10.2022.25
Legge sul diritto d'autore. Compenso per riproduzione di opere protette. Tariffe e collaborazione utenti. Spese giudiziarie
30 marzo 2023Italiano12 min
B. IS
Source ti.ch
Incarto n.
10.2022.25
Lugano
30 marzo 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) per giudicare nella causa promossa direttamente in
appello con petizione 14 novembre 2022 da
IS 1
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO 1
chiedente la condanna della convenuta al pagamento della somma di fr.
363.90 oltre accessori a titolo di compensi per diritti d’autore;
ritenuto
in fatto: A. La legge federale sui diritti d’autore e sui diritti
di protezione affini (LDA) disciplina la protezione dell’autore di opere letterarie
o artistiche, la protezione dell’artista interprete, del produttore di supporti
audio o audiovisivi, nonché degli organismi di diffusione e la sorveglianza
federale sulle società di gestione.
Fatti
B. IS
1, qui attrice, è una società di gestione dei diritti d’autore autorizzata
dalla Confederazione giusta gli art. 40 segg. LDA, segnatamente l’art. 41 LDA
(decisione 4 giugno 2013 dell’Istituto federale della Proprietà intellettuale,
che ha prorogato l’autorizzazione del 2011 fino al 31 dicembre 2017 e decisione
del 27 settembre 2017 con cui l’autorizzazione è stata prorogata fino al 31
dicembre 2022). Essa è legittimata, ma anche tenuta (art. 41 LDA), a riscuotere
le indennità dovute per l’uso delle opere letterarie o artistiche, stabilite in
applicazione delle tariffe da essa allestite e approvate dalla Commissione
arbitrale federale (art. 46 LDA). Per quanto concerne le tariffe applicabili,
si rileva che la tariffa comune 8 VII, riguardante la reprografia
nell’industria generale o manifatturiera e nel settore dei servizi, e la
tariffa comune 9 VII, riguardante l’utilizzo in forma elettronica di opere
protette e prestazioni protette nell’industria generale o manifatturiera e nel
settore dei servizi, per uso privato dell’azienda, sono entrambe entrate in
vigore il 1° gennaio 2017.
CO
1 è una società avente quale scopo “la consulenza e la rappresentanza fiscale
sia di persone fisiche che giuridiche. L'attività generale di family office,
l'esecuzione di mandati sia commerciali che finanziari, l'amministrazione, il
recapito, la liquidazione di società, la consulenza, la rappresentanza di
creditori, dei debitori e dei terzi nell'ambito della legge federale sulla
esecuzione e sul fallimento. L'incasso dei crediti e il risanamento di
situazioni debitorie, nonché la consulenza e l'organizzazione aziendale di
società ed enti pubblici e/o privati, sia in Svizzera che all'estero …”.
C. Con
petizione 14 novembre 2022 IS 1 ha chiesto la condanna della parte convenuta al
pagamento di fr. 35.00 a valere quale indennità per reti aziendali interne e
fr. 42.50 quale indennità per fotocopie per gli anni 2021 e 2022 oltre a fr.
200.- quali spese amministrative, il tutto oltre interessi al 5% dal 22 agosto
2022.
D. Nel
termine assegnatole con ordinanza 21 novembre 2022 la parte convenuta non ha
inoltrato la propria risposta alla petizione, e neppure lo ha fatto dopo la
notifica del termine supplementare assegnatole con ordinanza 13 gennaio 2023.
Considerato
in diritto: 1. L’art. 5 cpv. 1 lett. a CPC dispone che spetta al
diritto cantonale designare il tribunale competente a decidere, quale istanza
cantonale unica, le controversie in materia di proprietà intellettuale. Per
l’art. 48 lett. c n. 4 LOG le cause civili previste dall’art. 5 CPC sono
trattate dalla terza Camera civile del Tribunale d’appello, indipendentemente
dal valore delle stesse.
La
causa di cui trattasi essendo fondata sulla legge federale sul diritto d’autore
e sui diritti di protezione affini (LDA), la competenza della scrivente Camera
appare pacifica. Poiché la causa non pone questioni di principio né è di
rilevante importanza essa è decisa nella composizione a giudice unico (art. 48b
cpv. 1 lett. b LOG).
Considerandi
2.
Secondo
l’art. 223 CPC, se il convenuto non presenta la risposta, nel termine
assegnatogli, il giudice gli assegna un termine suppletorio. Se anche questo
scade infruttuosamente, il giudice emana una decisione finale se la causa è
matura per il giudizio, altrimenti convoca le parti al dibattimento.
Poiché
la parte convenuta è rimasta silente e la causa è matura per il giudizio, il
dibattimento non è necessario.
3.
Giusta l’art. 9 LDA l’autore ha il diritto esclusivo
sull’opera. Egli ha il diritto esclusivo di decidere se, quando e in qual modo
la sua opera sarà utilizzata (art. 10 cpv. 1 LDA), in particolare mediante
allestimento di copie (lettera a), mediante diffusione dell’opera (lett. b) e
rendendo accessibile l’opera (lett. c). La LDA ha però anche introdotto dei
limiti al diritto d’autore, consentendo segnatamente l’uso dell’opera per uso
privato, ritenuto che per uso privato s’intende:
a.
qualsiasi utilizzazione nell’ambito privato o nella cerchia di persone unite da
stretti vincoli, quali parenti o amici;
b.
qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici;
c.
la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o
documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o
enti analoghi.
Entro
tali limiti l’utilizzo di un’opera non necessita dell’autorizzazione dell’autore.
L’utilizzazione di un’opera nella cerchia privata giusta l’art. 19 cpv. 1 lett.
a, non dà diritto a compenso (art. 20 cpv. 1 LDA). Per contro, la riproduzione
di opere in qualsivoglia modo, per uso privato ai sensi dell’articolo 19
capoverso 1, lettere b e c (art. 20 cpv. 2 LDA) fa invece nascere l’obbligo al
compenso.
4.
La
LDA prevede l’obbligo di versare un compenso solo per la riproduzione di opere
protette. Di principio ciò comporterebbe la necessità di stabilire se e in
quale misura il singolo possessore di una fotocopiatrice - o di altri mezzi di
riproduzione - riproduce siffatte opere. Oltre alle evidenti difficoltà
pratiche, questo modo di procedere è inattuabile, non da ultimo perché
richiederebbe un impiego di mezzi difficilmente sostenibile. Per venire a capo
del problema, la legge ha stabilito che, in luogo di procedere al rilevamento
esatto del numero delle riproduzioni, le società di gestione devono allestire
apposite tariffe per la riscossione delle indennità da esse rivendicate (art.
46.
cpv. 1 LDA), devono negoziare il contenuto delle singole tariffe con le
associazioni che rappresentano gli utenti (cpv. 2), e sono tenute a sottoporre
per approvazione le tariffe alla Commissione arbitrale federale (cpv. 3). I
compensi dovuti sono pertanto stabiliti in modo schematico da una tariffa, la
quale è a sua volta basata sul numero medio di copie soggette a compenso,
stabilito nell’ambito di trattative tra le società di gestione e le
associazioni di utenti. È invero possibile che la forfetizzazione possa
apparire talvolta insoddisfacente, ma il sistema è previsto dalla legge ed
eventuali imprecisioni sono da mettere in conto sia quando per il periodo in
questione non sono fatte copie soggette a compenso, sia quando il numero delle
copie effettuate supera invece in modo anche importante il valore medio posto
alla base della tariffa (DTF 125 III 141 consid. 4b). Trattandosi di valori
medi è, infatti, inevitabile che taluni utenti siano sotto, altri sopra la
media. Il compenso per i diritti d’autore previsto dall’art. 20 LDA è di
conseguenza dovuto anche se nell’azienda non sono fotocopiate opere protette
dal diritto d’autore, poiché l’obbligo nasce già per il fatto di disporre di
una fotocopiatrice o di altri mezzi tecnici per l’allestimento delle copie (DTF
125.
III 141).
5.
Come
esposto nel considerando precedente, IS 1 stabilisce i compensi in base alle
apposite tariffe, ciò che richiede la collaborazione degli utenti. Nella misura
in cui lo si possa ragionevolmente pretendere da loro, gli utenti di opere sono
tenuti a fornirle le informazioni di cui essa abbisogna per fissare e applicare
le tariffe, nonché per ripartire il prodotto della gestione (art. 51 LDA). In
tal senso, IS 1 invia all’utente di cui deve valutare l’obbligo tariffario un
modulo mediante il quale esso deve comunicare tutti i dati necessari per la
fatturazione (tariffa comune 8 VII e 9 VII, art. 8.2). Qualora neppure dopo una
sollecitazione scritta i dati richiesti siano trasmessi, IS 1 può procedere a
una stima dei dati e fatturare in base a tale stima. Entro 30 giorni dalla
notifica della stima, l’utente in questione può ancora comunicare i dati
necessari per il calcolo. Se non vi provvede, i dati di stima sono ritenuti
approvati (tariffa comune 8 VII e 9 VII, art. 8.3).
6.
IS
1.
sostiene di non aver ricevuto dalla parte convenuta il questionario di
rilevamento, sicché essa ha proceduto ad una stima dei compensi dovuti, così
come previsto dalle pertinenti norme della TC 8 VII e dalla TC 9 VII. La stima
non essendo stata contestata, la stessa è da ritenere accettata.
La
parte convenuta, preclusa, non ha contestato la regolarità della procedura di
valutazione e neppure ha sostenuto di aver sollevato contestazione di sorta.
6.1
Considerato
lo scopo della parte convenuta come risulta da RC, la sua attività rientra nel
settore 6.4.3 delle tariffe 8 VII e 9 VII (avvocati, studi notarili, consulenti
commerciali e aziendali, ammin. immob., amministratori di beni, fiduciarie,
uffici di revisione e recupero crediti). Essa è quindi da considerare utente
giusta le tariffe comuni 8 e 9.
6.2
L’attrice
afferma di aver emesso le fatture sulla scorta della stima da essa effettuata e
non contestata dalla parte convenuta.
Nella
misura in cui è chiesto il pagamento di fr. 42.50.- per anno quale indennità
per fotocopie (TC 8), rispettivamente fr. 35.- quale indennità per reti
aziendali interne (TC 9) - oltre IVA - le indennità appaiono conformi alle
tariffe TC 8 e TC 9 e la petizione va ammessa. In totale sono quindi dovuti fr.
155.- oltre IVA.
Per
quanto concerne invece gli oneri amministrativi della procedura di stima, per i
quali l’attrice ha fatturato due volte fr. 100.-, va qui considerato che la
medesima stima è stata applicata per le indennità dovute in base alle tariffe
TC 8 e TC 9. Non si intravvedono qui validi motivi per prelevare due volte le
spese amministrative per tale procedura perché non è verosimile, né l’attrice
lo pretende, che abbia dovuto essere fatta due volte. Può quindi essere ammesso
unicamente un ulteriore importo di fr. 100.- oltre a IVA.
In
totale sono quindi dovuti fr. 255.- oltre a fr. 6.40 per IVA, in totale fr. 261.40
oltre interessi. Entro questi limiti la petizione merita quindi accoglimento.
7.
In
applicazione dell’art. 106 cpv. 1 CPC, le spese processuali sono poste a carico
della parte soccombente. Nel caso concreto le parti risultano entrambe
soccombenti e, tenuto conto delle particolarità del caso, appare giustificato
porle a loro carico in ragione di metà per parte.
Le
spese processuali sono stabilite in applicazione degli art. 7 e 12 della Legge
sulla tariffa giudiziaria (LTG). Per l’art. 12 LTG, la tariffa delle decisioni
in istanza cantonale unica del Tribunale d’appello è il doppio di quella delle
decisioni del Pretore nella procedura ordinaria. La tassa di giustizia minima
delle decisioni del Pretore è di fr. 500.- (art. 7 LTG) sicché nel caso
concreto la stessa sarebbe da fissare almeno in fr. 1'000.-. Tenuto conto di
tutte le circostanze del caso concreto, appare necessario scostarsi dal minimo
di legge e fissare le spese processuali al di sotto del minimo di legge, che sono
così stabilite in fr. 300.-.
8.
Le spese ripetibili sono stabilite in base al
Regolamento per la fissazione delle ripetibili (Rtar). Poiché il diritto federale
prevede un’istanza cantonale unica per le vertenze in materia di proprietà
intellettuale (art. 5 CPC), la causa ha dovuto essere proposta direttamente al
Tribunale d’appello (art. 48 lett. c cifra 4 LOG). È inoltre da considerare
che, per rapporto al valore litigioso, la preparazione della causa ha richiesto
un grande impegno da parte del patrocinatore dell’attrice. Da qui vi è, nel
caso concreto, una manifesta sproporzione tra il valore litigioso di fr. 363.90
e le ripetibili risultanti applicando l’art. 11 Rtar, il cui ammontare massimo
sarebbe di fr. 91.- (25% di fr. 363.90). Tenuto conto delle spese e dell’IVA,
quest’importo copre circa mezz’ora di attività del patrocinatore, sicché
ricorrono gli estremi per derogare ai limiti della tariffa (art. 13 Rtar). Va
comunque anche tenuto conto che, comunque sia, le ripetibili sono solo una
partecipazione all’onorario e alle spese del legale (art. 10 Rtar). Di
conseguenza, considerato ancora che la preclusione del convenuto ha comunque
evitato all’attrice un ulteriore dispendio di tempo e, non da ultimo, che
l’attività del patrocinatore per la presente causa è comunque ridotta in
considerazione del fatto che egli patrocina l’attrice in molteplici cause
sostanzialmente identiche, e ritenuto infine il reciproco grado di soccombenza,
le ripetibili a favore dell’attrice sono fissate in fr. 100.-.
Pronuncia:
1.
La petizione è
parzialmente accolta. CO 1 è condannata a versare a IS 1 l’importo di fr. 261.40
oltre interessi al 5% dal 22 agosto 2022.
2.
Le
spese processuali di fr. 300.- sono poste a carico delle parti in ragione di
fr. 100.- all’attrice e di fr. 200.- alla convenuta, la quale inoltre rifonderà
alla parte attrice fr. 100.- di ripetibili.
3.
Notificazione:
- ;
- .
Per la terza Camera civile del
Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Rilevato che l’art. 5 CPC prescrive per la
presente causa un’istanza cantonale unica, contro la presente decisione è dato
il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
indipendentemente dal valore litigioso (art. 74 cpv. 2 LTF) entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).