10.2014.1
Espropriazione formale – legittimazione ad avviare la procedura di espropriazione formale
12 febbraio 2014Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
10.2014.1
Lugano
12 febbraio 2014
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
arch. Giancarlo Fumasoli
ing. Eraldo Pianetti
segretario giudiziario
Enzo Barenco
statuendo sull’istanza presentata il 3 febbraio 2014 da
ISES 1
rappr. dall’ RA 1
contro
COEP 1
rappr. dalRA 2
intesa ad ottenere l’avvio di una procedura per l’esproprio formale
temporaneo di un diritto di passo pubblico sul mapp. no. 478 RFD di __________
mediante versamento di una piena indennità,
letti ed esaminati gli atti,
considerato, in fatto ed in diritto
che ISES 1 è proprietario del mapp. no. 478
sito nel Comune di __________. Il fondo ha una superficie di 183 mq in parte
prativa ed in parte asfaltata (cfr. estratto SIFTI);
che, mediante scritto del 3.3.2014 a questo
Tribunale, ISES 1 si duole dell’uso abusivo quale strada della superficie
asfaltata di cui alla part. no. 478; la stessa sarebbe infatti inserita nella
zona residenziale estensiva del PR e libera da vincoli. Egli rileva che il
Municipio, oltre a negare la licenza edilizia per cintare il terreno, ha pure
rifiutato di avviare una procedura per l’esproprio formale temporaneo di un diritto
di passo pubblico in attesa della realizzazione della strada di PR prevista
nelle vicinanze. Il proprietario prosegue affermando di essersi rivolto,
pertanto, alla Sezione degli enti locali affinché imponesse al Comune l’avvio
della procedura espropriativa. La Sezione ha tuttavia negato la propria
competenza ad intervenire sostenendo, in particolare, che “la procedura di
espropriazione formale avviene su istanza dell’ente espropriante oppure
dell’espropriato, la quale dovrà essere inoltrata al Tribunale delle
espropriazioni a cui toccheranno le valutazioni e i giudizi del caso” e che
toccherebbe “all’istante valutare se adire il Tribunale delle espropriazioni
Considerandi
in applicazione dei disposti della Legge di espropriazione”. Pur dubitando
di tali indicazioni, ISES 1 chiede di conseguenza a questo Tribunale l’avvio di
una procedura per l’esproprio formale temporaneo di un diritto di passo
pubblico sul mapp. no. 478 mediante rifusione di una piena indennità;
che l’istanza può essere decisa sulla base
degli atti;
che legittimati ad avviare una procedura di
espropriazione formale sono unicamente i titolari del diritto di espropriazione
designati nella legge, ovvero il Cantone ed i Comuni nell’ambito della loro
giurisdizione (art. 2 cpv. 1 Lespr) nonché gli enti di diritto pubblico, ed
eventualmente di diritto privato, ai quali il Consiglio di Stato abbia
conferito il diritto di espropriazione (art. 2 cpv. 2 e 3, 3 cpv. 1 Lespr; Hess/Weibel,
Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, p. 360 ss; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, no. 1224 ss);
che il privato cittadino ha diritto di adire
il giudice delle espropriazioni solo dopo l’apertura di una procedura di
espropriazione formale per notificare le sue pretese nel termine di
pubblicazione degli atti (art. 24 ss Lespr), o reclamare indennità tardive
(art. 32 Lespr). All’occorrenza egli ha, inoltre, il diritto di promuovere una
causa dinanzi al Tribunale di espropriazione qualora intenda rivendicare
un’indennità per titolo di espropriazione materiale (art. 39 Lespr), o la
retrocessione di un fondo precedentemente espropriato (art. 61 ss Lespr). Può
anche chiedere l’apertura di una procedura di espropriazione formale dei suoi
diritti di difesa sgorganti dai rapporti di vicinato quando si ritenga leso
dall’uso o dalla costruzione di un’opera pubblica (art. 5 cpv. 1 LEspr; RtiD
I-2006 no. 23). Ipotesi, queste, che non si avverano nella fattispecie;
che, stante tale quadro legislativo, il
Tribunale di espropriazione non ha competenza alcuna per imporre ad un Comune –
o ad un qualsiasi altro ente – di esercitare il diritto di espropriazione, e
segnatamente di dare avvio ad una procedura di espropriazione formale (DTF
102.
Ib 57 c. 3a). Secondo dottrina e giurisprudenza un tale obbligo potrebbe
essere impartito, se del caso, solo dall’autorità competente a conferire il
diritto di espropriazione o dall’autorità investita del potere di vigilanza
sull’ente espropriante (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., no. 1226 e Moor,
Droit administratif, vol. III, 1992, p. 424 con rinvii giurisprudenziali; TRAM
no. 50.2001.00020 dell’11.1.2002);
che di conseguenza l’istanza dev’essere respinta.
Per i quali motivi
richiamata la Legge di espropriazione dell’8
marzo 1971,
dichiara
e pronuncia 1. L’istanza è respinta.
2.
Non si prelevano né tassa di giustizia né
spese.
3.
Contro la presente decisione è data
facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine
di trenta giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di
espropriazione
la Presidente Il
segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo
Barenco