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Decisione

11.2001.12

rapporti di vicinato: immissioni da fumo

4 ottobre 2006Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i dati raccolti a tal fine nell'ambito della causa n. 2251 della Pretura

sono stati giudicati insufficienti dal Tribunale federale, non sono sufficienti

nemmeno quelli che si evincono dalla seconda perizia. Con che frequenza soffi a

__________ vento “contro montagna”, ovvero da sud-ovest verso

nord-est (soprattutto durante l'inverno), con che intensità e per quale durata è

un elemento che si continua a ignorare. Certo, approfondire il tema avrebbe significato

– verosimilmente – registrare per un lasso di tempo più o meno lungo la

velocità e la direzione del vento per mezzo di un anemometro, se non interpellare

un meteorologo. Sta di fatto che sollecitare una simile analisi nel quadro di

una delucidazione peritale incombeva all'attrice. Per converso, essa ha

rinunciato anche a presentare un memoriale conclusivo.

6. Ne segue che, a

dispetto della nuova perizia esperita, il complesso di fatti alla base

dell'attuale giudizio rimane quello su cui la Camera è stata chiamata a

giudicare il 5 luglio 2000. E siccome quei fatti non sono bastati al Tribunale

federale per ravvisare un'immissione illecita, non bastano al riguardo nep­pure

Considerandi

quelli

odierni. È vero che la

nuova perizia dimostra come le ceneri analizzate nelle stufe

dei due appartamenti posti sulla particella delle convenute contengano

determinate sostanze (cloruri e piombo, rispettivamente cloruri e zinco) in

quantità superiori al limite consentito dalla legge (referto, pag. 6). Per tacere

del fatto però che nessun esame è stato eseguito sulle emissioni dei camini allo

scarico, l'attrice ha sempre lamentato il disturbo di fumi e fuliggine, non

quello di esalazioni tossiche. La questione di eventuali immissioni eccessive

per il loro tasso inquinante esula perciò dai limiti del presente giudizio. In

definitiva, non riscontrandosi nel caso specifico gli estremi dell'art.

684.

CC per i fatti allegati dall'attrice, cade nel vuoto anche la richiesta di

lei intesa all'adozione di accorgimenti tecnici per ovviare alle emissioni di

fumo, così come la pretesa (subordinata)

volta all'ottenimento di fr. 300 000.–

con interessi dal 1° gennaio 1992 in rifusione dell'asserito danno cagionato

dalla turbativa.

7.

Gli

oneri processuali e le ripetibili di appello seguono il principio della

soccombenza (art 148 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è

confermata.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 250.–

b)

spese fr. 50.–

c)

onorario peritale (IVA compresa) fr. 4142.60

fr.

4442.60

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle convenute fr. 1500.–

per ripetibili.

3. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina.

terzi

implicati

PE 1

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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