11.2002.106
trasporto di una servitù di passo veicolare chiesta dal proprietario del fondo dominante
7 marzo 2005Italiano14 min
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Numero d'incarto:
11.2002.106
Data decisione, Autorità:
07.03.2005, ICCA
Titolo:
trasporto di una servitù di passo veicolare chiesta dal proprietario del fondo dominante
TRASPORTO DI SERVITÙ
art. 742 CC
Incarto n.
11.2002.106
Lugano,
7 marzo 2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2000.91 (trasporto
di servitù) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione
del 29 settembre 2000 da
AP 1 e
AP 2
(patrocinati dall' RA 2 )
contro
CO 2 ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 13 settembre 2002 presentato da AP 1 ed AP 2 contro la sentenza
emessa il 23 agosto 2002 dal Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 ed AP 2 hanno acquistato il 27 luglio 1976, un mezzo ciascuno, la
particella n. 3216 RFD di __________ (794 m²), su cui sorge una casa di vacanza.
Il 16 marzo 1978 essi hanno poi comperato da __________, __________, __________,
CO 2, __________ e __________, sempre in ragione di un mezzo ciascuno, uno
scorporo di 1664 m² della contigua particella n. 997, che è stato annesso al loro
fondo. Nell'ambito di questa transazione essi hanno ottenuto un “passo per
autoveicoli” su un'altra particella confinante, la n. 3350 (1189 m²), a quel
tempo proprietà degli alienanti e ora del solo CO 2, servitù “da iscrivere a subalterno
a [della particella n. 3350] e da esercitarsi sull'esistente strada e
piazzale di giro a titolo di precario”. In tal modo AP 1 ed AP 2 hanno
collegato il loro fondo, grazie a una stradina privata posta sulle vicine
particelle n. 3218 e 1145 (anch'esse gravate di passo veicolare in favore della
loro proprietà), alla pubblica via.
B. Il
subalterno a della particella n. 3350 consiste in una striscia di
terreno in declivio (71 m²), situata lungo il confine con il sovrastante fondo
n. 3217, il quale è contenuto da un muro di sostegno. La sua configurazione non
permette, così com'è, il passo con veicoli. Per raggiungere il loro fondo AP 1
ed AP 2 sono sempre transitati perciò non sul subalterno a, ma su un
tratto sterrato e pianeggiante della particella n. 3350 in virtù del citato
precario. Se non che, in seguito a dissidi con vicini, il 3 marzo 2000 essi si
sono visti revocare da CO 2 l'autorizzazione precaria per la fine di settembre
2000.
C. Il
29 settembre 2000 AP 1 ed AP 2 hanno convenuto CO 2 davanti al Pretore della
giurisdizione di Locarno Campagna perché fosse modificata l'iscrizione della
servitù, a loro spese, nel senso di poter esercitare il passo veicolare lungo
il tracciato del vecchio precario. In via cautelare essi hanno chiesto di
essere autorizzati a usufruire subito di tale percorso. Nella sua risposta del
17 novembre 2000 CO 2 ha proposto di respingere la petizione in ordine,
subordinatamente di dichiarare la lite temeraria. Nei successivi allegati le
parti hanno mantenuto le loro domande. L'istanza cautelare è stata respinta dal
Pretore, previo contraddittorio, con decreto del 24 novembre 2000. Chiusa
l'istruttoria, al dibattimento finale del 7 giugno 2002 le parti hanno confermato
le rispettive richieste. Statuendo con sentenza del 23 agosto 2002, il Pretore
ha respinto la petizione. La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese sono
state addebitate agli attori in solido, tenuti a rifondere al convenuto, sempre
con vincolo di solidarietà, fr. 1700.– per ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 1 ed AP 2 sono insorti con un appello del 13
settembre 2002 nel quale chiedono di accogliere la loro petizione e di
riformare il giudizio impugnato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 18
ottobre 2002 CO 2 propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza
del Pretore.
Considerandi
in diritto: 1. Il valore litigioso è stato fissato dal Pretore in fr. 21 000.– (sentenza
impugnata, consid. 6). Le parti non hanno sollevato obiezioni al riguardo, né
si ravvisano elementi che inducano a reputare palesemente inverosimile la cifra
indicata dal primo giudice. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è dunque
ricevibile.
2.
Il Pretore ha accertato anzitutto che gli attori, proprietari del fondo
dominante, sono legittimati a postulare lo spostamento della servitù. Ciò
premesso, egli ha ricordato però che un simile trasferimento non deve
comportare alcun aggravio per il fondo serviente. Che il proprietario del fondo
dominante alleghi un interesse prevalente non basta. Nella fattispecie – ha
rilevato il Pretore – stando alla perizia giudiziaria lo spostamento del passo
veicolare sul tracciato del vecchio precario è sicuramente più economico, con o
senza la formazione di una strada, rispetto alla creazione di un accesso lungo
il subalterno a della particella n. 3350, che costerebbe agli attori da
fr. 20 100.– a fr. 28 200.–. D'altro lato, egli ha soggiunto, il prospettato trasferimento
della servitù implicherebbe un aggravio per il fondo serviente, sia perché osterebbe
a costruzioni agricole sulla parte pianeggiante di quest'ultimo, sia perché il
pregio agricolo del terreno lungo il quale corre il tracciato del vecchio
precario è superiore rispetto a quello del subalterno a, sia perché il
trasporto della servitù lascerebbe tale subalterno isolato dal resto del fondo,
rendendo inutilizzabile una superficie di terreno doppia per rapporto a quella odierna.
Né gli attori avevano dimostrato l'impossibilità, pur pretesa, di ottenere una
licenza edilizia per costruire l'accesso sul subalterno a. In siffatte
circostanze – ha concluso il Pretore – il convenuto avversava a ragione il
trasporto della servitù. Donde il rigetto della petizione.
3.
Gli
appellanti contestano che lo spostamento della servitù non debba arrecare al
fondo serviente il benché minimo aggravio. Decisiva è, a loro parere, la
ponderazione dei reciproci vantaggi e svantaggi. E nel caso specifico
l'asserito pregiudizio che subirebbe la particella n. 3350 non è concreto né
attuale, la costruzione di fabbricati in zona agricola essendo vincolata a
condizioni severe e restrittive. Negli ultimi trent'anni, poi, quel fondo non
ha avuto alcuna destinazione specifica e un suo sfruttamento
agricolo proprio oggi apparirebbe altamente improbabile, di modo
che all'atto pratico la postulata modifica del passo non cagionerebbe al
proprietario del fondo serviente alcuno scapito e sarebbe molto meno onerosa
dell'intervento edilizio sul subalterno a. Al Pretore gli appellanti
rimproverano infine di avere trascurato che la scelta del tracciato al momento
in cui è stata costituita la servitù di passo si riconduceva all'idea di non
compromettere l'edificabilità del fondo serviente, accorgimento divenuto senza
oggetto dacché il fondo è stato inserito nella zona agricola del piano
regolatore comunale.
4.
Ove
l'uso di una servitù richieda solo una parte del fondo, il proprietario che
giustifichi un interesse può chiedere il trasporto di tale servitù, a sue
spese, su un'altra parte “non meno adatta” per il fondo dominante (art. 742
cpv. 1 CC). Nelle sue osservazioni all'appello il convenuto ribadisce che in
concreto l'azione andava respinta già per il fatto che il proprietario di un
fondo dominante non è abilitato a postulare lo spostamento di una servitù. Il
testo francese dell'art. 742 CC sembra in effetti avvalorare tale opinione, che
per la verità era condivisa dalla dottrina meno recente (Leemann in: Berner Kommentar, 2ª
edizione, n. 16 ad art. 742 CC; Wieland,
Les droits réels dans le code civil suisse, vol. I, Parigi 1913, n. 1 ad
art. 742; Curti-Forrer, Il Codice
civile svizzero, Bellinzona 1911, nota 2 ad art. 742; Besson, La suppression et l'adaptation
des servitudes par le juge, in: JdT 117/1969 I pag. 286 a metà).
Nondimeno, secondo gli autori più aggiornati, anche il proprietario del fondo
dominante può instare per lo spostamento di una servitù, a condizione che abbia
un interesse legittimo, che assuma le spese del trasferimento e che il trasporto
della servitù non si traduca in un aggravio per il fondo serviente (Liver in: Zürcher Kommentar, 2ª
edizione, n. 28 e 29 ad art. 742 CC; Paul Piotet,
Les droits réels limités en général, les servitudes et les charges foncières,
in: Traité de droit privé suisse, vol. V/3, Friburgo 1978, pag. 69 nel mezzo; Steinauer, Les droits réels, vol. II, 3ª
edizione, pag. 402 nota 253; Simonius/Sutter,
Schweizerisches
Immobiliarsachenrecht, vol. II, Basilea 1990, pag. 75, n. 23; Petitpierre in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 5 ad art. 742).
Questa Camera, del resto, ha già avuto modo di pronunciarsi in tal senso
(sentenza inc. 11.1999.29 del 20 marzo 2001, consid. 6a, menzionata in: BOA n.
22.
pag. 17). Il convenuto si duole di un'interpretazione contra legem,
ma a torto, poiché se l'art. 742 cpv. 1 CC non riconosce in modo esplicito al
proprietario del fondo dominante la facoltà di chiedere lo spostamento di una
servitù, esso neppure la esclude.
5.
Gli
appellanti sostengono, come detto, che il Pretore avrebbe dovuto soppesare – da
un lato – i vantaggi ridondanti loro dal trasporto della servitù e – dall'altro
– il pregiudizio derivante al fondo serviente (appello, pag. 6). La tesi non può essere seguita. Se così
fosse, il proprietario di un fondo dominante potrebbe pretendere lo spostamento
di una servitù valendosi dei grandi benefici che a lui medesimo profitterebbero,
obbligando il proprietario del fondo serviente a sopportare svantaggi anche
considerevoli. Una ponderazione di contrapposti interessi non entra quindi in linea
di conto. Ciò posto, occorrerebbe domandarsi se il trasporto di una servitù
chiesto dal proprietario del fondo dominante non debba arrecare al fondo
serviente alcun aggravio oppure se inconvenienti minori
siano ammissibili (come questa Camera ha avuto occasione di stabilire nel caso
in cui lo spostamento sia chiesto dal proprietario del fondo serviente: Rep. 1998
pag. 202 consid. 7; 1982 pag. 385 consid. 3.3 con richiamo a Liver, op. cit., n. 32 ad art. 742 CC;
v. anche Petitpierre, op. cit.,
n. 10 ad art. 742 CC). Nel caso specifico il problema può, comunque sia,
rimanere irrisolto per le ragioni in appresso.
a) Gli
attori asseriscono che in concreto il fondo serviente subirebbe svantaggi puramente
ipotetici, futuri e potenziali, poiché il passo veicolare esercitato finora a
titolo di precario non ha causato inconveniente alcuno, da oltre trent'anni la
particella n. 3350 non avendo alcuna destinazione specifica. Inoltre sarebbe
estremamente difficile ottenere il permesso di costruire sulla particella n.
3350.
fabbricati agricoli, che del resto il convenuto non ha mai preteso di
voler erigere. Per di più, a parere degli appellanti, l'uso del fondo serviente
rimarrà anche in futuro quello attuale, tant'è che il convenuto ha revocato il
precario a causa di meri disaccordi fra vicini e non per adoperare il terreno
in altro modo. Ora, contrariamente a quanto credono gli attori, poco importa
che oggi il fondo serviente non sia sfruttato a fini agricoli. Trattandosi di
spostare una servitù di passo, in effetti, l'idoneità del nuovo percorso va
giudicata sulla base di criteri oggettivi (Besson,
op. cit., pag. 280 in alto). Fosse altrimenti, un fondo situato in area
fabbricabile andrebbe considerato alla stregua di un fondo senza destinazione
per il solo fatto di non essere ancora edificato. Il che sarebbe manifestamente
insostenibile.
b) In
concreto è pacifico che la particella n. 3350 si trova in zona agricola (doc. X
richiamato, allegato 7 [“piano dei monti”]; perizia, pag. 18, risposta n.
6.2
, e pag. 22, risposta n. 6.2.9). Ciò non esclude la possibilità di erigere
stabili a uso agricolo o edifici conformi alle eccezioni previste dall'art. 24
LPT (art. 19 cpv. 2 NAPR, doc. X richiamato, allegato 6; perizia, pag. 22,
risposta n. 6.2.9). Fabbricati del genere sarebbero anche tecnicamente
fattibili (perizia, pag. 20, risposta n. 6.2.4), ma lo spostamento della servitù
sul tracciato del vecchio precario ne intralcerebbe la costruzione. Inoltre,
come ha rilevato il Pretore, il trasporto della servitù sottrarrebbe al fondo
serviente, nella fattispecie, un'area di pregio colturale ben maggiore rispetto
a quella del subalterno a (sentenza impugnata, consid. 4; perizia, pag.
23, risposte n. 6.1.12 e 6.1.13). Per di più, lo spostamento lascerebbe il
subalterno a isolato dal resto del fondo serviente, rendendo inutilizzabile
una superficie agricola pari al doppio di quella attuale (perizia, pag. 24,
risposta n. 6.2.17, e pag. 25, risposta n. 6.2.18). Nelle condizioni descritte
non si può seriamente affermare che il trasporto della servitù occasionerebbe
al fondo serviente “inconvenienti minori”. Il divisato spostamento del
passo non può quindi entrare in considerazione.
6.
Gli
attori eccepiscono che in ogni modo il transito sul tracciato del vecchio
precario è possibile già oggi senza opere costruttive, mentre la creazione di
un accesso sul subalterno a richiederebbe manufatti deturpanti e
danneggerebbe per finire il fondo serviente. In realtà appare dubbio che il
tracciato del vecchio precario possa rimanere così com'è qualora fosse chiamato
a sopportare l'esercizio della servitù. Basti pensare che il percorso risulta
“inusualmente irregolare e suscettibile alla formazione di buche in caso di un
uso frequente”, per tacere del fatto che con il cattivo tempo “la superficie
potrebbe divenire eccessivamente scivolosa e rendere difficoltoso il transito
di veicoli” (perizia, pag. 17, risposta n. 6.1.12; v. anche pag. 16, risposta
n. 6.1.9). Sia come sia, mal si intravede come il proprietario del fondo
dominante possa lamentare conseguenze negative per il fondo serviente quando
non se ne duole nemmeno il convenuto. Che, poi, l'autorità amministrativa possa
rifiutare la licenza edilizia per formare l'accesso sul noto subalterno a
in forza di ragioni legate alla protezione del paesaggio gli appellanti più non
pretendono, né un'ipotesi del genere si evince dalla perizia giudiziaria.
7.
Da
ultimo gli appellanti fanno valere che, al momento in cui è stata costituita la
servitù, i proprietari del fondo serviente avevano scelto di gravare il
subalterno a anziché il tracciato del vecchio precario per non
pregiudicare le possibilità edificatorie della particella. Tale intendimento
sarebbe ormai divenuto senza oggetto, il fondo essendo stato inserito dal piano
regolatore nella zona agricola. A parte il fatto però che il convenuto avversa
tale versione della cronistoria (osservazioni, pag. 11), la quale del resto non
trova alcun conforto negli atti, mal si comprende quale conclusione gli attori
intenderebbero trarne. Quand'anche i proprietari del fondo serviente avessero
inteso preservare la possibile edificabilità della particella, invero, ciò non
significa che oggi gli attori possano pretendere lo spostamento della servitù.
Anche al proposito l'appello denota la sua inconsistenza.
8.
Si
aggiunga ad ogni buon conto, e senza riguardo a quanto precede, che il
trasporto di una servitù a norma dell'art. 742 cpv. 1 CC può essere chiesto
solo nel caso in cui si diano nuovi bisogni del fondo serviente – o del fondo
dominante – per rapporto al momento in cui il diritto è stato costituito (Steinauer, op. cit.,
pag. 402 n. 2309b; Simonius/Sutter, op. cit., pag. 74, n. 20; cfr. anche Besson, op. cit., pag. 279 verso il
basso). L'assetto di una servitù non può essere rimesso
in discussione in ogni tempo (Rep. 1998 pag. 201 consid. 6a con richiami). Nel
caso specifico gli attori invocano, come nuovo elemento, la revoca del citato
precario da parte del convenuto. Sta di fatto, però, che per sua natura
un'autorizzazione precaria può sempre essere revocata (DTF 103 II 100 in
fondo). Non si vede pertanto come tale circostanza potrebbe bastare per
rimettere in causa la servitù. Anche nella misura in cui si dolgono dei costi
legati alle opere costruttive necessarie per creare l'accesso sul subalterno a
della particella n. 3350, del resto, gli appellanti si valgono di una circostanza
a loro nota sin dal momento in cui la servitù è stata costituita. Ne segue che,
comunque la si esamini, l'azione in rassegna è destinata all'insuccesso.
9.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza degli attori, che
rifonderanno al convenuto un'equa indennità a titolo di ripetibili (art. 148
cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 550.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
600.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno ad CO 2, sempre con
vincolo di solidarietà, fr. 1500.– complessivi per ripetibili.
3. Intimazione:
– , ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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