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Decisione

10.2013.1-1

Espropriazione formale - bosco - diritto di superficie

4 dicembre 2013Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i dati seguenti:

Comune di __________ (zona boschiva)

mapp. nr.

mq

località

fr./mq

iscr. a RF

6

1’234

__________

1.22

10.10.1997

164

5’278

__________

0.11

10.10.1997

180, 181

14’786

__________

5.07

16.01.2004

722, 723, 731

5’908

__________

2.96

29.09.2004

938

8’242

__________

1.15

14.12.2012

Le part. no. 722/723/731 e 938 sono ubicate a monte

del nucleo di __________; le altre si trovano grosso modo nel territorio che

qui interessa, a nord della zona residenziale __________, in collina (mapp. no.

6 e 164) e nei pressi del lago, lungo la strada cantonale __________ (mapp. no.

180 e 181). La media generale dei valori è di ca. fr. 2.- il mq.

Comune di __________ (zona boschiva e

agricola)

mapp.nr.

mq

località

fr./mq

Iscr. a RF

255

925

scorporo

__________

2.50

06.02.1996

513

3’895

scorporo

__________

2.50

06.02.1996

406

3’090

__________

4.-

21.04.1997

280

844

__________

100.-

28.07.1998

410

6’452

__________

1.08

18.12.1998

538

4’923

__________

3.05

24.10.2003

616

760

__________

236.84

05.07.2004

643

2’009

__________

49.78

06.10.2005

109

1’427

__________

12.89

29.08.2006

114

435

__________

13.03

29.08.2006

269

359

__________

2.79

17.12.2007

222

1’846

__________

25.-

29.04.2010

100, 191, 196, 366,

391, 435

46’508

__________

0.58

20.12.2010

191, 196, 366, 391,

435

37’739

__________

0.32

04.09.2013

290

251

scorporo

Considerandi

__________

75.

-

04.09.2013

Le proprietà sono sparse sulla collina nel territorio

a nord-est del nucleo di __________. Alcune si distinguono per essere state alienate

a prezzi decisamente elevati se soltanto si considera che i valori normalmente

assegnati alle superfici boschive raggiungono un massimo di fr. 5.- il mq (cfr.

RDAT I-1999 no. 34; TRAM 50.2007.1 del 22.5.2007 e conseguente

sentenza del TF 1C_173/2007 del 14.9.2007). Alienazioni che, ad un esame

più attento, non possono dirsi esenti dall’influsso di componenti soggettive o

comunque insolite. In particolare, per quanto riguarda i mapp. no. 280, 616 e

222, si rileva che gli acquirenti erano già proprietari di fondi confinanti

edificati, e dunque avevano un evidente interesse all’acquisto in quanto ha

permesso loro di usufruire di una più ampia superficie verde di sfogo. Allo

stesso modo il mapp. no. 643 è servito ad ingrandire il giardino dello stabile

al mapp. no. 601 al quale è stato riunito (cfr. d.g. 22613 del 6.10.2005). I

mapp. no. 109, 114 e 290 sono invece assegnati alla zona agricola la quale, già

di per sé stessa, ravvisa normalmente valori superiori rispetto a quella

boschiva; inoltre, il primo era già occupato da un edificio di 49 mq al momento

della compravendita, il secondo è stato acquistato da un parente del venditore ed

il terzo dal Comune in vista di una sistemazione stradale. In sostanza le

suddette transazioni si riconducono a contesti particolari che, verosimilmente,

hanno indotto gli acquirenti a non attenersi a criteri puramente oggettivi nel

fissare i prezzi di compravendita; perciò non entrano in considerazione ai fini

dell’estimo.

Per il resto il valore medio dei terreni boschivi si situa, anche nel Comune di

__________, attorno a fr. 2.- il mq.

4.3

Il mapp. no. 195 è un terreno alquanto scosceso, con rocce affioranti ed

un bosco misto costituito da una flora arbustiva non legnosa intercalata a

poche piante ad alto fusto, essenzialmente querce, alcuni castagni e molte robinie,

specie quest’ultima ritenuta invasiva. Quindi – a differenza, ad esempio, di

una selva castanile o di un bosco in ricrescita – non presenta alcun pregio particolare

ed è adatto solamente per la produzione di legna da ardere. Inoltre, per quanto

si è potuto constatare in sede di sopralluogo, esso è lasciato allo stato completamente

naturale, con il sottobosco infestato da vegetazione incolta e ramaglie (cfr. fotografie).

Il fondo è accessibile a piedi, a partire dalla strada comunale, grazie al sentiero che costeggia tutto il suo confine

meridionale e che, all’occorrenza, è percorribile

con carriole a motore. In definitiva si tratta di una proprietà priva di

qualità degne di nota ed il cui sfruttamento, vista la destinazione e

l’orografia, è alquanto limitato. Si aggiunga poi che il miglior uso di un terreno di natura boschiva

dipende, di regola, dalla possibilità, per il proprietario, di procedere ad un dissodamento

(Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 118), intervento che di norma è

vietato salvo deroghe eccezioni (art. 5 LFo; RtiD II-2008 no. 74). Ritenuto

che gli espropriati non dispongono di una tale autorizzazione, un miglior uso non

è ipotizzabile. Pertanto può essere concluso che il valore della particella raggiunga

la quotazione media accertata sopra di fr. 2.- il mq. Importo, questo, che

tutto sommato pare adeguato alla situazione ed è ragionevole anche per

confronti con i mapp. no. 180/181 di __________, che sono contigui al lago ed

alla strada cantonale (mapp. no. 27), nonché con i mapp. no. 255/513, 269 e 406 di __________ che sono provvisti di

accessi veicolari diretti siccome confinanti, rispettivamente, con una strada privata

coattiva (mapp. no. 259) e con la strada cantonale (mapp. no. 412 e 339).

5.

Stabilito il valore della

particella, occorre valutare l’incidenza delle servitù espropriate (cfr.

consid. 3). Il diritto di superficie interessa un’area più o meno rettangolare

di 971 mq vicino al confine sud-est del fondo; su di essa, immediatamente a

monte del sentiero, è prevista la posa di una rete paramassi. In tal modo gli

espropriati perdono la libera disponibilità della superficie gravata e si

vedono parzialmente ostruito dall’impianto il fronte verso il sentiero. Ciò

nonostante, vista la natura e la situazione della particella, le ripercussioni non

sono particolarmente penalizzanti. Bisogna infatti considerare che, lungo tutto

il fronte, l’accesso dal sentiero non è già dei migliori poiché il terreno è

impervio e roccioso, e quindi di per sé stesso difficilmente agibile; senza

contare la boscaglia incolta che, evidentemente, concorre a pregiudicarne

l’agibilità. Semmai, nel caso di interventi di pulizia, potrebbe risultare più

laborioso trasportare la vegetazione verso la parte libera del fronte, anche

se, per la verità, si tratta di un’eventualità teorica poiché il bosco non si

presenta affatto curato e mantenuto. D’altra parte il diritto di superficie è

circoscritto ad un’area ben definita mentre tutto il resto del fondo rimane

liberamente fruibile, e la rete paramassi non crea particolari o maggiori

disturbi rispetto a qualsiasi altro impianto analogo posato altrove in

territorio boschivo.

La servitù di passo pedonale e veicolare, intesa a garantire l’accesso

all’opera, concerne la stessa porzione gravata dal diritto di superficie come

anche il sentiero che si snoda sul mapp. no. 195 e su altri sedimi privati. Tale

sentiero è asfaltato, nel piano del traffico è parte integrante della rete dei

sentieri e percorsi pedonali, e di fatto è già liberamente accessibile al

pubblico e percorribile senza restrizioni da chiunque; il tracciato è peraltro

già gravato da un diritto di passo pubblico a favore del Comune iscritto nel

registro fondiario (cfr. verbale 9.5.1980).

Considerate tali circostanze, le servitù imposte al mapp. no. 195 incidono in minima

parte sulla destinazione d’uso del fondo, certamente non in misura superiore al

25% del suo valore. Perciò l’indennità può essere fissata cts. 50 il mq.

L’importo preteso dagli espropriati (fr. 10'000.-) – che si ispira

all’indennità versata in altra sede dall’__________ per la posa di cavi

sotterranei – è palesemente eccessivo ed ingiustificato alla luce dei criteri

d’estimo (cfr. consid. 3) e dei valori di mercato ai quali il Tribunale deve

attenersi.

6.

L’indennità espropriativa è

completata con gli interessi al saggio usuale a decorrere dalla data

dell’immissione in possesso (art. 52 cpv. 3 Lespr). Detto saggio usuale

corrisponde, per decisione del 9.11.2009 del Tribunale amministrativo federale,

al tasso ipotecario di riferimento nei contratti di locazione. Pertanto in

concreto sono dovuti i seguenti interessi:

- del 2.25% dal 26.4.2013 al 2.9.2013

- del 2% dal 3.9.2013 in poi

7.

Gli espropriati pretendono di

essere esonerati dal pagamento di contributi di miglioria per le opere di

premunizione. Tale questione esula, tuttavia, dalla presente vertenza e

pertanto la domanda non può che essere respinta. Restano naturalmente riservati

i diritti dei proprietari da esercitarsi, se del caso, nell’ambito di

un’eventuale procedura impositiva che il Comune dovesse avviare a norma della

Legge sui contributi di miglioria.

8.

La tassa di giustizia e le spese

sono a carico dell’ente espropriante (art. 73 Lespr) con l’obbligo di rifondere

agli espropriati, patrocinati da un legale, un’equa indennità per ripetibili.

Per

i quali motivi

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia 1. Per l’espropriazione formale di diritto di

superficie su mq 971 del mapp. no. 195 di __________ per realizzare l’opera di

premunizione, nonché di un diritto di passo pedonale e con ogni veicolo, per la

realizzazione, la manutenzione come pure l’estensione e/o il risanamento

dell’opera in oggetto, l’ente espropriante verserà agli espropriati

un’indennità di cts. 50 il mq.

2.

L’indennità

espropriativa è completata con gli interessi ai seguenti saggi annui:

- del 2.25% dal 26.4.2013 al 2.9.2013

- del 2% dal 3.9.2013 in poi

3.

La

richiesta di esonero dai contributi di miglioria è respinta ai sensi dei

considerandi.

4.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere agli

espropriati fr. 600.- per ripetibili.

5.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

6.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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