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Decisione

10.2013.3

Espropriazione materiale – non-attribuzione alla zona edificabile di un fondo non completamente urbanizzato ed inedificato

23 ottobre 2014Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i quali motivi

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia 1. L’istanza di indennizzo per espropriazione

materiale è respinta.

2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 800.-

sono a carico dell’istante, la quale rifonderà inoltre al Comune fr. 2'000.- per

ripetibili.

3. Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

Considerandi

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente la

segretaria giurista

Margherita

De Morpurgo Annalisa Butti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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