10.2022.17
Legge sul diritto d'autore. Compenso per riproduzione di opere protette. Tariffe e collaborazione utenti. Spese giudiziarie
9 febbraio 2023Italiano10 min
i quali l’attrice ha fatturato quattro volte fr. 100.-, va qui considerato che la
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Incarto n.
10.2022.17
Lugano
9 febbraio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per giudicare nella causa
promossa direttamente in appello con petizione 14 novembre 2022 da
IS
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO
1
chiedente la condanna
del convenuto al pagamento della somma di fr. 600.65 oltre accessori a titolo
di compensi per diritti d’autore;
ritenuto
in fatto: A. La legge federale sui
diritti d’autore e sui diritti di protezione affini (LDA) disciplina la
protezione dell’autore di opere letterarie o artistiche, la protezione
dell’artista interprete, del produttore di supporti audio o audiovisivi, nonché
degli organismi di diffusione e la sorveglianza federale sulle società di
gestione.
B. AT 1, qui attrice, è
una società di gestione dei diritti d’autore autorizzata dalla Confederazione
giusta gli art. 40 segg. LDA, segnatamente l’art. 41 LDA (decisione 4 giugno
2013 dell’Istituto federale della Proprietà intellettuale, che ha prorogato
l’autorizzazione del 2011 fino al 31 dicembre 2017 e decisione del 27 settembre
2017 con cui l’autorizzazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022). Essa
è legittimata, ma anche tenuta (art. 41 LDA), a riscuotere le indennità dovute
per l’uso delle opere letterarie o artistiche, stabilite in applicazione delle
tariffe da essa allestite e approvate dalla Commissione arbitrale federale
(art. 46 LDA). Per quanto concerne le tariffe applicabili, si rileva che la
tariffa comune 8 VII, riguardante la reprografia nell’industria generale o
manifatturiera e nel settore dei servizi, e la tariffa comune 9 VII,
riguardante l’utilizzo in forma elettronica di opere protette e prestazioni
protette nell’industria generale o manifatturiera e nel settore dei servizi,
per uso privato dell’azienda, sono entrambe entrate in vigore il 1° gennaio
2017.
CO 1, qui convenuto, è
titolare della ditta individuale CV 1, il cui scopo è “l’esercizio dell’albergo
__________”.
C. Con petizione 14
novembre 2022 AT 1 ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 268.55
all’anno per gli anni 2019 e 2020, oltre interessi al 5% dal 16 agosto 2022 a
valere quale indennità per reti aziendali interne (fr. 131.20 all’anno),
rispettivamente quale indennità per fotocopie (fr. 137.35 per anno) nonché di
fr. 63.55 per l’anno 2021 a valere quale indennità per reti aziendali interne
(fr. 28.70), rispettivamente quale indennità per fotocopie (fr. 34.85).
D. Nel termine assegnatogli
con ordinanza 21 novembre 2022 il convenuto non ha inoltrato la propria
risposta alla petizione, e neppure lo ha fatto dopo la notifica del termine
supplementare assegnato con ordinanza 13 gennaio 2023.
Considerato
in diritto: 1. L’art. 5 cpv. 1 lett. a CPC
dispone che spetta al diritto cantonale designare il tribunale competente a
decidere, quale istanza cantonale unica, le controversie in materia di
proprietà intellettuale. Per l’art. 48 lett. c n. 4 LOG le cause civili
previste dall’art. 5 CPC sono trattate dalla terza Camera civile del Tribunale
d’appello, indipendentemente dal valore delle stesse.
La causa di cui trattasi
essendo fondata sulla legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di
protezione affini (LDA), la competenza della scrivente Camera appare pacifica.
Poiché la causa non pone questioni di principio né è di rilevante importanza
essa è decisa nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b LOG).
2. Secondo l’art. 223
CPC, se il convenuto non presenta la risposta, nel termine assegnatogli, il
giudice gli assegna un termine suppletorio. Se anche questo scade
infruttuosamente, il giudice emana una decisione finale se la causa è matura
per il giudizio, altrimenti convoca le parti al dibattimento.
Poiché il convenuto è
rimasto silente e la causa è matura per il giudizio, il dibattimento non è
necessario.
3. Giusta l’art. 9 LDA
l’autore ha il diritto esclusivo sull’opera. Egli ha il diritto esclusivo di
decidere se, quando e in qual modo la sua opera sarà utilizzata (art. 10 cpv. 1
LDA), in particolare mediante allestimento di copie (lettera a), mediante
diffusione dell’opera (lett. b) e rendendo accessibile l’opera (lett. c). La
LDA ha però anche introdotto dei limiti al diritto d’autore, consentendo
segnatamente l’uso dell’opera per uso privato, ritenuto che per uso privato
s’intende:
a. qualsiasi utilizzazione
nell’ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali
parenti o amici;
b. qualsiasi utilizzazione
da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici;
c. la riproduzione di
esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni
pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi.
Entro tali limiti
l’utilizzo di un’opera non necessita dell’autorizzazione dell’autore.
L’utilizzazione di un’opera nella cerchia privata giusta l’art. 19 cpv. 1 lett.
a, non dà diritto a compenso (art. 20 cpv. 1 LDA). Per contro, la riproduzione
di opere in qualsivoglia modo, per uso privato ai sensi dell’articolo 19
capoverso 1, lettere b e c (art. 20 cpv. 2 LDA) fa invece nascere l’obbligo al
compenso.
4. La LDA prevede
l’obbligo di versare un compenso solo per la riproduzione di opere protette. Di
principio ciò comporterebbe la necessità di stabilire se e in quale misura il
singolo possessore di una fotocopiatrice - o di altri mezzi di riproduzione -
riproduce siffatte opere. Oltre alle evidenti difficoltà pratiche, questo modo
di procedere è inattuabile, non da ultimo perché richiederebbe un impiego di
mezzi difficilmente sostenibile. Per venire a capo del problema, la legge ha
stabilito che, in luogo di procedere al rilevamento esatto del numero delle
riproduzioni, le società di gestione devono allestire apposite tariffe per la
riscossione delle indennità da esse rivendicate (art. 46 cpv. 1 LDA), devono
negoziare il contenuto delle singole tariffe con le associazioni che
rappresentano gli utenti (cpv. 2), e sono tenute a sottoporre per approvazione
le tariffe alla Commissione arbitrale federale (cpv. 3). I compensi dovuti sono
pertanto stabiliti in modo schematico da una tariffa, la quale è a sua volta
basata sul numero medio di copie soggette a compenso, stabilito nell’ambito di
trattative tra le società di gestione e le associazioni di utenti. È invero
possibile che la forfetizzazione possa apparire talvolta insoddisfacente, ma il
sistema è previsto dalla legge ed eventuali imprecisioni sono da mettere in
conto sia quando per il periodo in questione non sono fatte copie soggette a
compenso, sia quando il numero delle copie effettuate supera invece in modo
anche importante il valore medio posto alla base della tariffa (DTF 125 III 141
consid. 4b). Trattandosi di valori medi è, infatti, inevitabile che taluni
utenti siano sotto, altri sopra la media. Il compenso per i diritti d’autore
previsto dall’art. 20 LDA è di conseguenza dovuto anche se nell’azienda non
sono fotocopiate opere protette dal diritto d’autore, poiché l’obbligo nasce
già per il fatto di disporre di una fotocopiatrice o di altri mezzi tecnici per
l’allestimento delle copie (DTF 125 III 141).
5. Come esposto nel
considerando precedente, IS 1 stabilisce i compensi in base alle apposite
tariffe, ciò che richiede la collaborazione degli utenti. Nella misura in cui
lo si possa ragionevolmente pretendere da loro, gli utenti di opere sono tenuti
a fornirle le informazioni di cui essa abbisogna per fissare e applicare le
tariffe, nonché per ripartire il prodotto della gestione (art. 51 LDA). In tal
senso, IS 1 invia all’utente di cui deve valutare l’obbligo tariffario un
modulo mediante il quale esso deve comunicare tutti i dati necessari per la
fatturazione (tariffa comune 8 VII e 9 VII, art. 8.2). Qualora neppure dopo una
sollecitazione scritta i dati richiesti siano trasmessi, AT 1 può procedere a
una stima dei dati e fatturare in base a tale stima. Entro 30 giorni dalla
notifica della stima, l’utente in questione può ancora comunicare i dati
necessari per il calcolo. Se non vi provvede, i dati di stima sono ritenuti
approvati (tariffa comune 8 VII e 9 VII, art. 8.3).
6. AT 1 sostiene di non
aver ricevuto dal convenuto il questionario di rilevamento, sicché essa ha
proceduto ad una stima dei compensi dovuti, così come previsto dalle pertinenti
norme della TC 8 VII e dalla TC 9 VII. La stima non essendo stata contestata
dall’interessato, la stessa è da ritenere accettata.
Il convenuto, precluso,
non ha contestato la regolarità della procedura di valutazione e neppure ha
sostenuto di aver sollevato contestazione di sorta.
6.1 Considerato lo scopo del
convenuto come risulta da RC, la sua attività rientra nel settore 6.4.13 delle
tariffe 8 VII e 9 VII (comparto alberghiero). Essa è quindi da considerare
utente giusta le tariffe comuni 8 e 9.
6.2 L’attrice afferma di aver
emesso le fatture sulla scorta della stima da essa effettuata e non contestata
dal convenuto.
Nella misura in cui è
chiesto il pagamento di fr. 34.- per anno quale indennità per fotocopie (TC 8),
rispettivamente fr. 28.- quale indennità per reti aziendali interne (TC 9) -
oltre IVA - le indennità appaiono conformi alle tariffe TC 8 e TC 9 e la petizione
va ammessa. In totale sono quindi dovuti fr. 186.- oltre IVA.
Per quanto concerne invece
gli oneri amministrativi della procedura di stima per gli anni 2019 e 2020, per
Fatti
i quali l’attrice ha fatturato quattro volte fr. 100.-, va qui considerato che la
medesima stima, effettuata il 16 dicembre 2020, è stata applicata per le
indennità dovute per gli anni 2019 e 2020. Non si intravvedono qui validi
motivi per prelevare quattro volte le spese amministrative per tale procedura
perché non è verosimile, né l’attrice lo pretende, che abbia dovuto essere
fatta quattro volte. Può quindi essere ammesso unicamente un ulteriore importo
di fr. 100.- oltre a IVA. Neppure è dato di comprendere per quale motivo il
supplemento è stato fatturato per il 2019 e ancora per il 2020 se i parametri
non sono mutati.
In totale sono quindi
dovuti fr. 286.- oltre a fr. 7.15 per IVA, in totale fr. 293.15.-. Entro questi
limiti la petizione merita quindi accoglimento.
7. In applicazione
dell’art. 106 cpv. 1 CPC, le spese processuali sono poste a carico della parte
soccombente. Nel caso concreto le parti risultano entrambe soccombenti e,
tenuto conto delle particolarità del caso, appare giustificato porle a loro carico
in ragione di metà per parte.
Le spese processuali sono
stabilite in applicazione degli art. 7 e 12 della Legge sulla tariffa
giudiziaria (LTG). Per l’art. 12 LTG, la tariffa delle decisioni in istanza
cantonale unica del Tribunale d’appello è il doppio di quella delle decisioni
del Pretore nella procedura ordinaria. La tassa di giustizia minima delle
decisioni del Pretore è di fr. 500.- (art. 7 LTG) sicché nel caso concreto la
stessa sarebbe da fissare almeno in fr. 1'000.-. Tenuto conto di tutte le
circostanze del caso concreto, appare necessario scostarsi dal minimo di legge
e fissare le spese processuali al di sotto del minimo di legge, che sono così
stabilite in fr. 300.-. Le spese ripetibili possono per contro essere
compensate.
Pronuncia:
1. La petizione è parzialmente
accolta. CO 1 è condannato a versare a IS 1 l’importo di fr. 293.15 oltre interessi
al 5% dal 16 agosto 2022.
Considerandi
2.
Le spese processuali
di fr. 300.- sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna,
compensate le ripetibili.
3.
Notificazione:
- ;
- .
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Rilevato che l’art. 5 CPC prescrive per la
presente causa un’istanza cantonale unica, contro la presente decisione è dato
il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
indipendentemente dal valore litigioso (art. 74 cpv. 2 LTF) entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).