11.1999.99
divorzio: termine di separazione e pretese alimentari di figli che hanno un genitore comune
14 febbraio 2005Italiano61 min
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Numero d'incarto:
11.1999.99
Data decisione, Autorità:
14.02.2005, ICCA
Titolo:
divorzio: termine di separazione e pretese alimentari di figli che hanno un genitore comune
CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO
RENDTIA
SOSPENSIONE DELLA VITA COMUNE
art. 114 CC
art. 125 CC
Incarto n.
11.1999.99
Lugano
14 febbraio 2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.1996.877
(separazione con riconvenzione di divorzio) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 16 dicembre 1996 da
AP 1
(già patrocinata dall' __________, ,
e ora dall' RA 1 )
contro
AO 1
(già patrocinato dall' __________, );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
in questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello presentato il 5 luglio 1999 da AP 1 contro il decreto cautelare
emesso il 22 giugno 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AP 1 l'8
luglio 1999;
3. Se
dev'essere accolto l'appello adesivo presentato il 23 luglio 1999 da AO 1
contro il medesimo decreto;
4. Se
dev'essere accolto l'appello presentato il 12 luglio 1999
da
AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 22 giugno 1999;
5. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell'appello;
6. Se
dev'essere accolto l'appello adesivo presentato il 23 luglio 1999 da AO 1
contro la medesima sentenza;
7. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AO 1 il
13 agosto 1999;
8. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (4 settembre 1949) e AP 1 (11 agosto 1951) si sono sposati a
__________ il 29 marzo 1986. Dal matrimonio sono nati A__________ (16 aprile
1987), I__________ (15 settembre 1989) e F__________ (14 agosto 1992). Dopo il
matrimonio i coniugi sono vissuti a __________ (Ecuador), da dove sono
rientrati nel 1990. A quel tempo il marito, ingegnere, lavorava come gerente
generale per l'America latina della __________, __________ (ora in liquidazione),
attiva nella gestione, nella vendita, nella fabbricazione,
nell'installazione e nel finanziamento di impianti per il trattamento delle
acque. La moglie, assistente di farmacia, dopo il matrimonio non ha più svolto
attività lucrativa.
B. Il
24 maggio 1996 AP 1 ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6, per un tentativo di conciliazione (inc. DI.1996.528), decaduto infruttuoso
il 19 giugno successivo. Nell'agosto del 1996 AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale
di __________ (particella n. 177 RFP, proprietà di lui). Con decreto cautelare
del 10 giugno 1997 il Pretore ha affidato i figli alla madre (riservato al
padre il diritto di visita), ha assegnato l'alloggio coniugale alla moglie, ha
imposto a AO 1 un contributo alimentare di fr. 1900.– mensili per lei, uno di fr.
695.– mensili ciascuno per A__________ e I__________, uno di fr. 500.– mensili
per F__________, ordinando al datore di lavoro del marito di trattenere dallo
stipendio mensile di lui fr. 3790.– mensili complessivi (da riversare
direttamente alla moglie) e all'ufficiale del registro fondiario di apporre il
blocco alla nota particella n. 177 RFP di __________ (inc. DI.1996.529, DI.1996.668
e DI.1996.703).
C. Nel
frattempo, il 16 dicembre 1996 AP 1 ha promosso azione di separazione, sollecitando
– previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – l'affidamento dei figli (riservato
al marito il diritto di visita), un contributo alimentare indicizzato per sé di
fr. 3000.– mensili (art. 151 cpv. 1 vCC) o almeno una rendita d'indigenza di fr.
2500.– mensili (art. 152 vCC), un contributo per i figli di fr. 570.– mensili
ciascuno fino al 6° anno, di fr. 800.– fino al 12° anno, di fr. 850.– fino al
16° anno e di fr. 1050.– fino alla maggiore età o al termine della formazione
(assegni familiari compresi), la restituzione di fr. 40 000.– e di 5 quadri, il
versamento di almeno la metà del valore dell'abitazione coniugale in
liquidazione del regime dei beni e una quota imprecisata della prestazione
d'uscita maturata dal coniuge presso il rispettivo istituto di previdenza
professionale.
Nella sua
risposta del 24 febbraio 1997 AO 1 ha proposto di respingere la petizione e in
via riconvenzionale ha chiesto il divorzio, ha rivendicato l'affidamento della
prole, il versamento di contributi mensili indeterminati per ogni figlio, la
restituzione dei suoi beni propri, il riparto a metà dei beni mobili e delle
suppellettili, il versamento di fr. 49 466.20, rifiutando qualsiasi contributo alla
moglie e opponendosi alla divisione del proprio avere di vecchiaia. Anch'egli
ha postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria. AP 1 ha proposto a sua
volta di respingere la riconvenzione, postulando nel caso di un suo
accoglimento quanto chiesto a titolo di conseguenze accessorie con la petizione.
Nei successivi memoriali le parti hanno ribadito i loro punti di vista.
D. Esperita l'istruttoria, in un memoriale conclusivo del 28 gennaio
1999 l'attrice ha sostanzialmente confermato le proprie domande. Al
dibattimento finale del 3 febbraio 1999 le parti hanno ribadito le loro
posizioni. Frattanto, il 28 gennaio 1999, AP 1 ha instato per la modifica
dell'assetto cautelare, chiedendo di aumentare il contributo alimentare per sé
a fr. 4000.– mensili e di attribuire l'abitazione coniugale al marito. Alla
discussione del 3 febbraio 1999 il convenuto ha proposto di respingere il
prospettato aumento del contributo alimentare.
E. Statuendo
con giudizio unico del 22 giugno 1999 sulla modifica dell'assetto cautelare e
sul merito, il Pretore ha anzitutto imposto al marito – sul piano provvisionale
– di versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 2450.– mensili e di
corrispondere gli interessi ipotecari maturati sull'abitazione coniugale di __________,
adattando di conseguenza la trattenuta dallo stipendio. Le spese, con una tassa
di giustizia di fr. 300.–, sono state poste per due terzi a carico del
convenuto e per il resto a carico della moglie, cui è stata riconosciuta
un'indennità di fr. 300.– per ripetibili.
Nel
merito il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato i figli alla madre,
ha autorizzato quest'ultima a trasferirsi con i figli nella Svizzera tedesca,
ha disciplinato il diritto di visita del padre, ha fissato in favore di AP 1 un
contributo indicizzato di
fr.
2450.– mensili fino al 16 aprile 2004, di fr. 2350.– mensili fino al 16 aprile
2005, di fr. 2700.– mensili fino al 15 settembre 2005, di fr. 3100.– fino al 14
agosto 2010, di fr. 3500.– fino al 4 settembre 2014 e di fr. 500.– vita natural
durante, ha stabilito per ciascuno dei figli un contributo indicizzato di fr.
735.– mensili fino ai 6 anni, di fr. 780.– fino ai 16 anni e di fr. 975.– fino
alla maggiore età (assegni familiari compresi), “riservato l'art. 277 cpv. 2
CC”, ha ordinato il trasferimento alla moglie di metà della prestazione
d'uscita maturata dal coniuge (fr. 59 611.–), ha obbligato AO 1 a corrispondere alla
moglie fr. 12 000.– oltre interessi al 5% dal 20 agosto 1985, accertando la
comproprietà delle parti in ragione di metà ciascuno sui mobili e le suppellettili
dell'abitazione coniugale, come pure la rispettiva proprietà su alcuni quadri.
Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 2000.–, sono state poste per due
terzi a carico del convenuto e per il resto a carico della moglie, cui è stata
riconosciuta un'indennità di fr. 5000.– per ripetibili. AP 1 è stata ammessa al
beneficio dell'assistenza giudiziaria, mentre analogo beneficio è stato
rifiutato a AO 1.
F. Contro
il pronunciato cautelare AP 1 è insorta con un appello del 5 luglio 1999 nel
quale chiede di fissare il contributo provvisionale per lei in fr. 4000.–
mensili. L'8 luglio 1999 essa ha instato altresì per il beneficio
dell'assistenza giudiziaria. Contro il giudizio di merito AP 1 ha introdotto
dipoi un appello del 12 luglio 1999 per ottenere che, conferitole il beneficio
dell'assistenza giudiziaria, sia pronunciata la separazione, il contributo
alimentare per lei sia fissato in fr. 4000.– mensili fino al
16 aprile 2004, in fr. 3900.– mensili fino al 16 aprile 2005, in
fr.
4250.– mensili fino al 15 settembre 2005, in fr. 4650.– fino al 14 agosto 2010,
in fr. 5050.– fino al 4 settembre 2014 e in fr. 3000.– vita natural durante,
quello per i figli sia aumentato a
fr. 960.–
mensili indicizzati fino al 16° compleanno e a fr. 1095.– mensili indicizzati
fino alla maggiore età (assegni familiari compresi), riservato l'art. 277 cpv.
2 CC, e sia accertato il suo diritto alla metà della prestazione d'uscita
maturata dal marito presso il rispettivo istituto di previdenza. In subordine
essa formula, nel caso in cui sia confermato il divorzio, le medesime
conclusioni, salvo esigere che le sia corrisposta la prestazione d'uscita fissata
dal Pretore.
Nelle sue
osservazioni del 23 luglio 1999 AO 1 postula la reiezione dell'appello contro
il pronunciato cautelare e con appello adesivo chiede, anzi, che il contributo
provvisionale per la moglie sia ridotto a fr. 1500.– mensili. Quanto
all'appello contro il giudizio di merito, con osservazioni dello stesso giorno
egli propone di respingerlo e in via adesiva chiede di ridurre il contributo alimentare
per la moglie a fr. 1500.– mensili, di accertare unicamente il diritto di
questa alla metà della prestazione d'uscita da lui maturata durante il
matrimonio, di far decorrere gli interessi sull'importo di fr. 20 000.– dal 16
dicembre 1996 e di accertare la sua proprietà sui mobili e le suppellettili
dell'abitazione coniugale. Il 13 agosto 1999 AO 1 ha sollecitato a sua volta il
beneficio dell'assistenza giudiziaria. Nelle sue osservazioni del 20 settembre
1999 AP 1 postula il rigetto di entrambi gli appelli adesivi.
G. In
seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, con ordinanza del
12 luglio 2000 il giudice delegato di questa Camera ha assegnato alle parti un
termine di 20 giorni per presentare eventuali nuove conclusioni sui temi
toccati dalla modifica legislativa. In un memoriale del 18 settembre 2000 AO 1
ha riaffermato le sue domande. In uno scritto di quello stesso giorno AP 1 ha
chiesto di sospendere la procedura, tra le parti essendo in corso trattative
per giungere a una convenzione. Frattanto, nel 2001, il marito dopo avere
cessato la sua attività per __________, ha fondato la ditta __________ con sede
a __________, di cui è amministratore unico, attiva nello sviluppo di impianti
per il trattamento delle acque.
Il 1°
novembre 2003 AO 1 ha chiesto la riattivazione della procedura, comunicando di
ritirare gli appelli adesivi. Il 4 febbraio 2003 il giudice delegato di questa
Camera ha fissato a AP 1 un nuovo termine di 10 giorni per presentare eventuali
nuove conclusioni sui temi toccati dalla modifica legislativa. Il 1° marzo 2004
essa ha ribadito il suo punto di vista.
H. Il
giudice delegato ha sentito le parti a un'udienza del 4 maggio 2004 e con
ordinanze del 23 agosto 2004, 13 settembre 2004, e 22 novembre 2004 ha disposto
svariati accertamenti, su cui le parti hanno avuto modo di esprimersi. Intanto,
il 20 luglio 2004 l'operatrice sociale __________ ha sentito i figli.
Completata l'istruttoria, al dibattimento finale del 17 dicembre 2004 AP 1 ha ribadito
interamente le sue richieste di giudizio. AO 1 ha proposto una volta ancora il
rigetto degli appelli.
in diritto: 1. L'appello contro il pronunciato cautelare e quello contro il giudizio
di merito emanano dalla stessa parte in causa (l'attrice), poggiano sul
medesimo complesso di fatti e contengono censure
identiche. Per economia processuale giova quindi cominciare dal
secondo, il quale implica un esame con pieno potere cognitivo, senz'altro di
sussidio al giudizio meramente sommario e di verosimiglianza che presiede al
sindacato cautelare.
Fatti
I. Sull'appello contro la sentenza di merito
2. I processi di divorzio che all'entrata in vigore della legge
nuova (1° gennaio 2000) dovevano ancora essere giudicati da un'autorità
cantonale, foss'anche di secondo grado, sono retti dal nuovo diritto (art. 7b
cpv. 1 tit. fin. CC). I punti della sentenza non impugnati rimangono invece
vincolanti, “a meno che siano così strettamente connessi con le conclusioni non
ancora giudicate da giustificarsi una decisione complessiva” (art. 7b
cpv. 2 seconda frase tit. fin. CC). In concreto restano litigiosi lo
scioglimento del matrimonio, i contributi di mantenimento per la moglie, quelli
per i figli e il riparto della prestazione d'uscita accumulata dal marito in
costanza di matrimonio. Quanto agli altri aspetti, non appellati o contro i
quali l'appello – adesivo – è stato ritirato, la sentenza del Pretore ha
assunto carattere definitivo (Fankhauser
in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 9 ad art. 148
CC; v. anche Geiser, Übersicht zum
Übergangsrecht des neuen Scheidungsrechts in: Hausheer, Vom alten zum neuen Scheidungsrecht,
Berna 1999, pag. 255 n. 6.21).
3. L'appellante ribadisce la sua domanda di separazione, sostenendo
che la sua opposizione al divorzio non è abusiva. Essa rimprovera poi al
Pretore di avere applicato il nuovo diritto prematuramente, concedendo al
marito esclusivamente colpevole della disunione la possibilità di ottenere il
divorzio. Ora, secondo l'art. 114 CC un coniuge può domandare il divorzio se al
momento della litispendenza o il giorno della sostituzione della richiesta
comune con un'azione unilaterale i coniugi sono vissuti separati da almeno due
anni. È vero che la durata della separazione obbligatoria è stata ridotta da
quattro a due anni solo dal 1° giugno 2004 (RU 2004 pag. 2161 seg.), ma è anche
vero che ai processi di divorzio pendenti all'entrata in vigore della modifica
legislativa si applica il nuovo diritto (art. 7c tit. fin. CC). In
concreto i coniugi risultano vivere separati dall'agosto del 1996, sicché al
momento dell'entrata in vigore del nuovo art. 114 CC il termine biennale si era
compiuto (DTF 126 III 401 con riferimenti; FF 2003 pag. 3376). Ne discende che
il marito ha ora un diritto assoluto a ottenere il divorzio, nel senso che né
il giudice né il coniuge possono opporvisi (Werro,
Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, pag. 119 n. 525; Fankhauser in: Schwenzer, op. cit., n.
1 ad art. 114 CC). Ancorché pronunciato dal Pretore sulla base della legge
anteriore, il divorzio merita dunque conferma.
4. Le
questioni legate al riparto delle prestazioni d'uscita in materia di cassa
pensione, alla stessa stregua dello scioglimento del regime matrimoniale, vanno
esaminate prima delle controversie sui contributi di mantenimento (SJ 124/2002
I pag. 539 consid. 3 = FamPra.ch 2002 pag. 563 consid. 3). In concreto il
Pretore ha riconosciuto alla moglie una spettanza di fr. 59 611.–, pari alla metà
della prestazione di libero passaggio maturata dal coniuge durante il
matrimonio. L'appellante fa valere – in sintesi – che “nel caso in cui
l'appello venga accolto è opportuno ancorare nella sentenza di separazione solo
il principio che la metà della prestazione di uscita LPP a favore della
convenuta compete all'appellante e che venga disposta la notifica di tale
decisione alla __________, attuale istituto di previdenza LPP” (appello, pag.
11). Il marito, da parte sua, rileva che i dati contenuti nella dichiarazione
della __________ sono errati, poiché comprendono anche un accredito
pensionistico da lui accumulato prima del matrimonio (osservazioni pag. 11).
a) Alla
fattispecie si applica la legge nuova (sopra, consid. 2), sicché la disciplina
in materia di “secondo pilastro” è disciplinata ormai dagli art. 122 segg. CC
(si veda anche il rinvio all'art. 22 cpv. 1 LFLP nel testo in vigore dal 1°
gennaio 2000). La suddivisione degli averi di vecchiaia non è più subordinata,
in altri termini, all'erogazione di un contributo di mantenimento (FF 1996 I
pag. 109 n. 233.41). Oggi, se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati a
un istituto di previdenza professionale e non è sopraggiunto alcun caso
d'assicurazione, ognuno di essi ha diritto alla metà della prestazione d'uscita
dell'altro calcolata per la durata del matrimonio secondo le disposizioni della
legge federale sul libero passaggio (art. 122 cpv. 1 CC). Dandosi crediti
reciproci, si divide la differenza tra i rispettivi crediti (art. 122 cpv. 2
CC). Il giudice può invero rifiutare la divisione, in tutto o in parte, ma solo
ove essa “appaia manifestamente iniqua dal profilo della liquidazione del
regime dei beni o della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio”
(art. 123 cpv. 2 CC). La questione è governata dal principio inquisitorio (DTF
129 III 487 consid. 3.3; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum Scheidungs-recht, Zurigo
1999, n. 21 ad art. 7b tit. fin. CC).
b) In
concreto risulta dagli atti che il marito è affiliato all'Istituto di
previdenza professionale della __________ e che l'avere di vecchiaia da lui accumulato durante il
matrimonio ammonta a fr. 119 223.– (lettera 22 giugno 1999, allegata alla sentenza). La moglie,
che durante il matrimonio non ha esercitato attività lucrativa, non è affiliata
a nessun istituto. Di per sé, essa ha diritto pertanto alla metà della
prestazione d'uscita acquisita dall'altro, né tale riparto appare iniquo o si
scorge fondato motivo per derogarvi. Circa l'ammontare del
credito dell'appellante, l'art. 142 cpv. 1 CC prevede che, in caso di mancata
intesa, il giudice si limita a
fissare la percentuale – di regola il 50 – della prestazione d'uscita spettante
a ogni coniuge. Diversamente da quanto ha fatto il Pretore sulla base del
vecchio diritto (sentenza impugnata, dispositivo n. 6), nel giudizio odierno va
stabilita solo la chiave di riparto (FF 1996 I 122 in alto). Dovesse sorgere
contestazione fra un ex coniuge e un istituto di previdenza sull'entità della
rispettiva spettanza, la lite andrà sottoposta, una volta passata in giudicato
l'attuale sentenza, “al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre
1993 sul libero passaggio” (art. 142 cpv. 2 CC), ovvero – nel Ticino – al
Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 25a
cpv. 1 LFLP con rinvio all'art. 73 cpv. 1 LPP, art. 8 cpv. 1 LALPP). Nel quadro
del sindacato odierno ci si limiterà dunque a prevedere la suddivisione a metà
delle prestazioni d'uscita maturate dalle parti durante il matrimonio, ossia
dal 29 marzo 1986 al passaggio in giudicato del divorzio confermato con la sentenza
odierna.
5. L'appellante
contesta il contributo di mantenimento fissato in suo favore giusta l'art. 151
cpv. 1 vCC. A tal fine il Pretore si è dipartito da un reddito netto del marito
di fr. 10 040.– mensili, ha accertato il fabbisogno minimo di lui in fr.
4764.– mensili e quello della moglie, senza attività lucrativa, in fr. 1900.–
mensili. Quanto al fabbisogno in denaro dei figli, il Pretore l'ha fissato in fr.
525.– mensili fino ai 6 anni, aumentato a fr. 735.– mensili dai 7 ai 12 anni, a
fr. 780.– mensili dai 13 ai 16 anni e a fr. 975.– mensili dai 17 alla maggiore
età. Donde un contributo per la moglie di fr. 2450.– mensili fino al 16 aprile
2004 (17° compleanno di A__________), di fr. 2350.– mensili fino al 16 aprile
2005 (maggiore età di A__________), di fr. 2700.– mensili fino al 15 settembre
2007 (maggiore età di I__________), di fr. 3100.– mensili fino al 14 agosto
2010 (maggiore età di F__________), di fr. 3500.– mensili fino al 4 settembre
2014 e di fr. 500.– mensili in seguito, vita natural durante.
a) Nel
nuovo diritto l'obbligo di mantenimento dopo il divorzio è regolato dall'art.
125 cpv. 1 CC, stando al quale se non si può ragionevolmente pretendere che
dopo il divorzio un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa
un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato
contributo. Tale norma concreta due principi: quello secondo cui, dopo il
divorzio, ogni coniuge deve provvedere a sé stesso nella misura del possibile e
quello secondo cui ogni coniuge va incoraggiato ad acquisire o a riacquistare
la propria indipendenza economica. Per raggiungere tale autonomia, che può essere
stata compromessa dal matrimonio, uno dei coniugi può essere tenuto a sovvenzionare
l'altro. Così com'è concepito, l'obbligo dell'art. 125 cpv. 1 CC si fonda
soprattutto sulle necessità del coniuge richiedente e dipende dal grado di
autonomia che si può esigere da lui, in particolare dalla sua capacità di intraprendere
un'attività professionale – o di riprendere un'attività professionale interrotta
durante il matrimonio – per sovvenire al proprio “debito mantenimento”. Sotto
il profilo finanziario occorre considerare anzitutto il reddito effettivo dei coniugi,
ma anche quello ch'essi potrebbero conseguire dimostrando buona volontà o
facendo prova di ragionevole sforzo (DTF 128 III 5 consid. 4a).
b) Per il resto, il contributo di mantenimento deve attenersi agli elementi
oggettivi elencati (non esaustivamente) dall'art. 125 cpv. 2 CC. Tali criteri
corrispondono in larga misura a quelli elaborati dalla giurisprudenza in
applicazione del vecchio diritto (Werro
in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berna
1999, pag. 41). Il giudice deve considerare – in specie – il riparto dei
compiti assunto dai coniugi durante il matrimonio, la durata del medesimo, il
tenore di vita adottato delle parti durante la vita in comune, l'età e la
salute di loro, il rispettivo reddito e patrimonio, la portata e la durata
delle cure ancora dovute ai figli, la formazione professionale e le prospettive
di reddito, il presumibile costo del reinserimento professionale del
beneficiario, come pure le aspettative di vecchiaia e di previdenza, incluso il
risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita (art. 125 cpv.
2 CC). La colpa nella disunione non è più, per contro, di alcun interesse
giuridico (Schwenzer, op. cit.,
n. 39 ad art. 125 CC). Verso il basso, il contributo di mantenimento deve
garantire al coniuge beneficiario almeno il fabbisogno minimo, fermo restando
che anche il debitore del contributo deve poter conservare il proprio (DTF 127
III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza). Verso l'alto, il contributo
di mantenimento non deve eccedere il tenore di vita avuto dal coniuge
beneficiario durante la vita in comune (art. 125 cpv. 2 n. 3 CC; Werro, Concubinage, mariage et démariage,
op. cit., pag. 147, n. 673 segg.).
c) Le
parti si sono sposate il 29 marzo 1986 e si sono separate di fatto nell'agosto
del 1996, quando il marito è andato ad abitare per conto proprio. La vita in comune
essendo durata più di dieci anni, il matrimonio può dirsi sostanzialmente di
lunga durata (Schwenzer, op. cit.,
n. 48 ad art. 125 CC con riferimenti; Gloor/Spycher
in: Basler Kommentar, 2a edizione, n. 25 ad at. 125 CC). I coniugi
hanno dunque il diritto di conservare, per principio, il tenore di vita avuto
durante la comunione domestica (sentenze del Tribunale federale 5C.111/2001 del
29 giugno 2001, consid. 2c, e 5C.205/2001 del 29 ottobre 2001, consid. 4c), il
quale comprende – come l'art. 125 cpv. 1 CC sottolinea – un'adeguata previdenza
per la vecchiaia. Se i mezzi a disposizione sono insufficienti per garantire
tale continuità, ambo i coniugi devono essere chiamati equitativamente a sopportarne
le conseguenze, senza dimenticare che il creditore del contributo ha diritto a
un tenore di vita analogo a quello del debitore, ovvero almeno l'equivalente
del fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami).
d) Dall'istruttoria
si evince che in concreto la moglie, assistente di farmacia, ha smesso di
lavorare dopo la nascita dei figli (verbale del 4 maggio 2004, pag. 1). Di
questi ultimi, che vivono con lei, essa ha continuato a occuparsi anche dopo la
separazione di fatto. Non consta che essa abbia particolari problemi di salute,
ancorché nel 1998 fosse in cura per un disagio psichico riconducibile alla situazione
familiare (deposizione __________ del 26 marzo 1998, pag. 1 in fine). D'altro
lato non risulta nemmeno – né il marito pretende – che soccorrano nella
fattispecie i presupposti eccezionali dell'art. 125 cpv. 3 CC, in base ai quali
un contributo alimentare possa essere ridotto o addirittura rifiutato. La
questione è pertanto di valutare se l'attrice abbia i mezzi per finanziare un
tenore di vita analogo a quello di cui essa godeva prima della separazione e,
se no, quanto le manchi a tal fine.
e) Il
Pretore ha accertato che al momento della separazione (agosto 1996) il reddito
familiare ammontava a fr. 8046.– netti mensili. Il fabbisogno minimo del marito
era allora di fr. 4264.– mensili, quello della moglie di fr. 1900.– e quello in
denaro dei tre figli di complessivi fr. 1890.– (decreto cautelare del 10 giugno
1997, inc. DI.1996.529, DI.1996.668 e DI.1996.703), per un totale di fr. 8054.–
mensili. Non vi era dunque alcuna eccedenza, bensì un ammanco (seppur lieve)
che il Pretore – invero a torto – ha posto a carico del marito. In mancanza di
altri dati sul tenore di vita dei coniugi prima della separazione gli
accertamenti esperiti dal Pretore a fini provvisionali – ancorché limitati a un
esame di verosimiglianza – appaiono pur sempre un riferimento oggettivo
(I CCA, sentenza inc. 11.2000.28 del 18 luglio 2001, consid. 4). Tutto
ciò senza trascurare, evidentemente, che il calcolo predetto comprendeva già il
costo di due economie domestiche distinte.
f) Ne consegue che, rispetto al bilancio familiare riassunto nella
citata sentenza del Pretore, prima della separazione di fatto la famiglia
spendeva meno, giacché il marito non aveva un appartamento proprio (dal costo
di 800.– mensili: decreto cautelare del 10 giugno 1997 nell'inc. DI.1996.529,
pag. 7 in alto). Una sola economia domestica, inoltre, era meno onerosa di due
economie separate, tant'è che il minimo esistenziale per coniugi previsto dal
diritto esecutivo è assai inferiore alla somma di due minimi esistenziali per
persone singole (nel 1996 esso ammontava a fr. 1370.– mensili rispetto a quello
di fr. 1025.– mensili per persone sole: Rep. 1993 pag. 265). Prima della
separazione di fatto la famiglia godeva così di un'eccedenza mensile sui fr. 1472.–
(il fabbisogno familiare non era di fr. 8054.– mensili, bensì di fr. 6574.–).
L'eccedenza effettiva a disposizione di ogni coniuge doveva aggirarsi, quindi,
attorno ai fr. 735.– mensili.
6. Accertato
(per quanto possibile) il tenore di vita che i coniugi avevano durante la
comunione domestica, occorre ancora determinare quale sia il fabbisogno odierno
dell'attrice commisurato a tale livello. L'appellante non ha indicato neppure
approssimativamente l'ammontare di tale fabbisogno, né il marito si è pronunciato
al riguardo. Ciò non toglie che i criteri per la definizione del fabbisogno
vadano applicati d'ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7). Ora, il minimo
esistenziale del diritto esecutivo per persone sole di fr. 1025.– mensili è
quello che vigeva al momento in cui ha statuito il Pretore (Rep. 1993 pag.
265). L'importo va aggiornato al nuovo minimo di fr. 1250.– mensili in vigore
dal 1° gennaio 2001 (FU 2/2001 pag. 74 cifra I) per persone con obblighi di
mantenimento. In tale importo sono compresi anche il canone per la ricezione
radiotelevisiva, l'abbonamento alla televisione via cavo, la spesa per l'elettricità
e per l'acqua (DTF 126 III 357 consid. 1a/bbb; Rep. 1995 pag. 141, 1994 pag.
298 in alto).
a) Quanto
alla spesa di alloggio, dal 1° novembre 2001 l'interessata vive a __________ in
un appartamento di quattro locali e mezzo per il quale versa una pigione di fr.
1600.– mensili, comprese le spese accessorie (doc. C e D di appello). Tale
pigione appare ragionevole. Da essa va dedotta però la quota di complessivi 7/12
che rientra nel fabbisogno in denaro dei due figli minori (un terzo più un
quarto: Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, edizione 2000, pag. 13 in alto), il figlio maggiore A__________ essendo
stato collocato in un foyer a __________ (verbale del 4 maggio 2004). Nel
fabbisogno minimo dell'appellante va inserito, perciò, l'importo di fr. 670.–
mensili (arrotondati).
b) Il
premio della cassa malati ammontava, nel 2004, a fr. 209.– mensili (doc. G di
appello). Quanto all'onere fiscale, la tassazione 2001/02 (l'ultima agli atti)
comprova un'imposta cantonale di fr. 476.65 e un'imposta federale di fr. 153.–
annui (doc. A di appello). L'imposta comunale si attesta a fr. 453.30 (il
Comune di __________ ha un moltiplicatore del 75%), cui si aggiunge l'imposta
personale di fr. 20.–. Il carico tributario complessivo ammonta così a fr.
1102.95 annui, pari a fr. 92.– mensili, che verosimilmente non varierà
apprezzabilmente nemmeno in futuro, considerato che in avvenire ai redditi dell'interessata
non si cumuleranno più gli alimenti per i figli (maggiorenni), ma che da tali
redditi non potrà più essere detratta la deduzione per figli a carico. Dagli
atti risulta altresì che l'interessata paga un premio di fr. 12.– mensili per
l'assicurazione responsabilità civile e del mobilio domestico (doc. C di
appello), che secondo giurisprudenza rientra nel fabbisogno minimo (DTF 114 II
394 consid. 4b).
c) Non
può invece essere ammesso il premio per l'assicurazione dell'automobile giacché
l'interessata non svolge un'attività lavorativa e non necessita di un veicolo
privato, né ha addotto altre ragioni (ad esempio mediche) che giustifichino tale
necessità. Del resto nemmeno risulta che essa abbia sempre avuto a disposizione
un veicolo per uso proprio.
d)
Poiché il tenore di vita avuto dalle parti prima
della separazione di fatto non si limitava al fabbisogno minimo del diritto esecutivo,
ma ogni coniuge disponeva di circa fr. 735.– mensili supplementari (sopra, consid.
5f), per garantire all'attrice il “debito mantenimento” nel senso dell'art. 125
cpv. 1 CC occorre dunque aggiungere tale importo (dell'agosto 1996) al
fabbisogno minimo odierno di fr. 2233.– (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1250.–, costo dell'alloggio fr. 670.–, premio della cassa malati fr.
209.–, assicurazioni fr. 12.–, onere fiscale fr. 92.–). E fr. 735.– dell'agosto
1996 equivalgono approssimativamente a fr. 790.– odierni (da 102.9 punti a
110.5, con indice 100 nel maggio del 1993). Per conservare attualmente il
livello di vita avuto prima della separazione, l'attrice dovrebbe disporre
perciò di circa fr. 3025.– mensili.
7. Ciò
posto, occorre esaminare in che misura l'attrice possa provvedere da sé al “debito
mantenimento”. Secondo giurisprudenza una donna divorziata può essere tenuta a
cominciare – o a ricuperare – un'attività lucrativa a tempo parziale allorché
il figlio minore a lei affidato compie i 10 anni, mentre un'attività a tempo
pieno può esserle imposta dal momento in cui tale figlio raggiungerà i 16 anni
(DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid 5a; SJ 116/1994 pag. 91; Schwenzer, op. cit., n. 59 ad art. 125
CC). La prassi relativa al vecchio diritto del divorzio si dipartiva dal principio,
in ogni modo, che dopo i 45 anni d'età non potesse più pretendersi da una moglie
divorziata la ricerca di un'attività lucrativa (Rep. 1997 pag. 59 consid. 2c
con rimandi). Dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto tale limite è stato
relativizzato, il Tribunale federale avendo sottolineato come per determinati
posti di lavoro l'offerta fissi il limite d'assunzione a 50 anni (DTF 127 III
140 consid. 2c). Anche secondo la vecchia prassi, del resto, ove al momento del
divorzio una moglie di 45 anni già lavorasse a tempo parziale, la questione era
di verificare se un'estensione dell'attività lucrativa fosse ragionevolmente e
concretamente esigibile da lei. Analogo principio vige oggi, nel nuovo diritto,
per donne che a 45 anni non svolgono – o non svolgono più – attività lucrativa
(Schwenzer, op. cit., n. 53 in
fine ad art. 125 CC).
a) L'attrice ha compiuto 53 anni l'11 agosto 2004. Sebbene in buona
salute, essa non esercita un'attività lucrativa e deve ancora occuparsi dei
figli, tutti minorenni. Al momento in cui il cadetto avrà compiuto sedici anni,
il 14 agosto 2008, essa avrà 57 anni, sicché un reinserimento professionale
appare ben poco probabile – se non impossibile – anche perché essa sarà lontana
dal mondo del lavoro da oltre un ventennio. Sulla obsoleta formazione di lei
come aiuto farmacista non si potrà più fare ragionevole assegnamento. Del
resto, agli atti non figura la benché minima indicazione sulle eventuali possibilità
di reinserimento professionale nel mercato del lavoro ticinese, notoriamente
depresso, per una persona che ha superato la soglia dei 50 anni (cfr. DTF 127
III 140).
b) Per
di più, in una recente sentenza il Tribunale federale ha avuto modo di precisare
che qualora un coniuge sia rimasto assente dal mondo del lavoro durante un
matrimonio di lunga durata e abbia superato ormai 45 anni, sussiste una presunzione
di fatto – seppure refragabile – che egli non possa più reinserirsi in un
settore professionale (sentenza 5C.66/2002 del 15 maggio 2003, consid. 4.2).
Certo, nel marzo del 2004 l'attrice ha cominciato a frequentare un corso della __________,
in esito al quale otterrà un diploma di assistente sanitaria che le permetterà
di lavorare – su chiamata – nell'ambito dell'associazione __________ (verbale
del 4 maggio 2004, pag. 1). A parte il fatto però che sulle reali possibilità
di guadagno di lei nel 2009 nulla è dato di sapere, a quel momento il convenuto
sarà sgravato di notevoli contributi e potrà godere condizioni di vita
nettamente migliori rispetto a quelle dell'attrice. Il guadagno che costei potrà
ritrarre da tale attività non appare dunque di apprezzabile incidenza per il
giudizio odierno.
c) Dagli
atti non risulta nemmeno che l'attrice disponga di sostanza (doc. A di appello).
Dalla liquidazione del regime dei beni, poi, essa percepirà unicamente fr. 12 000.– e il mobilio
in comproprietà (sentenza, dispositivo n. 7). L'interessata non può quindi
contare neppure su un reddito della sostanza di qualche rilievo. Ne segue, in
ultima analisi, che per raggiungere il tenore di vita avuto prima della separazione,
all'attrice mancano in buona sostanza fr. 3025.– mensili. Se per finire essa si
vedrà riconoscere l'equivalente del solo fabbisogno minimo (fr. 2233.– mensili:
sopra, consid. 6d), ciò si deve alla circostanza che – come si vedrà oltre – la
disponibilità del convenuto non è sufficiente per far fronte al sostentamento
di lei e dei figli, tant'è che lo stesso convenuto rimarrà a sua volta il mero
fabbisogno minimo (sotto, consid. 9h).
8. Il
diritto di conservare il livello di vita avuto prima della separazione spetta –
di tutta evidenza – non solo all'appellante, ma anche al convenuto. Occorre
quindi verificare gli introiti di lui, che il Pretore ha accertato in fr. 10 040.– netti mensili
percepiti dalla __________. Ora, dal 1992 fino al giugno del 2000 l'appellante
ha lavorato per la __________, dove guadagnava fr. 10 040.– mensili (certificati di
salario nel fascicolo “richiami”). Nel 2001 egli ha fondato la __________ con
sede a __________, della quale è amministratore unico con uno stipendio di fr.
8000.– lordi mensili, ovvero fr. 7350.– mensili netti, più il rimborso delle spese
di trasferta all'estero e la disponibilità di un veicolo (verbale del 4 maggio
2004, pag. 2 a metà). Non consta che dalla __________ egli sia stato allontanato
o costretto ad andarsene. Si può anche intuire il suo desiderio di
indipendenza, ma con un fabbisogno minimo (accertato dal Pretore) di fr. 4264.–
mensili, riducendo le sue entrate l'appellante non poteva disconoscere che non
sarebbe più riuscito a onorare contributi per complessivi fr. 4950.– mensili
alla moglie e ai figli comuni (senza contare il mantenimento delle altre due
figlie avute fuori dal matrimonio). Egli deve dunque assumere la responsabilità
della sua scelta e vedersi computare un reddito potenziale analogo al precedente,
tanto più che il lavoro da egli svolto come indipendente è identico a quello di
prima (cfr. Sutter/Freiburghaus,
op. cit., n. 47 e 48 ad art. 125 CC). La sua capacità di guadagno va calcolata
così in fr. 10 040.– mensili netti, come ha fatto il Pretore.
9. Per
quanto riguarda il fabbisogno minimo del convenuto, il primo giudice l'ha confermato
in fr. 4264.– mensili (con rinvio a un suo decreto cautelare del 10 giugno
1997, inc. DI.1996.529, DI.1996. 668 e DI.1996.703, pag. 7), così articolato:
minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 900.–, oneri ipotecari fr.
1321.80.–, premio della cassa malati fr. 200.–, assicurazione della casa fr.
51.35, costo dell'alloggio fr. 800.–, imposte fr. 1000.–. A tale cifra egli ha
aggiunto fr. 500.– che l'interessato versa alla figlia An__________, per
complessivi fr. 4764.–. L'appellante non spende una parola in proposito, mentre
il marito chiede, nelle osservazioni all'appello, di rivalutare tale fabbisogno
in fr. 6414.– mensili per tenere conto di fr. 250.– destinati al riscaldamento
della casa di __________, di fr. 100.– per le spese di trasferta, di fr. 150.–
per altre spese correnti e di fr. 1500.– per il pagamento di debiti arretrati.
a) Nella
misura in cui l'interessato omette di allegare e documentare il suo attuale
fabbisogno minimo, questo va prudentemente stimato. Il minimo esistenziale del
diritto esecutivo va aggiornato ai nuovi valori applicabili dal 1° gennaio
2001, che prevedono per persone sole un minimo di fr. 1100.– (FU 2/2001 pag. 74,
cifra I).
b) Quanto
alle spese per l'alloggio, nel verbale del 4 maggio 2004 l'interessato ha
dichiarato di abitare a __________ con la nuova compagna e i tre figli, in un
appartamento di quattro locali per il quale fino al giugno del 2003 versava una
pigione di fr. 1800.– mensili, oltre a fr. 400.– mensili per spese accessorie.
Nel luglio del 2003 egli ha acquistato l'attuale appartamento a __________ per fr.
520 000.–
(proprietà per piani n. 10 360 e 10 361 del fondo base n. 1029). Ora, per costante giurisprudenza di
questa Camera nel caso in cui un coniuge viva con un terzo non si dividono le
spese di alloggio e di riscaldamento a metà, ma si inserisce nel fabbisogno del
coniuge l'onere di alloggio presumibile che egli avrebbe se abitasse da sé solo,
per conto proprio (FamPra.ch 1/2000 pag. 135; I CCA, sentenza inc. 11.2003.23
del 25 giugno 2003, consid. 10; sentenza del Tribunale federale 5P.101/ 2001
del 30 aprile 2001, consid. 4). In mancanza di qualsiasi dato sugli oneri
ipotecari gravanti l'alloggio odierno e sulle spese relative (manutenzione,
amministrazione), non vi sono ragioni per scostarsi dall'importo di fr. 800.–
mensili, compreso il costo del riscaldamento, ammesso dal Pretore. La spesa di
alloggio appare del resto sufficiente per una persona sola che abiti nella
zona.
c) I
premi delle assicurazioni correnti (domestiche, contro la responsabilità civile
o – in genere – a beneficio della famiglia) vanno inseriti, per principio, nel
fabbisogno minimo del coniuge tenuto al pagamento del premio (DTF 114 II 395 consid.
4c; v. anche Bühler/Spühler
in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 162 ad art. 145 vCC). Il
fatto è che in concreto tutto quanto risulta dagli atti
riguarda la casa di __________, non più abitata (verbale del 4 maggio 2004 pag.
3) e che l'appellante non ha dimostrato di dover riscaldare. L'interessato
avendo omesso poi di produrre quanto chiesto dal giudice delegato di questa
Camera con ordinanze del 4 maggio e 23 agosto 2004, nulla può pretendere di vedersi
riconoscere nel fabbisogno minimo oltre quanto ammesso dal Pretore (fr. 51.35
mensili).
d) Quanto
ai debiti, essi rientrano nel fabbisogno minimo del coniuge solo se sono stati
contratti con l'accordo dell'altro, nel comune interesse della famiglia (DTF
127 III 292 a metà; Rep. 1994 pag. 302 in basso; SJZ 93/1997 pag. 387 n. 11).
In concreto l'interessato rivendica essenzialmente spese che rientrano già nel
fabbisogno minimo (premi per l'assicurazione dell'economia domestica, quota di
membro __________) o che non possono essere riconosciute come indispensabili
(DTF 114 III 393: donazioni a enti benefici, abbonamenti a giornali). Gli
arretrati d'imposta poi (doc. 2, 3, 11, 15, 18, 24, 30, 31 e 32) vanno considerati
come debiti coniugali (Rep. 1994 pag. 147). E siccome per principio il sostentamento
della famiglia è prioritario rispetto ai debiti verso terzi, che possono essere
onorati nella misura in cui il loro pagamento non pregiudichi la copertura del
fabbisogno familiare (DTF 127 III 292 in alto), nulla può essere incluso – come
si vedrà tra breve – nel fabbisogno minimo dell'interessato.
e) In
merito al costo di cure mediche o di farmacia, nel fabbisogno minimo esso va
inserito ove ne sia dimostrata la necessità (DTF 112 II 404 consid. 6) e il carattere duraturo (sentenza
del Tribunale federale 5C.282/2002 del 27 marzo 2003, consid.
4.2, pubblicata in: JdT 2003 I pag. 193). In concreto la documentazione agli atti (doc. 8, 10, 12, 16, 17, 19, 25, 26 e 29 nell'inc. DI.1996.528) non basta per ammettere l'esistenza e
la necessità di un onere ricorrente. Tanto meno ove si pensi che l'interessato
nemmeno precisa come mai tali costi non siano riconosciuti, almeno in parte,
dall'assicurazione malattia.
f) Per quanto attiene alle spese di automobile, dal verbale 4 maggio
2004 si desume che tale spesa è assunta dal datore di lavoro, che mette a
disposizione l'autovettura della ditta (pag. 2 verso il basso). Ogni pretesa è
dunque fuori luogo.
g) Per
il resto, contrariamente a quanto reputa il Pretore, gli oneri ipotecari
dell'abitazione coniugale di __________, a quel tempo occupata dalla moglie,
vanno considerati nel fabbisogno minimo dell'interessata (I CCA, sentenza
inc. 11.2001.91 del 16 agosto 2002, consid. 9; analogamente, per le spese di
cassa malati: I CCA, sentenza inc. 11.1999.3 del 27 luglio 2000, consid.
6b con rimandi; per le imposte: I CCA, sentenza 11.2002.109 del 21 ottobre
2003, consid. 6f). Quanto al premio della cassa malati, esso può essere fissato
in fr. 209.– mensili, come per la moglie (sopra, consid. 6b), mentre l'onere
fiscale di fr. 1000.– non è contestato e appare attendibile.
h) Ciò
premesso, con un fabbisogno minimo di fr. 3160.35 mensili (minimo esistenziale
del diritto esecutivo fr. 1100.–, costo dell'alloggio fr. 800.–, premio della
cassa malati fr. 209.–, assicurazioni fr. 51.35, onere fiscale fr. 1000.–), per
conservare il livello di vita precedente la separazione il convenuto deve
disporre di fr. 790.– mensili supplementari (come l'attrice: sopra, consid.
6d). Il suo “debito mantenimento” ammonta perciò a fr. 3950.– mensili
(arrotondati). Vista l'impossibilità di far fronte ai suoi obblighi alimentari,
egli ha diritto di conservare il solo fabbisogno minimo di fr. 3161.– mensili.
Dato il suo reddito ipotetico di fr. 10 040.– netti mensili, dedotti fr.
3161.– gli rimangono fr. 6879.– con cui deve sussidiare l'attrice, i figli
comuni e i figli nati fuori dal matrimonio.
10. Per
quel che è del fabbisogno in denaro dei figli comuni, questa Camera si ispira
per prassi invalsa (Rep. 1998 pag. 175, 1994 pag. 298 consid. 5) alle raccomandazioni
pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton
Zurigo (tabella dell'edizione 2003 in: www.ajb.zh.ch), adattate al singolo
caso. Il Pretore si è dipartito dal medesimo presupposto, applicando gli
importi della tabella 1996, i quali erano commisurati al costo della vita
nell'area urbana di Zurigo. Dall'edizione 2000 in poi, per contro, gli importi
previsti sono commisurati al costo delle economie domestiche su scala nazionale,
in base per di più a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre
quarti delle economie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito familiare
superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni (Empfehlungen zur
Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000,
pag. 10 in basso). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri termini, a
quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di ceto relativamente modesto (op. cit.,
pag. 11 in alto). Diminuzioni per rapporto alle cifre indicate nella tabella
sono possibili, ma devono giustificarsi alla luce di circostanze specifiche
(per esempio nel caso in cui il ragazzo fruisca di vitto o alloggio a condizioni
particolarmente favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C).
a) In
concreto A__________ è collocato al foyer __________ di __________ e torna solo
di rado dalla madre (una volta l'anno: resoconto di __________, del 20 luglio
2004). Egli lavora come apprendista muratore per l'impresa di costruzione __________
di __________ e guadagna fr. 1450.– mensili lordi. Ora, per un figlio da 13 a
18 anni che non vive in comunione domestica con altri figli le citate
raccomandazioni prevedono un fabbisogno medio in denaro di fr. 1980.– mensili.
Da tale importo vanno tolti nella fattispecie il vitto (fr. 395.–), l'alloggio
(fr. 320.–) e la cura e educazione (fr. 310.–), sostituiti dalla retta
dell'istituto __________ (fr. 350.– mensili) versata dalla madre (verbale del 4
maggio 2004, pag. 2 in alto), retta che rientra nel fabbisogno del figlio (Wullschleger in: Praxiskommentar
Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 15 ad art. 285 CC). Il fabbisogno
di A__________ si attesta così a fr. 1305.– mensili.
Inoltre,
per giurisprudenza costante, il figlio minorenne che ritrae un provento dal
proprio lavoro è tenuto, di principio, a sopperire entro un certo limite alle
spese del proprio mantenimento (art. 323 cpv. 2 CC). Di regola tale limite non
supera un terzo del guadagno (analogamente a quanto prevedono le istruzioni
della Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale di appello per il calcolo
del minimo esistenziale: Rep. 1993 pag. 267 cifra 3.3; dal 1° gennaio 2001: FU
2/2001 pag. 76 cifra IV/2). Dedotti gli usuali oneri sociali pari a circa il
7.8%, A__________ percepisce uno stipendio netto di fr. 1336.–. E siccome egli
può sopperire al proprio fabbisogno nella misura di fr. 445.–, il suo
fabbisogno in denaro risulta di fr. 860.– mensili.
b) Per
quanto riguarda I__________ e F__________, le citate raccomandazioni prevedono
per due figli da 13 a 18 anni che vivono nella medesima economia domestica un
fabbisogno medio in denaro di fr. 1755.– mensili ciascuno. Da tale importo
vanno tolti i fr. 245.– per cura e educazione, che la madre presta in natura.
Il costo dell'alloggio va poi aggiornato, per entrambi, in 7/12
complessivi della pigione pagata dalla madre (un terzo più un quarto: sopra, consid.
6a), pari a fr. 530.– per I__________ e a fr. 400.– per F__________ (invece dei
fr. 295.– stimati dalle raccomandazioni). Il fabbisogno medio in denaro di tali
figli ammonta pertanto a fr. 1745.– mensili (I__________) e a fr. 1615.–
mensili (F__________).
11. L'appellante
si duole del fatto che il Pretore abbia ammesso nel fabbisogno minimo del
convenuto fr. 500.– da lui corrisposti per il mantenimento di una figlia nata
dalla relazione con un'altra donna. Ora, i figli che hanno un padre in comune
vantano nei confronti del medesimo un identico diritto alla copertura
del fabbisogno in denaro (DTF 127 III 70 consid. 2b; FamPra.ch 2001 pag. 648
con rinvii). Di conseguenza le loro necessità finanziarie vanno considerate
separatamente dal fabbisogno del genitore (cfr. DTF 126 III 358 consid. 2) e la
somma a disposizione va ripartita proporzionalmente fra loro (FamPra.ch 2001
pag. 648 con rinvii).
a) Nella
fattispecie, dalla relazione tra il convenuto e __________ (20 maggio 1963),
cittadina ecuadoriana, sono nate An__________ (il 28 giugno 1991), Ann__________
(il 28 dicembre 1996) e A__________ M__________ (il 2 gennaio 2003). Secondo
quanto dichiarato dall'interessato, non esiste alcun contratto di mantenimento
(verbale del 4 maggio 2004 pag. 3 in alto), ma poco importa. Dovendosi questa
Camera occupare – secondo le indicazioni del Tribunale federale – anche dei
figli nati fuori del matrimonio, in virtù del principio inquisitorio illimitato
che governa il diritto di filiazione (DTF 128 II 413 in alto) essa deve
accertare d'ufficio quale sia l'effettivo onere alimentare a carico del padre.
Occorre quindi ch'essa verifichi anzitutto il fabbisogno in denaro dei figli e
che determini poi in che misura la loro madre possa partecipare al mantenimento,
tenuto conto della di lei capacità economica. Si aggiunga che i contributi dovuti
dal convenuto ai figli minorenni non sono prioritari rispetto a quelli per l'ex
moglie (Hausheer/Spycher, Handbuch
des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 446 n. 08.27 segg. con
richiami di dottrina). Ove l'attore non dovesse avere risorse sufficienti per
versare quanto spetta agli uni e all'altra, tutti i contributi andranno
pertanto ridotti in proporzione (Rep. 1999 pag. 151; da ultimo: I CCA, sentenza
inc. 11.2002.33 del 5 dicembre 2003, consid. 7d; si veda anche la sentenza del
Tribunale federale 5C.44/2002 del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2 con rimandi).
b) Per
quanto attiene al fabbisogno di An__________, Ann__________ e A__________ M__________,
le citate raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo prevedono un fabbisogno medio in denaro di fr.
1405.– mensili per ognuna di loro fino ai 6 anni, di fr. 1415.– dai 7 ai 12
anni e di fr. 1570.– dopo di allora. Da tali importi va tolto nella fattispecie
l'equivalente di fr. 435.– (rispettivamente di fr. 310.– e di 185.–) per cura e
educazione, che la madre può fornire in natura. Ne discende un fabbisogno medio
in denaro di fr. 970.– mensili per ogni figlia fino ai 6 anni, di fr. 1105.– mensili
dai 7 ai 12 anni e di fr. 1385.– mensili dopo di allora. Altre riduzioni degli
importi non si giustificano (sopra, consid. 10). Quanto al costo dell'alloggio,
se è nota la spesa effettiva occorre sostituirla all'importo tabellare con la
quota della spesa effettiva a carico del genitore affidatario (13/60,
trattandosi di tre figli: sopra, consid. 10b). Nel caso
in esame la madre vive insieme con il padre delle bambine in un'abitazione di
proprietà di quest'ultimo, sicché conviene attenersi all'importo previsto dalle
raccomandazioni, ossia fr. 290.– mensili fino al 12° compleanno e fr. 270.– in
seguito. In definitiva il fabbisogno in denaro di An__________ può essere
valutato in fr. 1385.– mensili fino al 27 giugno 2009 (18° compleanno), quello
di Ann__________ in fr. 1105.– mensili fino al 27 dicembre 2008 (12°
compleanno) e in fr. 1385.– fino alla maggiore età (27 dicembre 2014), quello
di A__________ M__________ in fr. 970.– mensili fino al 1° gennaio 2009, in fr.
1105.– mensili dal 7° al 12° anno di età (2015) e in fr. 1385.– mensili dal 13°
al 18° anno (2021), sempre esclusa la posta per cura e educazione che la madre
fornisce in natura.
c) Quanto a __________, considerata l'età delle bambine (nate
nel 1991, 1996 e 2003) essa non può essere ragionevolmente tenuta a esercitare
un'attività lucrativa, nemmeno a tempo parziale, finché la figlia minore non
avrà compiuto i 10 anni, mentre un'occupazione a tempo pieno potrà esserle
imposta dal momento in cui A__________ M__________ avrà compiuto i 16 anni
(sopra, consid. 7 in principio). Non avendo essa alcuna
formazione professionale (in Ecuador lavorava “nel campo dell'agricoltura”,
guadagnando in caso di bel tempo $ 1500 e in caso contrario $ 1000: verbale del
25 maggio 1998, pag. 2 a metà), anche quando la figlia minore avrà 10 anni
costei non sarà verosimilmente in grado di sostentare sé stessa, il reddito
conseguito da una lavoratrice senza formazione professionale a metà tempo non
riuscendo di regola a coprire un fabbisogno minimo. Dal 2 gennaio 2019 (16°
compleanno di A__________ M__________) __________, ancorché
cinquantaquattrenne, potrebbe cimentarsi in un'attività non qualificata, ad
esempio come collaboratrice domestica. A quel momento però A__________, I__________
e F__________ saranno ormai maggiorenni, sicché l'obbligo alimentare del
convenuto nei loro riguardi sarà cessato (art. 277 cpv. 1 CC). Ne discende che,
all'atto pratico, la capacità lucrativa dell'interessata non è di rilievo ai
fini del presente giudizio.
12. Riassumendo, in concreto l'attrice non ha redditi e il suo fabbisogno
minimo è di fr. 2233.–. Il convenuto ha entrate virtuali per fr. 10 040.– mensili netti
e un fabbisogno minimo di fr. 3161.–, onde una disponibilità di fr. 6879.–
mensili. I figli comuni non hanno introiti, salvo il maggiore (consid. 10a). Il
loro fabbisogno in denaro è, per quanto riguarda A__________, di fr. 860.–
mensili fino al 15 aprile 2005; per quanto riguarda I__________, di fr. 1745.–
mensili fino al 14 settembre 2007; per quanto riguarda F__________, di fr.
1615.– fino al 13 agosto 2010. Il fabbisogno in denaro degli altri figli del
convenuto è, per quanto riguarda An__________, di fr. 1385.– mensili fino al 27
giugno 2009; per quanto riguarda Ann__________ di fr. 1105.– mensili 27 dicembre
2008 e di fr. 1385.– mensili fino al 27 dicembre 2014; per quanto riguarda A__________ M__________, di fr. 970.– mensili fino al 1°
gennaio 2009, di fr. 1105.– mensili fino al 1°gennaio 2015 e di fr. 1385.– dopo
di allora. Il convenuto dovrebbe quindi far fronte ai seguenti obblighi alimentari:
Fino al 15 aprile 2005 (18 anni di A__________):
fr. 2233.–
per l'attrice (copertura del fabbisogno minimo),
fr.
860.– per A__________ (copertura del fabbisogno in denaro),
fr.
1745.– per I__________ (copertura del fabbisogno in denaro),
fr.
1615.– per F__________ (copertura del fabbisogno in denaro),
fr.
1385.– per An__________ (copertura del fabbisogno in denaro),
fr.
1105.– per Ann__________ (copertura del fabbisogno in denaro) e
fr.
970.– per A__________ M__________ (copertura del fabbisogno in denaro)
fr.
9913.–
Dal 16
aprile 2005 al 14 settembre 2007 (18 anni di I__________):
fr. 2233.–
per l'attrice (copertura del fabbisogno minimo),
fr.
1745.– per I__________ (copertura del fabbisogno in denaro),
fr.
1615.– per F__________ (copertura del fabbisogno in denaro),
fr.
1385.– per An__________ (copertura del fabbisogno in denaro),
fr.
1105.– per Ann__________ (copertura del fabbisogno in denaro) e
fr.
970.– per A__________ M__________ (copertura del fabbisogno in denaro)
fr.
9053.–
Dal 15
settembre 2007 al 1° gennaio 2009 (12 anni di Ann__________ e 6 anni di A__________
M__________):
fr. 2233.–
per l'attrice (copertura del fabbisogno minimo),
fr.
1615.– per F__________ (copertura del fabbisogno in denaro),
fr.
1385.– per An__________ (copertura del fabbisogno in denaro),
fr.
1105.– per Ann__________ (copertura del fabbisogno in denaro) e
fr.
970.– per A__________ M__________ (copertura del fabbisogno in denaro)
fr.
7308.–
Dal 2 gennaio
2009 al 27 giugno 2009 (18
anni di An__________):
fr. 2233.–
per l'attrice (copertura del fabbisogno minimo),
fr.
1615.– per F__________ (copertura del fabbisogno in denaro),
fr.
1385.– per An__________ (copertura del fabbisogno in denaro),
fr.
1385.– per Ann__________ (copertura del fabbisogno in denaro) e
fr.
1105.– per A__________ M__________ (copertura del fabbisogno in denaro)
fr.
7723.–
Dal 28
giugno 2009 al 13 agosto 2010 (18 anni di F__________):
fr. 2233.–
per l'attrice (copertura del fabbisogno minimo allargato),
fr.
1615.– per F__________ (copertura del fabbisogno in denaro),
fr.
1385.– per Ann__________ (copertura del fabbisogno in denaro) e
fr.
1105.– per A__________ M__________ (copertura del fabbisogno in denaro)
fr.
6338.–
Dal 14
agosto 2010 al 27 dicembre 2014 (18 anni di Ann__________):
fr. 2233.–
per l'attrice (copertura del “debito mantenimento”),
fr.
1385.– per Ann__________ (copertura del fabbisogno in denaro) e
fr.
1105.– per A__________ M__________ (copertura del fabbisogno in denaro)
fr.
4723.–
Dal 28
settembre 2014 al 1° gennaio 2015 (12° compleanno di A__________ M__________):
fr. 3023.–
per l'attrice (copertura del “debito mantenimento”) e
fr.
1105.– per A__________ M__________ (copertura del fabbisogno in denaro)
fr.
4128.–
Dal 2
gennaio 2015 al 1° gennaio 2021 (18 anni di A__________ M__________):
fr. 3023.–
per l'attrice (copertura del fabbisogno minimo) e
fr.
1385.– per A__________ M__________ (copertura del fabbisogno in denaro)
fr.
4408.–
L'insieme
dei contributi eccedendo in parte la disponibilità mensile di fr. 6879.– (il
fabbisogno minimo del debitore è intangibile: DTF 127 III 70 consid. 2c con
rinvii), ciascuna delle spettanze va ridotta in proporzione, nessun contributo
prevalendo sull'altro (DTF 128 III 415 in alto). Ne deriva il quadro in
appresso:
Fino al 15
aprile 2005 :
fr. 1550.–
per l'attrice (copertura del fabbisogno minimo),
fr.
595.– per A__________ (copertura del fabbisogno in denaro),
fr.
1210.– per I__________ (copertura del fabbisogno in denaro),
fr.
1120.– per F__________ (copertura del fabbisogno in denaro),
fr.
960.– per An__________ (copertura del fabbisogno in denaro),
fr.
765.– per Ann__________ (copertura del fabbisogno in denaro) e
fr.
675.– per A__________ M__________ (copertura del fabbisogno in denaro).
Dal 16
aprile 2005 al 14 settembre 2007 (18 anni di I__________):
fr. 1700.–
per l'attrice (copertura del fabbisogno minimo),
fr.
1325.– per I__________ (copertura del fabbisogno in denaro)
fr.
1225.– per F__________ (copertura del fabbisogno in denaro) e
fr.
1050.– per An__________ (copertura del fabbisogno in denaro)
fr.
840.– per Ann__________ (copertura del fabbisogno in denaro) e
fr.
735.– per A__________ M__________ (copertura del fabbisogno in denaro).
Dal 15
settembre 2007 al 1° gennaio 2009 (12 anni di Ann__________ e 6 anni di A__________
M__________):
fr. 2100.–
per l'attrice (copertura del fabbisogno minimo),
fr.
1520.– per F__________ (copertura del fabbisogno in denaro),
fr.
1305.– per An__________ (copertura del fabbisogno in denaro),
fr.
1040.– per Ann__________ (copertura del fabbisogno in denaro) e
fr.
910.– per A__________ M__________ (copertura del fabbisogno in denaro).
Dal 2 gennaio
2009 al 27 giugno 2009 (18
anni di An__________):
fr. 1990.–
per l'attrice (copertura del fabbisogno minimo),
fr.
1440.– per F__________ (copertura del fabbisogno in denaro),
fr.
1230.– per An__________ (copertura del fabbisogno in denaro),
fr.
1230.– per Ann__________ (copertura del fabbisogno in denaro) e
fr.
985.– per A__________ M__________ (copertura del fabbisogno in denaro).
Dal 28 giugno 2009 la disponibilità del convenuto basterà per
garantire i fabbisogni in denaro dei minorenni. Il convenuto potrà inoltre
versare all'ex moglie un po' più del fabbisogno minimo, ovvero fr. 2503.– mensili,
conservando la medesima disponibilità di lei (fr. 270.– mensili). Il risultato
in cifre è il seguente:
Dal 28 giugno 2009 al 13 agosto 2010 (18 anni di F__________):
fr. 2503.–
per l'attrice (copertura del fabbisogno minimo allargato),
fr.
1615.– per F__________ (copertura del fabbisogno in denaro),
fr.
1385.– per Ann__________ (copertura del fabbisogno in denaro) e
fr.
1105.– per A__________ M__________ (copertura del fabbisogno in denaro).
Dal 14
agosto 2010 la disponibilità del convenuto basterà, una volta, ancora per
coprire i fabbisogni in denaro dei minorenni. All'ex moglie il convenuto potrà
versare inoltre quanto occorre al “debito mantenimento” di lei, ovvero fr.
3023.– mensili, conservando a suo turno più di quanto necessario per coprire il
proprio “debito mantenimento” (fr. 3950.– mensili). La situazione si presenterà
in questo modo:
Dal 14 agosto 2010 al 1° settembre 2015 (pensionamento
dell'attrice):
fr. 3023.–
per l'attrice (copertura del debito mantenimento),
fr.
1385.– per Ann__________ (copertura del fabbisogno in denaro) e
fr.
1105.– per A__________ M__________ (copertura del fabbisogno in denaro).
Dovesse mutare per legge – in avvenire – l'età ordinaria di pensionamento,
il contributo andrà corrisposto fino a quella data. Dato che, per finire, la spettanza dell'appellante
risulta ampiamente scoperta, all'interessata va riservata la possibilità di chiedere
fino al gennaio del 2010 un aumento del contributo fino a concorrenza di fr.
2233.– mensili qualora la situazione finanziaria dell'ex marito migliori (art.
129 cpv. 3 e 143 n. 3 CC). Ai figli tale possibilità è data, in ogni tempo, per
legge (art. 286 CC).
13. Il Pretore ha fissato il contributo alimentare per l'appellante a
titolo vitalizio, non essendo in grado l'attrice di ricrearsi una situazione
suscettibile di metterla al riparo dall'indigenza (sentenza impugnata, pag. 5).
Ora, il contributo alimentare dell'art. 125 CC è per principio limitato nel
tempo, salvo che il beneficiario non possa recuperare dopo il divorzio la
propria indipendenza economica (Hausheer/Spycher,
Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht, Ergänzungsband, Berna 2001, pag. 100
n. 05.163). Il sistema dello splitting introdotto con la decima
revisione dell'AVS, in vigore dal 1° gennaio 1997, e la divisione dell'avere di
vecchiaia prevista dagli art. 122 segg. CC hanno notevolmente migliorato tale
capacità. Di regola, pertanto, il contributo alimentare è dovuto solo fino al
pensionamento del beneficiario (Hausheer/Spycher,
op. cit., pag. 41 n. 05.37).
a) In
concreto l'attrice, dopo il pensionamento ordinario previsto nel settembre del
2015, potrà beneficiare di una rendita AVS di presumibili fr. 1823.– mensili
(doc. H di appello). La quota degli averi di vecchiaia accumulati dal marito durante
il matrimonio le sarà versata invece su un conto di libero passaggio e le
frutterà verosimilmente fr. 280.– mensili (doc. I di appello). Complessivamente
essa avrà dunque entrate per fr. 2103.– mensili, le quali tuttavia saranno
insufficienti per garantirle il “debito mantenimento” di fr. 3023.– mensili.
Né il convenuto può rinviare l'attrice all'eventuale prestazione complementare
AVS (art. 2 cpv. 1 e 2 lett. a della legge federale sulle prestazioni complementari
all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [LPC]: RS
831.30), poiché queste sono sussidiarie, stanziate in funzione di un reddito
determinante (art. 2 cpv. 1 e 3a cpv. 1 LPC). E per calcolare tale
reddito l'autorità amministrativa deve tener conto – fra l'altro – delle “pensioni
alimentari del diritto di famiglia” (art. 3c cpv. 1 lett. h LPC), salvo
le “prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice
civile” (cpv. 2 lett. a). Prima, quindi, il giudice civile fissa il contributo
di mantenimento a norma dell'art. 125 CC e poi l'autorità amministrativa
decide se erogare prestazioni complementari (RtiD I-2004 pag. 589 n. 65c).
Nella fattispecie il marito dev'essere chiamato perciò a coprire il disavanzo
di fr. 920.– mensili.
b) Quanto
alla situazione del convenuto dopo il suo pensionamento, nulla si conosce,
l'interessato avendo omesso di produrre quanto richiesto dal giudice delegato.
Nulla lascia presagire però che a quel momento egli non sarà in grado di far
fronte al proprio debito mantenimento e a quello – residuo – della ex moglie.
Del resto, nel 2015 egli dovrà unicamente dar fronte al sostentamento della
figlia A__________ M__________, poiché An__________ e Ann__________ saranno
maggiorenni e l'eventuale obbligo di mantenimento nei loro confronti non
sarebbe prioritario. Il contributo di mantenimento in favore di un figlio maggiorenne
agli studi non prevale infatti – diversamente dal contributo per un minorenne –
sul contributo di mantenimento per l'ex coniuge (I CCA, sentenza inc. 11.97.167
del 31 marzo 1999 pubblicata in: FamPra.ch 1/2000 n. 4 pag. 122 con rimandi; v.
anche Schwenzer, op. cit., n. 28
ad art. 125 CC).
14. Il
Pretore ha previsto l'adeguamento dei contributi alimentari al rincaro, ciò che
il convenuto non contesta, le clausole di indicizzazione essendo del resto un
uso consolidato nella prassi (FF 1996 I pag. 129 in fondo). Anche nel caso in
esame si giustifica di salvaguardare il potere d'acquisto delle rendite,
ancorandole all'indice nazionale dei prezzi al consumo del febbraio 2005. Esse
saranno adeguate di conseguenza il 1° gennaio di ogni anno sulla base
dell'indice del dicembre precedente, la prima volta nel gennaio del 2006 (art.
128 e art. 143 n. 4 CC).
Considerandi
II. Sull'appello
adesivo
15.
Il 1° novembre 2003 il convenuto ha dichiarato di ritirare
l'appello adesivo, che va pertanto stralciato dai ruoli. Sugli oneri processuali
si ritornerà oltre.
III. Sull'appello
contro il decreto cautelare
16.
L'appellante
chiede, in sostanza, un contributo alimentare pendente causa di complessivi fr.
6450.
– mensili (fr. 4000.– per sé e fr. 2450.– per i figli). Come si è accennato
(consid. 1), le censure rivolte al decreto del Pretore sono identiche a quelle
contro il giudizio di merito, appena vagliate con pieno potere cognitivo. Ora,
il criterio per la definizione dei contributi alimentari provvisionali si fonda
sul riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito
familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 29 segg., in particolare n. 36 ad art. 137 CC; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 30 segg., in particolare n. 37 ad art. 137 CC). In caso di
ammanco il debitore del contributo ha diritto, in ogni modo, di conservare
l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con
rinvii). Applicando tale metodo di calcolo ai valori testé ottenuti, il quadro
delle entrate e delle uscite coniugali si presenta come segue:
reddito del marito (consid. 8) fr.
10.
040.–
reddito
della moglie fr.
–.– fr. 10 040.–
mensili
fabbisogno
minimo del marito (consid. 9h) fr. 3 161.–
fabbisogno
minimo della moglie (consid. 6d) fr. 2 233.–
fabbisogno
in denaro di A__________ (consid. 10a) fr. 860.–
fabbisogno
in denaro di I__________ (consid. 10b) fr. 1 745.–
fabbisogno
in denaro di F__________ (consid. 10b) fr. 1 615.–
fr.
9.
614.– mensili
eccedenza fr.
426.
– mensili metà eccedenza fr. 213.–
mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
3161.
– + fr. 213.– = fr. 3 374.– mensili,
e dovrebbe
corrispondere alla famiglia:
fr.
10.
040.– ./. fr. 3374.– = fr.
6.
666.– mensili.
Il
problema è che, con la sua metà eccedenza, il convenuto potrebbe contribuire al
mantenimento delle tre figlie avute fuori del matrimonio solo in minima misura
per rapporto al contributo dovuto ai figli nati nel matrimonio. Ciò
risulterebbe contrario alla giurisprudenza del Tribunale federale (sopra, consid.
11a). Per sovvenire a tutti i suoi obblighi alimentari il convenuto dovrebbe disporre,
in altri termini, di fr. 9913.– mensili (sopra, consid. 12), mentre ha soltanto
a fr. 6879.– mensili (il reddito di fr. 10 040.–, meno il fabbisogno
minino di fr. 3161.–). In simili circostanze non rimane che ridurre tutti i
contributi nella stessa proporzione (come si è fatto ai fini del giudizio di
merito). Ne segue un contributo provvisionale per la moglie di fr. 1550.–
mensili, uno per A__________ in fr. 595.– mensili, uno per I__________ in fr. 1210.–
e uno per F__________ in fr. 1120.– mensili, per complessivi fr. 4475.–
mensili. In materia di filiazione applicandosi, nell'interesse del minorenne,
il principio inquisitorio illimitato (sopra, consid. 11a), le domande di giudizio
non vincolano il tribunale e il decreto impugnato va riformato in tal senso.
Quanto al contributo alimentare per la moglie, varrebbe di per sé il principio
Dispositivo
dispositivo. Dato però che le richieste di giudizio sono correlate a contributi
per i figli palesemente insufficienti, giova attenersi, anche nella
commisurazione del contributo per l'interessata, alle risultanze predette. La
trattenuta di stipendio, non contestata, va adeguato alla nuova situazione e
comunicata al datore di lavoro dell'interessato.
IV. Sull'appello
adesivo
17. Il 1°
novembre 2003 il convenuto ha dichiarato di ritirare anche l'appello adesivo in
materia cautelare, che va pertanto stralciato dai ruoli. Sugli oneri processuali
si ritornerà oltre.
V. Sulle
spese, le ripetibili e l'assistenza giudiziaria
18. Gli
oneri del giudizio odierno, commisurati all'entità del contenzioso e
all'impegno richiesto alla Camera, seguono la vicendevole soccombenza (art. 148
cpv. 2 CPC). L'appellante esce sconfitta sul principio del divorzio, mentre ottiene
causa vinta – in minima parte – sull'aumento del contributo alimentare per sé
dopo il pensionamento. Inoltre ottiene una maggiorazione del contributo per i
figli, quand'anche in virtù del principio inquisitorio illimitato e a costo di
una reformatio in peius del contributo per sé. Nel complesso, il totale
dei due contributi è inferiore rispetto alle domande di appello e a quanto
riconosciuto dal marito (che proponeva la conferma della sentenza). Si
giustifica dunque di porre a carico dell'appellante quattro quinti degli oneri,
con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili
ridotte. L'esito dell'attuale giudizio non incide in maniera apprezzabile,
invece, sul corrispondente dispositivo di primo grado, che può rimanere invariato.
19. Quanto
agli oneri dell'appello adesivo, il ritiro di un ricorso equivale a desistenza,
sicché il recesso da una lite comporta – in linea di principio – il carico degli
oneri processuali e l'obbligo di rifondere alla controparte una congrua
indennità per ripetibili (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.). In
concreto non v'è ragione per scostarsi da tale principio, fermo restando che la
tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto che il processo
non termina con un giudizio di merito (art. 21 LTG), mentre l'indennità per
ripetibili va commisurata alla stringatezza delle osservazioni all'appello adesivo.
20. Anche
gli oneri dell'appello contro il decreto cautelare seguono la reciproca soccombenza
(art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante, che chiedeva un contributo per sé di fr.
4000.– mensili, si vede riconoscere solo fr. 1550.–, mentre per i figli ottiene
fr. 2925.– a fronte di una richiesta di fr. 2490.– mensili. Si giustifica
pertanto di porre gli oneri processuali per tre quarti a carico di lei e per il
resto a carico della controparte, con obbligo di rifondere a quest'ultima
un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. Gli oneri dell'appello adesivo vanno,
per i motivi già indicati, a carico del convenuto, che rifonderà all'attrice
un'adeguata indennità per ripetibili. Anche in questo caso l'esito del giudizio
odierno non incide apprezzabilmente sul pronunciato di prima sede, che può rimanere
invariato.
21. Entrambe
le parti postulano il beneficio dell'assistenza giudiziaria. La richiesta presentata
dall'attrice può essere accolta. L'indigenza di lei appare data (art. 155 vCPC,
corrispondente all'odierno art. 3 cpv. 1 Lag), tanto che il fabbisogno minimo
risulta largamente scoperto, e la sua posizione – almeno al momento
dell'introduzione della domanda – non poteva dirsi d'acchito sprovvista di buon
diritto (art. 157 vCPC, art. 14 lett. a Lag), il Pretore avendo pronunciato il
divorzio anticipando l'applicazione del nuovo diritto. Circa la procedura
cautelare, valgono le medesime considerazioni, senza dimenticare che una
domanda di assistenza giudiziaria non ha effetto retroattivo e può riferirsi
solo ad atti compiuti dal legale dopo la sua presentazione, salvo casi
d'urgenza che palesemente non ricorrono nella fattispecie (DTF 122 I 203; SJ
118/1996 pag. 644; Rep. 1994 pag. 385). Per tale procedura il beneficio
richiesto è concesso dunque dall'8 luglio 1999.
Quanto
all'assistenza giudiziaria postulata dal convenuto, di per sé l'attribuzione di
congrue ripetibili renderebbe la richiesta senza oggetto. Considerate nondimeno
le presumibili difficoltà d'incasso dovute alla disagiata situazione economica
in cui versa l'appellante, si giustifica di accogliere la domanda (DTF 122 I
322). Per i motivi già esposti, il beneficio decorre in ogni modo dalla presentazione
dell'istanza, ovvero dal 13 agosto 1999.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello del 5 luglio 1999 è
parzialmente accolto e il giudizio impugnato è così riformato:
12. AO
1 è tenuto a versare a AP 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i
seguente contributi provvisionali di mantenimento:
fr. 1550.– mensili per la moglie;
fr. 595.– mensili per A__________;
fr. 1210.– mensili per I__________ e
fr. 1120.– mensili per F__________.
Alla direzione della __________, Lugano, è
fatto obbligo di trattenere ogni mese dallo stipendio di AO 1 l'importo di fr.
4475.– e di riversare tale somma a AP 1 sul conto __________ presso __________
di __________.
Per
il resto l'appello è respinto e il giudizio impugnato è confermato.
II. Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono
posti per tre quarti a carico dell'appellante e il resto a carico della
controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 800.– per ripetibili ridotte.
III. AP 1 è
ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria dall'8 luglio 1999 con il
gratuito patrocinio degli avvocati e .
IV. Si prende
atto del ritiro dell'appello adesivo. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
V. Gli oneri
dell'appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr.
50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
VI. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello del 12 luglio 1999 è parzialmente accolto
e il giudizio impugnato è così riformato:
4. AO
1 è tenuto a versare a AP 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i
seguenti contributi alimentari:
fino al 15 aprile 2005:
per A__________ fr. 595.–
mensili,
per I__________ fr. 1210.–
mensili,
per F__________ fr. 1120.–
mensili,
assegni familiari compresi;
dal 16 aprile 2005 al 14 settembre 2007:
per I__________ fr. 1325.–
mensili,
per F__________ fr. 1225.–
mensili,
assegni familiari compresi;
dal 15 settembre 2007 al 1° gennaio 2009:
fr. 1520.– mensili per F__________, assegni
familiari compresi;
dal 2 gennaio 2009 al 27 giugno 2009:
fr. 1440.– per F__________, assegni
familiari compresi, e
dal 28 giugno 2009 al 13 agosto 2010:
fr. 1615.– per F__________, assegni
familiari compresi.
Le somme indicate sono ancorate all'indice
nazionale svizzero dei prezzi al consumo del febbraio 2005 e saranno adeguate
il 1° gennaio di ogni anno in base all'indice del dicembre precedente, la prima
volta nel gennaio del 2006.
5.
AO 1 verserà a AP 1 in via anticipata, entro il 5 di ogni mese, il seguente
contributo di mantenimento (art. 125 cpv. 1 CC):
fr. 1550.– mensili fino al 15 aprile 2005,
fr. 1700.– mensili dal 16 aprile 2005 al 14
settembre 2007,
fr. 2100.– mensili dal 15 settembre 2007
al 1° gennaio 2009,
fr. 1990.– mensili dal 2 gennaio 2009 al 27
giugno 2009,
fr. 2503.– mensili dal 28 giugno 2009 al
13 agosto 2010,
fr. 3023.– mensili dal 14 agosto 2010 al 15 settembre 2015 o fino all'età ordinaria di pensionamento della
beneficiaria e
fr. 920.– mensili vita natural durante.
Fino
al gennaio del 2010 AP 1 sarà abilitata a chiedere un aumento del contributo
alimentare fino a concorrenza di fr. 2233.– mensili nel caso in cui la
situazione economica del debitore migliorasse.
Le somme indicate sono ancorate all'indice
nazionale svizzero dei prezzi al consumo del febbraio 2005 e saranno adeguate
il 1° gennaio di ogni anno in base all'indice del dicembre precedente, la prima
volta nel gennaio del 2006.
6.
AP 1 ha diritto alla metà dell'avere di vecchiaia maturato da AO 1 durante il
matrimonio, dal 29 marzo 1986 al passaggio in giudicato della presente
sentenza.
Alla __________, Fondazione collettiva per
la previdenza professionale è fatto obbligo, dopo il passaggio in giudicato
della presente sentenza, di accreditare la relativa spettanza su un conto
vincolato in favore di AP 1.
Per il resto l'appello è respinto e il giudizio impugnato è confermata.
VII. Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1000.–
b) spese fr.
500.–
fr.
1500.–
sono
posti per quattro quinti a carico dell'appellante e per il resto a carico della
controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 4000.– per ripetibili ridotte.
VIII. AP 1 è
ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria dal 12 luglio 1999 con il
gratuito patrocinio degli avvocati e .
IX. AO 1 è
ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria dal 13 agosto 1999 con il
gratuito patrocinio dell'avv. .
X. Si prende
atto del ritiro dell'appello adesivo. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
XI. Gli oneri dell'appello
adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr.
50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per
ripetibili.
XII. Intimazione
a:
;
.
Comunicazione a:
–
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
– __________,
__________ (in estratto, dopo il passaggio in giudicato della sentenza);
– __________,
__________ (dispositivo VII, seconda parte);
– __________,
(dispositivi III e VIII);
– ,
(dispositivo IX).
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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