10.2022.16
Legge sul diritto d'autore. Compenso per riproduzione di opere protette. Tariffe e collaborazione utenti. Spese giudiziarie
9 febbraio 2023Italiano10 min
dispone che spetta al diritto cantonale designare il tribunale competente a decidere,
Source ti.ch
Incarto n.
10.2022.16
Lugano
9 febbraio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per giudicare nella causa
promossa direttamente in appello, con petizione 14 novembre 2022 da
IS
1
patrocinata dall PA 1
contro
CO
1
chiedente la condanna
della convenuta al pagamento della somma di fr. 79.45 oltre accessori a titolo
di compensi per diritti d’autore;
ritenuto
in fatto: A. La legge federale sui
diritti d’autore e sui diritti di protezione affini (LDA) disciplina la
protezione dell’autore di opere letterarie o artistiche, la protezione
dell’artista interprete, del produttore di supporti audio o audiovisivi, nonché
degli organismi di diffusione e la sorveglianza federale sulle società di
gestione.
Fatti
B. IS 1, qui attrice, è
una società di gestione dei diritti d’autore autorizzata dalla Confederazione
giusta gli art. 40 segg. LDA, segnatamente l’art. 41 LDA (decisione 4 giugno
2013 dell’Istituto federale della Proprietà intellettuale, che ha prorogato
l’autorizzazione del 2011 fino al 31 dicembre 2017 e decisione del 27 settembre
2017 con cui l’autorizzazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022). Essa
è legittimata, ma anche tenuta (art. 41 LDA), a riscuotere le indennità dovute
per l’uso delle opere letterarie o artistiche, stabilite in applicazione delle
tariffe da essa allestite e approvate dalla Commissione arbitrale federale
(art. 46 LDA). Per quanto concerne le tariffe applicabili, si rileva che la
tariffa comune 8 VII, riguardante la reprografia nell’industria generale o
manifatturiera e nel settore dei servizi, e la tariffa comune 9 VII,
riguardante l’utilizzo in forma elettronica di opere protette e prestazioni
protette nell’industria generale o manifatturiera e nel settore dei servizi,
per uso privato dell’azienda, sono entrambe entrate in vigore il 1° gennaio
2017.
CO 1, qui convenuta, è una
società avente quale scopo “la segnalazione, la promozione e la pubblicità di
opportunità di acquisti e vendita immobiliari e lo sviluppo di relazioni
pubbliche e private nonché la gestione di beni propri. Potrà inoltre compiere
tutte le operazioni necessarie al raggiungimento dello scopo sociale o comunque
idonee al suo conseguimento”.
C. Con petizione 14
novembre 2022 IS 1 ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
79.45 per l’anno 2021, oltre interessi al 5% dal 16 agosto 2022 a valere quale
indennità per reti aziendali interne (fr. 35.90 all’anno), rispettivamente
quale indennità per fotocopie (fr. 43.55 per anno).
D. Nel termine
assegnatole con ordinanza 21 novembre 2022 la convenuta non ha inoltrato la
propria risposta alla petizione, e neppure lo ha fatto dopo la notifica del
termine supplementare assegnatole con ordinanza 13 gennaio 2023.
Considerato
in diritto: 1. L’art. 5 cpv. 1 lett. a CPC
dispone che spetta al diritto cantonale designare il tribunale competente a decidere,
quale istanza cantonale unica, le controversie in materia di proprietà
intellettuale. Per l’art. 48 lett. c n. 4 LOG le cause civili previste
dall’art. 5 CPC sono trattate dalla terza Camera civile del Tribunale
d’appello, indipendentemente dal valore delle stesse.
La causa di cui trattasi
essendo fondata sulla legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di
protezione affini (LDA), la competenza della scrivente Camera appare pacifica.
Poiché la causa non pone questioni di principio né è di rilevante importanza
essa è decisa nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b LOG).
2. Secondo l’art. 223
CPC, se il convenuto non presenta la risposta, nel termine assegnatogli, il
giudice gli assegna un termine suppletorio. Se anche questo scade
infruttuosamente, il giudice emana una decisione finale se la causa è matura
per il giudizio, altrimenti convoca le parti al dibattimento.
Poiché la convenuta è
rimasta silente e la causa è matura per il giudizio, il dibattimento non è
necessario.
3. Giusta l’art. 9 LDA
l’autore ha il diritto esclusivo sull’opera. Egli ha il diritto esclusivo di
decidere se, quando e in qual modo la sua opera sarà utilizzata (art. 10 cpv. 1
LDA), in particolare mediante allestimento di copie (lettera a), mediante
diffusione dell’opera (lett. b) e rendendo accessibile l’opera (lett. c). La
LDA ha però anche introdotto dei limiti al diritto d’autore, consentendo
segnatamente l’uso dell’opera per uso privato, ritenuto che per uso privato
s’intende:
a. qualsiasi utilizzazione
nell’ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali
parenti o amici;
b. qualsiasi utilizzazione
da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici;
c. la riproduzione di
esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese,
amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi.
Entro tali limiti
l’utilizzo di un’opera non necessita dell’autorizzazione dell’autore.
L’utilizzazione di un’opera nella cerchia privata giusta l’art. 19 cpv. 1 lett.
a, non dà diritto a compenso (art. 20 cpv. 1 LDA). Per contro, la riproduzione
di opere in qualsivoglia modo, per uso privato ai sensi dell’articolo 19
capoverso 1, lettere b e c (art. 20 cpv. 2 LDA) fa invece nascere l’obbligo al
compenso.
4. La LDA prevede
l’obbligo di versare un compenso solo per la riproduzione di opere protette. Di
principio ciò comporterebbe la necessità di stabilire se e in quale misura il
singolo possessore di una fotocopiatrice - o di altri mezzi di riproduzione -
riproduce siffatte opere. Oltre alle evidenti difficoltà pratiche, questo modo
di procedere è inattuabile, non da ultimo perché richiederebbe un impiego di
mezzi difficilmente sostenibile. Per venire a capo del problema, la legge ha
stabilito che, in luogo di procedere al rilevamento esatto del numero delle
riproduzioni, le società di gestione devono allestire apposite tariffe per la
riscossione delle indennità da esse rivendicate (art. 46 cpv. 1 LDA), devono
negoziare il contenuto delle singole tariffe con le associazioni che
rappresentano gli utenti (cpv. 2), e sono tenute a sottoporre per approvazione
le tariffe alla Commissione arbitrale federale (cpv. 3). I compensi dovuti sono
pertanto stabiliti in modo schematico da una tariffa, la quale è a sua volta
basata sul numero medio di copie soggette a compenso, stabilito nell’ambito di
trattative tra le società di gestione e le associazioni di utenti. È invero
possibile che la forfetizzazione possa apparire talvolta insoddisfacente, ma il
sistema è previsto dalla legge ed eventuali imprecisioni sono da mettere in
conto sia quando per il periodo in questione non sono fatte copie soggette a
compenso, sia quando il numero delle copie effettuate supera invece in modo
anche importante il valore medio posto alla base della tariffa (DTF 125 III 141
consid. 4b). Trattandosi di valori medi è, infatti, inevitabile che taluni
utenti siano sotto, altri sopra la media. Il compenso per i diritti d’autore
previsto dall’art. 20 LDA è di conseguenza dovuto anche se nell’azienda non
sono fotocopiate opere protette dal diritto d’autore, poiché l’obbligo nasce
già per il fatto di disporre di una fotocopiatrice o di altri mezzi tecnici per
l’allestimento delle copie (DTF 125 III 141).
5. Come esposto nel
considerando precedente, IS 1 stabilisce i compensi in base alle apposite
tariffe, ciò che richiede la collaborazione degli utenti. Nella misura in cui
lo si possa ragionevolmente pretendere da loro, gli utenti di opere sono tenuti
a fornirle le informazioni di cui essa abbisogna per fissare e applicare le
tariffe, nonché per ripartire il prodotto della gestione (art. 51 LDA). In tal
senso, IS 1 invia all’utente di cui deve valutare l’obbligo tariffario un
modulo mediante il quale esso deve comunicare tutti i dati necessari per la
fatturazione (tariffa comune 8 VII e 9 VII, art. 8.2). Qualora neppure dopo una
sollecitazione scritta i dati richiesti siano trasmessi, IS 1 può procedere a
una stima dei dati e fatturare in base a tale stima. Entro 30 giorni dalla
notifica della stima, l’utente in questione può ancora comunicare i dati
necessari per il calcolo. Se non vi provvede, i dati di stima sono ritenuti
approvati (tariffa comune 8 VII e 9 VII, art. 8.3).
6. IS 1 sostiene di non
aver ricevuto dalla convenuta il questionario di rilevamento, sicché essa ha
proceduto ad una stima dei compensi dovuti, così come previsto dalle pertinenti
norme della TC 8 VII e dalla TC 9 VII. La stima non essendo stata contestata
dall’interessata, la stessa è da ritenere accettata.
La convenuta, preclusa,
non ha contestato la regolarità della procedura di valutazione e neppure ha
sostenuto di aver sollevato contestazione di sorta.
Rilevato che l’attività
della convenuta rientra nel novero di quelle previste dagli l’art. 6.4.3 della
TC 8 VII e TC 9 VII, (vedi sentenza III CCA 17 marzo 2020, inc. 10.2018.27), la
petizione è da accogliere.
7. In applicazione
dell’art. 106 cpv. 1 CPC, le spese giudiziarie sono poste a carico della parte
soccombente. Nel caso concreto la parte convenuta è risultata soccombente e di
conseguenza le spese sono poste integralmente a suo carico. Le spese
processuali sono stabilite in applicazione degli art. 7 e 12 della Legge sulla
tariffa giudiziaria (LTG). Per l’art. 12 LTG, la tariffa delle decisioni in
istanza cantonale unica del Tribunale d’appello è il doppio di quella delle
decisioni del Pretore nella procedura ordinaria. La tassa di giustizia minima
delle decisioni del Pretore è di fr. 500.- (art. 7 LTG) sicché nel caso
concreto la stessa sarebbe da fissare almeno in fr. 1'000.-. Tenuto conto di
tutte le circostanze del caso concreto, appare necessario scostarsi dal minimo
di legge e fissare le spese processuali al di sotto del minimo di legge, che
sono così stabilite in fr. 300.-.
8. Le spese ripetibili
sono stabilite in base al Regolamento per la fissazione delle ripetibili
(Rtar). Poiché il diritto federale prevede un’istanza cantonale unica per le
vertenze in materia di proprietà intellettuale (art. 5 CPC), la causa ha dovuto
essere proposta direttamente al Tribunale d’appello (art. 48 lett. c cifra 4
LOG). È inoltre da considerare che, per rapporto al valore litigioso, la
preparazione della causa ha richiesto un grande impegno da parte del
patrocinatore dell’attrice. Da qui vi è, nel caso concreto, una manifesta sproporzione
tra il valore litigioso di fr. 79.45 e le ripetibili risultanti applicando
l’art. 11 Rtar, il cui ammontare massimo sarebbe di fr. 19.85 (25% di fr. 79.45).
Tenuto conto delle spese e dell’IVA, quest’importo copre pochi minuti di
attività del patrocinatore, sicché ricorrono gli estremi per derogare ai limiti
della tariffa (art. 13 Rtar). Va però anche tenuto conto che, comunque sia, le
ripetibili sono solo una partecipazione all’onorario e alle spese del legale
(art. 10 Rtar). Di conseguenza, considerato ancora che la preclusione della
convenuta ha comunque evitato all’attrice un ulteriore dispendio di tempo e,
non da ultimo, che l’attività del patrocinatore per la presente causa è
comunque ridotta in considerazione del fatto che egli patrocina l’attrice in
molteplici cause sostanzialmente identiche, va riconosciuto un importo di fr.
250.-.
Pronuncia:
1. La petizione è accolta. CO
1 è condannata a versare a IS 1 l’importo di fr. 79.45 oltre interessi al 5%
dal 16 agosto 2022.
Considerandi
2.
Le spese processuali
di fr. 300.- sono poste a carico di CO 1 la quale inoltre rifonderà alla parte
attrice fr. 250.- di ripetibili.
3.
Notificazione:
- ;
- .
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Rilevato che l’art. 5 CPC prescrive per la
presente causa un’istanza cantonale unica, contro la presente decisione è dato
il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, indipendentemente
dal valore litigioso (art. 74 cpv. 2 LTF) entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 100 cpv. 1 LTF).