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Decisione

11.1999.99

divorzio: termine di separazione e pretese alimentari di figli che hanno un genitore comune

14 febbraio 2005Italiano61 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello contro la sentenza di merito

2. I processi di divorzio che all'entrata in vigore della legge

nuova (1° gennaio 2000) dovevano ancora essere giudicati da un'autorità

cantonale, foss'anche di secondo grado, sono retti dal nuovo diritto (art. 7b

cpv. 1 tit. fin. CC). I punti della sentenza non impugnati rimangono invece

vincolanti, “a meno che siano così strettamente connessi con le conclusioni non

ancora giudicate da giustificarsi una decisione complessiva” (art. 7b

cpv. 2 seconda frase tit. fin. CC). In concreto restano litigiosi lo

scioglimento del matrimonio, i contributi di mantenimento per la moglie, quelli

per i figli e il riparto della prestazione d'uscita accumulata dal marito in

costanza di matrimonio. Quanto agli altri aspetti, non appellati o contro i

quali l'appello – adesivo – è stato ritirato, la sentenza del Pretore ha

assunto carattere definitivo (Fankhauser

in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 9 ad art. 148

CC; v. anche Geiser, Übersicht zum

Übergangs­recht des neuen Scheidungsrechts in: Hausheer, Vom alten zum neuen Scheidungsrecht,

Berna 1999, pag. 255 n. 6.21).

3. L'appellante ribadisce la sua domanda di separazione, sostenendo

che la sua opposizione al divorzio non è abusiva. Essa rimprovera poi al

Pretore di avere applicato il nuovo diritto prematuramente, concedendo al

marito esclusivamente colpevole della disunione la possibilità di ottenere il

divorzio. Ora, secondo l'art. 114 CC un coniuge può domandare il divorzio se al

momento della litispendenza o il giorno della sostituzione della richiesta

comune con un'azione unilaterale i coniugi sono vissuti separati da almeno due

anni. È vero che la durata della separazione obbligatoria è stata ridotta da

quattro a due anni solo dal 1° giugno 2004 (RU 2004 pag. 2161 seg.), ma è anche

vero che ai processi di divorzio pendenti all'entrata in vigore della modifica

legislativa si applica il nuovo diritto (art. 7c tit. fin. CC). In

concreto i coniugi risultano vivere separati dall'agosto del 1996, sicché al

momento dell'entrata in vigore del nuovo art. 114 CC il termine biennale si era

compiuto (DTF 126 III 401 con riferimenti; FF 2003 pag. 3376). Ne discende che

il marito ha ora un diritto assoluto a ottenere il divorzio, nel senso che né

il giudice né il coniuge possono opporvisi (Werro,

Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, pag. 119 n. 525; Fankhauser in: Schwenzer, op. cit., n.

1 ad art. 114 CC). Ancorché pronunciato dal Pretore sulla base della legge

anteriore, il divorzio merita dunque conferma.

4. Le

questioni legate al riparto delle prestazioni d'uscita in materia di cassa

pensione, alla stessa stregua dello scioglimento del regime matrimoniale, vanno

esaminate prima delle controversie sui contributi di mantenimento (SJ 124/2002

I pag. 539 consid. 3 = FamPra.ch 2002 pag. 563 consid. 3). In concreto il

Pretore ha riconosciuto alla moglie una spettanza di fr. 59 611.–, pari alla metà

della prestazione di libero passaggio maturata dal coniuge durante il

matrimonio. L'appellante fa valere – in sintesi – che “nel caso in cui

l'appello venga accolto è opportuno ancorare nella sentenza di separazione solo

il principio che la metà della prestazione di uscita LPP a favore della

convenuta compete all'appellante e che venga disposta la notifica di tale

decisione alla __________, attuale istituto di previdenza LPP” (appello, pag.

11). Il marito, da parte sua, rileva che i dati contenuti nella dichiarazione

della __________ sono errati, poiché comprendono anche un accredito

pensionistico da lui accumulato prima del matrimonio (osservazioni pag. 11).

a) Alla

fattispecie si applica la legge nuova (sopra, consid. 2), sicché la disciplina

in materia di “secondo pilastro” è disciplinata ormai dagli art. 122 segg. CC

(si veda anche il rinvio all'art. 22 cpv. 1 LFLP nel testo in vigore dal 1°

gennaio 2000). La suddivisione degli averi di vecchiaia non è più subordinata,

in altri termini, all'erogazione di un contributo di mantenimento (FF 1996 I

pag. 109 n. 233.41). Oggi, se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati a

un istituto di previdenza profes­sionale e non è sopraggiunto alcun caso

d'assicurazione, ognuno di essi ha diritto alla metà della prestazione d'uscita

dell'altro calcolata per la durata del matrimonio secondo le disposizioni della

legge federale sul libero passaggio (art. 122 cpv. 1 CC). Dandosi crediti

reciproci, si divide la differenza tra i rispettivi crediti (art. 122 cpv. 2

CC). Il giudice può invero rifiutare la divisione, in tutto o in parte, ma solo

ove essa “appaia manifestamente iniqua dal profilo della liquidazione del

regime dei beni o della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio”

(art. 123 cpv. 2 CC). La questione è governata dal principio inquisitorio (DTF

129 III 487 consid. 3.3; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum Scheidungs-recht, Zurigo

1999, n. 21 ad art. 7b tit. fin. CC).

b) In

concreto risulta dagli atti che il marito è affiliato all'Istituto di

previdenza professionale della __________ e che l'avere di vecchiaia da lui accumulato durante il

matrimonio ammonta a fr. 119 223.– (lettera 22 giugno 1999, allegata alla sentenza). La moglie,

che durante il matrimonio non ha esercitato attività lucrativa, non è affiliata

a nessun istituto. Di per sé, essa ha diritto pertanto alla metà della

prestazione d'uscita acquisita dall'altro, né tale riparto appare iniquo o si

scorge fondato motivo per derogarvi. Circa l'ammontare del

credito dell'appellante, l'art. 142 cpv. 1 CC prevede che, in caso di mancata

intesa, il giudice si limita a

fissare la percentuale – di regola il 50 – della prestazione d'uscita spettante

a ogni coniuge. Diversamente da quanto ha fatto il Pretore sulla base del

vecchio diritto (sentenza impugnata, dispositivo n. 6), nel giudizio odierno va

stabilita solo la chiave di riparto (FF 1996 I 122 in alto). Dovesse sorgere

contestazione fra un ex coniuge e un istituto di previdenza sull'entità della

rispettiva spettanza, la lite andrà sottoposta, una volta passata in giudicato

l'attuale sentenza, “al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre

1993 sul libero passaggio” (art. 142 cpv. 2 CC), ovvero – nel Ticino – al

Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 25a

cpv. 1 LFLP con rinvio all'art. 73 cpv. 1 LPP, art. 8 cpv. 1 LALPP). Nel quadro

del sindacato odierno ci si limiterà dunque a prevedere la suddivisione a metà

delle prestazioni d'uscita maturate dalle parti durante il matrimonio, ossia

dal 29 marzo 1986 al passaggio in giudicato del divorzio confermato con la sentenza

odierna.

5. L'appellante

contesta il contributo di mantenimento fissato in suo favore giusta l'art. 151

cpv. 1 vCC. A tal fine il Pretore si è dipartito da un reddito netto del marito

di fr. 10 040.– mensili, ha accertato il fabbisogno minimo di lui in fr.

4764.– mensili e quello della moglie, senza attività lucrativa, in fr. 1900.–

mensili. Quanto al fabbisogno in denaro dei figli, il Pretore l'ha fissato in fr.

525.– mensili fino ai 6 anni, aumentato a fr. 735.– mensili dai 7 ai 12 anni, a

fr. 780.– mensili dai 13 ai 16 anni e a fr. 975.– mensili dai 17 alla maggiore

età. Donde un contributo per la moglie di fr. 2450.– mensili fino al 16 aprile

2004 (17° compleanno di A__________), di fr. 2350.– mensili fino al 16 aprile

2005 (maggiore età di A__________), di fr. 2700.– mensili fino al 15 settembre

2007 (maggiore età di I__________), di fr. 3100.– mensili fino al 14 agosto

2010 (maggiore età di F__________), di fr. 3500.– mensili fino al 4 settembre

2014 e di fr. 500.– mensili in seguito, vita natural durante.

a) Nel

nuovo diritto l'obbligo di mantenimento dopo il divorzio è regolato dall'art.

125 cpv. 1 CC, stando al quale se non si può ragionevolmente pretendere che

dopo il divorzio un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa

un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato

contributo. Tale norma concreta due principi: quello secondo cui, dopo il

divorzio, ogni coniuge deve provvedere a sé stesso nella misura del possibile e

quello secondo cui ogni coniuge va incoraggiato ad acquisire o a riacquistare

la propria indipendenza economica. Per raggiungere tale autonomia, che può essere

stata compromessa dal matrimonio, uno dei coniugi può essere tenuto a sovvenzionare

l'altro. Così com'è concepito, l'obbligo dell'art. 125 cpv. 1 CC si fonda

soprattutto sulle necessità del coniuge richiedente e dipende dal grado di

autonomia che si può esigere da lui, in particolare dalla sua capacità di intraprendere

un'attività professionale – o di riprendere un'attività professionale interrotta

durante il matrimonio – per sovvenire al proprio “debito mantenimento”. Sotto

il profilo finanziario occorre considerare anzitutto il reddito effettivo dei coniugi,

ma anche quello ch'essi potrebbero conseguire dimostrando buona volontà o

facendo prova di ragionevole sforzo (DTF 128 III 5 consid. 4a).

b) Per il resto, il contributo di mantenimento deve attenersi agli elementi

oggettivi elencati (non esaustivamente) dall'art. 125 cpv. 2 CC. Tali criteri

corrispondono in larga misura a quelli elaborati dalla giurisprudenza in

applicazione del vecchio diritto (Werro

in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berna

1999, pag. 41). Il giudice deve considerare – in specie – il riparto dei

compiti assunto dai coniugi durante il matrimonio, la durata del me­desimo, il

tenore di vita adottato delle parti durante la vita in comune, l'età e la

salute di loro, il rispettivo reddito e patrimonio, la portata e la durata

delle cure ancora dovute ai figli, la formazione professionale e le prospettive

di reddito, il presumibile costo del reinserimento professionale del

beneficiario, come pure le aspettative di vecchiaia e di previdenza, incluso il

risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita (art. 125 cpv.

2 CC). La colpa nella disunione non è più, per contro, di alcun interesse

giuridico (Schwenzer, op. cit.,

n. 39 ad art. 125 CC). Verso il basso, il contributo di mantenimento deve

garantire al coniuge beneficiario almeno il fabbisogno minimo, fermo restando

che anche il debitore del contributo deve poter conservare il proprio (DTF 127

III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza). Verso l'alto, il contributo

di mantenimento non deve eccedere il tenore di vita avuto dal coniuge

beneficiario durante la vita in comune (art. 125 cpv. 2 n. 3 CC; Werro, Concubinage, mariage et démariage,

op. cit., pag. 147, n. 673 segg.).

c) Le

parti si sono sposate il 29 marzo 1986 e si sono separate di fatto nell'agosto

del 1996, quando il marito è andato ad abitare per conto proprio. La vita in comune

essendo durata più di dieci anni, il matrimonio può dirsi sostanzialmente di

lunga durata (Schwenzer, op. cit.,

n. 48 ad art. 125 CC con riferimenti; Gloor/Spycher

in: Basler Kommentar, 2a edizione, n. 25 ad at. 125 CC). I coniugi

hanno dunque il diritto di conservare, per principio, il tenore di vita avuto

durante la comunione domestica (sentenze del Tribunale federale 5C.111/2001 del

29 giugno 2001, consid. 2c, e 5C.205/2001 del 29 ottobre 2001, consid. 4c), il

quale comprende – come l'art. 125 cpv. 1 CC sottolinea – un'adeguata previdenza

per la vecchiaia. Se i mezzi a disposizione sono insufficienti per garantire

tale continuità, ambo i coniugi devono essere chiamati equitativamente a sopportarne

le conseguenze, senza dimenticare che il creditore del contributo ha diritto a

un tenore di vita analogo a quello del debitore, ovvero almeno l'equivalente

del fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami).

d) Dall'istruttoria

si evince che in concreto la moglie, assistente di farmacia, ha smesso di

lavorare dopo la nascita dei figli (verbale del 4 maggio 2004, pag. 1). Di

questi ultimi, che vivono con lei, essa ha continuato a occuparsi anche dopo la

separazione di fatto. Non consta che essa abbia particolari problemi di salute,

ancorché nel 1998 fosse in cura per un disagio psichico riconducibile alla situazione

familiare (deposizione __________ del 26 marzo 1998, pag. 1 in fine). D'altro

lato non risulta nemmeno – né il marito pretende – che soccorrano nella

fattispecie i presupposti eccezionali dell'art. 125 cpv. 3 CC, in base ai quali

un contributo alimentare possa essere ridotto o addirittura rifiutato. La

questione è pertanto di valutare se l'attrice abbia i mezzi per finanziare un

tenore di vita analogo a quello di cui essa godeva prima della separazione e,

se no, quanto le manchi a tal fine.

e) Il

Pretore ha accertato che al momento della separazione (agosto 1996) il reddito

familiare ammontava a fr. 8046.– netti mensili. Il fabbisogno minimo del marito

era allora di fr. 4264.– mensili, quello della moglie di fr. 1900.– e quello in

denaro dei tre figli di complessivi fr. 1890.– (decreto cautelare del 10 giugno

1997, inc. DI.1996.529, DI.1996.668 e DI.1996.703), per un totale di fr. 8054.–

mensili. Non vi era dunque alcuna eccedenza, bensì un ammanco (seppur lieve)

che il Pretore – invero a torto – ha posto a carico del marito. In man­canza di

altri dati sul tenore di vita dei coniugi prima del­la separazione gli

accertamenti esperiti dal Pretore a fini provvisionali – ancorché limitati a un

esame di verosimiglianza – appaiono pur sempre un riferimento oggettivo

(I CCA, sen­tenza inc. 11.2000.28 del 18 luglio 2001, consid. 4). Tutto

ciò senza trascurare, evidentemente, che il calcolo predetto comprendeva già il

costo di due economie domestiche distinte.

f) Ne consegue che, rispetto al bilancio familiare riassunto nella

citata sentenza del Pretore, prima della separazione di fatto la famiglia

spendeva meno, giacché il marito non aveva un appartamento proprio (dal costo

di 800.– men­sili: decreto cautelare del 10 giugno 1997 nell'inc. DI.1996.529,

pag. 7 in alto). Una sola economia domestica, inoltre, era meno onerosa di due

economie separate, tant'è che il minimo esistenziale per coniugi previsto dal

diritto esecutivo è assai inferiore alla somma di due minimi esistenziali per

persone singole (nel 1996 esso ammontava a fr. 1370.– mensili rispetto a quello

di fr. 1025.– mensili per persone sole: Rep. 1993 pag. 265). Prima della

separazione di fatto la famiglia godeva così di un'eccedenza mensile sui fr. 1472.–

(il fabbisogno familiare non era di fr. 8054.– mensili, bensì di fr. 6574.–).

L'eccedenza ef­fettiva a disposizione di ogni coniuge doveva aggirarsi, quindi,

attorno ai fr. 735.– mensili.

6. Accertato

(per quanto possibile) il tenore di vita che i coniugi avevano durante la

comunione domestica, occorre ancora determinare quale sia il fabbisogno odierno

dell'attrice commisurato a tale livello. L'appellante non ha indicato neppure

approssimativamente l'ammontare di tale fabbisogno, né il marito si è pronun­ciato

al riguardo. Ciò non toglie che i criteri per la definizione del fabbisogno

vadano applicati d'ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7). Ora, il minimo

esistenziale del diritto esecutivo per persone sole di fr. 1025.– mensili è

quello che vigeva al momento in cui ha statuito il Pretore (Rep. 1993 pag.

265). L'importo va aggiornato al nuovo minimo di fr. 1250.– mensili in vigore

dal 1° gennaio 2001 (FU 2/2001 pag. 74 cifra I) per persone con obblighi di

mantenimento. In tale importo sono compresi anche il canone per la ricezione

radiotelevisiva, l'abbonamento alla televisione via cavo, la spesa per l'elettricità

e per l'acqua (DTF 126 III 357 consid. 1a/bbb; Rep. 1995 pag. 141, 1994 pag.

298 in alto).

a) Quanto

alla spesa di alloggio, dal 1° novembre 2001 l'interessata vive a __________ in

un appartamento di quattro locali e mezzo per il quale versa una pigione di fr.

1600.– mensili, comprese le spese accessorie (doc. C e D di appello). Tale

pigione appare ragionevole. Da essa va dedotta però la quota di complessivi 7/12

che rientra nel fabbisogno in denaro dei due figli minori (un terzo più un

quarto: Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, edizione 2000, pag. 13 in alto), il figlio maggiore A__________ essendo

stato collocato in un foyer a __________ (verbale del 4 maggio 2004). Nel

fabbisogno minimo dell'appellante va inserito, perciò, l'importo di fr. 670.–

mensili (arrotondati).

b) Il

premio della cassa malati ammontava, nel 2004, a fr. 209.– mensili (doc. G di

appello). Quanto all'onere fiscale, la tassazione 2001/02 (l'ultima agli atti)

comprova un'imposta cantonale di fr. 476.65 e un'imposta federale di fr. 153.–

annui (doc. A di appello). L'imposta comunale si attesta a fr. 453.30 (il

Comune di __________ ha un moltiplicatore del 75%), cui si aggiunge l'imposta

personale di fr. 20.–. Il carico tributario complessivo ammonta così a fr.

1102.95 annui, pari a fr. 92.– mensili, che verosimilmente non varierà

apprezzabilmente nemmeno in futuro, considerato che in avvenire ai redditi dell'interessata

non si cumuleranno più gli alimenti per i figli (maggiorenni), ma che da tali

redditi non potrà più essere detratta la deduzione per figli a carico. Dagli

atti risulta altresì che l'interessata paga un premio di fr. 12.– mensili per

l'assicurazione responsabilità civile e del mobilio domestico (doc. C di

appello), che secondo giurisprudenza rientra nel fabbisogno minimo (DTF 114 II

394 consid. 4b).

c) Non

può invece essere ammesso il premio per l'assicurazione dell'automobile giacché

l'interessata non svolge un'attività lavorativa e non necessita di un veicolo

privato, né ha addotto altre ragioni (ad esempio mediche) che giustifichino tale

necessità. Del resto nemmeno risulta che essa abbia sempre avuto a disposizione

un veicolo per uso proprio.

d)

Poiché il tenore di vita avuto dalle parti prima

della separazione di fatto non si limitava al fabbisogno minimo del diritto esecutivo,

ma ogni coniuge disponeva di circa fr. 735.– mensili supplementari (sopra, consid.

5f), per garantire all'attrice il “debito mantenimento” nel senso dell'art. 125

cpv. 1 CC occorre dunque aggiungere tale importo (dell'agosto 1996) al

fabbisogno minimo odierno di fr. 2233.– (minimo esistenziale del diritto

esecutivo fr. 1250.–, costo dell'alloggio fr. 670.–, premio della cassa malati fr.

209.–, assicurazioni fr. 12.–, onere fiscale fr. 92.–). E fr. 735.– dell'agosto

1996 equivalgono approssimativamente a fr. 790.– odierni (da 102.9 punti a

110.5, con indice 100 nel maggio del 1993). Per conservare attualmente il

livello di vita avuto prima della separazione, l'attrice dovrebbe disporre

perciò di circa fr. 3025.– mensili.

7. Ciò

posto, occorre esaminare in che misura l'attrice possa provvedere da sé al “debito

mantenimento”. Secondo giurisprudenza una donna divorziata può essere tenuta a

cominciare – o a ricuperare – un'attività lucrativa a tempo parziale allorché

il figlio minore a lei affidato compie i 10 anni, mentre un'attività a tempo

pieno può esserle imposta dal momento in cui tale figlio raggiungerà i 16 anni

(DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid 5a; SJ 116/1994 pag. 91; Schwenzer, op. cit., n. 59 ad art. 125

CC). La prassi relativa al vecchio diritto del divorzio si dipartiva dal principio,

in ogni modo, che dopo i 45 anni d'età non potesse più pretendersi da una moglie

divorziata la ricerca di un'attività lucrativa (Rep. 1997 pag. 59 consid. 2c

con rimandi). Dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto tale limite è stato

relativizzato, il Tribunale federale avendo sottolineato come per determinati

posti di lavoro l'offerta fissi il limite d'assunzione a 50 anni (DTF 127 III

140 consid. 2c). Anche secondo la vecchia prassi, del resto, ove al momento del

divorzio una moglie di 45 anni già lavorasse a tempo parziale, la questione era

di verificare se un'estensione dell'attività lucrativa fosse ragionevolmente e

concretamente esigibile da lei. Analogo principio vige oggi, nel nuovo diritto,

per donne che a 45 anni non svolgono – o non svolgono più – attività lucrativa

(Schwenzer, op. cit., n. 53 in

fine ad art. 125 CC).

a) L'attrice ha compiuto 53 anni l'11 agosto 2004. Sebbene in buona

salute, essa non esercita un'attività lucrativa e deve ancora occuparsi dei

figli, tutti minorenni. Al momento in cui il cadetto avrà compiuto sedici anni,

il 14 agosto 2008, essa avrà 57 anni, sicché un reinserimento professionale

appare ben poco probabile – se non impossibile – anche perché essa sarà lontana

dal mondo del lavoro da oltre un ventennio. Sulla obsoleta formazione di lei

come aiuto farmacista non si potrà più fare ragionevole assegnamento. Del

resto, agli atti non figura la benché minima indicazione sulle eventuali possibilità

di reinserimento professionale nel mercato del lavoro ticinese, notoriamente

depresso, per una persona che ha superato la soglia dei 50 anni (cfr. DTF 127

III 140).

b) Per

di più, in una recente sentenza il Tribunale federale ha avuto modo di precisare

che qualora un coniuge sia rimasto assente dal mondo del lavoro durante un

matrimonio di lunga durata e abbia superato ormai 45 anni, sussiste una presunzione

di fatto – seppure refragabile – che egli non possa più reinserirsi in un

settore professionale (sentenza 5C.66/2002 del 15 maggio 2003, consid. 4.2).

Certo, nel marzo del 2004 l'attrice ha cominciato a frequentare un corso della __________,

in esito al quale otterrà un diploma di assistente sanitaria che le permetterà

di lavorare – su chiamata – nell'ambito dell'associazione __________ (verbale

del 4 maggio 2004, pag. 1). A parte il fatto però che sulle reali possibilità

di guadagno di lei nel 2009 nulla è dato di sapere, a quel momento il convenuto

sarà sgravato di notevoli contributi e potrà godere condizioni di vita

nettamente migliori rispetto a quelle dell'attrice. Il guadagno che costei potrà

ritrarre da tale attività non appare dunque di apprezzabile incidenza per il

giudizio odierno.

c) Dagli

atti non risulta nemmeno che l'attrice disponga di sostanza (doc. A di appello).

Dalla liquidazione del regime dei beni, poi, essa percepirà unicamente fr. 12 000.– e il mobilio

in comproprietà (sentenza, dispositivo n. 7). L'interessata non può quindi

contare neppure su un reddito della sostanza di qualche rilievo. Ne segue, in

ultima analisi, che per raggiungere il tenore di vita avuto prima della separazione,

all'attrice mancano in buona sostanza fr. 3025.– mensili. Se per finire essa si

vedrà riconoscere l'equivalente del solo fabbisogno minimo (fr. 2233.– mensili:

sopra, consid. 6d), ciò si deve alla circostanza che – come si vedrà oltre – la

disponibilità del convenuto non è sufficiente per far fronte al sostentamento

di lei e dei figli, tant'è che lo stesso convenuto rimarrà a sua volta il mero

fabbisogno minimo (sotto, consid. 9h).

8. Il

diritto di conservare il livello di vita avuto prima della separazione spetta –

di tutta evidenza – non solo all'appellante, ma anche al convenuto. Occorre

quindi verificare gli introiti di lui, che il Pretore ha accertato in fr. 10 040.– netti mensili

percepiti dalla __________. Ora, dal 1992 fino al giugno del 2000 l'appellante

ha lavorato per la __________, dove guadagnava fr. 10 040.– mensili (certificati di

salario nel fascicolo “richiami”). Nel 2001 egli ha fondato la __________ con

sede a __________, della quale è amministratore unico con uno stipendio di fr.

8000.– lordi mensili, ovvero fr. 7350.– mensili netti, più il rimborso delle spese

di trasferta all'estero e la disponibilità di un veicolo (verbale del 4 maggio

2004, pag. 2 a metà). Non consta che dalla __________ egli sia stato allontanato

o costretto ad andarsene. Si può anche intuire il suo desiderio di

indipendenza, ma con un fabbisogno minimo (accertato dal Pretore) di fr. 4264.–

mensili, riducendo le sue entrate l'appellante non poteva disconoscere che non

sarebbe più riuscito a onorare contributi per complessivi fr. 4950.– mensili

alla moglie e ai figli comuni (senza contare il mantenimento delle altre due

figlie avute fuori dal matrimonio). Egli deve dunque assumere la responsabilità

della sua scelta e vedersi computare un reddito potenziale analogo al precedente,

tanto più che il lavoro da egli svolto come indipendente è identico a quello di

prima (cfr. Sutter/Freiburghaus,

op. cit., n. 47 e 48 ad art. 125 CC). La sua capacità di guadagno va calcolata

così in fr. 10 040.– mensili netti, come ha fatto il Pretore.

9. Per

quanto riguarda il fabbisogno minimo del convenuto, il primo giudice l'ha confermato

in fr. 4264.– mensili (con rinvio a un suo decreto cautelare del 10 giugno

1997, inc. DI.1996.529, DI.1996. 668 e DI.1996.703, pag. 7), così articolato:

minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 900.–, oneri ipotecari fr.

1321.80.–, premio della cassa malati fr. 200.–, assicurazione della casa fr.

51.35, costo dell'alloggio fr. 800.–, imposte fr. 1000.–. A tale cifra egli ha

aggiunto fr. 500.– che l'interessato versa alla figlia An__________, per

complessivi fr. 4764.–. L'appellante non spende una parola in proposito, mentre

il marito chiede, nelle osservazioni all'appello, di rivalutare tale fabbisogno

in fr. 6414.– mensili per tenere conto di fr. 250.– destinati al riscaldamento

della casa di __________, di fr. 100.– per le spese di trasferta, di fr. 150.–

per altre spese correnti e di fr. 1500.– per il pagamento di debiti arretrati.

a) Nella

misura in cui l'interessato omette di allegare e documentare il suo attuale

fabbisogno minimo, questo va prudentemente stimato. Il minimo esistenziale del

diritto esecutivo va aggiornato ai nuovi valori applicabili dal 1° gennaio

2001, che prevedono per persone sole un minimo di fr. 1100.– (FU 2/2001 pag. 74,

cifra I).

b) Quanto

alle spese per l'alloggio, nel verbale del 4 maggio 2004 l'interessato ha

dichiarato di abitare a __________ con la nuova compagna e i tre figli, in un

appartamento di quattro locali per il quale fino al giugno del 2003 versava una

pigione di fr. 1800.– mensili, oltre a fr. 400.– mensili per spese accessorie.

Nel luglio del 2003 egli ha acquistato l'attuale appartamento a __________ per fr.

520 000.–

(proprietà per piani n. 10 360 e 10 361 del fondo base n. 1029). Ora, per costante giurisprudenza di

questa Camera nel caso in cui un coniuge viva con un terzo non si dividono le

spese di alloggio e di riscaldamento a metà, ma si inserisce nel fabbisogno del

coniuge l'onere di alloggio presumibile che egli avrebbe se abitasse da sé solo,

per conto proprio (FamPra.ch 1/2000 pag. 135; I CCA, sentenza inc. 11.2003.23

del 25 giugno 2003, consid. 10; sentenza del Tribunale federale 5P.101/ 2001

del 30 aprile 2001, consid. 4). In mancanza di qualsiasi dato sugli oneri

ipotecari gravanti l'alloggio odierno e sulle spese relative (manutenzione,

amministrazione), non vi sono ragioni per scostarsi dall'importo di fr. 800.–

mensili, compreso il costo del riscaldamento, ammesso dal Pretore. La spesa di

alloggio appare del resto sufficiente per una persona sola che abiti nella

zona.

c) I

premi delle assicurazioni correnti (domestiche, contro la responsabilità civile

o – in genere – a beneficio della famiglia) vanno inseriti, per principio, nel

fabbisogno minimo del coniuge tenuto al pagamento del premio (DTF 114 II 395 consid.

4c; v. anche Bühler/Spühler

in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 162 ad art. 145 vCC). Il

fatto è che in concreto tutto quanto risulta dagli atti

riguarda la casa di __________, non più abitata (verbale del 4 maggio 2004 pag.

3) e che l'appellante non ha dimostrato di dover riscaldare. L'interessato

avendo omesso poi di produrre quanto chiesto dal giudice delegato di questa

Camera con ordinanze del 4 maggio e 23 agosto 2004, nulla può pretendere di vedersi

riconoscere nel fabbisogno minimo oltre quanto ammesso dal Pretore (fr. 51.35

mensili).

d) Quanto

ai debiti, essi rientrano nel fabbisogno minimo del coniuge solo se sono stati

contratti con l'accordo dell'altro, nel comune interesse della famiglia (DTF

127 III 292 a metà; Rep. 1994 pag. 302 in basso; SJZ 93/1997 pag. 387 n. 11).

In concreto l'interessato rivendica essenzialmente spese che rientrano già nel

fabbisogno minimo (premi per l'assicurazione dell'economia domestica, quota di

membro __________) o che non possono essere riconosciute come indispensabili

(DTF 114 III 393: donazioni a enti benefici, abbonamenti a giornali). Gli

arretrati d'imposta poi (doc. 2, 3, 11, 15, 18, 24, 30, 31 e 32) vanno considerati

come debiti coniugali (Rep. 1994 pag. 147). E siccome per principio il sostentamento

della famiglia è prioritario rispetto ai debiti verso terzi, che possono essere

onorati nella misura in cui il loro pagamento non pregiudichi la copertura del

fabbisogno familiare (DTF 127 III 292 in alto), nulla può essere incluso – come

si vedrà tra breve – nel fabbisogno minimo dell'interessato.

e) In

merito al costo di cure mediche o di farmacia, nel fabbisogno minimo esso va

inserito ove ne sia dimostrata la necessità (DTF 112 II 404 consid. 6) e il carattere duraturo (sentenza

del Tribunale federale 5C.282/2002 del 27 marzo 2003, consid.

4.2, pubblicata in: JdT 2003 I pag. 193). In concreto la documentazione agli atti (doc. 8, 10, 12, 16, 17, 19, 25, 26 e 29 nell'inc. DI.1996.528) non basta per ammettere l'esistenza e

la necessità di un onere ricorrente. Tanto meno ove si pensi che l'interessato

nemmeno precisa come mai tali costi non siano riconosciuti, almeno in parte,

dall'assicurazione malattia.

f) Per quanto attiene alle spese di automobile, dal verbale 4 maggio

2004 si desume che tale spesa è assunta dal datore di lavoro, che mette a

disposizione l'autovettura della ditta (pag. 2 verso il basso). Ogni pretesa è

dunque fuori luogo.

g) Per

il resto, contrariamente a quanto reputa il Pretore, gli oneri ipotecari

dell'abitazione coniugale di __________, a quel tempo occupata dalla moglie,

vanno considerati nel fabbisogno minimo dell'interessata (I CCA, sentenza

inc. 11.2001.91 del 16 agosto 2002, consid. 9; analogamente, per le spese di

cassa malati: I CCA, sentenza inc. 11.1999.3 del 27 luglio 2000, consid.

6b con rimandi; per le imposte: I CCA, sentenza 11.2002.109 del 21 ottobre

2003, consid. 6f). Quanto al premio della cassa malati, esso può essere fissato

in fr. 209.– mensili, come per la moglie (sopra, consid. 6b), mentre l'onere

fiscale di fr. 1000.– non è contestato e appare attendibile.

h) Ciò

premesso, con un fabbisogno minimo di fr. 3160.35 men­sili (minimo esistenziale

del diritto esecutivo fr. 1100.–, costo dell'alloggio fr. 800.–, premio della

cassa malati fr. 209.–, assicurazioni fr. 51.35, onere fiscale fr. 1000.–), per

conservare il livello di vita precedente la separazione il convenuto deve

disporre di fr. 790.– mensili supplementari (come l'attrice: sopra, consid.

6d). Il suo “debito mantenimento” ammonta perciò a fr. 3950.– mensili

(arrotondati). Vista l'impossibilità di far fronte ai suoi obblighi alimentari,

egli ha diritto di conservare il solo fabbisogno minimo di fr. 3161.– mensili.

Dato il suo reddito ipotetico di fr. 10 040.– netti mensili, dedotti fr.

3161.– gli rimangono fr. 6879.– con cui deve sussidiare l'attrice, i figli

comuni e i figli nati fuori dal matrimonio.

10. Per

quel che è del fabbisogno in denaro dei figli comuni, questa Camera si ispira

per prassi invalsa (Rep. 1998 pag. 175, 1994 pag. 298 consid. 5) alle raccomandazioni

pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton

Zurigo (tabella dell'edizione 2003 in: www.ajb.zh.ch), adattate al singolo

caso. Il Pretore si è dipartito dal medesimo presupposto, applicando gli

importi della tabella 1996, i quali erano commisurati al costo della vita

nell'area urbana di Zurigo. Dall'edizione 2000 in poi, per contro, gli importi

previsti sono commisurati al costo delle economie domestiche su scala nazionale,

in base per di più a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre

quarti delle economie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito familiare

superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni (Empfehlungen zur

Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000,

pag. 10 in basso). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri termini, a

quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di ceto relativamente modesto (op. cit.,

pag. 11 in alto). Diminuzioni per rapporto alle cifre indicate nella tabella

sono possibili, ma devono giustificarsi alla luce di circostanze specifiche

(per esempio nel caso in cui il ragazzo fruisca di vitto o alloggio a condizioni

particolarmente favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C).

a) In

concreto A__________ è collocato al foyer __________ di __________ e torna solo

di rado dalla madre (una volta l'anno: resoconto di __________, del 20 luglio

2004). Egli lavora come apprendista muratore per l'impresa di costruzione __________

di __________ e guadagna fr. 1450.– mensili lordi. Ora, per un figlio da 13 a

18 anni che non vive in comunione domestica con altri figli le citate

raccomandazioni prevedono un fabbisogno medio in denaro di fr. 1980.– mensili.

Da tale importo vanno tolti nella fattispecie il vitto (fr. 395.–), l'alloggio

(fr. 320.–) e la cura e educazione (fr. 310.–), sostituiti dalla retta

dell'istituto __________ (fr. 350.– mensili) versata dalla madre (verbale del 4

maggio 2004, pag. 2 in alto), retta che rientra nel fabbisogno del figlio (Wullschleger in: Praxiskommentar

Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 15 ad art. 285 CC). Il fabbisogno

di A__________ si attesta così a fr. 1305.– mensili.

Inoltre,

per giurisprudenza costante, il figlio minorenne che ritrae un provento dal

proprio lavoro è tenuto, di principio, a sopperire entro un certo limite alle

spese del proprio mantenimento (art. 323 cpv. 2 CC). Di regola tale limite non

supera un terzo del guadagno (analogamente a quanto prevedono le istruzioni

della Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale di appello per il calcolo

del minimo esistenziale: Rep. 1993 pag. 267 cifra 3.3; dal 1° gennaio 2001: FU

2/2001 pag. 76 cifra IV/2). Dedotti gli usuali oneri sociali pari a circa il

7.8%, A__________ percepisce uno stipendio netto di fr. 1336.–. E siccome egli

può sopperire al proprio fabbisogno nella misura di fr. 445.–, il suo

fabbisogno in denaro risulta di fr. 860.– mensili.

b) Per

quanto riguarda I__________ e F__________, le citate raccomandazioni prevedono

per due figli da 13 a 18 anni che vivono nella medesima economia domestica un

fabbisogno medio in denaro di fr. 1755.– mensili ciascuno. Da tale importo

vanno tolti i fr. 245.– per cura e educazione, che la madre presta in natura.

Il costo dell'alloggio va poi aggiornato, per entrambi, in 7/12

complessivi della pigione pagata dalla madre (un terzo più un quarto: sopra, consid.

6a), pari a fr. 530.– per I__________ e a fr. 400.– per F__________ (invece dei

fr. 295.– stimati dalle raccomandazioni). Il fabbisogno medio in denaro di tali

figli ammonta pertanto a fr. 1745.– mensili (I__________) e a fr. 1615.–

mensili (F__________).

11. L'appellante

si duole del fatto che il Pretore abbia ammesso nel fabbisogno minimo del

convenuto fr. 500.– da lui corrisposti per il mantenimento di una figlia nata

dalla relazione con un'altra donna. Ora, i figli che hanno un padre in comune

vantano nei confronti del medesimo un identico diritto alla copertura

del fabbisogno in denaro (DTF 127 III 70 consid. 2b; FamPra.ch 2001 pag. 648

con rinvii). Di conseguenza le loro necessità finanziarie vanno considerate

separatamente dal fabbisogno del genitore (cfr. DTF 126 III 358 consid. 2) e la

somma a disposizione va ripartita proporzionalmente fra loro (FamPra.ch 2001

pag. 648 con rinvii).

a) Nella

fattispecie, dalla relazione tra il convenuto e __________ (20 maggio 1963),

cittadina ecuadoriana, sono nate An__________ (il 28 giugno 1991), Ann__________

(il 28 dicembre 1996) e A__________ M__________ (il 2 gennaio 2003). Secondo

quanto dichiarato dall'interessato, non esiste alcun contratto di mantenimento

(verbale del 4 maggio 2004 pag. 3 in alto), ma poco importa. Dovendosi questa

Camera occupare – secondo le indicazioni del Tribunale federale – anche dei

figli nati fuori del matrimonio, in virtù del principio inquisitorio illimitato

che governa il diritto di filiazione (DTF 128 II 413 in alto) essa deve

accertare d'ufficio quale sia l'effettivo onere alimentare a carico del padre.

Occorre quindi ch'essa verifichi anzitutto il fabbisogno in denaro dei figli e

che determini poi in che misura la loro madre possa partecipare al mantenimento,

tenuto conto della di lei capacità economica. Si aggiunga che i contributi dovuti

dal convenuto ai figli minorenni non sono prioritari rispetto a quelli per l'ex

moglie (Hausheer/Spycher, Handbuch

des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 446 n. 08.27 segg. con

richiami di dottrina). Ove l'attore non dovesse avere risorse sufficienti per

versare quanto spetta agli uni e all'altra, tutti i contributi andranno

pertanto ridotti in proporzione (Rep. 1999 pag. 151; da ultimo: I CCA, sentenza

inc. 11.2002.33 del 5 dicembre 2003, consid. 7d; si veda anche la sentenza del

Tribunale federale 5C.44/2002 del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2 con rimandi).

b) Per

quanto attiene al fabbisogno di An__________, Ann__________ e A__________ M__________,

le citate raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo prevedono un fabbisogno medio in denaro di fr.

1405.– mensili per ognuna di loro fino ai 6 anni, di fr. 1415.– dai 7 ai 12

anni e di fr. 1570.– dopo di allora. Da tali importi va tolto nella fattispecie

l'equivalente di fr. 435.– (rispettivamente di fr. 310.– e di 185.–) per cura e

educazione, che la madre può fornire in natura. Ne discende un fabbisogno medio

in denaro di fr. 970.– mensili per ogni figlia fino ai 6 anni, di fr. 1105.– mensili

dai 7 ai 12 anni e di fr. 1385.– mensili dopo di allora. Altre riduzioni degli

importi non si giustificano (sopra, consid. 10). Quanto al costo dell'alloggio,

se è nota la spesa effettiva occorre sostituirla all'importo tabellare con la

quota della spesa effettiva a carico del genitore affidatario (13/60,

trattandosi di tre figli: sopra, consid. 10b). Nel caso

in esame la madre vive insieme con il padre delle bambine in un'abitazione di

proprietà di quest'ultimo, sicché conviene attenersi all'importo previsto dalle

raccomandazioni, ossia fr. 290.– mensili fino al 12° compleanno e fr. 270.– in

seguito. In definitiva il fabbisogno in denaro di An__________ può essere

valutato in fr. 1385.– mensili fino al 27 giugno 2009 (18° compleanno), quello

di Ann__________ in fr. 1105.– mensili fino al 27 dicembre 2008 (12°

compleanno) e in fr. 1385.– fino alla maggiore età (27 dicembre 2014), quello

di A__________ M__________ in fr. 970.– mensili fino al 1° gennaio 2009, in fr.

1105.– mensili dal 7° al 12° anno di età (2015) e in fr. 1385.– mensili dal 13°

al 18° anno (2021), sempre esclusa la posta per cura e educazione che la madre

fornisce in natura.

c) Quanto a __________, considerata l'età delle bambine (nate

nel 1991, 1996 e 2003) essa non può essere ragionevolmente tenuta a esercitare

un'attività lucrativa, nemmeno a tempo parziale, finché la figlia minore non

avrà compiuto i 10 anni, mentre un'occupazione a tempo pieno potrà esserle

imposta dal momento in cui A__________ M__________ avrà compiuto i 16 anni

(sopra, consid. 7 in principio). Non avendo essa alcuna

formazione professionale (in Ecuador lavorava “nel campo dell'agricoltura”,

guadagnando in caso di bel tempo $ 1500 e in caso contrario $ 1000: verbale del

25 maggio 1998, pag. 2 a metà), anche quando la figlia minore avrà 10 anni

costei non sarà verosimilmente in grado di sostentare sé stessa, il reddito

conseguito da una lavoratrice senza formazione professionale a metà tempo non

riuscendo di regola a coprire un fabbisogno minimo. Dal 2 gennaio 2019 (16°

compleanno di A__________ M__________) __________, ancorché

cinquantaquattrenne, potrebbe cimentarsi in un'attività non qualificata, ad

esempio come collaboratrice domestica. A quel momento però A__________, I__________

e F__________ saranno ormai maggiorenni, sicché l'obbligo alimentare del

convenuto nei loro riguardi sarà cessato (art. 277 cpv. 1 CC). Ne discende che,

all'atto pratico, la capacità lucrativa dell'interessata non è di rilievo ai

fini del presente giudizio.

12. Riassumendo, in concreto l'attrice non ha redditi e il suo fabbisogno

minimo è di fr. 2233.–. Il convenuto ha entrate virtuali per fr. 10 040.– mensili netti

e un fabbisogno minimo di fr. 3161.–, onde una disponibilità di fr. 6879.–

mensili. I figli comuni non hanno introiti, salvo il maggiore (consid. 10a). Il

loro fabbisogno in denaro è, per quanto riguarda A__________, di fr. 860.–

mensili fino al 15 aprile 2005; per quanto riguarda I__________, di fr. 1745.–

mensili fino al 14 settembre 2007; per quanto riguarda F__________, di fr.

1615.– fino al 13 agosto 2010. Il fabbisogno in denaro degli altri figli del

convenuto è, per quanto riguarda An__________, di fr. 1385.– mensili fino al 27

giugno 2009; per quanto riguarda Ann__________ di fr. 1105.– mensili 27 dicembre

2008 e di fr. 1385.– mensili fino al 27 dicembre 2014; per quanto riguarda A__________ M__________, di fr. 970.– mensili fino al 1°

gennaio 2009, di fr. 1105.– mensili fino al 1°gennaio 2015 e di fr. 1385.– dopo

di allora. Il convenuto dovrebbe quindi far fronte ai seguenti obblighi alimentari:

Fino al 15 aprile 2005 (18 anni di A__________):

fr. 2233.–

per l'attrice (copertura del fabbisogno minimo),

fr.

860.– per A__________ (copertura del fabbisogno in denaro),

fr.

1745.– per I__________ (copertura del fabbisogno in denaro),

fr.

1615.– per F__________ (copertura del fabbisogno in denaro),

fr.

1385.– per An__________ (copertura del fabbisogno in denaro),

fr.

1105.– per Ann__________ (copertura del fabbisogno in denaro) e

fr.

970.– per A__________ M__________ (copertura del fabbisogno in denaro)

fr.

9913.–

Dal 16

aprile 2005 al 14 settembre 2007 (18 anni di I__________):

fr. 2233.–

per l'attrice (copertura del fabbisogno minimo),

fr.

1745.– per I__________ (copertura del fabbisogno in denaro),

fr.

1615.– per F__________ (copertura del fabbisogno in denaro),

fr.

1385.– per An__________ (copertura del fabbisogno in denaro),

fr.

1105.– per Ann__________ (copertura del fabbisogno in denaro) e

fr.

970.– per A__________ M__________ (copertura del fabbisogno in denaro)

fr.

9053.–

Dal 15

settembre 2007 al 1° gennaio 2009 (12 anni di Ann__________ e 6 anni di A__________

M__________):

fr. 2233.–

per l'attrice (copertura del fabbisogno minimo),

fr.

1615.– per F__________ (copertura del fabbisogno in denaro),

fr.

1385.– per An__________ (copertura del fabbisogno in denaro),

fr.

1105.– per Ann__________ (copertura del fabbisogno in denaro) e

fr.

970.– per A__________ M__________ (copertura del fabbisogno in denaro)

fr.

7308.–

Dal 2 gennaio

2009 al 27 giugno 2009 (18

anni di An__________):

fr. 2233.–

per l'attrice (copertura del fabbisogno minimo),

fr.

1615.– per F__________ (copertura del fabbisogno in denaro),

fr.

1385.– per An__________ (copertura del fabbisogno in denaro),

fr.

1385.– per Ann__________ (copertura del fabbisogno in denaro) e

fr.

1105.– per A__________ M__________ (copertura del fabbisogno in denaro)

fr.

7723.–

Dal 28

giugno 2009 al 13 agosto 2010 (18 anni di F__________):

fr. 2233.–

per l'attrice (copertura del fabbisogno minimo allargato),

fr.

1615.– per F__________ (copertura del fabbisogno in denaro),

fr.

1385.– per Ann__________ (copertura del fabbisogno in denaro) e

fr.

1105.– per A__________ M__________ (copertura del fabbisogno in denaro)

fr.

6338.–

Dal 14

agosto 2010 al 27 dicembre 2014 (18 anni di Ann__________):

fr. 2233.–

per l'attrice (copertura del “debito mantenimento”),

fr.

1385.– per Ann__________ (copertura del fabbisogno in denaro) e

fr.

1105.– per A__________ M__________ (copertura del fabbisogno in denaro)

fr.

4723.–

Dal 28

settembre 2014 al 1° gennaio 2015 (12° compleanno di A__________ M__________):

fr. 3023.–

per l'attrice (copertura del “debito mantenimento”) e

fr.

1105.– per A__________ M__________ (copertura del fabbisogno in denaro)

fr.

4128.–

Dal 2

gennaio 2015 al 1° gennaio 2021 (18 anni di A__________ M__________):

fr. 3023.–

per l'attrice (copertura del fabbisogno minimo) e

fr.

1385.– per A__________ M__________ (copertura del fabbisogno in denaro)

fr.

4408.–

L'insieme

dei contributi eccedendo in parte la disponibilità mensile di fr. 6879.– (il

fabbisogno minimo del debitore è intangibile: DTF 127 III 70 consid. 2c con

rinvii), ciascuna delle spettanze va ridotta in proporzione, nessun contributo

prevalendo sull'altro (DTF 128 III 415 in alto). Ne deriva il quadro in

appresso:

Fino al 15

aprile 2005 :

fr. 1550.–

per l'attrice (copertura del fabbisogno minimo),

fr.

595.– per A__________ (copertura del fabbisogno in denaro),

fr.

1210.– per I__________ (copertura del fabbisogno in denaro),

fr.

1120.– per F__________ (copertura del fabbisogno in denaro),

fr.

960.– per An__________ (copertura del fabbisogno in denaro),

fr.

765.– per Ann__________ (copertura del fabbisogno in denaro) e

fr.

675.– per A__________ M__________ (copertura del fabbisogno in denaro).

Dal 16

aprile 2005 al 14 settembre 2007 (18 anni di I__________):

fr. 1700.–

per l'attrice (copertura del fabbisogno minimo),

fr.

1325.– per I__________ (copertura del fabbisogno in denaro)

fr.

1225.– per F__________ (copertura del fabbisogno in denaro) e

fr.

1050.– per An__________ (copertura del fabbisogno in denaro)

fr.

840.– per Ann__________ (copertura del fabbisogno in denaro) e

fr.

735.– per A__________ M__________ (copertura del fabbisogno in denaro).

Dal 15

settembre 2007 al 1° gennaio 2009 (12 anni di Ann__________ e 6 anni di A__________

M__________):

fr. 2100.–

per l'attrice (copertura del fabbisogno minimo),

fr.

1520.– per F__________ (copertura del fabbisogno in denaro),

fr.

1305.– per An__________ (copertura del fabbisogno in denaro),

fr.

1040.– per Ann__________ (copertura del fabbisogno in denaro) e

fr.

910.– per A__________ M__________ (copertura del fabbisogno in denaro).

Dal 2 gennaio

2009 al 27 giugno 2009 (18

anni di An__________):

fr. 1990.–

per l'attrice (copertura del fabbisogno minimo),

fr.

1440.– per F__________ (copertura del fabbisogno in denaro),

fr.

1230.– per An__________ (copertura del fabbisogno in denaro),

fr.

1230.– per Ann__________ (copertura del fabbisogno in denaro) e

fr.

985.– per A__________ M__________ (copertura del fabbisogno in denaro).

Dal 28 giugno 2009 la disponibilità del convenuto basterà per

garantire i fabbisogni in denaro dei minorenni. Il convenuto potrà inoltre

versare all'ex moglie un po' più del fabbisogno minimo, ovvero fr. 2503.– mensili,

conservando la medesima disponibilità di lei (fr. 270.– mensili). Il risultato

in cifre è il seguente:

Dal 28 giugno 2009 al 13 agosto 2010 (18 anni di F__________):

fr. 2503.–

per l'attrice (copertura del fabbisogno minimo allargato),

fr.

1615.– per F__________ (copertura del fabbisogno in denaro),

fr.

1385.– per Ann__________ (copertura del fabbisogno in denaro) e

fr.

1105.– per A__________ M__________ (copertura del fabbisogno in denaro).

Dal 14

agosto 2010 la disponibilità del convenuto basterà, una volta, ancora per

coprire i fabbisogni in denaro dei minorenni. All'ex moglie il convenuto potrà

versare inoltre quanto occorre al “debito mantenimento” di lei, ovvero fr.

3023.– mensili, conservando a suo turno più di quanto necessario per coprire il

proprio “debito mantenimento” (fr. 3950.– mensili). La situazione si presenterà

in questo modo:

Dal 14 agosto 2010 al 1° settembre 2015 (pensionamento

dell'attrice):

fr. 3023.–

per l'attrice (copertura del debito mantenimento),

fr.

1385.– per Ann__________ (copertura del fabbisogno in denaro) e

fr.

1105.– per A__________ M__________ (copertura del fabbisogno in denaro).

Dovesse mutare per legge – in avvenire – l'età ordinaria di pensionamento,

il contributo andrà corrisposto fino a quella data. Dato che, per finire, la spettanza dell'appellante

risulta ampiamente scoperta, all'interessata va riservata la possibilità di chiedere

fino al gennaio del 2010 un aumento del contributo fino a concorrenza di fr.

2233.– mensili qualora la situazione finanziaria dell'ex marito migliori (art.

129 cpv. 3 e 143 n. 3 CC). Ai figli tale possibilità è data, in ogni tempo, per

legge (art. 286 CC).

13. Il Pretore ha fissato il contributo alimentare per l'appellante a

titolo vitalizio, non essendo in grado l'attrice di ricrearsi una situazione

suscettibile di metterla al riparo dall'indigenza (sentenza impugnata, pag. 5).

Ora, il contributo alimentare dell'art. 125 CC è per principio limitato nel

tempo, salvo che il beneficiario non possa recuperare dopo il divorzio la

propria indipendenza economica (Hausheer/Spycher,

Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht, Ergänzungsband, Berna 2001, pag. 100

n. 05.163). Il sistema dello splitting introdotto con la decima

revisione dell'AVS, in vigore dal 1° gennaio 1997, e la divisione dell'avere di

vecchiaia prevista dagli art. 122 segg. CC hanno notevolmente migliorato tale

capacità. Di regola, pertanto, il contributo alimentare è dovuto solo fino al

pensionamento del beneficiario (Hausheer/Spycher,

op. cit., pag. 41 n. 05.37).

a) In

concreto l'attrice, dopo il pensionamento ordinario previsto nel settembre del

2015, potrà beneficiare di una rendita AVS di presumibili fr. 1823.– mensili

(doc. H di appello). La quota degli averi di vecchiaia accumulati dal marito durante

il matrimonio le sarà versata invece su un conto di libero passaggio e le

frutterà verosimilmente fr. 280.– mensili (doc. I di appello). Complessivamente

essa avrà dunque entrate per fr. 2103.– mensili, le quali tuttavia saranno

insufficien­ti per garantirle il “debito mantenimento” di fr. 3023.– mensili.

Né il convenuto può rinviare l'attrice all'eventuale prestazione complementare

AVS (art. 2 cpv. 1 e 2 lett. a della legge federale sulle prestazioni complementari

all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [LPC]: RS

831.30), poiché queste sono sussidiarie, stanziate in funzione di un reddito

determinante (art. 2 cpv. 1 e 3a cpv. 1 LPC). E per calcolare tale

reddito l'autorità amministrativa deve tener conto – fra l'altro – delle “pen­sioni

alimentari del diritto di famiglia” (art. 3c cpv. 1 lett. h LPC), salvo

le “prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice

civile” (cpv. 2 lett. a). Prima, quindi, il giudice civile fissa il contributo

di mantenimen­to a norma dell'art. 125 CC e poi l'autorità amministrativa

decide se erogare prestazioni complementari (RtiD I-2004 pag. 589 n. 65c).

Nella fattispecie il marito dev'essere chiamato perciò a coprire il disavanzo

di fr. 920.– mensili.

b) Quanto

alla situazione del convenuto dopo il suo pensionamento, nulla si conosce,

l'interessato avendo omesso di produrre quanto richiesto dal giudice delegato.

Nulla lascia presagire però che a quel momento egli non sarà in grado di far

fronte al proprio debito mantenimento e a quello – residuo – della ex moglie.

Del resto, nel 2015 egli dovrà unicamente dar fronte al sostentamento della

figlia A__________ M__________, poiché An__________ e Ann__________ saranno

maggiorenni e l'eventuale obbligo di mantenimento nei loro confronti non

sarebbe prioritario. Il contributo di mantenimento in favore di un figlio maggiorenne

agli studi non prevale infatti – diversamente dal contributo per un minorenne –

sul contributo di mantenimento per l'ex coniuge (I CCA, sentenza inc. 11.97.167

del 31 marzo 1999 pubblicata in: FamPra.ch 1/2000 n. 4 pag. 122 con rimandi; v.

anche Schwenzer, op. cit., n. 28

ad art. 125 CC).

14. Il

Pretore ha previsto l'adeguamento dei contributi alimentari al rincaro, ciò che

il convenuto non contesta, le clausole di indicizzazione essendo del resto un

uso consolidato nella prassi (FF 1996 I pag. 129 in fondo). Anche nel caso in

esame si giustifica di salvaguardare il potere d'acquisto delle rendite,

ancorandole all'indice nazionale dei prezzi al consumo del febbraio 2005. Esse

saranno adeguate di conseguenza il 1° gennaio di ogni anno sulla base

dell'indice del dicembre precedente, la prima volta nel gennaio del 2006 (art.

128 e art. 143 n. 4 CC).

Considerandi

II. Sull'appello

adesivo

15.

Il 1° novembre 2003 il convenuto ha dichiarato di ritirare

l'appello adesivo, che va pertanto stralciato dai ruoli. Sugli oneri processuali

si ritornerà oltre.

III. Sull'appello

contro il decreto cautelare

16.

L'appellante

chiede, in sostanza, un contributo alimentare pendente causa di complessivi fr.

6450.

– mensili (fr. 4000.– per sé e fr. 2450.– per i figli). Come si è accennato

(consid. 1), le censure rivolte al decreto del Pretore sono identiche a quelle

contro il giudizio di merito, appena vagliate con pieno potere cognitivo. Ora,

il criterio per la definizione dei contributi alimentari provvisionali si fonda

sul riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito

familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungs­recht, Basilea 2000, n. 29 segg., in particolare n. 36 ad art. 137 CC; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 30 segg., in particolare n. 37 ad art. 137 CC). In caso di

ammanco il debitore del contributo ha diritto, in ogni modo, di conservare

l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con

rinvii). Applicando tale metodo di calcolo ai valori testé ottenuti, il quadro

delle entrate e delle uscite coniugali si presenta come segue:

reddito del marito (consid. 8) fr.

10.

040.–

reddito

della moglie fr.

–.– fr. 10 040.–

mensili

fabbisogno

minimo del marito (consid. 9h) fr. 3 161.–

fabbisogno

minimo della moglie (consid. 6d) fr. 2 233.–

fabbisogno

in denaro di A__________ (consid. 10a) fr. 860.–

fabbisogno

in denaro di I__________ (consid. 10b) fr. 1 745.–

fabbisogno

in denaro di F__________ (consid. 10b) fr. 1 615.–

fr.

9.

614.– mensili

eccedenza fr.

426.

– mensili metà eccedenza fr. 213.–

mensili

Il marito può

conservare per sé:

fr.

3161.

– + fr. 213.– = fr. 3 374.– mensili,

e dovrebbe

corrispondere alla famiglia:

fr.

10.

040.– ./. fr. 3374.– = fr.

6.

666.– mensili.

Il

problema è che, con la sua metà eccedenza, il convenuto potrebbe contribuire al

mantenimento delle tre figlie avute fuori del matrimonio solo in minima misura

per rapporto al contributo dovuto ai figli nati nel matrimonio. Ciò

risulterebbe contrario alla giurisprudenza del Tribunale federale (sopra, consid.

11a). Per sovvenire a tutti i suoi obblighi alimentari il convenuto dovrebbe disporre,

in altri termini, di fr. 9913.– mensili (sopra, consid. 12), mentre ha soltanto

a fr. 6879.– mensili (il reddito di fr. 10 040.–, meno il fabbisogno

minino di fr. 3161.–). In simili circostanze non rimane che ridurre tutti i

contributi nella stessa proporzione (come si è fatto ai fini del giudizio di

merito). Ne segue un contributo provvisionale per la moglie di fr. 1550.–

mensili, uno per A__________ in fr. 595.– mensili, uno per I__________ in fr. 1210.–

e uno per F__________ in fr. 1120.– mensili, per complessivi fr. 4475.–

mensili. In materia di filiazione applicandosi, nell'interesse del minorenne,

il principio inquisitorio illimitato (sopra, consid. 11a), le domande di giudizio

non vincolano il tribunale e il decreto impugnato va riformato in tal senso.

Quanto al contributo alimentare per la moglie, varrebbe di per sé il principio

Dispositivo

dispositivo. Dato però che le richieste di giudizio sono correlate a contributi

per i figli palesemente insufficienti, giova attenersi, anche nella

commisurazione del contributo per l'interessata, alle risultanze predette. La

trattenuta di stipendio, non contestata, va adeguato alla nuova situazione e

comunicata al datore di lavoro dell'interessato.

IV. Sull'appello

adesivo

17. Il 1°

novembre 2003 il convenuto ha dichiarato di ritirare anche l'appello adesivo in

materia cautelare, che va pertanto stralciato dai ruoli. Sugli oneri processuali

si ritornerà oltre.

V. Sulle

spese, le ripetibili e l'assistenza giudiziaria

18. Gli

oneri del giudizio odierno, commisurati all'entità del contenzioso e

all'impegno richiesto alla Camera, seguono la vicendevole soccombenza (art. 148

cpv. 2 CPC). L'appellante esce sconfitta sul principio del divorzio, mentre ottiene

causa vinta – in minima parte – sull'aumento del contributo alimentare per sé

dopo il pensionamento. Inoltre ottiene una maggiorazione del contributo per i

figli, quand'anche in virtù del principio inquisitorio illimitato e a costo di

una reformatio in peius del contributo per sé. Nel com­plesso, il totale

dei due contributi è inferiore rispetto alle domande di appello e a quanto

riconosciuto dal marito (che proponeva la conferma della sentenza). Si

giustifica dunque di porre a carico dell'appellante quattro quinti degli oneri,

con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili

ridotte. L'esito dell'attuale giudizio non incide in maniera apprezzabile,

invece, sul corrispondente dispositivo di primo grado, che può rimanere invariato.

19. Quanto

agli oneri dell'appello adesivo, il ritiro di un ricorso equivale a desistenza,

sicché il recesso da una lite comporta – in linea di principio – il carico degli

oneri processuali e l'obbligo di rifondere alla controparte una congrua

indennità per ripetibili (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.). In

concreto non v'è ragione per scostarsi da tale principio, fermo restando che la

tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto che il processo

non termina con un giudizio di merito (art. 21 LTG), mentre l'indennità per

ripetibili va commisurata alla stringatezza delle osservazioni all'appello adesivo.

20. Anche

gli oneri dell'appello contro il decreto cautelare seguono la reciproca soccombenza

(art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante, che chiedeva un contributo per sé di fr.

4000.– mensili, si vede riconoscere solo fr. 1550.–, mentre per i figli ottiene

fr. 2925.– a fronte di una richiesta di fr. 2490.– mensili. Si giustifica

pertanto di porre gli oneri processuali per tre quarti a carico di lei e per il

resto a carico della controparte, con obbligo di rifondere a quest'ultima

un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. Gli oneri dell'appello adesivo vanno,

per i motivi già indicati, a carico del convenuto, che rifonderà all'attrice

un'adeguata indennità per ripetibili. Anche in questo caso l'esito del giudizio

odierno non incide apprezzabilmente sul pronunciato di prima sede, che può rimanere

invariato.

21. Entrambe

le parti postulano il beneficio dell'assistenza giudiziaria. La richiesta presentata

dall'attrice può essere accolta. L'indigenza di lei appare data (art. 155 vCPC,

corrispondente all'odierno art. 3 cpv. 1 Lag), tanto che il fabbisogno minimo

risulta largamente scoperto, e la sua posizione – almeno al momento

dell'introduzione della domanda – non poteva dirsi d'acchito sprovvista di buon

diritto (art. 157 vCPC, art. 14 lett. a Lag), il Pretore avendo pronunciato il

divorzio anticipando l'applicazione del nuovo diritto. Circa la procedura

cautelare, valgono le medesime considerazioni, senza dimenticare che una

domanda di assistenza giudiziaria non ha effetto retroattivo e può riferirsi

solo ad atti compiuti dal legale dopo la sua presentazione, salvo casi

d'urgenza che palesemente non ricorrono nella fattispecie (DTF 122 I 203; SJ

118/1996 pag. 644; Rep. 1994 pag. 385). Per tale procedura il beneficio

richiesto è concesso dunque dall'8 luglio 1999.

Quanto

all'assistenza giudiziaria postulata dal convenuto, di per sé l'attribuzione di

congrue ripetibili renderebbe la richiesta senza oggetto. Considerate nondimeno

le presumibili difficoltà d'incasso dovute alla disagiata situazione economica

in cui versa l'appellante, si giustifica di accogliere la domanda (DTF 122 I

322). Per i motivi già esposti, il beneficio decorre in ogni modo dalla presentazione

dell'istanza, ovvero dal 13 agosto 1999.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello del 5 luglio 1999 è

parzialmente accolto e il giudizio impugnato è così riformato:

12. AO

1 è tenuto a versare a AP 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i

seguente contributi provvisionali di mantenimento:

fr. 1550.– mensili per la moglie;

fr. 595.– mensili per A__________;

fr. 1210.– mensili per I__________ e

fr. 1120.– mensili per F__________.

Alla direzione della __________, Lugano, è

fatto obbligo di trattenere ogni mese dallo stipendio di AO 1 l'importo di fr.

4475.– e di riversare tale somma a AP 1 sul conto __________ presso __________

di __________.

Per

il resto l'appello è respinto e il giudizio impugnato è confermato.

II. Gli oneri

di tale appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.–

b) spese fr.

50.–

fr.

400.–

sono

posti per tre quarti a carico dell'appellante e il resto a carico della

controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 800.– per ripetibili ridotte.

III. AP 1 è

ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria dall'8 luglio 1999 con il

gratuito patrocinio degli avvocati e .

IV. Si prende

atto del ritiro dell'appello adesivo. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

V. Gli oneri

dell'appello adesivo, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 100.–

b) spese fr.

50.–

fr.

150.–

sono

posti a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.

VI. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello del 12 luglio 1999 è parzialmente accolto

e il giudizio impugnato è così riformato:

4. AO

1 è tenuto a versare a AP 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i

seguenti contributi alimentari:

fino al 15 aprile 2005:

per A__________ fr. 595.–

mensili,

per I__________ fr. 1210.–

mensili,

per F__________ fr. 1120.–

mensili,

assegni familiari compresi;

dal 16 aprile 2005 al 14 settembre 2007:

per I__________ fr. 1325.–

mensili,

per F__________ fr. 1225.–

mensili,

assegni familiari compresi;

dal 15 settembre 2007 al 1° gennaio 2009:

fr. 1520.– mensili per F__________, assegni

familiari compresi;

dal 2 gennaio 2009 al 27 giugno 2009:

fr. 1440.– per F__________, assegni

familiari compresi, e

dal 28 giugno 2009 al 13 agosto 2010:

fr. 1615.– per F__________, assegni

familiari compresi.

Le somme indicate sono ancorate all'indice

nazionale svizzero dei prezzi al consumo del febbraio 2005 e saranno adeguate

il 1° gennaio di ogni anno in base all'indice del dicembre precedente, la prima

volta nel gennaio del 2006.

5.

AO 1 verserà a AP 1 in via anticipata, entro il 5 di ogni mese, il seguente

contributo di mantenimento (art. 125 cpv. 1 CC):

fr. 1550.– mensili fino al 15 aprile 2005,

fr. 1700.– mensili dal 16 aprile 2005 al 14

settembre 2007,

fr. 2100.– mensili dal 15 settembre 2007

al 1° gennaio 2009,

fr. 1990.– mensili dal 2 gennaio 2009 al 27

giugno 2009,

fr. 2503.– mensili dal 28 giugno 2009 al

13 agosto 2010,

fr. 3023.– mensili dal 14 agosto 2010 al 15 settembre 2015 o fino all'età ordinaria di pensionamento della

beneficiaria e

fr. 920.– mensili vita natural durante.

Fino

al gennaio del 2010 AP 1 sarà abilitata a chiedere un aumento del contributo

alimentare fino a concorrenza di fr. 2233.– mensili nel caso in cui la

situazione economica del debitore migliorasse.

Le somme indicate sono ancorate all'indice

nazionale svizzero dei prezzi al consumo del febbraio 2005 e saranno adeguate

il 1° gennaio di ogni anno in base all'indice del dicembre precedente, la prima

volta nel gennaio del 2006.

6.

AP 1 ha diritto alla metà dell'avere di vecchiaia maturato da AO 1 durante il

matrimonio, dal 29 marzo 1986 al passaggio in giudicato della presente

sentenza.

Alla __________, Fondazione collettiva per

la previdenza professionale è fatto obbligo, dopo il passaggio in giudicato

della presente sentenza, di accreditare la relativa spettanza su un conto

vincolato in favore di AP 1.

Per il resto l'appello è respinto e il giudizio impugnato è confermata.

VII. Gli oneri

di tale appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1000.–

b) spese fr.

500.–

fr.

1500.–

sono

posti per quattro quinti a carico dell'appellante e per il resto a carico della

controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 4000.– per ripetibili ridotte.

VIII. AP 1 è

ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria dal 12 luglio 1999 con il

gratuito patrocinio degli avvocati e .

IX. AO 1 è

ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria dal 13 agosto 1999 con il

gratuito patrocinio dell'avv. .

X. Si prende

atto del ritiro dell'appello adesivo. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

XI. Gli oneri dell'appello

adesivo, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 100.–

b) spese fr.

50.–

fr.

150.–

sono

posti a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per

ripetibili.

XII. Intimazione

a:

;

.

Comunicazione a:

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;

– __________,

__________ (in estratto, dopo il passaggio in giudicato della sentenza);

– __________,

__________ (dispositivo VII, seconda parte);

– __________,

(dispositivi III e VIII);

– ,

(dispositivo IX).

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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