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Decisione

11.1999.148

divorzio: suddivisione averi previdenziali e contributo di mantenimento

8 agosto 2005Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

I. Nel

frattempo, con ordinanza del 19 luglio 2001 il giudice delegato ha riattivato

la causa di divorzio, ha disposto l'assunzione di nuove prove intese ad

accertare la situazione finanziaria delle parti e ha fissato ai coniugi un

termine per formulare eventuali conclusioni sui temi toccati dal nuovo diritto

del divorzio. A loro volta le parti hanno avuto modo di notificare nuove prove

e di esprimersi sugli accertamenti compiuti. Chiusa l'istruttoria, esse sono

state convocate al dibattimento finale del 28 marzo 2003, con facoltà di

produrre un memoriale conclusivo. Il 24 marzo 2003 l'attrice ha comunicato di

rinunciare tanto a conclusioni scritte quanto all'udienza. Il convenuto non ha

presentato memoriali scritti né è comparso al dibattimento finale.

Considerandi

in diritto: 1. Ai

processi di divorzio che all'entrata in vigore del nuovo diritto (1° gennaio

2000) dovevano ancora essere giudicati da un'autorità cantonale, fosse solo di

ricorso, si applica la legge nuova (art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC). I

punti della sentenza che non sono stati impugnati rimangono però vincolanti, “a

meno che siano così strettamente connessi con le conclusioni non ancora

giudicate da giustificarsi una decisione complessiva” (art. 7b cpv. 2

seconda frase tit. fin. CC). Nella fattispecie lo scioglimento del matrimonio

(avvenuto in base all'art. 142 cpv. 1 vCC) non è appellato, né il principio del

divorzio è mai stato litigioso. Anzi, il convenuto ha espressamente aderito

alla relativa domanda dell'attrice. Su tal punto la sentenza impugnata ha

assunto perciò carattere definitivo (cfr. anche Geiser in: Vom alten zum neuen Scheidungs­recht, Berna 1999, pag. 255 n. 6.21).

I. Sull'appello

di AP 1

2.

L'attrice

chiedeva anzitutto che si assumessero in appello tre testimoni (R__________, __________,

__________) e che si sottoponesse il convenuto a interrogatorio formale. Tali

prove sono state esperite. Essa chiedeva altresì che si interpellasse la __________,

in via d'informazione (art. 170 CC), per conoscere eventuali conti o averi

intestati al marito – personal­mente o sotto pseudonimo – e che si richiamasse

dal Ministero pubblico il fascicolo riguardante una non meglio precisata

“denuncia sporta da CO 1 nei confronti di __________, __________, che ha coinvolto

anche la __________”. Se non che, l'obbligo d'informazione dell'art. 170 CC

riguarda solo la controparte. Si fosse trattato di sentire un funzionario di

banca, sarebbe stato necessario indicarne il nome e il recapito. Si fosse

trattato invece di ottenere documenti dalla banca, sarebbe occorso attenersi

alle forme dell'edizione verso terzi (art. 211 cpv. 2 CPC). Quanto al

(generico) richiamo dell'incarto penale, non se ne vede l'utilità, né l'appellante

spende una parola al riguardo, tanto meno ove si pensi che __________ è già

stato sentito a suo tempo dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 9 consid. 6.4).

Ciò premesso, nulla osta all'emanazione del presente giudizio.

3.

Le

questioni legate al riparto delle prestazioni d'uscita in materia

pensionistica, come quelle relative alla liquidazione del regime dei beni,

vanno esaminate prima delle eventuali controversie sui contributi di

mantenimento (DTF 129 III 7 consid. 3.1.2 pag. 9; SJ 124/2002 I pag. 539 consid.

3.

= FamPra.ch 2002 pag. 563 consid. 3). In proposito l'appellante si duole che

il Pretore non abbia diviso a metà gli averi previdenziali accumulati dal

marito durante il matrimonio. In effetti il primo giudice ha riconosciuto all'attrice

solo un capitale di fr. 15 000.– con l'argomento che i coniugi vivevano separati dal 1977 (recte:

dal novembre del 1976). Ora, a norma dell'art. 122 cpv. 1 CC (e in concreto si

applica, come detto, la legge nuova), se un coniuge o ambedue sono affiliati a

un istituto di previdenza professionale e se non è sopraggiunto alcun caso

d'assicurazione, ciascuno ha dirit­to alla metà della prestazione d'uscita

dell'altro calcolata per la durata del matrimonio secondo le disposizioni della

legge sul libero pas­saggio. Il giu­dice può rifiutare la divisio­ne, in tutto

o in parte, ma so­lo ove essa “appaia manifestamente iniqua dal profilo della liquidazione

del regime dei beni o della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio”

(art. 123 cpv. 2 CC).

a) Affiliato

alla __________, il convenuto aveva maturato il 1° gennaio 1996 una prestazione

d'uscita di fr. 46 794.– (doc. IX nell'inc. DI.1995.38), lievitata il 31 dicembre 2001

a fr. 102 389.– (doc. 11 d'appello). Non è noto quanto egli abbia accumulato

durante il matrimonio, né a quanto ammontasse la sua prestazione d'uscita

allorché il divorzio ha acquisito forza di giudicato, ma tant'è. A norma

dell'art. 142 cpv. 1 CC il giudice

del divorzio si limita a fissare la percentuale – di regola il 50 – della

prestazione d'uscita che spetta a ciascun coniuge. Diversamente da quanto ha

fatto il Pretore sulla base del vecchio diritto (dispositivo n. 4), nella

sentenza odierna non occorre stabilire una cifra precisa, ma solo una chiave di

riparto (FF 1996 I 122 in alto). Dovesse sorgere contestazione fra un ex

coniuge e l'istituto di previdenza sull'entità della spettanza, la lite andrà

sottoposta, una volta passata in giudicato l'attuale sentenza, “al giudice competente

secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio” (art. 142 cpv. 2

CC), ovvero – nel Ticino – al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 25a cpv. 1 LFLP con rinvio all'art. 73 cpv. 1 LPP,

art. 8 cpv. 1 LALPP).

b) L'attrice

ha confermato in appello di non avere mai avuto alcun “secondo pilastro” e di

non avere diritto quindi ad alcuna rendita pensionistica (interrogatorio

formale del 6 giugno 2002: verbali, pag. 5). Ha quindi un'evidente lacuna previdenziale,

che a 60 anni non appare certo in grado di colmare. Del resto, l'interessata

non risulta disporre di sostanza apprezzabile e non riceverà nulla più dei fr.

6500.

– a lei riconosciuti dal Pretore in esito alla liquidazione del regime dei

beni (sotto, consid. 4). In ossequio dell'art. 122 cpv. 1 CC le va riconosciuta

pertan­to la metà della prestazio­ne d'uscita accumulata dal marito. Nel quadro

del sindacato odierno si prevederà così – come detto – la suddivisione

percentuale della prestazione d'uscita maturata dal convenuto durante il

matrimonio, ossia dal 22 novembre 1965 al passaggio in giudicato della sentenza

del Pretore (non appellata su questo punto).

c) Il

primo giudice ha creduto di poter transigere sul riparto a metà della prestazione

d'uscita poiché l'avere previdenziale del marito è stato costituito per oltre vent'anni

durante la separazione di fatto. A torto. Dal principio della divisione a metà

è lecito scostarsi solo qualora il risultato sia manifestamente iniquo. Poco

importa la durata della separazione di fatto o della causa di divorzio, come

poco interessa che dopo la fine della vita comune l'attrice abbia rinunciato a

conseguire redditi (DTF 129 III 577). Decisiva è la durata

formale del matrimonio (Sutter/Freiburghaus,

Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, pag. 234, n. 16 ad art. 123

CC; Baumann/Lauterburg in: Schwenzer,

FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 67 ad art. 123 CC). Ciò premesso, non si scorgono motivi che facciano apparire manifestamen­te

iniquo nel senso dell'art. 123 cpv. 2 CC applicare il precetto del riparto

paritario nell'ambito del presente giudizio.

4.

Per

quanto attiene alla liquidazione della partecipazione agli acquisti,

l'appellante rivendica la metà di quanto valevano le azioni della __________ (fr.

154.

127.15 il 31 dicembre 1994), di cui il marito sarebbe proprietario

economico. A ciò essa aggiunge la metà di quanto il marito ha prelevato il 27

febbraio 1974 (fr. 333 668.–) da un conto cifrato presso la __________ di __________ sul

quale aveva diritto di firma individuale. Ciò porterebbe la sua spettanza

complessiva dai fr. 6500.– stabiliti dal Pretore a fr. 256 897.–.

a) A

parere dell'appellante l'istruttoria ha dimostrato che, per il tramite di

“diritti d'opzione o altri rapporti fiduciari”, il convenuto detiene l'intero

capitale sociale della citata ditta (appello, pag. 7). In realtà il convenuto ha

negato di essere azionista della società, ammettendo di avere solo diritti

d'opzione qua­lora azio­ni siano alienate a terzi. Sentita come testimone, R__________

ha confermato che il capitale della ditta è stato messo a disposizione da

terzi, ma che il convenuto beneficia, con il fratello, di un diritto d'opzione

sulle azioni per “salva­guar­dare il negozio ed evitare che il pacchetto

azionario passi in mani indesiderate” (sentenza impugnata, pag. 8 consid. 6.3).

Contrariamen­te a quanto sembra arguire l'attrice sulla scorta di sillogismi,

dall'istruttoria non risulta in effetti che il convenuto sia proprietario

diretto o indiretto dell'azienda. Invano si cercherebbero poi nel ponderoso

fascicolo processuale ragguagli sull'andamento della ditta e, quindi, sul valore

del diritto d'opzione al momento in cui ha statuito il Pretore (art. 214 cpv. 1

CC). Al riguardo l'appello manca di consisten­za.

b) Circa

il prelevamento di fr. 333 668.– avvenuto il 27 febbraio 1974 da un conto cifrato presso la __________

di __________ sul quale il marito aveva diritto di firma individua­le (appello,

pag. 8), il Pretore ha accertato che quella somma derivava con ogni probabilità

dal contrabbando di sigarette gestito dal convenuto medesimo insie­me con i

fratelli ed era poi stata spartita fra varie persone. Il convenuto affermava –

così sostenuto dal fratello __________ – di averne ricavato “qualche decina di

migliaia di franchi”, che parrebbero essere stati depositati presso la __________,

dove sono rimasti fino al 1976, quando è stata estinta anche tale relazione e

del saldo si è perduta ogni traccia (sentenza impugnata, pag. 9 consid. 6.4).

Nell'appello l'attrice continua a rivendicare il suo diritto alla metà di fr.

333.

668.–

(pag. 8), ma non si confronta minimamente con quanto ha accertato il Pretore,

ovvero che al convenuto è toccata per finire “qualche decina di migliaia di

franchi”. Insufficientemente motivato, al riguardo l'appello si dimostra

finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

È

vero che, contrariamente a quanto ha rilevato il Pretore, il conto cifrato __________

facente capo al convenuto presso la __________ non è stato estinto nel 1976

(nell'ottobre del 1976 sono state chiuse solo due cassette di sicurezza), tant'è

che nel marzo del 1977 esso registrava ancora un saldo di circa fr. 40 000.– (deposizione __________,

del 31 marzo 1977, pag. 1 in fondo, nella causa promossa il 31 gennaio 1977 da CO

1). È anche vero però che nel settembre del 1978 nulla più constava rimanere di

quel conto (deposizione __________ del 25 settembre 1978, nella causa promossa

il 31 gennaio 1977 da CO 1), apparentemente consumato per finanziare il

contributo provvisionale in favore di moglie e figlie (sopra, lett. A;

deposizione __________, loc. cit.). Neanche con tali risultanze (menzionate dal

Pretore in fondo al consid. 6.4 della sentenza) l'attrice si confronta,

continuan­do a ripetere che il marito “ha fatto letteralmente sparire nel nulla”

il prelevamento del 1974 (memoriale, pag. 8). Ora, in un appello non basta

ribadire le proprie ragioni; bisogna anche spiegare perché la sentenza

impugnata sia erronea. In proposito l'appello è carente una volta ancora di

motivazione, e come tale irricevibile.

5.

Il

Pretore ha fissato in favore dell'attrice un contributo alimentare fondato

sull'art. 152 vCC di fr. 1100.– mensili indicizzati. A tal fine egli ha

accertato il reddito del convenuto in fr. 3891.– mensili netti e il relativo

fabbisogno minimo in fr. 2666.60 (minimo esistenziale del diritto esecutivo

fr. 925.–, costo stimato dell'alloggio fr. 900.–, premio della cassa

malati fr. 351.60, spese di trasferta fr. 250.–, imposte fr. 240.–),

come questa Camera aveva stabilito nella sentenza del 9 novembre 1998 (sopra,

lett. B in fine). Per quel che è dell'attrice, il primo giudice ha escluso

ch'essa fosse in grado di riprendere un'attività lucrativa e si è limitato a

imputarle un reddito in fr. 600.–, pari ai contributi ricevuti dalle

figlie maggiorenni per i lavori domestici. Quanto al fabbisogno minimo di lei,

il Pretore l'ha calcolato in fr. 2128.10 mensili (minimo esistenziale del

diritto esecutivo fr. 925.–, costo stimato dell'alloggio fr. 900.–,

premio della cassa malati fr. 190.10, assicurazioni fr. 38.–, imposte fr.

75.

–), conformemente alla già citata sentenza di appello. Appurato che il

convenuto fruiva di un margine mensile di fr. 1224.40 sul fabbisogno minimo, in

definitiva, egli ha stabilito la rendita d'indigenza per l'attrice in fr. 1100.–

mensili indicizzati (sentenza impugnata, consid. 4.3.2 e 4.3.3).

a) Nel

nuovo diritto l'obbligo di mantenimento dopo il divorzio è regolato dall'art.

125.

cpv. 1 CC, stando al quale se non si può ragionevolmente pretendere che

dopo il divorzio un coniuge provveda da sé al proprio debito man­tenimento, inclusa

un'adeguata previ­den­za per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato

contributo. Tale norma concreta due principi: quello secondo cui, dopo il

divorzio, ogni coniuge deve provvedere a sé stesso nella misura del possibile e

quello secondo cui ogni coniuge va incoraggiato ad acquisire o a riacquistare

la propria indipendenza economica. Per raggiungere tale autonomia, che può essere

stata compromessa dal matrimo­nio, uno dei coniugi può essere tenuto a sovvenzionare

l'altro. Così com'è concepito, l'obbligo dell'art. 125 cpv. 1 CC si fonda

soprat­tutto sulle necessità del coniuge richiedente e dipende dal grado di

autonomia che si può esigere da lui, in particolare dalla sua capacità di intraprendere

un'attività professionale – o di riprendere un'attività professio­nale interrotta

durante il matrimonio – per sovvenire al proprio “debito mantenimento”. Sotto

il profilo finanziario occorre considerare anzitutto il reddito effettivo dei coniugi,

ma anche quello ch'essi potrebbero conseguire dimostrando buona volontà o

facendo prova di ragionevole sforzo (DTF 128 III 5 consid. 4a).

b) I criteri cui deve attenersi la fissazione del contributo

di man­tenimento sono quelli oggettivi elencati (non esaustivamente) dall'art.

125.

cpv. 2 CC. Essi corrispondono in larga misura a quelli elaborati dalla

giurisprudenza in applicazione del vecchio diritto (Werro in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, Ber­na 1999, pag. 41). Determinante è – in specie – il riparto dei

compiti avuto dai coniugi durante il matrimonio, la durata del me­desimo, il

tenore di vita adottato delle parti durante la vita in comune, l'età e la

salute di loro, il rispettivo reddito e patrimonio, la portata e la durata

delle cure ancora dovute ai figli, la formazione professionale e le prospettive

di reddito, il presumibile costo del reinserimento pro­fes­sionale del

beneficiario, come pure le aspet­tative di vecchiaia e di previdenza, incluso

il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita (art. 125

cpv. 2 CC). La colpa nella disunione non è più, per contro, di alcun rilievo

giuridico (Schwenzer, op. cit.,

n. 39 ad art. 125 CC).

c) All'atto

pratico, trattandosi di un matrimonio di lunga durata (oltre 10 anni), entrambi

i co­niugi hanno il diritto di conservare – per principio – il tenore di vita avu­to

durante la comunione domestica (sentenza del Tribunale federale 5C.111/2001 del

29.

giugno 2001, consid. 2c, e sentenza C.205/2001 del

29.

ottobre 2001, consid. 4c). Trattandosi di un matrimonio di corta

durata (meno di 5 anni) fa stato invece, per il coniuge richiedente, il tenore

di vita da lui avuto prima di sposarsi (Hausheer/Spycher,

Hand­buch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 287 n. 05.120). Nei matrimoni

di durata intermedia occorre verificare, caso per caso, in che misura il matrimonio

abbia influito sulle condizioni di vita dell'uno e dell'altro (Schwenzer, op. cit., n. 48 in fine ad

art. 125 CC). La durata del matrimonio non si valuta, ad ogni buon conto, con

riferimento al formale scioglimento del vincolo, ma con riferimento alla data

della separazione effettiva (Sutter/Freiburghaus,

op. cit., n. 30 ad art. 125 CC).

d) In

ultima analisi, verso il basso il contributo di mantenimento deve garantire al

beneficiario almeno il fabbisogno minimo, fer­mo restando che il debitore del

contributo deve poter conservare il proprio (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami

di giurisprudenza). Verso l'alto, esso non deve eccedere il tenore di vita

avuto dal beneficiario durante la vita in comune (art. 125 cpv. 2 n. 3 CC; Wer­ro, Concubinage, mariage et démariage,

Berna 2000, pag. 147 n. 673 segg.), a meno che durante la vita in comune le

parti abbiano vissuto in modo eccezionalmente economo, ad esempio per

accantonare i mezzi destinati all'acquisto di un'abitazione (sentenza del

Tribunale federale 5C.230-231/2003 del 17 febbraio 2004, consid 4.1). Se le

risorse economiche non bastano per finanziare il tenore di vita precedente,

entrambi i coniugi devono sopportare un'uguale decurtazione. D'altro lato,

qualora il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (un decennio),

fa stato non il tenore di vita avuto dalle parti durante la vita in comune, ben­sì

quello da esse avuto durante la separazione (DTF 130 III 539 consid. 2 con

numerosi rimandi), sem­pre che non sia più alto di quello avuto la comunione do­mestica

(sentenza del Tribunale federale 5C.230-231/2003 del 17 febbraio 2004, consid.

4.

).

e) Nella

fattispecie le parti si sono sposate il 22 novembre 1965 e si sono separate di

fatto nel novembre del 1976. La vita in co­mune essendo durata 11 anni, il matrimonio

può senz'altro definirsi di lunga dura­ta (Schwenzer,

op. cit., n. 48 ad art. 125 CC con riferimenti; sentenza del Tribunale federale

5C.278/2000 del 4 aprile 2001, consid. 3c). D'altro lato non bisogna dimenticare

che i coniugi sono poi vissuti separati per 23 anni, dal novembre del 1976 al

novembre del 1999, quando il Pretore ha pronunciato il divorzio. Decisivo è

quindi il tenore di vita che l'appellante ha avuto in quel periodo. A tal fine

l'attrice non si è curata di indicare alcunché di preciso, ma per quanto si

desume dagli atti essa non risulta avere mai fruito – comunque sia – di grandi

margini sul fabbisogno mini­mo. Dal marzo del 1977, pur senza redditi apparenti

(nel decreto cautelare del 16 agosto 1977 il Pretore non ne ha accertati,

sebbene fino al 1986 l'interessata sembrerebbe avere esercitato qualche

“occupazione ausiliaria”), essa si è dovuta accomodare di fr. 2500.– mensili

complessivi per sé e le due figlie adolescenti. Dal giugno del 1987 il

contributo provvisionale per lei sola si è ridotto a fr. 1350.– mensili (decreto

cau­telare del 20 aprile 1988), salvo passare a fr. 1585.– mensili nel febbraio

del 1995, con un agio disponibile sul fabbisogno minimo però di appena fr.

52.65

mensili (sentenza inc. 11.1998.100 di questa Camera, consid. 9). Se ne

conclude che durante la separazione l'attrice, rinunciando a esercitare un'attività

lucrativa, si è accontentata per finire del modesto livello di vita che le

consentiva il contributo provvisionale del marito (sentenza citata di questa Camera,

consid. 5). In esito al divorzio essa non può dunque pretendere di vedersi

assicurare un tenore di vita apprezzabilmente più alto del fabbisogno minimo,

sem­pre che il convenuto sia in grado di erogare il necessario.

6.

Per

quanto si riferisce appunto al fabbisogno minimo di lei, il Pretore l'ha

definito – come detto – in fr. 2128.10 mensili. Nel calcolo del pri­mo

giudice tuttavia occorre aggiornare il minimo esistenziale del diritto

esecutivo (fr. 925.– mensili), passato il

1° gennaio 2001 a fr. 1100.– mensili (il minimo relativo a “perso­na

singola che vive presso parenti” non esiste più nell'attuale tabella per il

calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo: FU 2/2001

pag. 74). Il premio della cassa malati è lievitato a fr. 485.40 mensili (doc. M

d'appello), ma dedotto il verosimile sussidio cantonale (fr. 187.50 nel 2001:

doc. H d'appello) risulta di fr. 297.90 mensili. I costi dell'automobile

(imposta di circolazione: doc. E d'appello; assicurazione: doc. F d'appello)

non possono essere riconosciuti, giacché nel fabbisogno minimo dell'attrice

durante la vita separata non consta essere mai stata inserita alcuna voce di

spesa per l'uso di un veicolo, del resto non necessario per scopi

professionali. Nel fabbisogno minimo rientrano invece le assicurazio­ni

correnti, come quella contro la responsabilità civile e per l'economia

domestica (doc. G d'appello), di fr. 39.55 mensili (fr. 474.70 : 12). Le

imposte infine ammontano, secondo l'ultima tassazione agli atti, a fr. 115.90

l'anno, ossia a fr. 9.65 al mese. Riassumendo, il fabbisogno minimo dell'attrice

risulta aggirarsi attorno ai fr. 2350.– mensili.

7.

Il

reddito di fr. 600.– mensili che il Pretore ha imputato all'attrice rifacendosi

alla sentenza emessa il 9 novembre 1998 da questa Camera (sopra, consid. 5) non

è contestato dall'interessata. È criticato dal convenuto, ma su ciò si tornerà

oltre (consid. 12). Sta di fatto che, con entrate di fr. 600.– mensili,

l'attrice denota un ammanco rispetto al tenore di vita condotto durante la separazione

di fr. 1750.– mensili. La situazione migliorerà dal 1° novembre 2008 (art. 21

cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LAVS), poiché a quel momento essa percepirà una rendita

AVS di fr. 1458.– mensili (doc. B d'appello), oltre alla pensione dovuta al

riparto dell'avere di previdenza del convenuto. Il problema è di sapere quanto

il convenuto sia in grado di erogare fino al proprio pensionamento,

rispettivamente dopo di allora, avendo egli diritto di conservare l'equivalente

del proprio fabbisogno minimo, intangibile (sopra, consid. 5d).

8.

Il

Pretore ha accertato il reddito del convenuto in fr. 3891.– netti mensili.

L'appellante si duole che la situazione finanziaria di lui non è mai stata

chiara per rapporto a talune spese da lui affrontate negli anni 1975/77 e 1980,

per rapporto ai dati forniti alla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG e per

rapporto a una denuncia per reati finanziari sporta da lui medesimo nel 1982 contro

taluni dirigenti della ban­ca __________ di __________, sicché a torto il primo

giudice avrebbe creduto a una diminuzione delle entrate rispetto a quel­le

figuranti nella sentenza emessa il 9 novembre 1998 dalla Camera. Tali argomenti

sono già stati diffusamente trattati dalla Camera stessa nella sentenza del 23

febbraio 2004 (sopra, lett. H), pur con un giudizio di verosi­miglianza come

quello che presiede al vaglio di misure provvisionali (consid. 10 di quella

sentenza). Ora, anche riesaminando la questione con pieno potere cognitivo, poco

muta. Anzi, la tassazione 2001/02 del convenuto prodotta in appello (doc. 30) attesta

proprio un reddito lordo di fr. 56 196.– annui, pari a fr. 4500.– mensili (fr.

3891.

– netti), più l'assegno familiare di fr. 183.– per D__________, sussidio

venuto meno nel 2001 in seguito al 20° compleanno del figlio (sentenza 23

febbraio 2004 di questa Camera, consid. 10b). Dopo di allora il guadagno del

convenuto è aumentato, ma non di molto. La scheda contabile 2002 prodotta in appello

(doc. 29) certifica uno stipendio netto di fr. 3906.45 mensili, cui va aggiunto

un dodicesimo della gratifica netta di fr. 934.50 annui (che fa parte del

reddito: Schwenzer, op. cit., n.

17.

ad art. 125 CC; Sutter/ Freiburghaus,

op. cit., n. 40 ad art. 125 CC). Considerato inoltre che dal 1° luglio 2003 il

contributo paritetico per l'assicurazione disoccupazione non è più del 3%,

bensì del 2% (art. 3 cpv. 2 LADI), il reddito del convenuto risulta di fr.

4006.85

netti mensili.

Dal primo

giorno del mese successivo al compimento del 65° an­no di età, il 1° ottobre

2005.

(art. 21 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LAVS), il convenuto sarà posto al

beneficio del pensionamento ordinario. Riceverà così una rendita AVS di fr.

1693.

– mensili (doc. 11 e 12 d'appello) e una prestazione del “secondo

pilastro” di fr. 10 046.– annui, pari a fr. 837.15 mensili, per un reddito complessivo

di fr. 2530.15 mensili. Non bisogna trascurare tuttavia che il riparto della

prestazione d'uscita da lui acquisita durante il matrimonio comporterà

un'apprezzabile diminuzione della rendita di cassa pensione, la quale va

calcolata in base a una percentuale del­l'avere di vecchiaia maturato

dall'assicurato all'età del pensiona­mento (art. 14 cpv. 1 LPP). In realtà il

reddito presunto di fr. 2530.15 mensili risulterà quindi inferiore. Dato ad

ogni modo che – come si vedrà in appresso (consid. 8) – nemmeno con fr. 2530.15

mensili il convenuto sarà in grado di versare contributi di mantenimen­to

all'attrice, non giova dilungarsi oltre.

9.

Quanto

al fabbisogno minimo del convenuto, il Pretore, l'ha calcolato in fr. 2666.60

(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 925.–, costo dell'alloggio fr. 900.–

stimati, premio della cassa malati fr. 351.60, spese di trasferta fr. 250.–,

imposte fr. 240.–), fondandosi una volta ancora sulla sentenza emessa il 9

novembre 1998 da questa Camera. Come nel caso dell'attrice, va aggiornato

anzitutto il minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr. 1100.– mensili) e

il premio per l'assicurazione dell'economia domestica (fr. 26.– mensili: doc.

28.

d'appello). Le altre voci di spesa richiedono più particolare disamina.

a) Il

convenuto quantifica il costo dell'alloggio in fr. 11 849.– annui, pari a

987.40

mensili (doc. 28 d'appello). Da tale somma va dedotta nondimeno la spesa

per l'elettricità domestica (il grosso di fr. 756.– annui), che rientra nel

minimo esistenziale del diritto esecutivo. Al limite andrebbero dedotti anche i

pre­mi dell'assicurazione sulla vita (fr. 3548.– annui, ossia fr. 295.65

mensili, compreso però l'ammortamento dell'ipoteca), il cui nesso con il costo

dell'alloggio non risulta dagli atti. E tali premi andrebbero ridi­mensionati

anche qualora, svincolati dal costo dell'alloggio, andassero considerati a sé

stanti, come oneri assicurativi, il convenuto disponendo pur sempre di un “se­condo

pilastro”, ancorché da dividere a me­tà (Hausheer/Spycher,

op. cit., pag. 81 n. 02.41). Nel complesso appare equo dunque riconoscere al

convenuto un costo dell'alloggio analogo a quello inserito nel fabbisogno minimo

dell'attrice (fr. 900.– mensili), ragionevole e adeguato alle sue necessità

personali.

b) Il

premio della cassa malati risultava, nel 2003, di fr. 344.75 mensili (doc. 31

d'appello). Dalla tassazione 2001/02 agli atti (doc. 30) si evince però che il

convenuto ha un reddito imponibile di fr. 14 883.– annui, che con ogni

verosimiglianza dà diritto al sussidio cantonale (art. 29 LCAMal: RL 6.4.6.1).

Mancando ogni indicazione al riguardo, e procedendo a una cauta stima per

apprezzamento, si può supporre che il premio effettivo della cassa malati a

carico dell'assicurato non ecceda perciò fr. 295.– mensili.

c) Le

spese d'automobile sono quantificate dal convenuto in fr. 402.15 mensili

(imposta di circolazione e quota TCS, assicurazione responsabilità civile e casco

parziale, manutenzione: doc. 28 d'appello). È il costo medio notorio di un

veicolo non troppo dispendioso nel caso di percorrenze relativamen­te ridotte,

se vi si considera incluso anche il costo del carburante (che l'interessato non

espone). E che durante la separazione l'interessato fruisse di un veicolo è

fuori discorso, sicché la spesa rientra nel di lui tenore di vita.

d) L'onere fiscale di fr. 1440.– annui indicato dal convenuto (doc.

28.

d'appello), corrispondente a fr. 120.– mensili, è quello del periodo fiscale

1999/2000 (doc. 22). La tassazione 2001/02 (doc. 30) attesta un'imposta

cantonale di fr. 302.10 e un'imposta federale diretta di fr. 74.65 annui. Anche

considerando un'imposta comunale analoga a quella cantonale, ne discende un

carico tributario complessivo non superiore a fr. 56.60 men­sili. In definitiva

il fabbisogno minimo del convenuto risulta così di fr. 2780.– mensili

arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, costo

dell'alloggio fr. 900.–, premio della cassa malati fr. 295.–,

assicurazione dell'economia domestica fr. 26.–, spese d'automobile fr. 402.15,

imposte fr. 56.60).

10.

Se ne

conclude che, con un reddito di fr. 4006.85 netti mensili e un fabbisogno

minimo di fr. 2780.–, fino al 30 settembre 2005 il convenuto dispone di un

margine di fr. 1225.– mensili (arrotondati), con cui può sussidiare il

mantenimento all'attrice. Dopo il pensio­namento, per contro, egli non avrà più

alcun agio (anzi, non riuscirà nemmeno ad assicurare il proprio fabbisogno minimo).

Non sarà più in grado, dunque, di erogare contributo di sorta. La data del

pensionamento essendo prossima (1° ottobre 2005), inoltre, non è il caso

nemmeno di ancorare il contributo di mantenimento all'indice nazionale dei

prezzi al consumo.

II. Sull'appello

di CO 1

11.

Il convenuto sostiene in primo luogo che nel suo fabbisogno minimo

calcolato dal Pretore (fr. 2666.60 mensili: sopra, consid. 5) va inserita la

metà del fabbisogno in denaro riguardante il figlio D__________ (fr. 640.–

mensili), da lui avuto il 21 maggio 1981 da R__________ La rivendicazione è

infondata, giacché il figlio D__________ è maggiorenne sin da prima che

statuisse il Pretore (il 2 novembre 1999). E un contributo alimentare per l'ex

coniuge – o per figli minorenni – è prioritario rispetto a un eventuale contributo

per figli maggiorenni (Hausheer/Spycher,

op. cit., pag. 448 n. 08.31). L'appellante non può dunque pretendere di veder

assicurare il fabbisogno in denaro di D__________ senza che risulti coperto il

fabbisogno minimo dell'attrice.

12.

Afferma

l'appellante che dalla separazione in poi, risalente al novembre del 1976,

l'attrice non si è mai attivata per reinserirsi in una professione, benché

fosse abile al lavoro almeno nella misura dell'85%, tant'è che non le è mai

stata accordata alcuna rendita d'invalidità. Eppure nessuna autorità

giudiziaria le ha mai imputato un reddito maggiore dei fr. 600.– mensili

ricevuti dalle figlie per le mansioni casalinghe svolte nell'economia

domestica. Che oggi l'interessata non possa più ritrovare un impiego adeguato

non è quindi una conseguenza del matrimonio. Al contrario: avendo essa medesi­ma

provocato la situazione in cui si trova, un contributo di mantenimento le va

rifiutato già in applicazione dell'art. 125 cpv. 3 n. 2 CC.

a) Nella

sentenza del 9 novembre 1998 questa Camera aveva accertato, seppure con un

giudizio sommario come quello che disciplina le misure provvisionali in

pendenza di divorzio, che dopo la separazione di fatto (novembre del 1976) l'attrice

aveva esercitato semplici lavori ausiliari, cessando ogni attività lucrativa

nel 1986 (consid. 5). Nel 1991 essa aveva subìto un intervento chirurgico con

esiti invalidanti (linfedema al braccio destro), i quali le impediscono da

allora sforzi intensi o prolungati. Affetta da un carcinoma mammario, dal 21 febbraio

1992.

l'attrice è poi risultata inabile al lavoro nella misura del 50% anche

come venditrice (loc. cit.). Ora, si può convenire con l'appellante che, pur

non essendo un esempio di robustezza fisica, l'attrice non ha mai dimostrato particolare

impegno nella prospettiva di un reinserimento professionale. È vero che seri

problemi di salute l'hanno afflitta negli anni, ma è anche vero che in ultima

analisi il suo grado di inabilità lucrativa accertato dall'Assicurazione

Invalidità non risulta eccedere il 15%. Comunque sia, anche presumendo che l'attrice

abbia contribuito per scarso zelo a creare uno stato di indigenza, l'esito del

giudizio non muterebbe per le considerazioni che seguono.

b) L'appellante

si duole che all'attrice il Pretore non abbia computato “una minima

potenzialità di reddito”, ma non indica né quale dovrebbe essere tale potenzialità,

né quale lavoro l'attrice potrebbe concretamente esercitare per raggiungere siffatta

potenzialità. Non motivato a sufficienza, in proposito l'appello riesce finanche

inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Si aggiunga

ad ogni buon conto che, pur vedendosi riconoscere un contributo alimentare di fr.

1225.

– mensili (sopra, consid. 10), l'attrice deve in ogni modo reperire i fr.

1125.

– netti necessari per coprire il proprio fabbisogno minimo (e non solo i fr.

600.

– mensili che le ha imputato il Pretore nel solco di quanto ha deciso questa

Camera il 9 novembre 1998: sopra, consid. 7). In che modo essa avrebbe potuto guadagnare

di più dando prova di ragionevole intraprendenza nel corso degli anni alla luce

delle circostanze specifiche (età, condizioni di salute, formazione

professionale, andamento del mercato del lavoro e così via) l'appellante non

spiega. Anche sotto questo profilo l'appello si rivela carente di motivazione.

c) Per

il resto, l'art. 125 cpv. 3 n. 2 CC invocato dall'appellante presuppone – come

norma di carattere eccezionale – temeraria determinazione del beneficiario nell'avere

provocato lo stato di necessità (Schwenzer

in: FamKommentar, op. cit., n. 89 segg. ad art. 125 CC). Semplice inerzia o

poca operosità giustificano se mai di imputare al beneficiario un reddito

ipotetico, ma non l'applicazione dell'art. 125 cpv. 3 n. 2 CC (Gloor/Spy­cher in: Basler Kommentar,

ZGB I, 2ª edizione, n. 39 in fine ad art. 125 CC; Sutter/Freiburg­haus, op. cit., n. 110 seg. ad art. 125 CC).

Che nella fattispecie l'attrice abbia dato prova di temerarietà non si desume

dagli atti, né è preteso dall'appellante. Il richiamo all'art. 125 cpv. 3 n. 2

CC è pertanto infruttuoso.

13.

Da

ultimo l'appellante censura il riparto degli oneri processuali (che il Pretore

ha suddiviso in ugual misura) e delle ripetibili (che il Pretore ha

compensato), affermando che l'attrice è uscita sconfitta per oltre la metà sul

contributo alimentare richiesto e per l'intero – o quasi – sulla liquidazione

del regime matrimoniale, per di più dopo avere promosso un'istruttoria

laboriosa e impegnativa, rivelatasi inconcludente. A suo avviso la tassa di

giustizia e le spese di primo grado devono quindi essere addebitate all'attrice

stessa, la quale va tenuta a rifondergli fr. 10 000.– per ripetibili.

L'argomentazione risulta parzialmente senza oggetto, giacché in esito all'odierno

giudizio l'attrice ottiene un lieve aumento del contributo alimentare (dai fr.

1100.

– mensili fissati dal Pretore a fr. 1225.– mensili, almeno fino al 30

settembre 2005) e la metà della prestazione d'uscita accumulata dal convenuto

durante il matrimonio (anziché la mera indennità di fr. 15 000.–

stabilita dal Pretore). Di ciò va tenuto conto nelle considerazioni che seguono.

a) La

giurisprudenza ha già avuto occasione di rilevare che in materia di spese e

ripetibili il Pretore fruisce di ampia latitudine, tanto sull'applicazione dei

parametri tariffari quanto sul riparto dei relativi importi in base al grado di

soccombenza, di modo che la sua decisione è censurabile solo per eccesso o

abuso d'apprezzamento (rinvii in: Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148). Nel

diritto di famiglia poi, dandosi sconfitta reciproca delle parti, il giudice

può sempre prescindere da una suddivisione strettamente aritmetica delle spese

e delle ripetibili sulla scorta di “giusti motivi” (nel senso dell'art. 148

cpv. 2 CPC) ispirati a criteri d'equità (Rep. 1996 pag. 137 consid. 7; altri

riferimenti in: Cocchi/Trezzini,

op. cit., n. 34 ad art. 148 CPC). La questione è dunque di sapere se nel caso

in esame il riparto degli oneri a metà e la compensazione delle ripetibili

denoti eccesso o abuso d'apprezzamento, senza dimenticare che la lite è –

appunto – una causa di stato.

b) Quando

ha intentato causa, il 1° settembre 1995, l'attrice postulava la pronuncia del

divorzio, un contributo alimentare a vita di fr. 3100.– mensili

indicizzati, un importo da definire in liquidazione del regime dei beni e metà

della prestazione d'uscita acquisita dal convenuto durante il matri­monio

presso il rispettivo isti­tuto di previdenza. Dopo l'istrut­toria, nel me­mo­riale

conclusivo, essa ha ridimensionato il contributo alimentare a fr. 1600.25

mensili indicizzati e ha quantificato in complessivi fr. 256 897.–

l'indennità pretesa in liquidazione del regime ordinario dei beni. Il marito,

da parte sua, ha sempre respinto qualsiasi rivendicazione pecuniaria della

moglie,

aderendo unicamente al principio di divorzio. In seguito al presente

giudizio l'attrice otterrà lo scioglimento del matrimonio (non contestato), un

contributo alimentare per sé di fr. 1225.– mensili indicizzati fino al 30

settembre 2005, una liquidazione del regime matrimoniale di fr. 6500.– e la

metà della prestazione d'uscita acquisita dal convenuto durante il matrimonio

presso il rispettivo isti­tuto di previdenza. In sintesi, essa si vede

riconoscere quasi un mezzo del contributo litigioso su un arco di tempo

limitato, pressoché nulla in liquidazione del regime dei beni, ma l'intera

spettanza da lei pretesa a titolo di “secondo pilastro”.

c) Tutto

ben ponderato, nelle circostanze descritte non può dirsi che una suddivisione

in ugual misura degli oneri processuali e la compensazione delle ripetibili

denoti un eccesso o un abuso di apprezzamento. Tanto meno pensando che nelle

cause di stato è relativamente difficile quantificare sin dall'inizio (e

soprattutto prima dell'istruttoria) l'entità di un contributo alimentare ove le

conseguenze patrimoniali del divorzio siano combattute. Certo, l'istruttoria

promossa dall'attrice non ha condotto a grandi risultati, ma ciò non poteva

darsi per scontato in parten­za (né l'appellante asserisce il contrario),

mentre il convenuto deve assumere – da parte sua – le responsabilità legate

alla sua intransigenza e totale chiusura circa ogni concessione pecuniaria. Per

concludere, il dispositivo di prima sede riguardante gli oneri e le ripetibili,

fondato su “giusti motivi” di equità, nel suo esito non lede l'art. 148 cpv. 2

CPC. Anche al proposito il ricorso del convenuto è destinato pertanto all'insuccesso.

III. Sulle

spese, le ripetibili e l'assistenza giudiziaria in appello

14.

Le

tasse di giustizia e le spese degli appelli seguono la vicendevole soccombenza

delle parti (art. 148 cpv. 2 CPC). L'attrice consegue una lieve maggiorazione

del contributo alimentare (dai fr. 1100.– mensili fissati dal Pretore a fr.

1225.

– mensili, rispetto ai fr. 1600.25 richiesti), limitati però al 30

settembre 2005; per converso, essa ottiene la metà della prestazione d'uscita

acquisita dal marito durante tutto l'arco del matrimonio, ma – d'altro lato –

nulla più dei fr. 6500.– stabiliti dal primo giudice in liquidazione del regime

matrimoniale. L'istruttoria da lei promossa in appello, dipoi, non ha portato

elementi di pregio rispetto a quella già condotta in prima sede. Nel complesso

si giustifica perciò che essa sopporti due terzi degli oneri e che rifonda al

convenuto un'indennità ridotta per ripetibili, commisurata all'estrema stringatezza

delle osservazioni avversarie (sette righe). Quanto al convenuto, con il suo appello

egli esce soccombente su tutta la linea. Deve quindi sopportare gli oneri processuali,

ma non versare indennità per ripetibili, l'attrice non avendo formulato osservazioni

al ricorso di lui.

15.

L'assistenza

giudiziaria postulata in questa sede dall'attrice è di­sciplinata dagli art.

155.

segg. vCPC, la legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza

applicandosi solo alle richieste introdotte dopo la sua entrata in vigore (art.

37), il 30 luglio 2002 (BU 2002 pag. 213). Ciò posto, l'attrice si trova

senz'altro in grave ristrettezza (art. 155 vCPC), il contributo alimentare

dell'ex marito non garantendole nemmeno – come detto (consid. 12b) – la copertura

del fabbisogno minimo. E, del resto, il credito di fr. 6500.– a lei

riconosciuto in liquidazione del regime matrimoniale non basta a toglierla

dall'indigenza. Il suo appello poi appariva provvisto, almeno in parte, di buon

diritto (art. v157 CPC), tanto che merita parziale accoglimento. Certo, alla

luce dell'ultima tassazione pro­dotta dal convenuto il 7 novembre 2002 (biennio

2001/02) ci si può domandare se prima di chiedere l'assistenza giudiziaria l'attrice

non dovesse instare per una provvigione ad litem verso l'ex marito, il

quale risulta disporre di “titoli-crediti-numerario” per

fr. 54 768.– (doc. 30

di appello). Se non che, al momento in cui l'attrice ha sollecitato

l'assistenza giudiziaria, il convenuto non constava disporre di capitali

(tassazione 1999/2000: doc. 22 di appello). E una provvigione ad litem è

destinata per sua natura a coprire spese future, non a rimunerare prestazioni

già eseguite o a rimediare esborsi già affrontati (così era già nel vecchio

diritto del divorzio: Bühler/Spühler

in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 287 ad art. 145 vCC). Sollecitare una

provvigione di causa nel novembre del 2002, quindi, non avrebbe più avuto

senso. Ciò giustifica il conferimento dell'assistenza giudiziaria anche in

appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello di AP 1 è parzialmente accolto nel senso

che la sentenza impugnata è così riformata:

2. CO 1 è tenuto a versare

entro il 5 di ogni mese ad AP 1, fino al 30 settembre 2005, un contributo

alimentare di fr. 1225.– mensili.

4. La __________, __________,

è invitata a trasferire sul conto vincolato di libero passaggio che sarà

indicato da AP 1, al momento in cui la presente sentenza avrà acquisito forza

di giudicato, la metà dell'avere di vecchiaia maturato da CO 1 dal 22 novembre

1965 al 30 novembre 1999 sulla polizza n. __________.

Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Gli oneri

di tale appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1450.–

b)

spese fr. 50.–

fr. 1500.–

sono

posti sono posti per un terzo a carico di CO 1 e per il resto a carico

dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 150.– per ripetibili

ridotte.

III. AP 1 è

ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio

dell'avv. RA 1.

IV. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello di CO 1 è respinto.

V. Gli oneri

di tale appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 500.–

b)

spese fr. 50.–

fr. 550.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

VI. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione:

– Pretura

della giurisdizione di Mendrisio Sud;

– __________

(in estratto I/4, dopo il

passaggio in giudicato della sentenza).

terzi implicati

1. TE 1

2. TE 2

3. TE 3

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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