11.2001.12
rapporti di vicinato: immissioni da fumo
4 ottobre 2006Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2001.12
Data decisione, Autorità:
04.10.2006, ICCA
Titolo:
rapporti di vicinato: immissioni da fumo
FUMO
VICINATO
art. 684 CC
Incarto n.
11.2001.12
(rinvio TF)
Lugano,
4 ottobre
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile
del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 2251
(rapporti di vicinato) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con
petizione del 2 aprile 1993 da
AP 1
(patrocinata dall' RA 1 )
contro
AO 1
(patrocinate dall' RA 2, );
vista la sentenza 5C.170/2000 del 23 novembre 2000 con cui il
Tribunale federale ha annullato la sentenza emanata il 5 luglio 2000 da questa
Camera (inc. 11.1999.67), rinviando la causa per nuovo giudizio nel senso dei
considerandi,
giudicando nuovamente ora sull'appello del 3 maggio 1999 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 9 aprile 1999 dal
Pretore del Distretto di Leventina;
riesaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere
accolto l'appello del 3 maggio 1999 presentato da AP 1 contro la sentenza
emessa il 9 aprile 1999 dal Pretore del Distretto di Leventina;
2. Il giudizio sulle
spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 è proprietaria della particella n. 647 RFD di __________
(nella frazione di __________), sulla quale si trova una casa adibita a
residenza secondaria. Il fondo è situato a monte della particella n. 616
appartenente ad AO 1 e AO 2, sulla quale sorge una casa di due appartamenti.
Gli edifici sono separati da una pubblica via larga circa 3 m, che sconfina in
parte sul fondo di AP 1. Il 1° settembre 1992, durante la riattazione della
loro casa, AO 1 e AO 2 hanno chiesto l'autorizzazione – in sanatoria – per
edificare un nuovo comignolo sopra l'appartamento a est, in aggiunta a quello
esistente a ovest, che è stato avvicinato a sua volta al fondo n. 647. Il Municipio
di __________ ha accolto la domanda con decisione del 20 ottobre 1992, respingendo
l'opposizione introdotta da AP 1. Un ricorso presentato da quest'ultima contro
la risoluzione municipale è stato respinto dal Consiglio di Stato il 13 gennaio
1993.
B. Con
petizione del 2 aprile 1993 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di
Leventina perché fosse ordinato ad AO 1 e AO 2 – sotto comminatoria dell'art.
292 CP – di “cessare immediatamente e di impedire ogni e qualsiasi molestia che
possa derivare alla proprietà dell'attrice a causa delle emissioni di fumo dai
comignoli della casa sita al mappale n. 616 RFD di __________”. In subordine
essa ha concluso per il versamento di una somma imprecisata a titolo di
risarcimento danni, con interessi al 5% dal 1° gennaio 1993. Le convenute hanno
proposto di respingere la petizione e di dichiarare la lite temeraria. Nel
successivo scambio di allegati le parti hanno mantenuto le loro posizioni, l'attrice
chiedendo a sua volta che il comportamento delle convenute fosse dichiarato
temerario.
C. L'11
maggio 1998 AP 1, preso atto della perizia e del complemento peritale allestiti
dall'arch. __________, ha instato per la nomina di un nuovo perito giudiziario.
Il Pretore ha respinto la domanda con ordinanza del 27 maggio 1998. Chiusa l'istruttoria,
AO 1 e AO 2 hanno confermato il loro punto di vista in un memoriale conclusivo
del 3 luglio 1998. Nel suo allegato del 7 luglio 1998 AP 1 ha ribadito a sua
volta le proprie domande, ha chiesto che fosse preliminarmente esperita una
nuova perizia, ha quantificato la domanda di risarcimento in fr. 300 000.– e ha
concluso perché gli interessi compensatori decorressero dal 1° gennaio 1992
anziché dal 1° gennaio 1993. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
Statuendo il 9 aprile 1999, il Pretore ha respinto la petizione. La tassa di
giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 4020.– sono state poste a carico dell'attrice,
tenuta a rifondere alle convenute fr. 2000.– per ripetibili.
D. AP 1
è insorta contro la sentenza appena citata con un appello del 3 maggio 1999 nel
quale ha postulato in sostanza – previo esperimento di una nuova perizia – la riforma
del giudizio impugnato nel senso di ordinare alle convenute, sotto comminatoria
dell'art. 292 CP, di cessare immediatamente e di impedire ogni molestia derivante
dal fumo dei comignoli sulla particella n. 616 o per lo meno, in subordine, nel
senso di obbligare le convenute a rifonderle fr. 300 000.– con interessi al 5%
dal 1° gennaio 1992. Nelle loro osservazioni del 10 giugno 1999 AO 1 e AO 2 hanno
proposto di respingere l'appello e di confermare la sentenza del Pretore. Con
sentenza del 5 luglio 2000 questa Camera ha accolto parzialmente l'appello e ha
riformato il giudizio del Pretore, vietando ad AO 1 e AO 2 di accendere qualsiasi fuoco nei camini posti all'interno della loro casa
sulla particella n. 616 RFD di __________. Per
il resto essa ha confermato la sentenza
impugnata. Gli oneri processuali di entrambi i gradi di giudizio sono stati
posti a carico delle convenute.
E. Contro
la predetta sentenza AO 1 e AO 2 hanno introdotto il 31 luglio 2000 un ricorso
per riforma al Tribunale federale nel quale hanno chiesto di respingere la
petizione. Statuendo il 23 novembre 2000, il Tribunale federale ha parzialmente
accolto il ricorso, ha annullato la sentenza di appello e rinviato la causa a
questa Camera per nuovo giudizio. Esso ha ritenuto, in sintesi, che la perizia
esperita non permetteva di accertare l'entità e la frequenza delle immissioni
da fumo. Date le particolari condizioni dei luoghi (case vicine o adiacenti,
poste su un declivio in una frazione di montagna a oltre 1200 m di altitudine,
esistenza di una ventina di altri comignoli nel raggio di 40 m, riscaldamento a
legna degli edifici), esso ha giudicato impossibile stabilire se le molestie
fossero incompatibili con l'uso locale. La lite sarebbe anche potuta risolversi
a sfavore della parte cui incombeva l'onere della prova. Siccome però l'attrice
aveva sollecitato invano davanti ai giudici di prima e di seconda sede – a titolo
di assunzione suppletoria – l'allestimento di una nuova perizia, il Tribunale
federale ha rinviato gli atti all'autorità cantonale per “nuovo esame della fattispecie alla luce dei
considerandi”.
F. Con
ordinanza del 13 maggio 2002 l'allora presidente della Camera ha ordinato una
nuova perizia. In esito a un'udienza tenutasi l'8 maggio 2002, il 3 giugno 2002
AP 1 ha ricusato la presidente della Camera. Nelle loro osservazioni del 13 giugno
2002 AO 1 e AO 2 hanno proposto di respingere la ricusa. Intanto, l'11 giugno
2002, AP 1 ha formulato i propri quesiti peritali. La causa è poi rimasta
sospesa fino al 28 agosto 2003, quando la domanda di ricusazione è stata
dichiarata senza oggetto, la presidente della Camera essendo passata nel
frattempo a un'altra Camera del Tribunale (inc. 11.2002.68). L'11 novembre 2003
le convenute hanno dichiarato di opporsi a taluni quesiti peritali. La relativa
discussione si è tenuta il 18 novembre 2004. Con ordinanza del 19 novembre 2004
il nuovo giudice delegato ha poi designato l'ing. __________ in qualità di perito
giudiziario e ha fissato i quesiti. Il perito ha consegnato il proprio referto
il 15 giugno 2005. Decorso infruttuoso il termine per l'eventuale delucidazione
orale o scritta, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, confermando
in sostanza le loro domande, le appellanti sulla scorta di un memoriale
conclusivo del 29 settembre 2005.
in diritto: 1. Nella sentenza del 5 luglio 2000 questa Camera aveva accertato
sulla base di tre testimonianze e dei rilevamenti eseguiti dal perito
giudiziario arch. __________ di __________ che il fumo emesso dai due comignoli
sulla casa delle convenute “quando sale verso monte invade la facciata a valle
della casa [dell'attrice] e se le finestre sono aperte penetra nei locali
abitati. (…) La facciata di legno verso valle (…) in particolari momenti
sembra quasi [che] ‘attiri’ il fumo”. Accertato altresì che in condizioni del genere
il fumo costringe l'attrice a chiudere le finestre, la Camera ha ritenuto
trattarsi di immissioni moleste, le quali trascendono i limiti della normale tolleranza
fra vicini, anche in un nucleo di montagna come __________, dov'è diffuso il
riscaldamento a legna. Che il fenomeno del fumo “verso monte” fosse comune ad altri
impianti nel nucleo ancora non significava – essa ha soggiunto – che i vicini fossero
obbligati a tollerarlo. Quanto a eventuali rimedi tecnici, nemmeno il perito
era stato in grado di prospettarne. Onde la necessità di vietare l'accensione
di qualsiasi fuoco che alimentasse le due canne fumarie, in parziale modifica
della sentenza emanata dal Pretore.
2. Il
Tribunale federale ha dato atto che in materia di immissioni (art. 684 CC) le
autorità cantonali fruiscono di un proprio margine di apprezzamento e ha riconosciuto
che nella fattispecie, secondo la direzione del vento, il fumo emesso dai due
comignoli sulla casa delle convenute può penetrare nell'abitazione
dell'attrice, obbligando quest'ultima a chiudere le finestre. Esso ha sottolineato
nondimeno che tale inconveniente si verifica solo in particolari momenti, “quando il fumo sale verso monte”. Se non che – esso ha continuato – gli atti nulla precisano circa l'intensità e la frequenza dell'evento. Vista
anche la vicinanza di numerosi altri comignoli e la conformazione del nucleo di
montagna (case ravvicinate e in declivio), nelle circostanze descritte esso ha
reputato impossibile verificare se la molestia del fumo fosse inevitabile, evitabile
ma da tollerare secondo l'uso locale, parzialmente evitabile (mediante il divieto
di accendere fuochi limitato ai mesi freddi) o completamente evitabile (tramite
un divieto generale di accendere focolari). Mancando “dati sufficienti atti a stabilire l'intensità
e la durata del fenomeno”, l'azione sarebbe stata pertanto
da respingere. Visto però che l'attrice aveva
sollecitato già davanti al Pretore l'esecuzione di una nuova perizia, il Tribunale federale ha rinviato gli atti a questa Camera per “un nuovo esame della fattispecie alla luce
dei considerandi”.
3. Per
indagare sull'intensità, la frequenza e la durata delle emissioni moleste,
rispettivamente per ottenere conferma circa possibili accorgimenti tecnici
suscettivi di attenuare gli inconvenienti, questa Camera ha commissionato una
nuova perizia a un ingegnere civile, affidandogli il compito di eseguire le
misurazioni del caso. Il perito ha compiuto due sopralluoghi a __________ in presenza
delle parti, il 16 febbraio e il 26 aprile 2005, ha esaminato le testimonianze
di __________ (verbale del 15 marzo 1994 nell'inc. n. 2251 della Pretura, pag.
2), di __________ (loc. cit., pag. 3) e di __________ (loc. cit., pag. 4), così
come ha
avuto modo di consultare la perizia dell'arch. __________. Le
conclusioni da lui espresse, consegnate il 15 giugno 2005, sono in sostanziale sintonia
con quelle dal suo predecessore. Egli ha osservato che in condizioni normali, ossia
quando non c'è vento o spirano semplici brezze, i fumi dei due comignoli si disperdono
verso sud-ovest, senza raggiungere la casa dell'attrice (referto, pag. 3 e 4). La
facciata dello stabile, del resto, non risultava sporca di fuliggine: tracce di
nerofumo sono state rinvenute solo sui davanzali di due finestre (referto, pag.
5). La situazione cambia invece quando il vento soffia “contro
montagna”, da sud-ovest verso nord-est. In tali
circostanze il fumo dei comignoli può investire fastidiosamente la casa
dell'attrice (referto, pag. 8), entrare dalle finestre aperte “e creare momentaneamente degli inconvenienti” (referto, pag. 5 in basso). Tali accertamenti corrispondono a quanto
aveva rilevato a suo tempo anche il primo perito (referto dell'ottobre 1997 nell'inc.
2251 della Pretura, punto 2.1).
4. Stando
al nuovo perito, in buona fede il disturbo arrecato dai fumi non rende la casa
dell'attrice “invivibile” né “inabitabile” (referto,
pag. 5 in basso e pag. 8). L'argomentazione non ha pertinenza giuridica,
giacché l'illiceità di un'immissione non si valuta in base al precetto della
buona fede, bensì secondo i criteri dell'art. 684 CC. Una turbativa può pertanto
risultare molesta quand'anche non renda la casa del vicino invivibile o inabitabile.
La questione determinante è in realtà un'altra: il Tribunale federale ha
rinviato la causa a questa Camera – come detto – perché appuri “la frequenza dell'evento”, “l'intensità e la durata del fenomeno”. La domanda è stata puntualmente rivolta al nuovo
perito (“Descriva il perito l'intensità e la frequenza delle emissioni-immissioni
di fumo della casa AO 1 nella casa AP 1”:
quesito n. 4). Al proposito tuttavia il referto è lungi dall'essere concludente.
Anzitutto il perito ha compiuto solo due sopralluoghi in giornate praticamente
senza vento (referto, pag. 3 e 4), di modo che mal si comprende come potesse rilevare
“la frequenza”, “l'intensità e la durata del fenomeno”. Per
quel che è della domanda n. 4, egli ha risposto che i due appartamenti nella
casa delle convenute sono occupati l'uno 20-25 fine di settimana l'anno, più 15
giorni in estate, e l'altro tutto l'anno, ma che il conduttore accende la stufa
solo “nel periodo invernale”, a parte farne un uso saltuario durante il resto
dell'anno. Ciò significa che un comignolo emette fumo almeno un fine settimana
su due e l'altro durante tutto l'inverno, oltre che sporadicamente nelle
stagioni intermedie. Quante volte però le emissioni raggiungano la casa
dell'attrice e con quale intensità rimane un interrogativo irrisolto.
5. Con
ordinanza del 17 giugno 2005 il giudice delegato di questa Camera ha assegnato
alle parti il termine dell'art. 252 cpv. 2 CPC per postulare una delucidazione
orale o scritta della nuova perizia. Il termine è decorso infruttuoso, sicché
con ordinanza del 26 agosto 2005 le parti sono state citate al dibattimento
finale. Ora, la natura particolare dell'azione fondata
sugli art. 679 e 684 CC permette senz'altro a chi promuove causa di formulare
le proprie conclusioni in modo generico, nel senso che spetta poi al giudice
determinare i provvedimenti da decretare nel caso specifico per porre fine
alla molestia (sentenza 5 luglio 2000 di questa Camera, consid. 5 in principio
con richiamo a DTF 102 Ia 96 e a Steinauer, Les droits réels, vol. II, 3ª edizione, pag. 230 n. 1922a).
L'attore non è esonerato tuttavia dal comprovare l'immissione eccessiva. E se
Fatti
i dati raccolti a tal fine nell'ambito della causa n. 2251 della Pretura
sono stati giudicati insufficienti dal Tribunale federale, non sono sufficienti
nemmeno quelli che si evincono dalla seconda perizia. Con che frequenza soffi a
__________ vento “contro montagna”, ovvero da sud-ovest verso
nord-est (soprattutto durante l'inverno), con che intensità e per quale durata è
un elemento che si continua a ignorare. Certo, approfondire il tema avrebbe significato
– verosimilmente – registrare per un lasso di tempo più o meno lungo la
velocità e la direzione del vento per mezzo di un anemometro, se non interpellare
un meteorologo. Sta di fatto che sollecitare una simile analisi nel quadro di
una delucidazione peritale incombeva all'attrice. Per converso, essa ha
rinunciato anche a presentare un memoriale conclusivo.
6. Ne segue che, a
dispetto della nuova perizia esperita, il complesso di fatti alla base
dell'attuale giudizio rimane quello su cui la Camera è stata chiamata a
giudicare il 5 luglio 2000. E siccome quei fatti non sono bastati al Tribunale
federale per ravvisare un'immissione illecita, non bastano al riguardo neppure
Considerandi
quelli
odierni. È vero che la
nuova perizia dimostra come le ceneri analizzate nelle stufe
dei due appartamenti posti sulla particella delle convenute contengano
determinate sostanze (cloruri e piombo, rispettivamente cloruri e zinco) in
quantità superiori al limite consentito dalla legge (referto, pag. 6). Per tacere
del fatto però che nessun esame è stato eseguito sulle emissioni dei camini allo
scarico, l'attrice ha sempre lamentato il disturbo di fumi e fuliggine, non
quello di esalazioni tossiche. La questione di eventuali immissioni eccessive
per il loro tasso inquinante esula perciò dai limiti del presente giudizio. In
definitiva, non riscontrandosi nel caso specifico gli estremi dell'art.
684.
CC per i fatti allegati dall'attrice, cade nel vuoto anche la richiesta di
lei intesa all'adozione di accorgimenti tecnici per ovviare alle emissioni di
fumo, così come la pretesa (subordinata)
volta all'ottenimento di fr. 300 000.–
con interessi dal 1° gennaio 1992 in rifusione dell'asserito danno cagionato
dalla turbativa.
7.
Gli
oneri processuali e le ripetibili di appello seguono il principio della
soccombenza (art 148 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è
confermata.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
c)
onorario peritale (IVA compresa) fr. 4142.60
fr.
4442.60
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle convenute fr. 1500.–
per ripetibili.
3. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
terzi
implicati
PE 1
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster