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Decisione

10.2014.1

Espropriazione formale – legittimazione ad avviare la procedura di espropriazione formale

12 febbraio 2014Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

10.2014.1

Lugano

12 febbraio 2014

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

arch. Giancarlo Fumasoli

ing. Eraldo Pianetti

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo sull’istanza presentata il 3 febbraio 2014 da

ISES 1

rappr. dall’ RA 1

contro

COEP 1

rappr. dalRA 2

intesa ad ottenere l’avvio di una procedura per l’esproprio formale

temporaneo di un diritto di passo pubblico sul mapp. no. 478 RFD di __________

mediante versamento di una piena indennità,

letti ed esaminati gli atti,

considerato, in fatto ed in diritto

che ISES 1 è proprietario del mapp. no. 478

sito nel Comune di __________. Il fondo ha una superficie di 183 mq in parte

prativa ed in parte asfaltata (cfr. estratto SIFTI);

che, mediante scritto del 3.3.2014 a questo

Tribunale, ISES 1 si duole dell’uso abusivo quale strada della superficie

asfaltata di cui alla part. no. 478; la stessa sarebbe infatti inserita nella

zona residenziale estensiva del PR e libera da vincoli. Egli rileva che il

Municipio, oltre a negare la licenza edilizia per cintare il terreno, ha pure

rifiutato di avviare una procedura per l’esproprio formale temporaneo di un diritto

di passo pubblico in attesa della realizzazione della strada di PR prevista

nelle vicinanze. Il proprietario prosegue affermando di essersi rivolto,

pertanto, alla Sezione degli enti locali affinché imponesse al Comune l’avvio

della procedura espropriativa. La Sezione ha tuttavia negato la propria

competenza ad intervenire sostenendo, in particolare, che “la procedura di

espropriazione formale avviene su istanza dell’ente espropriante oppure

dell’espropriato, la quale dovrà essere inoltrata al Tribunale delle

espropriazioni a cui toccheranno le valutazioni e i giudizi del caso” e che

toccherebbe “all’istante valutare se adire il Tribunale delle espropriazioni

Considerandi

in applicazione dei disposti della Legge di espropriazione”. Pur dubitando

di tali indicazioni, ISES 1 chiede di conseguenza a questo Tribunale l’avvio di

una procedura per l’esproprio formale temporaneo di un diritto di passo

pubblico sul mapp. no. 478 mediante rifusione di una piena indennità;

che l’istanza può essere decisa sulla base

degli atti;

che legittimati ad avviare una procedura di

espropriazione formale sono unicamente i titolari del diritto di espropriazione

designati nella legge, ovvero il Cantone ed i Comuni nell’ambito della loro

giurisdizione (art. 2 cpv. 1 Lespr) nonché gli enti di diritto pubblico, ed

eventualmente di diritto privato, ai quali il Consiglio di Stato abbia

conferito il diritto di espropriazione (art. 2 cpv. 2 e 3, 3 cpv. 1 Lespr; Hess/Weibel,

Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, p. 360 ss; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, no. 1224 ss);

che il privato cittadino ha diritto di adire

il giudice delle espropriazioni solo dopo l’apertura di una procedura di

espropriazione formale per notificare le sue pretese nel termine di

pubblicazione degli atti (art. 24 ss Lespr), o reclamare indennità tardive

(art. 32 Lespr). All’occorrenza egli ha, inoltre, il diritto di promuovere una

causa dinanzi al Tribunale di espropriazione qualora intenda rivendicare

un’indennità per titolo di espropriazione materiale (art. 39 Lespr), o la

retrocessione di un fondo precedentemente espropriato (art. 61 ss Lespr). Può

anche chiedere l’apertura di una procedura di espropriazione formale dei suoi

diritti di difesa sgorganti dai rapporti di vicinato quando si ritenga leso

dall’uso o dalla costruzione di un’opera pubblica (art. 5 cpv. 1 LEspr; RtiD

I-2006 no. 23). Ipotesi, queste, che non si avverano nella fattispecie;

che, stante tale quadro legislativo, il

Tribunale di espropriazione non ha competenza alcuna per imporre ad un Comune –

o ad un qualsiasi altro ente – di esercitare il diritto di espropriazione, e

segnatamente di dare avvio ad una procedura di espropriazione formale (DTF

102.

Ib 57 c. 3a). Secondo dottrina e giurisprudenza un tale obbligo potrebbe

essere impartito, se del caso, solo dall’autorità competente a conferire il

diritto di espropriazione o dall’autorità investita del potere di vigilanza

sull’ente espropriante (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., no. 1226 e Moor,

Droit administratif, vol. III, 1992, p. 424 con rinvii giurisprudenziali; TRAM

no. 50.2001.00020 dell’11.1.2002);

che di conseguenza l’istanza dev’essere respinta.

Per i quali motivi

richiamata la Legge di espropriazione dell’8

marzo 1971,

dichiara

e pronuncia 1. L’istanza è respinta.

2.

Non si prelevano né tassa di giustizia né

spese.

3.

Contro la presente decisione è data

facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine

di trenta giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo Enzo

Barenco