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Decisione

10.2022.21

Legge sul diritto d'autore. Compenso per riproduzione di opere protette. Tariffe e collaborazione utenti. Spese giudiziarie

30 marzo 2023Italiano11 min

l’art. 223 CPC, se il convenuto non presenta la risposta, nel termine assegnatogli,

Source ti.ch

Incarto n.

10.2022.21

Lugano

30 marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) per giudicare nella causa promossa direttamente in

appello con petizione 14 novembre 2022 da

IS 1

patrocinata dall’ PA 1

contro

CO 1

chiedente la condanna della convenuta al pagamento della somma di fr.

300.40 oltre accessori a titolo di compensi per diritti d’autore;

ritenuto

in fatto: A. La legge federale sui diritti d’autore e sui diritti

di protezione affini (LDA) disciplina la protezione dell’autore di opere letterarie

o artistiche, la protezione dell’artista interprete, del produttore di supporti

audio o audiovisivi, nonché degli organismi di diffusione e la sorveglianza

federale sulle società di gestione.

Fatti

B. IS

1, qui attrice, è una società di gestione dei diritti d’autore autorizzata

dalla Confederazione giusta gli art. 40 segg. LDA, segnatamente l’art. 41 LDA

(decisione 4 giugno 2013 dell’Istituto federale della Proprietà intellettuale,

che ha prorogato l’autorizzazione del 2011 fino al 31 dicembre 2017 e decisione

del 27 settembre 2017 con cui l’autorizzazione è stata prorogata fino al 31

dicembre 2022). Essa è legittimata, ma anche tenuta (art. 41 LDA), a riscuotere

le indennità dovute per l’uso delle opere letterarie o artistiche, stabilite in

applicazione delle tariffe da essa allestite e approvate dalla Commissione

arbitrale federale (art. 46 LDA). Per quanto concerne le tariffe applicabili,

si rileva che la tariffa comune 8 VII, riguardante la reprografia

nell’industria generale o manifatturiera e nel settore dei servizi, e la

tariffa comune 9 VII, riguardante l’utilizzo in forma elettronica di opere

protette e prestazioni protette nell’industria generale o manifatturiera e nel

settore dei servizi, per uso privato dell’azienda, sono entrambe entrate in

vigore il 1° gennaio 2017.

__________

è titolare della ditta individuale CO 1, la cui attività è “la gestione di un

ufficio di consulenza attivo nel marketing omnicanale. Rivalutare location

residenziali, commerciali, turistiche, incluse locations temporanee per eventi,

compresa la gestione; riposizionare e promuovere attività commerciali con

particolare attenzione alle aziende attive nella gestione di esercizi pubblici,

club e offerte turistiche, compresa la gestione; può tramite collaborazioni

essere attiva nei campi professionali che si allineano allo scopo e ne

condividono etica, sostenibilità e visioni”.

C. Con

petizione 14 novembre 2022 IS 1 ha chiesto la condanna della parte convenuta al

pagamento di fr. 300.40, di cui fr. 21.55 a titolo di indennità per reti

aziendali interne e fr. 26.15 quale indennità per fotocopie per gli anni 2021 e

2022, oltre a fr. 200.- per spese amministrative, il tutto oltre interessi al

5% dal 5 settembre 2022.

D. Nel

termine assegnatole con ordinanza 21 novembre 2022 la parte convenuta non ha

inoltrato la propria risposta alla petizione, e neppure lo ha fatto dopo la

notifica del termine supplementare assegnatole con ordinanza 23 gennaio 2023.

Considerato

in diritto: 1. L’art. 5 cpv. 1 lett. a CPC dispone che spetta al

diritto cantonale designare il tribunale competente a decidere, quale istanza

cantonale unica, le controversie in materia di proprietà intellettuale. Per

l’art. 48 lett. c n. 4 LOG le cause civili previste dall’art. 5 CPC sono

trattate dalla terza Camera civile del Tribunale d’appello, indipendentemente

dal valore delle stesse.

La

causa di cui trattasi essendo fondata sulla legge federale sul diritto d’autore

e sui diritti di protezione affini (LDA), la competenza della scrivente Camera

appare pacifica. Poiché la causa non pone questioni di principio né è di

rilevante importanza essa è decisa nella composizione a giudice unico (art. 48b

cpv. 1 lett. b LOG).

2. Secondo

l’art. 223 CPC, se il convenuto non presenta la risposta, nel termine assegnatogli,

il giudice gli assegna un termine suppletorio. Se anche questo scade

infruttuosamente, il giudice emana una decisione finale se la causa è matura

per il giudizio, altrimenti convoca le parti al dibattimento.

Poiché

la parte convenuta è rimasta silente e la causa è matura per il giudizio, il

dibattimento non è necessario.

3. Giusta l’art. 9 LDA l’autore ha il diritto esclusivo

sull’opera. Egli ha il diritto esclusivo di decidere se, quando e in qual modo

la sua opera sarà utilizzata (art. 10 cpv. 1 LDA), in particolare mediante

allestimento di copie (lettera a), mediante diffusione dell’opera (lett. b) e

rendendo accessibile l’opera (lett. c). La LDA ha però anche introdotto dei

limiti al diritto d’autore, consentendo segnatamente l’uso dell’opera per uso

privato, ritenuto che per uso privato s’intende:

a.

qualsiasi utilizzazione nell’ambito privato o nella cerchia di persone unite da

stretti vincoli, quali parenti o amici;

b.

qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini

didattici;

c.

la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o

documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o

enti analoghi.

Entro

tali limiti l’utilizzo di un’opera non necessita dell’autorizzazione

dell’autore. L’utilizzazione di un’opera nella cerchia privata giusta l’art. 19

cpv. 1 lett. a, non dà diritto a compenso (art. 20 cpv. 1 LDA). Per contro, la

riproduzione di opere in qualsivoglia modo, per uso privato ai sensi

dell’articolo 19 capoverso 1, lettere b e c (art. 20 cpv. 2 LDA) fa invece

nascere l’obbligo al compenso.

4. La

LDA prevede l’obbligo di versare un compenso solo per la riproduzione di opere

protette. Di principio ciò comporterebbe la necessità di stabilire se e in

quale misura il singolo possessore di una fotocopiatrice - o di altri mezzi di

riproduzione - riproduce siffatte opere. Oltre alle evidenti difficoltà

pratiche, questo modo di procedere è inattuabile, non da ultimo perché

richiederebbe un impiego di mezzi difficilmente sostenibile. Per venire a capo

del problema, la legge ha stabilito che, in luogo di procedere al rilevamento

esatto del numero delle riproduzioni, le società di gestione devono allestire

apposite tariffe per la riscossione delle indennità da esse rivendicate (art.

46 cpv. 1 LDA), devono negoziare il contenuto delle singole tariffe con le associazioni

che rappresentano gli utenti (cpv. 2), e sono tenute a sottoporre per

approvazione le tariffe alla Commissione arbitrale federale (cpv. 3). I

compensi dovuti sono pertanto stabiliti in modo schematico da una tariffa, la

quale è a sua volta basata sul numero medio di copie soggette a compenso,

stabilito nell’ambito di trattative tra le società di gestione e le

associazioni di utenti. È invero possibile che la forfetizzazione possa

apparire talvolta insoddisfacente, ma il sistema è previsto dalla legge ed

eventuali imprecisioni sono da mettere in conto sia quando per il periodo in

questione non sono fatte copie soggette a compenso, sia quando il numero delle

copie effettuate supera invece in modo anche importante il valore medio posto

alla base della tariffa (DTF 125 III 141 consid. 4b). Trattandosi di valori

medi è, infatti, inevitabile che taluni utenti siano sotto, altri sopra la

media. Il compenso per i diritti d’autore previsto dall’art. 20 LDA è di

conseguenza dovuto anche se nell’azienda non sono fotocopiate opere protette

dal diritto d’autore, poiché l’obbligo nasce già per il fatto di disporre di

una fotocopiatrice o di altri mezzi tecnici per l’allestimento delle copie (DTF

125 III 141).

5. Come

esposto nel considerando precedente, IS 1 stabilisce i compensi in base alle

apposite tariffe, ciò che richiede la collaborazione degli utenti. Nella misura

in cui lo si possa ragionevolmente pretendere da loro, gli utenti di opere sono

tenuti a fornirle le informazioni di cui essa abbisogna per fissare e applicare

le tariffe, nonché per ripartire il prodotto della gestione (art. 51 LDA). In

tal senso, IS 1 invia all’utente di cui deve valutare l’obbligo tariffario un

modulo mediante il quale esso deve comunicare tutti i dati necessari per la

fatturazione (tariffa comune 8 VII e 9 VII, art. 8.2). Qualora neppure dopo una

sollecitazione scritta i dati richiesti siano trasmessi, IS 1 può procedere a

una stima dei dati e fatturare in base a tale stima. Entro 30 giorni dalla

notifica della stima, l’utente in questione può ancora comunicare i dati

necessari per il calcolo. Se non vi provvede, i dati di stima sono ritenuti

approvati (tariffa comune 8 VII e 9 VII, art. 8.3).

6. AT

1 sostiene di non aver ricevuto dalla parte convenuta il questionario di

rilevamento, sicché essa ha proceduto ad una stima dei compensi dovuti, così

come previsto dalle pertinenti norme della TC 8 VII e dalla TC 9 VII. La stima

non essendo stata contestata, la stessa è da ritenere accettata.

La

parte convenuta, preclusa, non ha contestato la regolarità della procedura di

valutazione e neppure ha sostenuto di aver sollevato contestazione di sorta.

6.1 Considerato

lo scopo della parte convenuta come risulta da RC, la sua attività rientra nel

settore 6.4.7 delle tariffe 8 VII e 9 VII (comparto pubblicitario). Essa è

quindi da considerare utente giusta le tariffe comuni 8 e 9.

6.2 L’attrice

afferma di aver emesso le fatture sulla scorta della stima da essa effettuata e

non contestata dalla parte convenuta.

Nella

misura in cui è chiesto il pagamento di fr. 25.50 per anno quale indennità per

fotocopie (TC 8), rispettivamente fr. 21.- quale indennità per reti aziendali

interne (TC 9) - oltre IVA - le indennità appaiono conformi alle tariffe TC 8

e TC 9 e la petizione va ammessa. In totale sono quindi dovuti fr. 93.- oltre

IVA.

Per

quanto concerne invece gli oneri amministrativi della procedura di stima, per i

quali l’attrice ha fatturato due volte fr. 100.-, va qui considerato che la

medesima stima è stata applicata per le indennità dovute in base alle tariffe

TC 8 e TC 9. Non si intravvedono qui validi motivi per prelevare due volte le

spese amministrative per tale procedura perché non è verosimile, né l’attrice

lo pretende, che abbia dovuto essere fatta due volte. Può quindi essere ammesso

unicamente un ulteriore importo di fr. 100.- oltre a IVA.

In

totale sono quindi dovuti fr. 193.- oltre a fr. 4.80 per IVA, in totale fr. 197.80

oltre interessi. Entro questi limiti la petizione merita quindi accoglimento.

7. In

applicazione dell’art. 106 cpv. 1 CPC, le spese processuali sono poste a carico

della parte soccombente. Nel caso concreto le parti risultano entrambe

soccombenti sicché le spese vanno attribuite proporzionalmente al grado di

soccombenza.

Le

spese processuali sono stabilite in applicazione degli art. 7 e 12 della Legge

sulla tariffa giudiziaria (LTG). Per l’art. 12 LTG, la tariffa delle decisioni

in istanza cantonale unica del Tribunale d’appello è il doppio di quella delle

decisioni del Pretore nella procedura ordinaria. La tassa di giustizia minima

delle decisioni del Pretore è di fr. 500.- (art. 7 LTG) sicché nel caso

concreto la stessa sarebbe da fissare almeno in fr. 1'000.-. Tenuto conto di

tutte le circostanze del caso concreto, appare necessario scostarsi dal minimo

di legge e fissare le spese processuali al di sotto del minimo di legge, che sono

così stabilite in fr. 300.-.

8. Le spese ripetibili sono stabilite in base al

Regolamento per la fissazione delle ripetibili (Rtar). Poiché il diritto

federale prevede un’istanza cantonale unica per le vertenze in materia di

proprietà intellettuale (art. 5 CPC), la causa ha dovuto essere proposta

direttamente al Tribunale d’appello (art. 48 lett. c cifra 4 LOG). È inoltre da

considerare che, per rapporto al valore litigioso, la preparazione della causa

ha richiesto un grande impegno da parte del patrocinatore dell’attrice. Da qui

vi è, nel caso concreto, una manifesta sproporzione tra il valore litigioso di

fr. 300.40 e le ripetibili risultanti applicando l’art. 11 Rtar, il cui

ammontare massimo sarebbe di fr. 75.10 (25% di fr. 300.40). Tenuto conto delle

spese e dell’IVA, quest’importo copre circa mezz’ora di attività del

patrocinatore, sicché ricorrono gli estremi per derogare ai limiti della

tariffa (art. 13 Rtar). Va comunque anche tenuto conto che, comunque sia, le

ripetibili sono solo una partecipazione all’onorario e alle spese del legale

(art. 10 Rtar). Di conseguenza, considerato ancora che la preclusione della

parte convenuta ha comunque evitato all’attrice un ulteriore dispendio di tempo

e, non da ultimo, che l’attività del patrocinatore per la presente causa è

comunque ridotta in considerazione del fatto che egli patrocina l’attrice in

molteplici cause sostanzialmente identiche, e ritenuto infine il reciproco

grado di soccombenza, le ripetibili a favore dell’attrice sono fissate in fr.

100.-.

Pronuncia:

1. La petizione è

parzialmente accolta. CO 1 è condannata a versare a IS 1 l’importo di fr. 197.80

oltre interessi al 5% dal 5 settembre 2022.

Considerandi

2.

Le

spese processuali di fr. 300.- sono poste a carico delle parti in ragione di fr.

100.- all’attrice e di fr. 200.- alla parte convenuta, la quale inoltre

rifonderà alla parte attrice fr. 100.- di ripetibili.

3.

Notificazione:

- ;

- .

Per la terza Camera civile del

Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Rilevato che l’art. 5 CPC prescrive per la

presente causa un’istanza cantonale unica, contro la presente decisione è dato

il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

indipendentemente dal valore litigioso (art. 74 cpv. 2 LTF) entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).