11.2000.39
stralcio della causa per desistenza
28 settembre 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
11.2000.39
Data decisione, Autorità:
28.09.2005, ICCA
Titolo:
stralcio della causa per desistenza
DESISTENZA
SPESE E RIPETIBILI
STRALCIO
art. 352 cpv. 1 CPC-TI
art. 352 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
11.2000.39
Lugano
28 settembre
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.97.170 (attribuzione
di servitù) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione
del 20 novembre 1997 dalla
Comunione dei comproprietari AO 1,
(patrocinata dall' RA 2 )
contro
AP 2 ,
cui sono subentrati in pendenza di causa gli eredi
AP
1, __________ e __________ ,
e
la stessa
AP 1,
(patrocinati dall' RA 1, );
premesso
che con sentenza del 13 marzo 2000 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna
ha attribuito alla particella n. 2695 RFD di __________,
proprietà per piani formante il Condominio “__________”, una servitù di sporgenza (art. 674 cpv. 3
CC) sulla particella n. 3060 RFD di __________,
proprietà di AP 2 e AP 1, avente per oggetto un muro di sostegno costruito lungo
il confine tra i due fondi;
ricordato
che il 3 aprile 2000 AP 2 e AP 1 hanno introdotto appello per ottenere l'annullamento
di tale servitù e la conseguente riforma della sentenza appena citata;
preso
atto che nelle sue osservazioni del 5 maggio 2000 la Comunione dei comproprietari
AO 1 ha proposto di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata;
rilevato che
il 4 ottobre 2001 l'allora giudice delegata ha interpellato le parti per sapere
se avessero ancora interesse all'emanazione del giudizio, vista la sentenza intervenuta
il 17 gennaio 2001 da parte di questa Camera nella causa (inc. 11.1999.97) che
opponeva __________ e __________ – precedenti proprietari della particella n.
Considerandi
3060.
RFD – alla Comunione dei comproprietari AO 1;
rammentato
che l'8 ottobre 2001 la Comunione dei comproprietari AO 1 ha dichiarato che,
fosse stato ritirato l'appello, essa avrebbe rinunciato a ripetibili;
ritenuto
che la procedura è poi rimasta sospesa in seguito al decesso di AP 2, avvenuto il
2.
luglio 2002;
constatato
ora che con lettere 22 e 23 settembre 2005 la Comunione ereditaria fu AP 2 e AP
2.
hanno ritirato l'appello;
posto che, di regola, il ritiro di un appello equivale a desistenza
e comporta l'obbligo di sopportare la tassa di giustizia e le spese (Rep. 1990
pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);
stabilito
che nella fattispecie non v'è ragione di scostarsi da tale principio, fermo restando
che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto del fatto
che il processo termina senza sentenza (art. 21 LTG) e che l'8 ottobre 2001 la Comunione
dei comproprietari AO 1 ha rinunciato a ripetibili;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si
prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per
desistenza.
2.
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.
–
sono
posti a carico degli appellanti in solido. Non si attribuiscono ripetibili.
3.
Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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