11.1999.148
divorzio: suddivisione averi previdenziali e contributo di mantenimento
8 agosto 2005Italiano41 min
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Numero d'incarto:
11.1999.148
Data decisione, Autorità:
08.08.2005, ICCA
Titolo:
divorzio: suddivisione averi previdenziali e contributo di mantenimento
CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO
DIVORZIO
EFFETTI
LIQUIDAZIONE DEL REGIME MATRIMONIALE
OBBLIGO AL MANTENIMENTO DOPO IL DIVORZIO
PREVIDENZA PROFESSIONALE
art. 122 cpv. 1 CC
art. 125 CC
art. 125 cpv. 3 cf. 2 CC
art. 142 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.1999.148
Lugano,
8 agosto 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Epiney-Colombo
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.1995.102 (azione
di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione
del 1° settembre 1995 da
AP 1
(patrocinata dall' RA 1 )
contro
CO 1
(patrocinato dall' RA 2 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 29 novembre 1999 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il
2 novembre 1999 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta d'assistenza giudiziaria contestuale
all'appello;
3. Se
dev'essere accolto l'appello del 30 novembre 1999 presentato da CO 1 contro la
medesima sentenza;
4. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. CO
1 (23 settembre 1940), cittadino italiano, e AP 1 (8 ottobre 1944) si sono sposati
a __________ il 22 novembre 1965. Dal matrimonio sono nate M__________ (1966) e
A__________ (1967). A quel tempo il marito lavorava per il fratello M__________,
che gestiva un negozio di confine con spaccio di sigarette e attività di
cambiavalute. La moglie si attivava sporadicamente come parrucchiera nel salone
della madre. Nel 1976 CO 1 ha fondato insieme con un fratello la società in
nome collettivo “__________” e nel novembre di quell'anno si è separato dalla
moglie, promuovendo il 31 gennaio 1977 azione di divorzio davanti al Pretore
della giurisdizione di Mendrisio Sud. Con decreto cautelare del 16 agosto 1977
egli è stato tenuto a versare dal 1° marzo 1977 un contributo alimentare di
complessivi fr. 2500.– mensili per moglie e figli. Dalla sua nuova compagna, R__________,
CO 1 ha poi avuto un figlio, D__________, nato nel 1981. Dopo la maggiore età
di M__________ e A__________, dal giugno del 1987 il contributo provvisionale
per AP 1 è stato fissato dal Pretore in fr. 1350.– mensili con decreto
cautelare del 20 aprile 1988.
B. Dal
1989 CO 1 è alle dipendenze della ditta __________, di cui R__________ è amministratrice
unica, e lavora in un negozio di strumenti musicali nel centro commerciale __________
di __________. Nel frattempo la causa di divorzio si è estinta per perenzione
processuale ed è stata stralciata dai ruoli il 2 novembre 1994. Il 7 dicembre
1994 AP 1 ha instato per un nuovo tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso
il 20 gennaio 1995, e il 3 febbraio 1995 si è rivolta al Pretore della giurisdizione
di Mendrisio Sud per ottenere in via provvisionale un contributo di mantenimento,
che questa Camera ha fissato per finire in fr. 1585.– mensili indicizzati
dal febbraio del 1995 con sentenza del 9 novembre 1998 (inc. 11.1998.100).
C. Il
1° settembre 1995 AP 1 ha promosso davanti al medesimo Pretore azione di divorzio,
postulando un contributo indicizzato per sé di fr. 3100.– mensili, un
importo da definire in liquidazione del regime dei beni, la metà della
prestazione d'uscita acquisita dal marito durante il matrimonio presso il
rispettivo istituto di previdenza e una provvigione ad litem di fr. 4000.–.
Nella sua risposta del 28 febbraio 1996 CO 1 ha aderito al principio del
divorzio, chiedendo nondimeno che il regime dei beni fosse dichiarato “liquidato”
e opponendosi a ogni altra domanda. Esperita l'istruttoria, nel suo memoriale
conclusivo del 9 aprile 1999 AP 1 ha ridotto l'ammontare del contributo
richiesto a fr. 1600.25 mensili indicizzati, ha specificato in fr. 256 897.– l'indennità
pretesa in liquidazione del regime dei beni e ha sollecitato il beneficio dell'assistenza
giudiziaria. Nel suo memoriale del 17 maggio 1999 CO 1 ha mantenuto il suo
punto di vista, concludendo perché l'attrice fosse obbligata a rifondergli fr. 30 000.– per
ripetibili. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
D. In
pendenza di causa, il 7 maggio 1999, AP 1 ha adito nuovamente il Pretore per
ottenere che dallo stipendio del marito fossero trattenuti fr. 1600.25
mensili (il contributo provvisionale fissato da questa Camera il 9 novembre
1998, adeguato al rincaro). Il Pretore ha accolto l'istanza senza contraddittorio
il 10 maggio 1999. CO 1 ha chiesto il 26 maggio successivo la revoca della
misura previo contraddittorio, sollecitando anche la riduzione del contributo
provvisionale da fr. 1600.25 a fr. 1100.– mensili. All'udienza
dell'11 giugno 1999, indetta dal Pretore per la discussione, AP 1 ha confermato
la domanda di trattenuta e si è opposta a qualsiasi riduzione del contributo
provvisionale. Entrambe le parti hanno notificato prove, dichiarando che avrebbero
rinunciato al dibattimento finale ove il Pretore avesse rifiutato ogni mezzo
istruttorio.
E. Con
sentenza del 2 novembre 1999 il Pretore ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio,
ha condannato CO 1 a versare all'attrice un contributo indicizzato di fr. 1100.–
mensili sulla base dell'art. 152 vCC, ha riconosciuto ad AP 1 fr. 6500.–
in liquidazione del regime dei beni e fr. 15 000.– sulla prestazione
d'uscita del marito, ha respinto (nei considerandi) la domanda di provvigione ad
litem e ha revocato la trattenuta di stipendio decretata senza contraddittorio
il 10 maggio 1999. La tassa di giustizia di fr. 3000.– e le spese sono
state addebitate alle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili. L'attrice è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
F. AP 1
è insorta contro la sentenza appena citata con un appello del 29 novembre 1999
per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di riconoscerle
un contributo alimentare indicizzato di fr. 1600.25 mensili, come pure
un'indennità di fr. 256 897.– in liquidazione del regime dei beni e la metà della
prestazione d'uscita accumulata dal marito durante il matrimonio. In via
preliminare essa ha chiesto che all'appello fosse conferito effetto sospensivo,
che questa Camera assumesse prove da lei offerte senza successo nella procedura
cautelare e che le fosse accordato il beneficio dell'assistenza giudiziaria. CO
1 è insorto a sua volta contro la sentenza del Pretore con un appello del 30
novembre 1999 inteso a far annullare il contributo di mantenimento e a far
addebitare tutti gli oneri processuali all'attrice, con obbligo per quest'ultima
di rifondergli fr. 10 000.– a titolo di ripetibili. La richiesta di effetto sospensivo
avanzata da AP 1 è stata dichiarata priva d'oggetto dall'ex presidente di
questa Camera con decreto del 21 dicembre 1999. Nelle sue osservazioni del 21
gennaio 2000 CO 1 ha proposto di respingere l'appello avversario. AP 1 non si è
espressa invece sull'appello del marito.
G. Il
12 gennaio 2000 AP 1 ha chiesto al Pretore di ordinare, per la procedura di
appello, una nuova trattenuta di fr. 1600.25 mensili dallo stipendio del
marito. Con decreto cautelare del
13 marzo 2000 (rettificato il 31 marzo successivo) il Pretore ha
dichiarato l'istanza priva d'oggetto, la trattenuta disposta senza contraddittorio
il 10 maggio 1999 rimanendo valida anche in pendenza di appello. Nel decreto
stesso il Pretore ha statuito altresì sulla riduzione del contributo
provvisionale postulata da CO 1 il 26 maggio 1999, accogliendola fino a
concorrenza di fr. 1225.– mensili e riducendo la trattenuta di stipendio
al medesimo importo. Se non che, statuendo il 7 dicembre 2000 su appello di AP
1, questa Camera ha dichiarato nullo il decreto cautelare e ha rinviato gli
atti al Pretore per nuovo giudizio (inc. n. 11.2000.37). Il 12 dicembre 2000 il
giudice delegato della Camera, preso atto che il procedimento cautelare era
stato ripristinato davanti al Pretore, ha sospeso la trattazione dell'appello.
H. Il
22 dicembre 2000 CO 1 ha instato nuovamente davanti al Pretore per ottenere la
riduzione del contributo provvisionale a fr. 1225.– mensili. Il Pretore ha
accolto la richiesta senza contraddittorio il 27 dicembre 2000. Con decreto
cautelare del 15 maggio 2001 il Pretore ha poi dichiarato priva d'oggetto la
riduzione del contributo alimentare postulata dal marito il 26 maggio 1999 e
inammissibile la trattenuta di stipendio sollecitata dalla moglie il 12 gennaio
2000. Statuendo infine con decreto cautelare del 21 maggio 2001 in luogo e vece
del Pretore, il Segretario assessore ha confermato la riduzione del contributo
a fr. 1225.– mensili decisa senza contraddittorio il 27 dicembre 2000, con
trattenuta di stipendio per il medesimo importo. Un appello presentato da CO 1
contro il decreto cautelare del 15 maggio 2001 è stato parzialmente accolto da
questa Camera, che con sentenza del 23 febbraio 2004 ha fatto decorrere la
riduzione del contributo dal 26 maggio 1999 (inc. 11.2001.72). Con la stessa sentenza
la Camera ha dichiarato inammissibili due appelli presentati dai coniugi contro
il decreto cautelare del 21 maggio 2001 (inc 11.2001.74).
Fatti
I. Nel
frattempo, con ordinanza del 19 luglio 2001 il giudice delegato ha riattivato
la causa di divorzio, ha disposto l'assunzione di nuove prove intese ad
accertare la situazione finanziaria delle parti e ha fissato ai coniugi un
termine per formulare eventuali conclusioni sui temi toccati dal nuovo diritto
del divorzio. A loro volta le parti hanno avuto modo di notificare nuove prove
e di esprimersi sugli accertamenti compiuti. Chiusa l'istruttoria, esse sono
state convocate al dibattimento finale del 28 marzo 2003, con facoltà di
produrre un memoriale conclusivo. Il 24 marzo 2003 l'attrice ha comunicato di
rinunciare tanto a conclusioni scritte quanto all'udienza. Il convenuto non ha
presentato memoriali scritti né è comparso al dibattimento finale.
Considerandi
in diritto: 1. Ai
processi di divorzio che all'entrata in vigore del nuovo diritto (1° gennaio
2000) dovevano ancora essere giudicati da un'autorità cantonale, fosse solo di
ricorso, si applica la legge nuova (art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC). I
punti della sentenza che non sono stati impugnati rimangono però vincolanti, “a
meno che siano così strettamente connessi con le conclusioni non ancora
giudicate da giustificarsi una decisione complessiva” (art. 7b cpv. 2
seconda frase tit. fin. CC). Nella fattispecie lo scioglimento del matrimonio
(avvenuto in base all'art. 142 cpv. 1 vCC) non è appellato, né il principio del
divorzio è mai stato litigioso. Anzi, il convenuto ha espressamente aderito
alla relativa domanda dell'attrice. Su tal punto la sentenza impugnata ha
assunto perciò carattere definitivo (cfr. anche Geiser in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 255 n. 6.21).
I. Sull'appello
di AP 1
2.
L'attrice
chiedeva anzitutto che si assumessero in appello tre testimoni (R__________, __________,
__________) e che si sottoponesse il convenuto a interrogatorio formale. Tali
prove sono state esperite. Essa chiedeva altresì che si interpellasse la __________,
in via d'informazione (art. 170 CC), per conoscere eventuali conti o averi
intestati al marito – personalmente o sotto pseudonimo – e che si richiamasse
dal Ministero pubblico il fascicolo riguardante una non meglio precisata
“denuncia sporta da CO 1 nei confronti di __________, __________, che ha coinvolto
anche la __________”. Se non che, l'obbligo d'informazione dell'art. 170 CC
riguarda solo la controparte. Si fosse trattato di sentire un funzionario di
banca, sarebbe stato necessario indicarne il nome e il recapito. Si fosse
trattato invece di ottenere documenti dalla banca, sarebbe occorso attenersi
alle forme dell'edizione verso terzi (art. 211 cpv. 2 CPC). Quanto al
(generico) richiamo dell'incarto penale, non se ne vede l'utilità, né l'appellante
spende una parola al riguardo, tanto meno ove si pensi che __________ è già
stato sentito a suo tempo dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 9 consid. 6.4).
Ciò premesso, nulla osta all'emanazione del presente giudizio.
3.
Le
questioni legate al riparto delle prestazioni d'uscita in materia
pensionistica, come quelle relative alla liquidazione del regime dei beni,
vanno esaminate prima delle eventuali controversie sui contributi di
mantenimento (DTF 129 III 7 consid. 3.1.2 pag. 9; SJ 124/2002 I pag. 539 consid.
3.
= FamPra.ch 2002 pag. 563 consid. 3). In proposito l'appellante si duole che
il Pretore non abbia diviso a metà gli averi previdenziali accumulati dal
marito durante il matrimonio. In effetti il primo giudice ha riconosciuto all'attrice
solo un capitale di fr. 15 000.– con l'argomento che i coniugi vivevano separati dal 1977 (recte:
dal novembre del 1976). Ora, a norma dell'art. 122 cpv. 1 CC (e in concreto si
applica, come detto, la legge nuova), se un coniuge o ambedue sono affiliati a
un istituto di previdenza professionale e se non è sopraggiunto alcun caso
d'assicurazione, ciascuno ha diritto alla metà della prestazione d'uscita
dell'altro calcolata per la durata del matrimonio secondo le disposizioni della
legge sul libero passaggio. Il giudice può rifiutare la divisione, in tutto
o in parte, ma solo ove essa “appaia manifestamente iniqua dal profilo della liquidazione
del regime dei beni o della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio”
(art. 123 cpv. 2 CC).
a) Affiliato
alla __________, il convenuto aveva maturato il 1° gennaio 1996 una prestazione
d'uscita di fr. 46 794.– (doc. IX nell'inc. DI.1995.38), lievitata il 31 dicembre 2001
a fr. 102 389.– (doc. 11 d'appello). Non è noto quanto egli abbia accumulato
durante il matrimonio, né a quanto ammontasse la sua prestazione d'uscita
allorché il divorzio ha acquisito forza di giudicato, ma tant'è. A norma
dell'art. 142 cpv. 1 CC il giudice
del divorzio si limita a fissare la percentuale – di regola il 50 – della
prestazione d'uscita che spetta a ciascun coniuge. Diversamente da quanto ha
fatto il Pretore sulla base del vecchio diritto (dispositivo n. 4), nella
sentenza odierna non occorre stabilire una cifra precisa, ma solo una chiave di
riparto (FF 1996 I 122 in alto). Dovesse sorgere contestazione fra un ex
coniuge e l'istituto di previdenza sull'entità della spettanza, la lite andrà
sottoposta, una volta passata in giudicato l'attuale sentenza, “al giudice competente
secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio” (art. 142 cpv. 2
CC), ovvero – nel Ticino – al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 25a cpv. 1 LFLP con rinvio all'art. 73 cpv. 1 LPP,
art. 8 cpv. 1 LALPP).
b) L'attrice
ha confermato in appello di non avere mai avuto alcun “secondo pilastro” e di
non avere diritto quindi ad alcuna rendita pensionistica (interrogatorio
formale del 6 giugno 2002: verbali, pag. 5). Ha quindi un'evidente lacuna previdenziale,
che a 60 anni non appare certo in grado di colmare. Del resto, l'interessata
non risulta disporre di sostanza apprezzabile e non riceverà nulla più dei fr.
6500.
– a lei riconosciuti dal Pretore in esito alla liquidazione del regime dei
beni (sotto, consid. 4). In ossequio dell'art. 122 cpv. 1 CC le va riconosciuta
pertanto la metà della prestazione d'uscita accumulata dal marito. Nel quadro
del sindacato odierno si prevederà così – come detto – la suddivisione
percentuale della prestazione d'uscita maturata dal convenuto durante il
matrimonio, ossia dal 22 novembre 1965 al passaggio in giudicato della sentenza
del Pretore (non appellata su questo punto).
c) Il
primo giudice ha creduto di poter transigere sul riparto a metà della prestazione
d'uscita poiché l'avere previdenziale del marito è stato costituito per oltre vent'anni
durante la separazione di fatto. A torto. Dal principio della divisione a metà
è lecito scostarsi solo qualora il risultato sia manifestamente iniquo. Poco
importa la durata della separazione di fatto o della causa di divorzio, come
poco interessa che dopo la fine della vita comune l'attrice abbia rinunciato a
conseguire redditi (DTF 129 III 577). Decisiva è la durata
formale del matrimonio (Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, pag. 234, n. 16 ad art. 123
CC; Baumann/Lauterburg in: Schwenzer,
FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 67 ad art. 123 CC). Ciò premesso, non si scorgono motivi che facciano apparire manifestamente
iniquo nel senso dell'art. 123 cpv. 2 CC applicare il precetto del riparto
paritario nell'ambito del presente giudizio.
4.
Per
quanto attiene alla liquidazione della partecipazione agli acquisti,
l'appellante rivendica la metà di quanto valevano le azioni della __________ (fr.
154.
127.15 il 31 dicembre 1994), di cui il marito sarebbe proprietario
economico. A ciò essa aggiunge la metà di quanto il marito ha prelevato il 27
febbraio 1974 (fr. 333 668.–) da un conto cifrato presso la __________ di __________ sul
quale aveva diritto di firma individuale. Ciò porterebbe la sua spettanza
complessiva dai fr. 6500.– stabiliti dal Pretore a fr. 256 897.–.
a) A
parere dell'appellante l'istruttoria ha dimostrato che, per il tramite di
“diritti d'opzione o altri rapporti fiduciari”, il convenuto detiene l'intero
capitale sociale della citata ditta (appello, pag. 7). In realtà il convenuto ha
negato di essere azionista della società, ammettendo di avere solo diritti
d'opzione qualora azioni siano alienate a terzi. Sentita come testimone, R__________
ha confermato che il capitale della ditta è stato messo a disposizione da
terzi, ma che il convenuto beneficia, con il fratello, di un diritto d'opzione
sulle azioni per “salvaguardare il negozio ed evitare che il pacchetto
azionario passi in mani indesiderate” (sentenza impugnata, pag. 8 consid. 6.3).
Contrariamente a quanto sembra arguire l'attrice sulla scorta di sillogismi,
dall'istruttoria non risulta in effetti che il convenuto sia proprietario
diretto o indiretto dell'azienda. Invano si cercherebbero poi nel ponderoso
fascicolo processuale ragguagli sull'andamento della ditta e, quindi, sul valore
del diritto d'opzione al momento in cui ha statuito il Pretore (art. 214 cpv. 1
CC). Al riguardo l'appello manca di consistenza.
b) Circa
il prelevamento di fr. 333 668.– avvenuto il 27 febbraio 1974 da un conto cifrato presso la __________
di __________ sul quale il marito aveva diritto di firma individuale (appello,
pag. 8), il Pretore ha accertato che quella somma derivava con ogni probabilità
dal contrabbando di sigarette gestito dal convenuto medesimo insieme con i
fratelli ed era poi stata spartita fra varie persone. Il convenuto affermava –
così sostenuto dal fratello __________ – di averne ricavato “qualche decina di
migliaia di franchi”, che parrebbero essere stati depositati presso la __________,
dove sono rimasti fino al 1976, quando è stata estinta anche tale relazione e
del saldo si è perduta ogni traccia (sentenza impugnata, pag. 9 consid. 6.4).
Nell'appello l'attrice continua a rivendicare il suo diritto alla metà di fr.
333.
668.–
(pag. 8), ma non si confronta minimamente con quanto ha accertato il Pretore,
ovvero che al convenuto è toccata per finire “qualche decina di migliaia di
franchi”. Insufficientemente motivato, al riguardo l'appello si dimostra
finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
È
vero che, contrariamente a quanto ha rilevato il Pretore, il conto cifrato __________
facente capo al convenuto presso la __________ non è stato estinto nel 1976
(nell'ottobre del 1976 sono state chiuse solo due cassette di sicurezza), tant'è
che nel marzo del 1977 esso registrava ancora un saldo di circa fr. 40 000.– (deposizione __________,
del 31 marzo 1977, pag. 1 in fondo, nella causa promossa il 31 gennaio 1977 da CO
1). È anche vero però che nel settembre del 1978 nulla più constava rimanere di
quel conto (deposizione __________ del 25 settembre 1978, nella causa promossa
il 31 gennaio 1977 da CO 1), apparentemente consumato per finanziare il
contributo provvisionale in favore di moglie e figlie (sopra, lett. A;
deposizione __________, loc. cit.). Neanche con tali risultanze (menzionate dal
Pretore in fondo al consid. 6.4 della sentenza) l'attrice si confronta,
continuando a ripetere che il marito “ha fatto letteralmente sparire nel nulla”
il prelevamento del 1974 (memoriale, pag. 8). Ora, in un appello non basta
ribadire le proprie ragioni; bisogna anche spiegare perché la sentenza
impugnata sia erronea. In proposito l'appello è carente una volta ancora di
motivazione, e come tale irricevibile.
5.
Il
Pretore ha fissato in favore dell'attrice un contributo alimentare fondato
sull'art. 152 vCC di fr. 1100.– mensili indicizzati. A tal fine egli ha
accertato il reddito del convenuto in fr. 3891.– mensili netti e il relativo
fabbisogno minimo in fr. 2666.60 (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 925.–, costo stimato dell'alloggio fr. 900.–, premio della cassa
malati fr. 351.60, spese di trasferta fr. 250.–, imposte fr. 240.–),
come questa Camera aveva stabilito nella sentenza del 9 novembre 1998 (sopra,
lett. B in fine). Per quel che è dell'attrice, il primo giudice ha escluso
ch'essa fosse in grado di riprendere un'attività lucrativa e si è limitato a
imputarle un reddito in fr. 600.–, pari ai contributi ricevuti dalle
figlie maggiorenni per i lavori domestici. Quanto al fabbisogno minimo di lei,
il Pretore l'ha calcolato in fr. 2128.10 mensili (minimo esistenziale del
diritto esecutivo fr. 925.–, costo stimato dell'alloggio fr. 900.–,
premio della cassa malati fr. 190.10, assicurazioni fr. 38.–, imposte fr.
75.
–), conformemente alla già citata sentenza di appello. Appurato che il
convenuto fruiva di un margine mensile di fr. 1224.40 sul fabbisogno minimo, in
definitiva, egli ha stabilito la rendita d'indigenza per l'attrice in fr. 1100.–
mensili indicizzati (sentenza impugnata, consid. 4.3.2 e 4.3.3).
a) Nel
nuovo diritto l'obbligo di mantenimento dopo il divorzio è regolato dall'art.
125.
cpv. 1 CC, stando al quale se non si può ragionevolmente pretendere che
dopo il divorzio un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa
un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato
contributo. Tale norma concreta due principi: quello secondo cui, dopo il
divorzio, ogni coniuge deve provvedere a sé stesso nella misura del possibile e
quello secondo cui ogni coniuge va incoraggiato ad acquisire o a riacquistare
la propria indipendenza economica. Per raggiungere tale autonomia, che può essere
stata compromessa dal matrimonio, uno dei coniugi può essere tenuto a sovvenzionare
l'altro. Così com'è concepito, l'obbligo dell'art. 125 cpv. 1 CC si fonda
soprattutto sulle necessità del coniuge richiedente e dipende dal grado di
autonomia che si può esigere da lui, in particolare dalla sua capacità di intraprendere
un'attività professionale – o di riprendere un'attività professionale interrotta
durante il matrimonio – per sovvenire al proprio “debito mantenimento”. Sotto
il profilo finanziario occorre considerare anzitutto il reddito effettivo dei coniugi,
ma anche quello ch'essi potrebbero conseguire dimostrando buona volontà o
facendo prova di ragionevole sforzo (DTF 128 III 5 consid. 4a).
b) I criteri cui deve attenersi la fissazione del contributo
di mantenimento sono quelli oggettivi elencati (non esaustivamente) dall'art.
125.
cpv. 2 CC. Essi corrispondono in larga misura a quelli elaborati dalla
giurisprudenza in applicazione del vecchio diritto (Werro in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berna 1999, pag. 41). Determinante è – in specie – il riparto dei
compiti avuto dai coniugi durante il matrimonio, la durata del medesimo, il
tenore di vita adottato delle parti durante la vita in comune, l'età e la
salute di loro, il rispettivo reddito e patrimonio, la portata e la durata
delle cure ancora dovute ai figli, la formazione professionale e le prospettive
di reddito, il presumibile costo del reinserimento professionale del
beneficiario, come pure le aspettative di vecchiaia e di previdenza, incluso
il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita (art. 125
cpv. 2 CC). La colpa nella disunione non è più, per contro, di alcun rilievo
giuridico (Schwenzer, op. cit.,
n. 39 ad art. 125 CC).
c) All'atto
pratico, trattandosi di un matrimonio di lunga durata (oltre 10 anni), entrambi
i coniugi hanno il diritto di conservare – per principio – il tenore di vita avuto
durante la comunione domestica (sentenza del Tribunale federale 5C.111/2001 del
29.
giugno 2001, consid. 2c, e sentenza C.205/2001 del
29.
ottobre 2001, consid. 4c). Trattandosi di un matrimonio di corta
durata (meno di 5 anni) fa stato invece, per il coniuge richiedente, il tenore
di vita da lui avuto prima di sposarsi (Hausheer/Spycher,
Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 287 n. 05.120). Nei matrimoni
di durata intermedia occorre verificare, caso per caso, in che misura il matrimonio
abbia influito sulle condizioni di vita dell'uno e dell'altro (Schwenzer, op. cit., n. 48 in fine ad
art. 125 CC). La durata del matrimonio non si valuta, ad ogni buon conto, con
riferimento al formale scioglimento del vincolo, ma con riferimento alla data
della separazione effettiva (Sutter/Freiburghaus,
op. cit., n. 30 ad art. 125 CC).
d) In
ultima analisi, verso il basso il contributo di mantenimento deve garantire al
beneficiario almeno il fabbisogno minimo, fermo restando che il debitore del
contributo deve poter conservare il proprio (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami
di giurisprudenza). Verso l'alto, esso non deve eccedere il tenore di vita
avuto dal beneficiario durante la vita in comune (art. 125 cpv. 2 n. 3 CC; Werro, Concubinage, mariage et démariage,
Berna 2000, pag. 147 n. 673 segg.), a meno che durante la vita in comune le
parti abbiano vissuto in modo eccezionalmente economo, ad esempio per
accantonare i mezzi destinati all'acquisto di un'abitazione (sentenza del
Tribunale federale 5C.230-231/2003 del 17 febbraio 2004, consid 4.1). Se le
risorse economiche non bastano per finanziare il tenore di vita precedente,
entrambi i coniugi devono sopportare un'uguale decurtazione. D'altro lato,
qualora il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (un decennio),
fa stato non il tenore di vita avuto dalle parti durante la vita in comune, bensì
quello da esse avuto durante la separazione (DTF 130 III 539 consid. 2 con
numerosi rimandi), sempre che non sia più alto di quello avuto la comunione domestica
(sentenza del Tribunale federale 5C.230-231/2003 del 17 febbraio 2004, consid.
4.
).
e) Nella
fattispecie le parti si sono sposate il 22 novembre 1965 e si sono separate di
fatto nel novembre del 1976. La vita in comune essendo durata 11 anni, il matrimonio
può senz'altro definirsi di lunga durata (Schwenzer,
op. cit., n. 48 ad art. 125 CC con riferimenti; sentenza del Tribunale federale
5C.278/2000 del 4 aprile 2001, consid. 3c). D'altro lato non bisogna dimenticare
che i coniugi sono poi vissuti separati per 23 anni, dal novembre del 1976 al
novembre del 1999, quando il Pretore ha pronunciato il divorzio. Decisivo è
quindi il tenore di vita che l'appellante ha avuto in quel periodo. A tal fine
l'attrice non si è curata di indicare alcunché di preciso, ma per quanto si
desume dagli atti essa non risulta avere mai fruito – comunque sia – di grandi
margini sul fabbisogno minimo. Dal marzo del 1977, pur senza redditi apparenti
(nel decreto cautelare del 16 agosto 1977 il Pretore non ne ha accertati,
sebbene fino al 1986 l'interessata sembrerebbe avere esercitato qualche
“occupazione ausiliaria”), essa si è dovuta accomodare di fr. 2500.– mensili
complessivi per sé e le due figlie adolescenti. Dal giugno del 1987 il
contributo provvisionale per lei sola si è ridotto a fr. 1350.– mensili (decreto
cautelare del 20 aprile 1988), salvo passare a fr. 1585.– mensili nel febbraio
del 1995, con un agio disponibile sul fabbisogno minimo però di appena fr.
52.65
mensili (sentenza inc. 11.1998.100 di questa Camera, consid. 9). Se ne
conclude che durante la separazione l'attrice, rinunciando a esercitare un'attività
lucrativa, si è accontentata per finire del modesto livello di vita che le
consentiva il contributo provvisionale del marito (sentenza citata di questa Camera,
consid. 5). In esito al divorzio essa non può dunque pretendere di vedersi
assicurare un tenore di vita apprezzabilmente più alto del fabbisogno minimo,
sempre che il convenuto sia in grado di erogare il necessario.
6.
Per
quanto si riferisce appunto al fabbisogno minimo di lei, il Pretore l'ha
definito – come detto – in fr. 2128.10 mensili. Nel calcolo del primo
giudice tuttavia occorre aggiornare il minimo esistenziale del diritto
esecutivo (fr. 925.– mensili), passato il
1° gennaio 2001 a fr. 1100.– mensili (il minimo relativo a “persona
singola che vive presso parenti” non esiste più nell'attuale tabella per il
calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo: FU 2/2001
pag. 74). Il premio della cassa malati è lievitato a fr. 485.40 mensili (doc. M
d'appello), ma dedotto il verosimile sussidio cantonale (fr. 187.50 nel 2001:
doc. H d'appello) risulta di fr. 297.90 mensili. I costi dell'automobile
(imposta di circolazione: doc. E d'appello; assicurazione: doc. F d'appello)
non possono essere riconosciuti, giacché nel fabbisogno minimo dell'attrice
durante la vita separata non consta essere mai stata inserita alcuna voce di
spesa per l'uso di un veicolo, del resto non necessario per scopi
professionali. Nel fabbisogno minimo rientrano invece le assicurazioni
correnti, come quella contro la responsabilità civile e per l'economia
domestica (doc. G d'appello), di fr. 39.55 mensili (fr. 474.70 : 12). Le
imposte infine ammontano, secondo l'ultima tassazione agli atti, a fr. 115.90
l'anno, ossia a fr. 9.65 al mese. Riassumendo, il fabbisogno minimo dell'attrice
risulta aggirarsi attorno ai fr. 2350.– mensili.
7.
Il
reddito di fr. 600.– mensili che il Pretore ha imputato all'attrice rifacendosi
alla sentenza emessa il 9 novembre 1998 da questa Camera (sopra, consid. 5) non
è contestato dall'interessata. È criticato dal convenuto, ma su ciò si tornerà
oltre (consid. 12). Sta di fatto che, con entrate di fr. 600.– mensili,
l'attrice denota un ammanco rispetto al tenore di vita condotto durante la separazione
di fr. 1750.– mensili. La situazione migliorerà dal 1° novembre 2008 (art. 21
cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LAVS), poiché a quel momento essa percepirà una rendita
AVS di fr. 1458.– mensili (doc. B d'appello), oltre alla pensione dovuta al
riparto dell'avere di previdenza del convenuto. Il problema è di sapere quanto
il convenuto sia in grado di erogare fino al proprio pensionamento,
rispettivamente dopo di allora, avendo egli diritto di conservare l'equivalente
del proprio fabbisogno minimo, intangibile (sopra, consid. 5d).
8.
Il
Pretore ha accertato il reddito del convenuto in fr. 3891.– netti mensili.
L'appellante si duole che la situazione finanziaria di lui non è mai stata
chiara per rapporto a talune spese da lui affrontate negli anni 1975/77 e 1980,
per rapporto ai dati forniti alla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG e per
rapporto a una denuncia per reati finanziari sporta da lui medesimo nel 1982 contro
taluni dirigenti della banca __________ di __________, sicché a torto il primo
giudice avrebbe creduto a una diminuzione delle entrate rispetto a quelle
figuranti nella sentenza emessa il 9 novembre 1998 dalla Camera. Tali argomenti
sono già stati diffusamente trattati dalla Camera stessa nella sentenza del 23
febbraio 2004 (sopra, lett. H), pur con un giudizio di verosimiglianza come
quello che presiede al vaglio di misure provvisionali (consid. 10 di quella
sentenza). Ora, anche riesaminando la questione con pieno potere cognitivo, poco
muta. Anzi, la tassazione 2001/02 del convenuto prodotta in appello (doc. 30) attesta
proprio un reddito lordo di fr. 56 196.– annui, pari a fr. 4500.– mensili (fr.
3891.
– netti), più l'assegno familiare di fr. 183.– per D__________, sussidio
venuto meno nel 2001 in seguito al 20° compleanno del figlio (sentenza 23
febbraio 2004 di questa Camera, consid. 10b). Dopo di allora il guadagno del
convenuto è aumentato, ma non di molto. La scheda contabile 2002 prodotta in appello
(doc. 29) certifica uno stipendio netto di fr. 3906.45 mensili, cui va aggiunto
un dodicesimo della gratifica netta di fr. 934.50 annui (che fa parte del
reddito: Schwenzer, op. cit., n.
17.
ad art. 125 CC; Sutter/ Freiburghaus,
op. cit., n. 40 ad art. 125 CC). Considerato inoltre che dal 1° luglio 2003 il
contributo paritetico per l'assicurazione disoccupazione non è più del 3%,
bensì del 2% (art. 3 cpv. 2 LADI), il reddito del convenuto risulta di fr.
4006.85
netti mensili.
Dal primo
giorno del mese successivo al compimento del 65° anno di età, il 1° ottobre
2005.
(art. 21 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LAVS), il convenuto sarà posto al
beneficio del pensionamento ordinario. Riceverà così una rendita AVS di fr.
1693.
– mensili (doc. 11 e 12 d'appello) e una prestazione del “secondo
pilastro” di fr. 10 046.– annui, pari a fr. 837.15 mensili, per un reddito complessivo
di fr. 2530.15 mensili. Non bisogna trascurare tuttavia che il riparto della
prestazione d'uscita da lui acquisita durante il matrimonio comporterà
un'apprezzabile diminuzione della rendita di cassa pensione, la quale va
calcolata in base a una percentuale dell'avere di vecchiaia maturato
dall'assicurato all'età del pensionamento (art. 14 cpv. 1 LPP). In realtà il
reddito presunto di fr. 2530.15 mensili risulterà quindi inferiore. Dato ad
ogni modo che – come si vedrà in appresso (consid. 8) – nemmeno con fr. 2530.15
mensili il convenuto sarà in grado di versare contributi di mantenimento
all'attrice, non giova dilungarsi oltre.
9.
Quanto
al fabbisogno minimo del convenuto, il Pretore, l'ha calcolato in fr. 2666.60
(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 925.–, costo dell'alloggio fr. 900.–
stimati, premio della cassa malati fr. 351.60, spese di trasferta fr. 250.–,
imposte fr. 240.–), fondandosi una volta ancora sulla sentenza emessa il 9
novembre 1998 da questa Camera. Come nel caso dell'attrice, va aggiornato
anzitutto il minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr. 1100.– mensili) e
il premio per l'assicurazione dell'economia domestica (fr. 26.– mensili: doc.
28.
d'appello). Le altre voci di spesa richiedono più particolare disamina.
a) Il
convenuto quantifica il costo dell'alloggio in fr. 11 849.– annui, pari a
987.40
mensili (doc. 28 d'appello). Da tale somma va dedotta nondimeno la spesa
per l'elettricità domestica (il grosso di fr. 756.– annui), che rientra nel
minimo esistenziale del diritto esecutivo. Al limite andrebbero dedotti anche i
premi dell'assicurazione sulla vita (fr. 3548.– annui, ossia fr. 295.65
mensili, compreso però l'ammortamento dell'ipoteca), il cui nesso con il costo
dell'alloggio non risulta dagli atti. E tali premi andrebbero ridimensionati
anche qualora, svincolati dal costo dell'alloggio, andassero considerati a sé
stanti, come oneri assicurativi, il convenuto disponendo pur sempre di un “secondo
pilastro”, ancorché da dividere a metà (Hausheer/Spycher,
op. cit., pag. 81 n. 02.41). Nel complesso appare equo dunque riconoscere al
convenuto un costo dell'alloggio analogo a quello inserito nel fabbisogno minimo
dell'attrice (fr. 900.– mensili), ragionevole e adeguato alle sue necessità
personali.
b) Il
premio della cassa malati risultava, nel 2003, di fr. 344.75 mensili (doc. 31
d'appello). Dalla tassazione 2001/02 agli atti (doc. 30) si evince però che il
convenuto ha un reddito imponibile di fr. 14 883.– annui, che con ogni
verosimiglianza dà diritto al sussidio cantonale (art. 29 LCAMal: RL 6.4.6.1).
Mancando ogni indicazione al riguardo, e procedendo a una cauta stima per
apprezzamento, si può supporre che il premio effettivo della cassa malati a
carico dell'assicurato non ecceda perciò fr. 295.– mensili.
c) Le
spese d'automobile sono quantificate dal convenuto in fr. 402.15 mensili
(imposta di circolazione e quota TCS, assicurazione responsabilità civile e casco
parziale, manutenzione: doc. 28 d'appello). È il costo medio notorio di un
veicolo non troppo dispendioso nel caso di percorrenze relativamente ridotte,
se vi si considera incluso anche il costo del carburante (che l'interessato non
espone). E che durante la separazione l'interessato fruisse di un veicolo è
fuori discorso, sicché la spesa rientra nel di lui tenore di vita.
d) L'onere fiscale di fr. 1440.– annui indicato dal convenuto (doc.
28.
d'appello), corrispondente a fr. 120.– mensili, è quello del periodo fiscale
1999/2000 (doc. 22). La tassazione 2001/02 (doc. 30) attesta un'imposta
cantonale di fr. 302.10 e un'imposta federale diretta di fr. 74.65 annui. Anche
considerando un'imposta comunale analoga a quella cantonale, ne discende un
carico tributario complessivo non superiore a fr. 56.60 mensili. In definitiva
il fabbisogno minimo del convenuto risulta così di fr. 2780.– mensili
arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, costo
dell'alloggio fr. 900.–, premio della cassa malati fr. 295.–,
assicurazione dell'economia domestica fr. 26.–, spese d'automobile fr. 402.15,
imposte fr. 56.60).
10.
Se ne
conclude che, con un reddito di fr. 4006.85 netti mensili e un fabbisogno
minimo di fr. 2780.–, fino al 30 settembre 2005 il convenuto dispone di un
margine di fr. 1225.– mensili (arrotondati), con cui può sussidiare il
mantenimento all'attrice. Dopo il pensionamento, per contro, egli non avrà più
alcun agio (anzi, non riuscirà nemmeno ad assicurare il proprio fabbisogno minimo).
Non sarà più in grado, dunque, di erogare contributo di sorta. La data del
pensionamento essendo prossima (1° ottobre 2005), inoltre, non è il caso
nemmeno di ancorare il contributo di mantenimento all'indice nazionale dei
prezzi al consumo.
II. Sull'appello
di CO 1
11.
Il convenuto sostiene in primo luogo che nel suo fabbisogno minimo
calcolato dal Pretore (fr. 2666.60 mensili: sopra, consid. 5) va inserita la
metà del fabbisogno in denaro riguardante il figlio D__________ (fr. 640.–
mensili), da lui avuto il 21 maggio 1981 da R__________ La rivendicazione è
infondata, giacché il figlio D__________ è maggiorenne sin da prima che
statuisse il Pretore (il 2 novembre 1999). E un contributo alimentare per l'ex
coniuge – o per figli minorenni – è prioritario rispetto a un eventuale contributo
per figli maggiorenni (Hausheer/Spycher,
op. cit., pag. 448 n. 08.31). L'appellante non può dunque pretendere di veder
assicurare il fabbisogno in denaro di D__________ senza che risulti coperto il
fabbisogno minimo dell'attrice.
12.
Afferma
l'appellante che dalla separazione in poi, risalente al novembre del 1976,
l'attrice non si è mai attivata per reinserirsi in una professione, benché
fosse abile al lavoro almeno nella misura dell'85%, tant'è che non le è mai
stata accordata alcuna rendita d'invalidità. Eppure nessuna autorità
giudiziaria le ha mai imputato un reddito maggiore dei fr. 600.– mensili
ricevuti dalle figlie per le mansioni casalinghe svolte nell'economia
domestica. Che oggi l'interessata non possa più ritrovare un impiego adeguato
non è quindi una conseguenza del matrimonio. Al contrario: avendo essa medesima
provocato la situazione in cui si trova, un contributo di mantenimento le va
rifiutato già in applicazione dell'art. 125 cpv. 3 n. 2 CC.
a) Nella
sentenza del 9 novembre 1998 questa Camera aveva accertato, seppure con un
giudizio sommario come quello che disciplina le misure provvisionali in
pendenza di divorzio, che dopo la separazione di fatto (novembre del 1976) l'attrice
aveva esercitato semplici lavori ausiliari, cessando ogni attività lucrativa
nel 1986 (consid. 5). Nel 1991 essa aveva subìto un intervento chirurgico con
esiti invalidanti (linfedema al braccio destro), i quali le impediscono da
allora sforzi intensi o prolungati. Affetta da un carcinoma mammario, dal 21 febbraio
1992.
l'attrice è poi risultata inabile al lavoro nella misura del 50% anche
come venditrice (loc. cit.). Ora, si può convenire con l'appellante che, pur
non essendo un esempio di robustezza fisica, l'attrice non ha mai dimostrato particolare
impegno nella prospettiva di un reinserimento professionale. È vero che seri
problemi di salute l'hanno afflitta negli anni, ma è anche vero che in ultima
analisi il suo grado di inabilità lucrativa accertato dall'Assicurazione
Invalidità non risulta eccedere il 15%. Comunque sia, anche presumendo che l'attrice
abbia contribuito per scarso zelo a creare uno stato di indigenza, l'esito del
giudizio non muterebbe per le considerazioni che seguono.
b) L'appellante
si duole che all'attrice il Pretore non abbia computato “una minima
potenzialità di reddito”, ma non indica né quale dovrebbe essere tale potenzialità,
né quale lavoro l'attrice potrebbe concretamente esercitare per raggiungere siffatta
potenzialità. Non motivato a sufficienza, in proposito l'appello riesce finanche
inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Si aggiunga
ad ogni buon conto che, pur vedendosi riconoscere un contributo alimentare di fr.
1225.
– mensili (sopra, consid. 10), l'attrice deve in ogni modo reperire i fr.
1125.
– netti necessari per coprire il proprio fabbisogno minimo (e non solo i fr.
600.
– mensili che le ha imputato il Pretore nel solco di quanto ha deciso questa
Camera il 9 novembre 1998: sopra, consid. 7). In che modo essa avrebbe potuto guadagnare
di più dando prova di ragionevole intraprendenza nel corso degli anni alla luce
delle circostanze specifiche (età, condizioni di salute, formazione
professionale, andamento del mercato del lavoro e così via) l'appellante non
spiega. Anche sotto questo profilo l'appello si rivela carente di motivazione.
c) Per
il resto, l'art. 125 cpv. 3 n. 2 CC invocato dall'appellante presuppone – come
norma di carattere eccezionale – temeraria determinazione del beneficiario nell'avere
provocato lo stato di necessità (Schwenzer
in: FamKommentar, op. cit., n. 89 segg. ad art. 125 CC). Semplice inerzia o
poca operosità giustificano se mai di imputare al beneficiario un reddito
ipotetico, ma non l'applicazione dell'art. 125 cpv. 3 n. 2 CC (Gloor/Spycher in: Basler Kommentar,
ZGB I, 2ª edizione, n. 39 in fine ad art. 125 CC; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 110 seg. ad art. 125 CC).
Che nella fattispecie l'attrice abbia dato prova di temerarietà non si desume
dagli atti, né è preteso dall'appellante. Il richiamo all'art. 125 cpv. 3 n. 2
CC è pertanto infruttuoso.
13.
Da
ultimo l'appellante censura il riparto degli oneri processuali (che il Pretore
ha suddiviso in ugual misura) e delle ripetibili (che il Pretore ha
compensato), affermando che l'attrice è uscita sconfitta per oltre la metà sul
contributo alimentare richiesto e per l'intero – o quasi – sulla liquidazione
del regime matrimoniale, per di più dopo avere promosso un'istruttoria
laboriosa e impegnativa, rivelatasi inconcludente. A suo avviso la tassa di
giustizia e le spese di primo grado devono quindi essere addebitate all'attrice
stessa, la quale va tenuta a rifondergli fr. 10 000.– per ripetibili.
L'argomentazione risulta parzialmente senza oggetto, giacché in esito all'odierno
giudizio l'attrice ottiene un lieve aumento del contributo alimentare (dai fr.
1100.
– mensili fissati dal Pretore a fr. 1225.– mensili, almeno fino al 30
settembre 2005) e la metà della prestazione d'uscita accumulata dal convenuto
durante il matrimonio (anziché la mera indennità di fr. 15 000.–
stabilita dal Pretore). Di ciò va tenuto conto nelle considerazioni che seguono.
a) La
giurisprudenza ha già avuto occasione di rilevare che in materia di spese e
ripetibili il Pretore fruisce di ampia latitudine, tanto sull'applicazione dei
parametri tariffari quanto sul riparto dei relativi importi in base al grado di
soccombenza, di modo che la sua decisione è censurabile solo per eccesso o
abuso d'apprezzamento (rinvii in: Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148). Nel
diritto di famiglia poi, dandosi sconfitta reciproca delle parti, il giudice
può sempre prescindere da una suddivisione strettamente aritmetica delle spese
e delle ripetibili sulla scorta di “giusti motivi” (nel senso dell'art. 148
cpv. 2 CPC) ispirati a criteri d'equità (Rep. 1996 pag. 137 consid. 7; altri
riferimenti in: Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 34 ad art. 148 CPC). La questione è dunque di sapere se nel caso
in esame il riparto degli oneri a metà e la compensazione delle ripetibili
denoti eccesso o abuso d'apprezzamento, senza dimenticare che la lite è –
appunto – una causa di stato.
b) Quando
ha intentato causa, il 1° settembre 1995, l'attrice postulava la pronuncia del
divorzio, un contributo alimentare a vita di fr. 3100.– mensili
indicizzati, un importo da definire in liquidazione del regime dei beni e metà
della prestazione d'uscita acquisita dal convenuto durante il matrimonio
presso il rispettivo istituto di previdenza. Dopo l'istruttoria, nel memoriale
conclusivo, essa ha ridimensionato il contributo alimentare a fr. 1600.25
mensili indicizzati e ha quantificato in complessivi fr. 256 897.–
l'indennità pretesa in liquidazione del regime ordinario dei beni. Il marito,
da parte sua, ha sempre respinto qualsiasi rivendicazione pecuniaria della
moglie,
aderendo unicamente al principio di divorzio. In seguito al presente
giudizio l'attrice otterrà lo scioglimento del matrimonio (non contestato), un
contributo alimentare per sé di fr. 1225.– mensili indicizzati fino al 30
settembre 2005, una liquidazione del regime matrimoniale di fr. 6500.– e la
metà della prestazione d'uscita acquisita dal convenuto durante il matrimonio
presso il rispettivo istituto di previdenza. In sintesi, essa si vede
riconoscere quasi un mezzo del contributo litigioso su un arco di tempo
limitato, pressoché nulla in liquidazione del regime dei beni, ma l'intera
spettanza da lei pretesa a titolo di “secondo pilastro”.
c) Tutto
ben ponderato, nelle circostanze descritte non può dirsi che una suddivisione
in ugual misura degli oneri processuali e la compensazione delle ripetibili
denoti un eccesso o un abuso di apprezzamento. Tanto meno pensando che nelle
cause di stato è relativamente difficile quantificare sin dall'inizio (e
soprattutto prima dell'istruttoria) l'entità di un contributo alimentare ove le
conseguenze patrimoniali del divorzio siano combattute. Certo, l'istruttoria
promossa dall'attrice non ha condotto a grandi risultati, ma ciò non poteva
darsi per scontato in partenza (né l'appellante asserisce il contrario),
mentre il convenuto deve assumere – da parte sua – le responsabilità legate
alla sua intransigenza e totale chiusura circa ogni concessione pecuniaria. Per
concludere, il dispositivo di prima sede riguardante gli oneri e le ripetibili,
fondato su “giusti motivi” di equità, nel suo esito non lede l'art. 148 cpv. 2
CPC. Anche al proposito il ricorso del convenuto è destinato pertanto all'insuccesso.
III. Sulle
spese, le ripetibili e l'assistenza giudiziaria in appello
14.
Le
tasse di giustizia e le spese degli appelli seguono la vicendevole soccombenza
delle parti (art. 148 cpv. 2 CPC). L'attrice consegue una lieve maggiorazione
del contributo alimentare (dai fr. 1100.– mensili fissati dal Pretore a fr.
1225.
– mensili, rispetto ai fr. 1600.25 richiesti), limitati però al 30
settembre 2005; per converso, essa ottiene la metà della prestazione d'uscita
acquisita dal marito durante tutto l'arco del matrimonio, ma – d'altro lato –
nulla più dei fr. 6500.– stabiliti dal primo giudice in liquidazione del regime
matrimoniale. L'istruttoria da lei promossa in appello, dipoi, non ha portato
elementi di pregio rispetto a quella già condotta in prima sede. Nel complesso
si giustifica perciò che essa sopporti due terzi degli oneri e che rifonda al
convenuto un'indennità ridotta per ripetibili, commisurata all'estrema stringatezza
delle osservazioni avversarie (sette righe). Quanto al convenuto, con il suo appello
egli esce soccombente su tutta la linea. Deve quindi sopportare gli oneri processuali,
ma non versare indennità per ripetibili, l'attrice non avendo formulato osservazioni
al ricorso di lui.
15.
L'assistenza
giudiziaria postulata in questa sede dall'attrice è disciplinata dagli art.
155.
segg. vCPC, la legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza
applicandosi solo alle richieste introdotte dopo la sua entrata in vigore (art.
37), il 30 luglio 2002 (BU 2002 pag. 213). Ciò posto, l'attrice si trova
senz'altro in grave ristrettezza (art. 155 vCPC), il contributo alimentare
dell'ex marito non garantendole nemmeno – come detto (consid. 12b) – la copertura
del fabbisogno minimo. E, del resto, il credito di fr. 6500.– a lei
riconosciuto in liquidazione del regime matrimoniale non basta a toglierla
dall'indigenza. Il suo appello poi appariva provvisto, almeno in parte, di buon
diritto (art. v157 CPC), tanto che merita parziale accoglimento. Certo, alla
luce dell'ultima tassazione prodotta dal convenuto il 7 novembre 2002 (biennio
2001/02) ci si può domandare se prima di chiedere l'assistenza giudiziaria l'attrice
non dovesse instare per una provvigione ad litem verso l'ex marito, il
quale risulta disporre di “titoli-crediti-numerario” per
fr. 54 768.– (doc. 30
di appello). Se non che, al momento in cui l'attrice ha sollecitato
l'assistenza giudiziaria, il convenuto non constava disporre di capitali
(tassazione 1999/2000: doc. 22 di appello). E una provvigione ad litem è
destinata per sua natura a coprire spese future, non a rimunerare prestazioni
già eseguite o a rimediare esborsi già affrontati (così era già nel vecchio
diritto del divorzio: Bühler/Spühler
in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 287 ad art. 145 vCC). Sollecitare una
provvigione di causa nel novembre del 2002, quindi, non avrebbe più avuto
senso. Ciò giustifica il conferimento dell'assistenza giudiziaria anche in
appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello di AP 1 è parzialmente accolto nel senso
che la sentenza impugnata è così riformata:
2. CO 1 è tenuto a versare
entro il 5 di ogni mese ad AP 1, fino al 30 settembre 2005, un contributo
alimentare di fr. 1225.– mensili.
4. La __________, __________,
è invitata a trasferire sul conto vincolato di libero passaggio che sarà
indicato da AP 1, al momento in cui la presente sentenza avrà acquisito forza
di giudicato, la metà dell'avere di vecchiaia maturato da CO 1 dal 22 novembre
1965 al 30 novembre 1999 sulla polizza n. __________.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1450.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 1500.–
sono
posti sono posti per un terzo a carico di CO 1 e per il resto a carico
dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 150.– per ripetibili
ridotte.
III. AP 1 è
ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell'avv. RA 1.
IV. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello di CO 1 è respinto.
V. Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 550.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
VI. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione:
– Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Sud;
– __________
(in estratto I/4, dopo il
passaggio in giudicato della sentenza).
terzi implicati
1. TE 1
2. TE 2
3. TE 3
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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