costituendo

unicamente un'ultima ratio. Non si può esigere che il genitore

rapitore torni con il figlio nello Stato richiedente se rischia la prigione o intrattiene

in Svizzera una relazione familiare molto intensa, ad esempio in seguito a un

nuovo matrimonio o allo stato di necessità in cui versa un altro membro della sua

famiglia. Sussistono ulteriori casi in cui, valutate tutte le circostanze, non

si può ragionevolmente pretendere che il genitore rapitore si prenda cura del

figlio nello Stato in cui ha vissuto immediatamente prima del trasferimento. Si

tratta però di situazioni d'emergenza in cui non si può oggettivamente esigere da

lui un ritorno nel paese dell'ultima dimora abituale del figlio per attendervi

la disciplina definitiva dell'autorità parentale. Non basta che quel genitore si

opponga a tornare nello Stato richiedente. È necessario – per esempio – che manchi

la garanzia di un'accoglienza sicura e finanziariamente sopportabile o che il

genitore istante non possa manifestamente assumere l'affidamento del minore o

non possa ottenerlo in via giudiziale, mentre l'altro genitore è quello che esercita

in via primaria il diritto di custodia. Imporre al genitore rapitore di

rientrare nel paese di partenza in frangenti del genere per attendere la

decisione giudiziaria che gli conferisca l'autorità parentale e gli permetta di

ritrasferirsi – questa volta legittimamente – in Svizzera con il figlio costituirebbe

un vano formalismo. Il solo fatto che la situazione dopo il rientro nello Stato

richiedente non sia chiara non è sufficiente tuttavia per connotare una situazione

intollerabile che osti al rientro del minore (sentenza

del Tribunale federale 5A_583/2009 del 10 novembre 2009, loc. cit.).

a) Nel

caso in rassegna il collocamento di PI 1 presso il padre non risponde all'interesse del figlio, che ha meno di quattro anni e

che con il solo padre non è mai vissuto (analogamente: sentenza del Tribunale

federale 5A_583/2009 del 10 novembre 2009, consid. 4.3 con rinvio). Inoltre la Convenzione

dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori mira a

ripristinare lo status quo ante, che per il figlio è quello di abitare a

__________, non ad __________. Nelle circostanze descritte occorre verificare pertanto

se CV 1 non possa riaccompagnare lei stessa il figlio a __________. L'idoneità della soluzione offerta dall'istante

(casa di abitazione ad __________ per un lasso di tempo transitorio) va presa

in considerazione solo nel caso in cui ciò non risulti fattibile. Ora, non è dato

a divedere – né la convenuta spiega – perché non le sarebbe ragionevolmente

possibile riportare il figlio nel luogo dal quale l'ha illecitamente

trasferito. Allorché abitava a __________, del resto, essa versava in condizioni

economiche sostanzialmente identiche alle attuali (percepiva la rendita LAINF

di circa fr. 1700.– mensili e il contributo alimentare di € 180.– per il

figlio), stato di cose ch'essa non pretende finanziariamente insopportabile. Né

essa consta intrattenere in Svizzera una relazione familiare molto intensa che

le impedisca di tornare in Spagna, le condizioni di salute di sua madre non risultando

implicare una sua presen­za costante. Si aggiunga che a __________ la convenuta

non sembra nemmeno avere grandi progetti, la sua aspettativa consistendo nel trovare

un appartamento finanziato dalla pubblica assistenza. Quanto alla curatrice del

figlio, essa non ravvisa alcun serio rischio né per la madre né per PI 1 in caso di rientro a __________, sempre che i due non siano separati (verbale del 15 giugno 2012,

pag. 3 in basso). Ciò posto, nulla induce a concludere

che il ritorno in Spagna esponga il minorenne a un grave pericolo fisico o

psichico, “ovvero lo metta altrimenti in una situazione intollerabile”.

b) Si riconosce che – come detto – un genitore non può essere tenuto a

tornare nel Paese di partenza se rischia una pena detentiva che gli impedirebbe

di accudire al figlio (il principio non è tuttavia è assoluto: sentenza del

Tribunale federale 5A_583/2009, consid. 4.3.3 in fine; FamPra.ch 10/2009 pag.

797). E nella fattispecie CV 1 è sotto inchiesta a __________

per l'avvenuto trasferimento di PI 1 in Svizzera. Ma a parte il fatto che ciò

non fa necessariamente presumere l'irrogazione di una pena privativa della

libertà, l'istante ha reso sufficientemente verosimile che qualora la convenuta

riportasse il figlio in Spagna la Procuratrice pubblica incaricata chiederà alla

Corte di __________ l'archiviazione del procedimento (doc. GG), come chiederà al

Tribunale di prima istanza n. 3 di __________ la revoca della multa inflitta a CV

1 (doc. FF). Nemmeno sotto questo profilo il rientro a __________ appare dunque

esporre il figlio a un grave pericolo fisico o psichico, ovvero metterlo

altrimenti in una situazione intollerabile.

c) Obietta

la convenuta di non avere i mezzi per tornare in Spa­gna, dove da oltre un anno

non ha più contatti con nessuno, senza dimenticare che il figlio non parla lo

spagnolo e che, come cittadino svizzero domiciliato in Svizzera, PI 1 non può

essere tenuto a espatriare. Le ultime due argomentazioni sono prive di consistenza.

Che il figlio non parli lo spagnolo non è vero, la curatrice del bambino avendo

accertato il contrario (lettera del 18 giugno 2012 a questa Camera). Che un minorenne svizzero non possa essere tenuto a lasciare la Svizzera è un

convincimento erroneo alla luce di quanto prevede la nota Convenzione dell'Aia, la quale non impedisce che – dandosene i

requisiti – anche un minorenne avente la cittadinanza dello Stato richiesto può

essere fatto rientrare nello Stato richiedente. Per quel che è delle spese

legate al ritorno, qualora non fosse in grado di provvedere la convenuta potrà

rivolgersi all'autorità di esecuzione giusta l'art. 12 cpv. 1 LF-RMA (che nel

Ticino è l'autorità di vigilanza sulle tutele: art. 10 cpv. 3 del regolamento

d'applicazione della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele

e curatele: RL 4.1.2.2.1), cui incombe di attuare le decisioni della Camera sugli aspetti civili del rapimento internazionale

dei minori. La mancanza di mezzi da parte del genitore rapitore o la modesta

cerchia di suoi conoscenti nello Stato di partenza non è un motivo, in ogni modo,

per disattendere gli obblighi derivanti dalla Convenzione.

8. Tutto

ponderato, in definitiva non si scorgono estremi per rifiutare il ritorno di PI

1 a __________. Piuttosto occorre tenere conto del fatto che in quel luogo il minorenne

non ha più un alloggio e che nelle circostanze descritte il termine di un mese

generalmente fissato in caso di rientro (v. sentenza del Tribunale federale

5A_583/2009 del 10 novembre 2009, dispositivo n. 1) va adeguatamente protratto,

CV 1 dovendo ritrovare un'abitazione per sé e il

figlio. Proprio per tale motivo l'Autorità di vigilanza sulle tutele va

incaricata di assistere la convenuta, accertando ch'essa ritrovi a __________ una sistemazione idonea, il

ritorno del figlio non dovendo avvenire in condizioni di precarietà. L'istante

chiede, da parte sua, che l'ordine alla convenuta sia impartito con

l'ingiunzione dell'art. 292 CP. Tale comminatoria però non va applicata in

maniera sistematica e indiscriminata, ma solo ove sussistano indizi per presumere

che l'ordine del giudice sarà ignorato (RtiD I-1998 pag. 160 consid. 4). Nulla

induce a supporre nella fattispecie che la convenuta abbia a disattendere il giudizio

di questa Camera, senza dimenticare che l'art. 292 CP potrà ancora essere comminato

in sede esecutiva (art. 343 cpv. 1 lett. a CPC). IS 1 insta altresì perché sia

ordinato alla polizia cantonale di aiutarlo a ottenere la consegna del figlio

ai fini del rientro. Si tratta una volta ancora di una misura d'esecuzione

prematura, l'ipotesi che la convenuta non intenda portare lei stessa il figlio

in Spagna riconducendosi a mera speculazione. Dovesse verificarsi un'evenienza

del genere, IS 1 potrà sempre chiedere a questa Camera l'emanazione di

provvedimenti precisi e puntuali che dovessero rivelarsi necessari per eseguire

la sentenza.

9. Dopo

la chiusura del dibattimento finale, il 25 giugno 2012,

l'istante

ha presentato a questa Camera una nuova domanda di provvedimenti cautelari,

chiedendo una volta ancora che CV 1 sia tenuta a

consegnare al Tribunale d'appello tutti i documenti di legittimazione del figlio,

oltre ai propri. Egli non invoca tuttavia alcun fatto nuovo che giustifichi la

domanda, salvo esprimere “il timore che la madre, avendo compreso solo dopo l'udienza

la portata e la gravità del suo gesto, non accetti di sottoporsi a un eventuale

giudizio di rimpatrio, attuando un'ulteriore sottrazione di minore durante

l'attesa della sentenza o dopo la sua prolazione”. Se così fosse, nondimeno, il

deposito dei docu­menti andrebbe ordinato sistematicamente a tutti i genitori

che, portato il figlio in Svizzera, fossero confrontati a una richiesta di

rientro. Come questa Camera ha già spiegato più volte, invece, il deposito

cautelare di documenti d'identità è una misura assicurativa

ammissibile ove appaia opportuna, ido­nea e proporzionata al caso specifico

(DTF 135 III 574). Dove potrebbe riparare fuori della

Svizzera CV 1, cittadina svizzera nata a __________ con residenza presso la

madre a __________, l'istante non dice. Fa notare che la convenuta è anche

cittadina serba, ma non pretende ch'essa abbia parenti dai quali potrebbe recarsi

in Serbia (con il rischio di essere ricercata anche in quel Paese, la Serbia

avendo ratificato a sua volta la Convenzione dell'Aia sugli

aspetti civili del rapimento internazionale

dei minori). Insistere per l'emanazione di

provvedimenti cautelari senza concreti elementi oggettivi a sostegno è un esercizio infruttuoso.

10. La

procedura con cui è chiesto il rientro di un minorenne è gratuita (art. 26 cpv.

Considerandi

2.

della citata Convenzione dell'Aia, art. 14 LF-RMA). In esito all'attuale

sentenza non si prelevano dunque spese processuali. Né la Svizzera né la Spagna

avendo formulato riserve all'art. 26 cpv. 3 della menzionata Convenzione, non è

possibile nemmeno assegnare ripetibili alla parte vittoriosa (sentenza del

Tribunale federale 5A_119/2011 del 29 marzo 2011, consid. 8.3).

La richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'istante va accolta.

Da un lato l'indigenza di IS 1 appare verosimile (doc.

Q e R), seppure la Spagna non sembri avergli conferito analogo beneficio per il

procedimento in patria (doc. FF), dall'altra l'istanza

di ritorno non poteva certo dirsi sprovvista di esito favorevole. Per quel che

è dell'indennità spettante alla patrocinatrice d'ufficio, quest'ultima espone

un onorario di fr. 4700.– e spese per fr. 933.– (cancelleria, fotocopie,

postali e telefoniche). L'ammontare dell'onorario, corrispondente a poco più di

26.

ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL

3.1.1.7

), può dirsi legittimo. La stesura dell'istanza (14 pagine) e della

replica (8 pagine accluse al verbale d'udienza) giustificano le 11 ore di

lavoro esposte, cui si aggiungono 3 ore di udienza. La ricerca della copiosa documentazione

necessaria, le oltre 20 lettere (per posta elettronica) all'avvocato del

cliente in Spagna e all'autorità centrale svizzera, come pure un colloquio di 2

ore con il cliente medesimo sostanziano inoltre il dispendio delle altre 12 ore.

Non possono essere approvate per contro le spese di fr. 933.–, che in regime di

assistenza giudiziaria non devono superare il 10% dell'onorario (art. 6 cpv. 1

del citato regolamento), principio che va rispettato anche nella fattispecie.

Considerato il tasso dell'IVA all'8%, l'indennità di patrocinio va fissata così

in fr. 5600.– arrotondati.

CV 1 risulta a sua volta indigente, i suoi soli redditi consistendo

nella citata rendita LAINF di circa fr. 1700.– mensili, mentre il contributo

alimentare di € 180.– mensili spetta al figlio. Invitata a esprimersi per

scritto sui provvedimenti cautelari chiesti da IS 1 e sul merito dell'istanza,

essa ha dovuto far capo a un legale. Anche la convenuta va ammessa di

conseguenza al beneficio del gratuito patrocinio. Ora, in mancanza di una nota

professionale (che incombeva al rappresentante produrre: sentenza del Tribunale

federale 2C_421/2011 del 9 gen­naio 2012, consid. 9.3), occorre procedere per

apprezzamento. In concreto il legale ha redatto le osservazioni alle richieste

cautelari (5 pagine) e al merito dell'istanza (4 pagine), ha partecipato all'udienza,

ha verosimilmente tenuto qualche colloquio con la cliente e scritto qualche

lettera, almeno per procurarsi la documentazione agli atti. Tenuto conto di

ciò, un avvocato ragionevolmente speditivo non avrebbe verosimilmente profuso

nell'assolvimento di un simile mandato più di una decina d'ore di lavoro

(retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i

casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), cui si

aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA (8%).

L'indennità di patrocinio va fissata dunque in fr. 2200.– arrotondati.

La nota

professionale emessa dalla curatrice del figlio comprende un onorario di fr.

1635.

– (pari sostanzialmente a 9 ore di lavoro) e spese per fr. 73.–,

esenti da IVA. Si tratta di una retribuzione adeguata e ragionevole per

rapporto all'opera svolta. Va quindi approvata in fr. 1708.–. Infine va

approvata la nota professionale dell'interprete __________ (art. 30 cpv. 1 LTG),

la quale ha presenziato all'udienza, traducendo dall'italiano allo spagnolo e

viceversa. Il compenso di fr. 210.– è conforme alla tariffa fissata per 5 ore

di lavoro dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 3569 del 12 luglio 2005. La

nota professionale della mediatrice chiamata a tentare la conciliazione delle

parti sarà tassata con decisione separata.

11.

L'odierna sentenza va comunicata anche all'Ufficio federale di giustizia

(art. 8 cpv. 3 LF-RMA). Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro di essa sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è proponibile relativamente al ritorno

di minorenni (art. 100 cpv. 2 lett. c LTF; DTF 133 III 584) senza riguardo a questioni

di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'istanza

è parzialmente accolta, nel senso che è ordinato a CV 1

di assicurare il ritorno del figlio PI 1 a __________ (Spagna) entro il 31 agosto 2012.

2. L'Autorità

di vigilanza sulle tutele è incaricata di verificare l'esecuzione della decisione

e di assistere – ove occorra – la convenuta, accertando

ch'essa ritrovi a __________

una sistemazione logistica idonea.

3. Non si

riscuotono spese processuali né si assegnano ripetibili.

4. IS 1

è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio da parte dall'avv.

PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per l'istante

alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 5600.– complessivi.

5. CV 1 è

ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv.

PA 2. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per la convenuta al patrocinatore

d'ufficio un'indennità di fr. 2200.– complessivi.

6. La nota

d'onorario della curatrice di rappresentanza è approvata in fr. 1708.–. Lo

Stato del Cantone Ticino ne corrisponderà l'ammontare all'avv. RA 1.

7. La nota

d'onorario dell'interprete è approvata in fr. 210.–. Lo Stato del Cantone Ticino ne corrisponderà l'ammontare a __________.

8. Notificazione:

– ;

– ;

– ;

– Divisione degli interni,

Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;

– Stato del Cantone Ticino,

Ufficio dell'incasso e delle pene al-ternative, Torricella (dispositivi n. 4,

5, 6 e 7, in estratto);

Ufficio federale di giustizia, Sezione

diritto internazionale privato.

Comunicazione

a , Viganello (dispositivo n. 7, in estratto).

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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