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Decisione

11.2002.106

trasporto di una servitù di passo veicolare chiesta dal proprietario del fondo dominante

7 marzo 2005Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2000.91 (trasporto

di servitù) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione

del 29 settembre 2000 da

AP 1 e

AP 2

(patrocinati dall' RA 2 )

contro

CO 2 ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 13 settembre 2002 presentato da AP 1 ed AP 2 contro la sentenza

emessa il 23 agosto 2002 dal Pretore della giurisdizione di Locarno

Campagna;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 ed AP 2 hanno acquistato il 27 luglio 1976, un mezzo ciascuno, la

particella n. 3216 RFD di __________ (794 m²), su cui sorge una casa di vacanza.

Il 16 marzo 1978 essi hanno poi comperato da __________, __________, __________,

CO 2, __________ e __________, sempre in ragione di un mezzo ciascuno, uno

scorporo di 1664 m² della contigua particella n. 997, che è stato annesso al loro

fondo. Nell'ambito di questa transazione essi hanno ottenuto un “passo per

autoveicoli” su un'altra particella confinante, la n. 3350 (1189 m²), a quel

tempo proprietà degli alienanti e ora del solo CO 2, servitù “da iscrivere a subalterno

a [della particella n. 3350] e da esercitarsi sull'esistente strada e

piazzale di giro a titolo di precario”. In tal modo AP 1 ed AP 2 hanno

collegato il loro fondo, grazie a una stradina privata posta sulle vicine

particelle n. 3218 e 1145 (anch'esse gravate di passo veicolare in favore della

loro proprietà), alla pubblica via.

B. Il

subalterno a della particella n. 3350 consiste in una striscia di

terreno in declivio (71 m²), situata lungo il confine con il sovrastante fondo

n. 3217, il quale è contenuto da un muro di sostegno. La sua configurazione non

permette, così com'è, il passo con veicoli. Per raggiungere il loro fondo AP 1

ed AP 2 sono sempre transitati perciò non sul subalterno a, ma su un

tratto sterrato e pianeggiante della particella n. 3350 in virtù del citato

precario. Se non che, in seguito a dissidi con vicini, il 3 marzo 2000 essi si

sono visti revocare da CO 2 l'autorizzazione precaria per la fine di settembre

2000.

C. Il

29 settembre 2000 AP 1 ed AP 2 hanno convenuto CO 2 davanti al Pretore della

giurisdizione di Locarno Campagna perché fosse modificata l'iscrizione della

servitù, a loro spese, nel senso di poter esercitare il passo veicolare lungo

il tracciato del vecchio precario. In via cautelare essi hanno chiesto di

essere autorizzati a usufruire subito di tale percorso. Nella sua risposta del

17 novembre 2000 CO 2 ha proposto di respingere la petizione in ordine,

subordinatamente di dichiarare la lite temeraria. Nei successivi allegati le

parti hanno mantenuto le loro domande. L'istanza cautelare è stata respinta dal

Pretore, previo contraddittorio, con decreto del 24 novembre 2000. Chiusa

l'istruttoria, al dibattimento finale del 7 giugno 2002 le parti hanno confermato

le rispettive richieste. Statuendo con sentenza del 23 agosto 2002, il Pretore

ha respinto la petizione. La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese sono

state addebitate agli attori in solido, tenuti a rifondere al convenuto, sempre

con vincolo di solidarietà, fr. 1700.– per ripetibili.

D. Contro

la sentenza appena citata AP 1 ed AP 2 sono insorti con un appello del 13

settembre 2002 nel quale chiedono di accogliere la loro petizione e di

riformare il giudizio impugnato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 18

ottobre 2002 CO 2 propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza

del Pretore.

Considerandi

in diritto: 1. Il valore litigioso è stato fissato dal Pretore in fr. 21 000.– (sentenza

impugnata, consid. 6). Le parti non hanno sollevato obiezioni al riguardo, né

si ravvisano elementi che inducano a reputare palesemente inverosimile la cifra

indicata dal primo giudice. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è dunque

ricevibile.

2.

Il Pretore ha accertato anzitutto che gli attori, proprietari del fondo

dominante, sono legittimati a postulare lo spostamento della servitù. Ciò

premesso, egli ha ricordato però che un simile trasferimento non deve

comportare alcun aggravio per il fondo serviente. Che il proprietario del fondo

dominante alleghi un interesse prevalente non basta. Nella fattispecie – ha

rilevato il Pretore – stando alla perizia giudiziaria lo spostamento del passo

veicolare sul tracciato del vecchio precario è sicuramente più economico, con o

senza la formazione di una strada, rispetto alla creazione di un accesso lungo

il subalterno a della particella n. 3350, che costerebbe agli attori da

fr. 20 100.– a fr. 28 200.–. D'altro lato, egli ha soggiunto, il prospettato trasferimento

della servitù implicherebbe un aggravio per il fondo serviente, sia perché osterebbe

a costruzioni agricole sulla parte pianeggiante di quest'ultimo, sia perché il

pregio agricolo del terreno lungo il quale corre il tracciato del vecchio

precario è superiore rispetto a quello del subalterno a, sia perché il

trasporto della servitù lascerebbe tale subalterno isolato dal resto del fondo,

rendendo inutilizzabile una superficie di terreno doppia per rapporto a quella odierna.

Né gli attori avevano dimostrato l'impossibilità, pur pretesa, di ottenere una

licenza edilizia per costruire l'accesso sul subalterno a. In siffatte

circostanze – ha concluso il Pretore – il convenuto avversava a ragione il

trasporto della servitù. Donde il rigetto della petizione.

3.

Gli

appellanti contestano che lo spostamento della servitù non debba arrecare al

fondo serviente il benché minimo aggravio. Decisiva è, a loro parere, la

ponderazione dei reciproci vantaggi e svantaggi. E nel caso specifico

l'asserito pregiudizio che subirebbe la particella n. 3350 non è concreto né

attuale, la costruzione di fabbricati in zona agricola essendo vincolata a

condizioni severe e restrittive. Negli ultimi trent'anni, poi, quel fondo non

ha avuto alcuna destinazione specifica e un suo sfruttamento

agricolo proprio oggi apparirebbe altamente improbabile, di mo­do

che all'atto pratico la postulata modifica del passo non cagionerebbe al

proprietario del fondo serviente alcuno scapito e sarebbe molto meno onerosa

dell'intervento edilizio sul subalterno a. Al Pretore gli appellanti

rimproverano infine di avere trascurato che la scelta del tracciato al momento

in cui è stata costituita la servitù di passo si riconduceva all'idea di non

compromettere l'edificabilità del fondo serviente, accorgimento divenuto senza

oggetto dacché il fondo è stato inserito nella zona agricola del piano

regolatore comunale.

4.

Ove

l'uso di una servitù richieda solo una parte del fondo, il proprietario che

giustifichi un interesse può chiedere il trasporto di tale servitù, a sue

spese, su un'altra parte “non meno adatta” per il fondo dominante (art. 742

cpv. 1 CC). Nelle sue osservazioni all'appello il convenuto ribadisce che in

concreto l'azione andava respinta già per il fatto che il proprietario di un

fondo dominante non è abilitato a postulare lo spostamento di una servitù. Il

testo francese dell'art. 742 CC sembra in effetti avvalorare tale opinione, che

per la verità era condivisa dalla dottrina meno recente (Leemann in: Berner Kommentar, 2ª

edizione, n. 16 ad art. 742 CC; Wieland,

Les droits réels dans le code civil suisse, vol. I, Parigi 1913, n. 1 ad

art. 742; Curti-Forrer, Il Codice

civile svizzero, Bellinzona 1911, nota 2 ad art. 742; Besson, La suppression et l'adaptation

des servitudes par le juge, in: JdT 117/1969 I pag. 286 a metà).

Nondimeno, secondo gli autori più aggiornati, anche il proprietario del fondo

dominante può instare per lo spostamento di una servitù, a condizione che abbia

un interesse legittimo, che assuma le spese del trasferimento e che il trasporto

della servitù non si traduca in un aggravio per il fondo serviente (Liver in: Zürcher Kommentar, 2ª

edizione, n. 28 e 29 ad art. 742 CC; Paul Piotet,

Les droits réels limités en général, les servitudes et les charges foncières,

in: Traité de droit privé suisse, vol. V/3, Friburgo 1978, pag. 69 nel mezzo; Steinauer, Les droits réels, vol. II, 3ª

edizione, pag. 402 nota 253; Simonius/Sutter,

Schweizerisches

Immobiliarsachenrecht, vol. II, Basilea 1990, pag. 75, n. 23; Petitpierre in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 5 ad art. 742).

Questa Camera, del resto, ha già avuto modo di pronunciarsi in tal senso

(sentenza inc. 11.1999.29 del 20 marzo 2001, consid. 6a, menzionata in: BOA n.

22.

pag. 17). Il convenuto si duole di un'interpretazione contra legem,

ma a torto, poiché se l'art. 742 cpv. 1 CC non riconosce in modo esplicito al

proprietario del fondo dominante la facoltà di chiedere lo spostamento di una

servitù, esso neppure la esclude.

5.

Gli

appellanti sostengono, come detto, che il Pretore avrebbe dovuto soppesare – da

un lato – i vantaggi ridondanti loro dal trasporto della servitù e – dall'altro

– il pregiudizio derivante al fondo serviente (appello, pag. 6). La tesi non può essere seguita. Se così

fosse, il proprietario di un fondo dominante potrebbe pretendere lo spostamento

di una servitù valendosi dei grandi benefici che a lui medesimo profitterebbero,

obbligando il proprietario del fondo serviente a sopportare svantaggi anche

considerevoli. Una ponderazione di contrapposti interessi non entra quindi in linea

di conto. Ciò posto, occorrerebbe domandarsi se il trasporto di una servitù

chiesto dal proprietario del fondo dominante non debba arrecare al fondo

serviente alcun aggravio oppure se inconvenienti minori

siano ammissibili (come questa Camera ha avuto occasione di stabilire nel caso

in cui lo sposta­mento sia chiesto dal proprietario del fondo serviente: Rep. 1998

pag. 202 consid. 7; 1982 pag. 385 consid. 3.3 con richiamo a Liver, op. cit., n. 32 ad art. 742 CC;

v. anche Petitpierre, op. cit.,

n. 10 ad art. 742 CC). Nel caso specifico il problema può, comunque sia,

rimanere irrisolto per le ragioni in appresso.

a) Gli

attori asseriscono che in concreto il fondo serviente subirebbe svantaggi puramente

ipotetici, futuri e potenziali, poiché il passo veicolare esercitato finora a

titolo di precario non ha causato inconveniente alcuno, da oltre trent'anni la

particella n. 3350 non avendo alcuna destinazione specifica. Inoltre sarebbe

estremamente difficile ottenere il permesso di costruire sulla particella n.

3350.

fabbricati agricoli, che del resto il convenuto non ha mai preteso di

voler erigere. Per di più, a parere degli appellanti, l'uso del fondo serviente

rimarrà anche in futuro quello attuale, tant'è che il convenuto ha revocato il

precario a causa di meri disaccordi fra vicini e non per adoperare il terreno

in altro modo. Ora, contrariamente a quanto credono gli attori, poco importa

che oggi il fondo serviente non sia sfruttato a fini agricoli. Trattandosi di

spostare una servitù di passo, in effetti, l'idoneità del nuovo percorso va

giudicata sulla base di criteri oggettivi (Besson,

op. cit., pag. 280 in alto). Fosse altrimenti, un fondo situato in area

fabbricabile andrebbe considerato alla stregua di un fondo senza destinazione

per il solo fatto di non essere ancora edificato. Il che sarebbe manifestamente

insostenibile.

b) In

concreto è pacifico che la particella n. 3350 si trova in zona agricola (doc. X

richiamato, allegato 7 [“piano dei monti”]; perizia, pag. 18, risposta n.

6.2

, e pag. 22, risposta n. 6.2.9). Ciò non esclude la possibilità di erigere

stabili a uso agricolo o edifici conformi alle eccezioni previste dall'art. 24

LPT (art. 19 cpv. 2 NAPR, doc. X richiamato, allegato 6; perizia, pag. 22,

risposta n. 6.2.9). Fabbricati del genere sarebbero anche tecnicamente

fattibili (perizia, pag. 20, risposta n. 6.2.4), ma lo spostamento della servitù

sul tracciato del vecchio precario ne intralcerebbe la costruzione. Inoltre,

come ha rilevato il Pretore, il trasporto della servitù sottrarrebbe al fondo

serviente, nella fattispecie, un'area di pregio colturale ben maggiore rispetto

a quella del subalterno a (sentenza impugnata, consid. 4; perizia, pag.

23, risposte n. 6.1.12 e 6.1.13). Per di più, lo spostamento lascerebbe il

subalterno a isolato dal resto del fondo serviente, rendendo inutilizzabile

una superficie agricola pari al doppio di quella attuale (perizia, pag. 24,

risposta n. 6.2.17, e pag. 25, risposta n. 6.2.18). Nelle condizioni descritte

non si può seriamente affermare che il trasporto della servitù occasionerebbe

al fondo serviente “inconvenienti minori”. Il divisato spostamento del

passo non può quindi entrare in considerazione.

6.

Gli

attori eccepiscono che in ogni modo il transito sul tracciato del vecchio

precario è possibile già oggi senza opere costruttive, mentre la creazio­ne di

un accesso sul subalterno a richiederebbe manufatti deturpanti e

danneggerebbe per finire il fondo serviente. In realtà appare dubbio che il

tracciato del vecchio precario possa rimanere così com'è qualora fosse chiamato

a sopportare l'esercizio della servitù. Basti pensare che il percorso risulta

“inusualmente irregolare e suscettibile alla formazione di buche in caso di un

uso frequente”, per tacere del fatto che con il cattivo tempo “la superficie

potrebbe divenire eccessivamente scivolosa e rendere difficoltoso il transito

di veicoli” (perizia, pag. 17, risposta n. 6.1.12; v. anche pag. 16, risposta

n. 6.1.9). Sia come sia, mal si intravede come il proprietario del fondo

dominante possa lamentare conseguenze negative per il fondo serviente quando

non se ne duole nemmeno il convenuto. Che, poi, l'autorità amministrativa possa

rifiutare la licenza edilizia per formare l'accesso sul noto subalterno a

in forza di ragioni legate alla protezione del paesaggio gli appellanti più non

pretendono, né un'ipotesi del genere si evince dalla perizia giudiziaria.

7.

Da

ultimo gli appellanti fanno valere che, al momento in cui è stata costituita la

servitù, i proprietari del fondo serviente avevano scelto di gravare il

subalterno a anziché il tracciato del vecchio precario per non

pregiudicare le possibilità edificatorie della particella. Tale intendimento

sarebbe ormai divenuto senza oggetto, il fondo essendo stato inserito dal piano

regolatore nella zona agricola. A parte il fatto però che il convenuto avversa

tale versione della cronistoria (osservazioni, pag. 11), la quale del resto non

trova alcun conforto negli atti, mal si comprende quale conclusione gli attori

intenderebbero trarne. Quand'anche i proprietari del fondo serviente avessero

inteso preservare la possibile edificabilità della particella, invero, ciò non

significa che oggi gli attori possano pretendere lo spostamento della servitù.

Anche al proposito l'appello denota la sua inconsistenza.

8.

Si

aggiunga ad ogni buon conto, e senza riguardo a quanto precede, che il

trasporto di una servitù a norma dell'art. 742 cpv. 1 CC può essere chiesto

solo nel caso in cui si diano nuovi bisogni del fondo serviente – o del fondo

dominante – per rapporto al momento in cui il diritto è stato costituito (Steinauer, op. cit.,

pag. 402 n. 2309b; Simonius/Sutter, op. cit., pag. 74, n. 20; cfr. anche Besson, op. cit., pag. 279 verso il

basso). L'assetto di una servitù non può essere rimesso

in discussione in ogni tempo (Rep. 1998 pag. 201 consid. 6a con richia­mi). Nel

caso specifico gli attori invocano, come nuovo elemento, la revoca del citato

precario da parte del convenuto. Sta di fatto, però, che per sua natura

un'autorizzazione precaria può sempre essere revocata (DTF 103 II 100 in

fondo). Non si vede pertanto come tale circostanza potrebbe bastare per

rimettere in causa la servitù. Anche nella misura in cui si dolgono dei costi

legati alle opere costruttive necessarie per creare l'accesso sul subalterno a

della particella n. 3350, del resto, gli appellanti si valgono di una circostanza

a loro nota sin dal momento in cui la servitù è stata costituita. Ne segue che,

comunque la si esamini, l'azione in rassegna è destinata all'insuccesso.

9.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza degli attori, che

rifonderanno al convenuto un'equa indennità a titolo di ripetibili (art. 148

cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 550.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

600.–

sono

posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno ad CO 2, sempre con

vincolo di solidarietà, fr. 1500.– complessivi per ripetibili.

3. Intimazione:

– , ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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