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Decisione

11.2000.39

stralcio della causa per desistenza

28 settembre 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.97.170 (attribuzione

di servitù) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione

del 20 novembre 1997 dalla

Comunione dei comproprietari AO 1,

(patrocinata dall' RA 2 )

contro

AP 2 ,

cui sono subentrati in pendenza di causa gli eredi

AP

1, __________ e __________ ,

e

la stessa

AP 1,

(patrocinati dall' RA 1, );

premesso

che con sentenza del 13 marzo 2000 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna

ha attribuito alla particella n. 2695 RFD di __________,

proprietà per piani formante il Condominio “__________”, una servitù di sporgenza (art. 674 cpv. 3

CC) sulla particella n. 3060 RFD di __________,

proprietà di AP 2 e AP 1, avente per oggetto un muro di sostegno costruito lungo

il confine tra i due fondi;

ricordato

che il 3 aprile 2000 AP 2 e AP 1 hanno introdotto appello per ottenere l'annullamento

di tale servitù e la conseguente riforma della sentenza appena citata;

preso

atto che nelle sue osservazioni del 5 maggio 2000 la Comunione dei comproprietari

AO 1 ha proposto di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata;

rilevato che

il 4 ottobre 2001 l'allora giudice delegata ha interpellato le parti per sapere

se avessero ancora interesse all'emanazione del giudizio, vista la sentenza intervenuta

il 17 gennaio 2001 da parte di questa Camera nella causa (inc. 11.1999.97) che

opponeva __________ e __________ – precedenti proprietari della particella n.

Considerandi

3060.

RFD – alla Comunione dei comproprietari AO 1;

rammentato

che l'8 ottobre 2001 la Comunione dei comproprietari AO 1 ha dichiarato che,

fosse stato ritirato l'appello, essa avrebbe rinunciato a ripetibili;

ritenuto

che la procedura è poi rimasta sospesa in seguito al decesso di AP 2, avvenuto il

2.

luglio 2002;

constatato

ora che con lettere 22 e 23 settembre 2005 la Comunione ereditaria fu AP 2 e AP

2.

hanno ritirato l'appello;

posto che, di regola, il ritiro di un appello equivale a desisten­za

e comporta l'obbligo di sopportare la tassa di giustizia e le spese (Rep. 1990

pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);

stabilito

che nella fattispecie non v'è ragione di scostarsi da tale principio, fermo restando

che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto del fatto

che il processo termina senza sentenza (art. 21 LTG) e che l'8 ottobre 2001 la Comunione

dei comproprietari AO 1 ha rinunciato a ripetibili;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta: 1. Si

prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per

desistenza.

2.

Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 150.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

200.

sono

posti a carico degli appellanti in solido. Non si attribuiscono ripetibili.

3.

Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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