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Decisione

10.2022.17

Legge sul diritto d'autore. Compenso per riproduzione di opere protette. Tariffe e collaborazione utenti. Spese giudiziarie

9 febbraio 2023Italiano10 min

i quali l’attrice ha fatturato quattro volte fr. 100.-, va qui considerato che la

Source ti.ch

Incarto n.

10.2022.17

Lugano

9 febbraio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per giudicare nella causa

promossa direttamente in appello con petizione 14 novembre 2022 da

IS

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

CO

1

chiedente la condanna

del convenuto al pagamento della somma di fr. 600.65 oltre accessori a titolo

di compensi per diritti d’autore;

ritenuto

in fatto: A. La legge federale sui

diritti d’autore e sui diritti di protezione affini (LDA) disciplina la

protezione dell’autore di opere letterarie o artistiche, la protezione

dell’artista interprete, del produttore di supporti audio o audiovisivi, nonché

degli organismi di diffusione e la sorveglianza federale sulle società di

gestione.

B. AT 1, qui attrice, è

una società di gestione dei diritti d’autore autorizzata dalla Confederazione

giusta gli art. 40 segg. LDA, segnatamente l’art. 41 LDA (decisione 4 giugno

2013 dell’Istituto federale della Proprietà intellettuale, che ha prorogato

l’autorizzazione del 2011 fino al 31 dicembre 2017 e decisione del 27 settembre

2017 con cui l’autorizzazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022). Essa

è legittimata, ma anche tenuta (art. 41 LDA), a riscuotere le indennità dovute

per l’uso delle opere letterarie o artistiche, stabilite in applicazione delle

tariffe da essa allestite e approvate dalla Commissione arbitrale federale

(art. 46 LDA). Per quanto concerne le tariffe applicabili, si rileva che la

tariffa comune 8 VII, riguardante la reprografia nell’industria generale o

manifatturiera e nel settore dei servizi, e la tariffa comune 9 VII,

riguardante l’utilizzo in forma elettronica di opere protette e prestazioni

protette nell’industria generale o manifatturiera e nel settore dei servizi,

per uso privato dell’azienda, sono entrambe entrate in vigore il 1° gennaio

2017.

CO 1, qui convenuto, è

titolare della ditta individuale CV 1, il cui scopo è “l’esercizio dell’albergo

__________”.

C. Con petizione 14

novembre 2022 AT 1 ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 268.55

all’anno per gli anni 2019 e 2020, oltre interessi al 5% dal 16 agosto 2022 a

valere quale indennità per reti aziendali interne (fr. 131.20 all’anno),

rispettivamente quale indennità per fotocopie (fr. 137.35 per anno) nonché di

fr. 63.55 per l’anno 2021 a valere quale indennità per reti aziendali interne

(fr. 28.70), rispettivamente quale indennità per fotocopie (fr. 34.85).

D. Nel termine assegnatogli

con ordinanza 21 novembre 2022 il convenuto non ha inoltrato la propria

risposta alla petizione, e neppure lo ha fatto dopo la notifica del termine

supplementare assegnato con ordinanza 13 gennaio 2023.

Considerato

in diritto: 1. L’art. 5 cpv. 1 lett. a CPC

dispone che spetta al diritto cantonale designare il tribunale competente a

decidere, quale istanza cantonale unica, le controversie in materia di

proprietà intellettuale. Per l’art. 48 lett. c n. 4 LOG le cause civili

previste dall’art. 5 CPC sono trattate dalla terza Camera civile del Tribunale

d’appello, indipendentemente dal valore delle stesse.

La causa di cui trattasi

essendo fondata sulla legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di

protezione affini (LDA), la competenza della scrivente Camera appare pacifica.

Poiché la causa non pone questioni di principio né è di rilevante importanza

essa è decisa nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b LOG).

2. Secondo l’art. 223

CPC, se il convenuto non presenta la risposta, nel termine assegnatogli, il

giudice gli assegna un termine suppletorio. Se anche questo scade

infruttuosamente, il giudice emana una decisione finale se la causa è matura

per il giudizio, altrimenti convoca le parti al dibattimento.

Poiché il convenuto è

rimasto silente e la causa è matura per il giudizio, il dibattimento non è

necessario.

3. Giusta l’art. 9 LDA

l’autore ha il diritto esclusivo sull’opera. Egli ha il diritto esclusivo di

decidere se, quando e in qual modo la sua opera sarà utilizzata (art. 10 cpv. 1

LDA), in particolare mediante allestimento di copie (lettera a), mediante

diffusione dell’opera (lett. b) e rendendo accessibile l’opera (lett. c). La

LDA ha però anche introdotto dei limiti al diritto d’autore, consentendo

segnatamente l’uso dell’opera per uso privato, ritenuto che per uso privato

s’intende:

a. qualsiasi utilizzazione

nell’ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali

parenti o amici;

b. qualsiasi utilizzazione

da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici;

c. la riproduzione di

esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni

pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi.

Entro tali limiti

l’utilizzo di un’opera non necessita dell’autorizzazione dell’autore.

L’utilizzazione di un’opera nella cerchia privata giusta l’art. 19 cpv. 1 lett.

a, non dà diritto a compenso (art. 20 cpv. 1 LDA). Per contro, la riproduzione

di opere in qualsivoglia modo, per uso privato ai sensi dell’articolo 19

capoverso 1, lettere b e c (art. 20 cpv. 2 LDA) fa invece nascere l’obbligo al

compenso.

4. La LDA prevede

l’obbligo di versare un compenso solo per la riproduzione di opere protette. Di

principio ciò comporterebbe la necessità di stabilire se e in quale misura il

singolo possessore di una fotocopiatrice - o di altri mezzi di riproduzione -

riproduce siffatte opere. Oltre alle evidenti difficoltà pratiche, questo modo

di procedere è inattuabile, non da ultimo perché richiederebbe un impiego di

mezzi difficilmente sostenibile. Per venire a capo del problema, la legge ha

stabilito che, in luogo di procedere al rilevamento esatto del numero delle

riproduzioni, le società di gestione devono allestire apposite tariffe per la

riscossione delle indennità da esse rivendicate (art. 46 cpv. 1 LDA), devono

negoziare il contenuto delle singole tariffe con le associazioni che

rappresentano gli utenti (cpv. 2), e sono tenute a sottoporre per approvazione

le tariffe alla Commissione arbitrale federale (cpv. 3). I compensi dovuti sono

pertanto stabiliti in modo schematico da una tariffa, la quale è a sua volta

basata sul numero medio di copie soggette a compenso, stabilito nell’ambito di

trattative tra le società di gestione e le associazioni di utenti. È invero

possibile che la forfetizzazione possa apparire talvolta insoddisfacente, ma il

sistema è previsto dalla legge ed eventuali imprecisioni sono da mettere in

conto sia quando per il periodo in questione non sono fatte copie soggette a

compenso, sia quando il numero delle copie effettuate supera invece in modo

anche importante il valore medio posto alla base della tariffa (DTF 125 III 141

consid. 4b). Trattandosi di valori medi è, infatti, inevitabile che taluni

utenti siano sotto, altri sopra la media. Il compenso per i diritti d’autore

previsto dall’art. 20 LDA è di conseguenza dovuto anche se nell’azienda non

sono fotocopiate opere protette dal diritto d’autore, poiché l’obbligo nasce

già per il fatto di disporre di una fotocopiatrice o di altri mezzi tecnici per

l’allestimento delle copie (DTF 125 III 141).

5. Come esposto nel

considerando precedente, IS 1 stabilisce i compensi in base alle apposite

tariffe, ciò che richiede la collaborazione degli utenti. Nella misura in cui

lo si possa ragionevolmente pretendere da loro, gli utenti di opere sono tenuti

a fornirle le informazioni di cui essa abbisogna per fissare e applicare le

tariffe, nonché per ripartire il prodotto della gestione (art. 51 LDA). In tal

senso, IS 1 invia all’utente di cui deve valutare l’obbligo tariffario un

modulo mediante il quale esso deve comunicare tutti i dati necessari per la

fatturazione (tariffa comune 8 VII e 9 VII, art. 8.2). Qualora neppure dopo una

sollecitazione scritta i dati richiesti siano trasmessi, AT 1 può procedere a

una stima dei dati e fatturare in base a tale stima. Entro 30 giorni dalla

notifica della stima, l’utente in questione può ancora comunicare i dati

necessari per il calcolo. Se non vi provvede, i dati di stima sono ritenuti

approvati (tariffa comune 8 VII e 9 VII, art. 8.3).

6. AT 1 sostiene di non

aver ricevuto dal convenuto il questionario di rilevamento, sicché essa ha

proceduto ad una stima dei compensi dovuti, così come previsto dalle pertinenti

norme della TC 8 VII e dalla TC 9 VII. La stima non essendo stata contestata

dall’interessato, la stessa è da ritenere accettata.

Il convenuto, precluso,

non ha contestato la regolarità della procedura di valutazione e neppure ha

sostenuto di aver sollevato contestazione di sorta.

6.1 Considerato lo scopo del

convenuto come risulta da RC, la sua attività rientra nel settore 6.4.13 delle

tariffe 8 VII e 9 VII (comparto alberghiero). Essa è quindi da considerare

utente giusta le tariffe comuni 8 e 9.

6.2 L’attrice afferma di aver

emesso le fatture sulla scorta della stima da essa effettuata e non contestata

dal convenuto.

Nella misura in cui è

chiesto il pagamento di fr. 34.- per anno quale indennità per fotocopie (TC 8),

rispettivamente fr. 28.- quale indennità per reti aziendali interne (TC 9) -

oltre IVA - le indennità appaiono conformi alle tariffe TC 8 e TC 9 e la petizione

va ammessa. In totale sono quindi dovuti fr. 186.- oltre IVA.

Per quanto concerne invece

gli oneri amministrativi della procedura di stima per gli anni 2019 e 2020, per

Fatti

i quali l’attrice ha fatturato quattro volte fr. 100.-, va qui considerato che la

medesima stima, effettuata il 16 dicembre 2020, è stata applicata per le

indennità dovute per gli anni 2019 e 2020. Non si intravvedono qui validi

motivi per prelevare quattro volte le spese amministrative per tale procedura

perché non è verosimile, né l’attrice lo pretende, che abbia dovuto essere

fatta quattro volte. Può quindi essere ammesso unicamente un ulteriore importo

di fr. 100.- oltre a IVA. Neppure è dato di comprendere per quale motivo il

supplemento è stato fatturato per il 2019 e ancora per il 2020 se i parametri

non sono mutati.

In totale sono quindi

dovuti fr. 286.- oltre a fr. 7.15 per IVA, in totale fr. 293.15.-. Entro questi

limiti la petizione merita quindi accoglimento.

7. In applicazione

dell’art. 106 cpv. 1 CPC, le spese processuali sono poste a carico della parte

soccombente. Nel caso concreto le parti risultano entrambe soccombenti e,

tenuto conto delle particolarità del caso, appare giustificato porle a loro carico

in ragione di metà per parte.

Le spese processuali sono

stabilite in applicazione degli art. 7 e 12 della Legge sulla tariffa

giudiziaria (LTG). Per l’art. 12 LTG, la tariffa delle decisioni in istanza

cantonale unica del Tribunale d’appello è il doppio di quella delle decisioni

del Pretore nella procedura ordinaria. La tassa di giustizia minima delle

decisioni del Pretore è di fr. 500.- (art. 7 LTG) sicché nel caso concreto la

stessa sarebbe da fissare almeno in fr. 1'000.-. Tenuto conto di tutte le

circostanze del caso concreto, appare necessario scostarsi dal minimo di legge

e fissare le spese processuali al di sotto del minimo di legge, che sono così

stabilite in fr. 300.-. Le spese ripetibili possono per contro essere

compensate.

Pronuncia:

1. La petizione è parzialmente

accolta. CO 1 è condannato a versare a IS 1 l’importo di fr. 293.15 oltre interessi

al 5% dal 16 agosto 2022.

Considerandi

2.

Le spese processuali

di fr. 300.- sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna,

compensate le ripetibili.

3.

Notificazione:

- ;

- .

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Rilevato che l’art. 5 CPC prescrive per la

presente causa un’istanza cantonale unica, contro la presente decisione è dato

il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

indipendentemente dal valore litigioso (art. 74 cpv. 2 LTF) entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).