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Decisione

10.2022.16

Legge sul diritto d'autore. Compenso per riproduzione di opere protette. Tariffe e collaborazione utenti. Spese giudiziarie

9 febbraio 2023Italiano10 min

dispone che spetta al diritto cantonale designare il tribunale competente a decidere,

Source ti.ch

Incarto n.

10.2022.16

Lugano

9 febbraio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per giudicare nella causa

promossa direttamente in appello, con petizione 14 novembre 2022 da

IS

1

patrocinata dall PA 1

contro

CO

1

chiedente la condanna

della convenuta al pagamento della somma di fr. 79.45 oltre accessori a titolo

di compensi per diritti d’autore;

ritenuto

in fatto: A. La legge federale sui

diritti d’autore e sui diritti di protezione affini (LDA) disciplina la

protezione dell’autore di opere letterarie o artistiche, la protezione

dell’artista interprete, del produttore di supporti audio o audiovisivi, nonché

degli organismi di diffusione e la sorveglianza federale sulle società di

gestione.

Fatti

B. IS 1, qui attrice, è

una società di gestione dei diritti d’autore autorizzata dalla Confederazione

giusta gli art. 40 segg. LDA, segnatamente l’art. 41 LDA (decisione 4 giugno

2013 dell’Istituto federale della Proprietà intellettuale, che ha prorogato

l’autorizzazione del 2011 fino al 31 dicembre 2017 e decisione del 27 settembre

2017 con cui l’autorizzazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022). Essa

è legittimata, ma anche tenuta (art. 41 LDA), a riscuotere le indennità dovute

per l’uso delle opere letterarie o artistiche, stabilite in applicazione delle

tariffe da essa allestite e approvate dalla Commissione arbitrale federale

(art. 46 LDA). Per quanto concerne le tariffe applicabili, si rileva che la

tariffa comune 8 VII, riguardante la reprografia nell’industria generale o

manifatturiera e nel settore dei servizi, e la tariffa comune 9 VII,

riguardante l’utilizzo in forma elettronica di opere protette e prestazioni

protette nell’industria generale o manifatturiera e nel settore dei servizi,

per uso privato dell’azienda, sono entrambe entrate in vigore il 1° gennaio

2017.

CO 1, qui convenuta, è una

società avente quale scopo “la segnalazione, la promozione e la pubblicità di

opportunità di acquisti e vendita immobiliari e lo sviluppo di relazioni

pubbliche e private nonché la gestione di beni propri. Potrà inoltre compiere

tutte le operazioni necessarie al raggiungimento dello scopo sociale o comunque

idonee al suo conseguimento”.

C. Con petizione 14

novembre 2022 IS 1 ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.

79.45 per l’anno 2021, oltre interessi al 5% dal 16 agosto 2022 a valere quale

indennità per reti aziendali interne (fr. 35.90 all’anno), rispettivamente

quale indennità per fotocopie (fr. 43.55 per anno).

D. Nel termine

assegnatole con ordinanza 21 novembre 2022 la convenuta non ha inoltrato la

propria risposta alla petizione, e neppure lo ha fatto dopo la notifica del

termine supplementare assegnatole con ordinanza 13 gennaio 2023.

Considerato

in diritto: 1. L’art. 5 cpv. 1 lett. a CPC

dispone che spetta al diritto cantonale designare il tribunale competente a decidere,

quale istanza cantonale unica, le controversie in materia di proprietà

intellettuale. Per l’art. 48 lett. c n. 4 LOG le cause civili previste

dall’art. 5 CPC sono trattate dalla terza Camera civile del Tribunale

d’appello, indipendentemente dal valore delle stesse.

La causa di cui trattasi

essendo fondata sulla legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di

protezione affini (LDA), la competenza della scrivente Camera appare pacifica.

Poiché la causa non pone questioni di principio né è di rilevante importanza

essa è decisa nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b LOG).

2. Secondo l’art. 223

CPC, se il convenuto non presenta la risposta, nel termine assegnatogli, il

giudice gli assegna un termine suppletorio. Se anche questo scade

infruttuosamente, il giudice emana una decisione finale se la causa è matura

per il giudizio, altrimenti convoca le parti al dibattimento.

Poiché la convenuta è

rimasta silente e la causa è matura per il giudizio, il dibattimento non è

necessario.

3. Giusta l’art. 9 LDA

l’autore ha il diritto esclusivo sull’opera. Egli ha il diritto esclusivo di

decidere se, quando e in qual modo la sua opera sarà utilizzata (art. 10 cpv. 1

LDA), in particolare mediante allestimento di copie (lettera a), mediante

diffusione dell’opera (lett. b) e rendendo accessibile l’opera (lett. c). La

LDA ha però anche introdotto dei limiti al diritto d’autore, consentendo

segnatamente l’uso dell’opera per uso privato, ritenuto che per uso privato

s’intende:

a. qualsiasi utilizzazione

nell’ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali

parenti o amici;

b. qualsiasi utilizzazione

da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici;

c. la riproduzione di

esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese,

amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi.

Entro tali limiti

l’utilizzo di un’opera non necessita dell’autorizzazione dell’autore.

L’utilizzazione di un’opera nella cerchia privata giusta l’art. 19 cpv. 1 lett.

a, non dà diritto a compenso (art. 20 cpv. 1 LDA). Per contro, la riproduzione

di opere in qualsivoglia modo, per uso privato ai sensi dell’articolo 19

capoverso 1, lettere b e c (art. 20 cpv. 2 LDA) fa invece nascere l’obbligo al

compenso.

4. La LDA prevede

l’obbligo di versare un compenso solo per la riproduzione di opere protette. Di

principio ciò comporterebbe la necessità di stabilire se e in quale misura il

singolo possessore di una fotocopiatrice - o di altri mezzi di riproduzione -

riproduce siffatte opere. Oltre alle evidenti difficoltà pratiche, questo modo

di procedere è inattuabile, non da ultimo perché richiederebbe un impiego di

mezzi difficilmente sostenibile. Per venire a capo del problema, la legge ha

stabilito che, in luogo di procedere al rilevamento esatto del numero delle

riproduzioni, le società di gestione devono allestire apposite tariffe per la

riscossione delle indennità da esse rivendicate (art. 46 cpv. 1 LDA), devono

negoziare il contenuto delle singole tariffe con le associazioni che

rappresentano gli utenti (cpv. 2), e sono tenute a sottoporre per approvazione

le tariffe alla Commissione arbitrale federale (cpv. 3). I compensi dovuti sono

pertanto stabiliti in modo schematico da una tariffa, la quale è a sua volta

basata sul numero medio di copie soggette a compenso, stabilito nell’ambito di

trattative tra le società di gestione e le associazioni di utenti. È invero

possibile che la forfetizzazione possa apparire talvolta insoddisfacente, ma il

sistema è previsto dalla legge ed eventuali imprecisioni sono da mettere in

conto sia quando per il periodo in questione non sono fatte copie soggette a

compenso, sia quando il numero delle copie effettuate supera invece in modo

anche importante il valore medio posto alla base della tariffa (DTF 125 III 141

consid. 4b). Trattandosi di valori medi è, infatti, inevitabile che taluni

utenti siano sotto, altri sopra la media. Il compenso per i diritti d’autore

previsto dall’art. 20 LDA è di conseguenza dovuto anche se nell’azienda non

sono fotocopiate opere protette dal diritto d’autore, poiché l’obbligo nasce

già per il fatto di disporre di una fotocopiatrice o di altri mezzi tecnici per

l’allestimento delle copie (DTF 125 III 141).

5. Come esposto nel

considerando precedente, IS 1 stabilisce i compensi in base alle apposite

tariffe, ciò che richiede la collaborazione degli utenti. Nella misura in cui

lo si possa ragionevolmente pretendere da loro, gli utenti di opere sono tenuti

a fornirle le informazioni di cui essa abbisogna per fissare e applicare le

tariffe, nonché per ripartire il prodotto della gestione (art. 51 LDA). In tal

senso, IS 1 invia all’utente di cui deve valutare l’obbligo tariffario un

modulo mediante il quale esso deve comunicare tutti i dati necessari per la

fatturazione (tariffa comune 8 VII e 9 VII, art. 8.2). Qualora neppure dopo una

sollecitazione scritta i dati richiesti siano trasmessi, IS 1 può procedere a

una stima dei dati e fatturare in base a tale stima. Entro 30 giorni dalla

notifica della stima, l’utente in questione può ancora comunicare i dati

necessari per il calcolo. Se non vi provvede, i dati di stima sono ritenuti

approvati (tariffa comune 8 VII e 9 VII, art. 8.3).

6. IS 1 sostiene di non

aver ricevuto dalla convenuta il questionario di rilevamento, sicché essa ha

proceduto ad una stima dei compensi dovuti, così come previsto dalle pertinenti

norme della TC 8 VII e dalla TC 9 VII. La stima non essendo stata contestata

dall’interessata, la stessa è da ritenere accettata.

La convenuta, preclusa,

non ha contestato la regolarità della procedura di valutazione e neppure ha

sostenuto di aver sollevato contestazione di sorta.

Rilevato che l’attività

della convenuta rientra nel novero di quelle previste dagli l’art. 6.4.3 della

TC 8 VII e TC 9 VII, (vedi sentenza III CCA 17 marzo 2020, inc. 10.2018.27), la

petizione è da accogliere.

7. In applicazione

dell’art. 106 cpv. 1 CPC, le spese giudiziarie sono poste a carico della parte

soccombente. Nel caso concreto la parte convenuta è risultata soccombente e di

conseguenza le spese sono poste integralmente a suo carico. Le spese

processuali sono stabilite in applicazione degli art. 7 e 12 della Legge sulla

tariffa giudiziaria (LTG). Per l’art. 12 LTG, la tariffa delle decisioni in

istanza cantonale unica del Tribunale d’appello è il doppio di quella delle

decisioni del Pretore nella procedura ordinaria. La tassa di giustizia minima

delle decisioni del Pretore è di fr. 500.- (art. 7 LTG) sicché nel caso

concreto la stessa sarebbe da fissare almeno in fr. 1'000.-. Tenuto conto di

tutte le circostanze del caso concreto, appare necessario scostarsi dal minimo

di legge e fissare le spese processuali al di sotto del minimo di legge, che

sono così stabilite in fr. 300.-.

8. Le spese ripetibili

sono stabilite in base al Regolamento per la fissazione delle ripetibili

(Rtar). Poiché il diritto federale prevede un’istanza cantonale unica per le

vertenze in materia di proprietà intellettuale (art. 5 CPC), la causa ha dovuto

essere proposta direttamente al Tribunale d’appello (art. 48 lett. c cifra 4

LOG). È inoltre da considerare che, per rapporto al valore litigioso, la

preparazione della causa ha richiesto un grande impegno da parte del

patrocinatore dell’attrice. Da qui vi è, nel caso concreto, una manifesta sproporzione

tra il valore litigioso di fr. 79.45 e le ripetibili risultanti applicando

l’art. 11 Rtar, il cui ammontare massimo sarebbe di fr. 19.85 (25% di fr. 79.45).

Tenuto conto delle spese e dell’IVA, quest’importo copre pochi minuti di

attività del patrocinatore, sicché ricorrono gli estremi per derogare ai limiti

della tariffa (art. 13 Rtar). Va però anche tenuto conto che, comunque sia, le

ripetibili sono solo una partecipazione all’onorario e alle spese del legale

(art. 10 Rtar). Di conseguenza, considerato ancora che la preclusione della

convenuta ha comunque evitato all’attrice un ulteriore dispendio di tempo e,

non da ultimo, che l’attività del patrocinatore per la presente causa è

comunque ridotta in considerazione del fatto che egli patrocina l’attrice in

molteplici cause sostanzialmente identiche, va riconosciuto un importo di fr.

250.-.

Pronuncia:

1. La petizione è accolta. CO

1 è condannata a versare a IS 1 l’importo di fr. 79.45 oltre interessi al 5%

dal 16 agosto 2022.

Considerandi

2.

Le spese processuali

di fr. 300.- sono poste a carico di CO 1 la quale inoltre rifonderà alla parte

attrice fr. 250.- di ripetibili.

3.

Notificazione:

- ;

- .

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Rilevato che l’art. 5 CPC prescrive per la

presente causa un’istanza cantonale unica, contro la presente decisione è dato

il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, indipendentemente

dal valore litigioso (art. 74 cpv. 2 LTF) entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 100 cpv. 1 LTF).