11.2002.141
Contributo di mantenimneto per il figlio: modifica di convenzione sui contributi alimentari.
14 giugno 2006Italiano40 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2002.141
Data decisione, Autorità:
14.06.2006, ICCA
Titolo:
Contributo di mantenimneto per il figlio: modifica di convenzione sui contributi alimentari.
CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO
CONVENZIONE
MANTENIMENTO DA PARTE DEI GENITORI
MODIFICA DELLE CIRCOSTANZE
art. 279 CC
art. 285 CC
art. 289 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2002.141
Lugano
14 giugno
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2001.255 (azione
di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa
con istanza del 30 ottobre 2001 da
AO 1
(rappresentata dal curatore
e patrocinata dall'avv. , )
contro
AP 1
(patrocinato dall' RA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 5 dicembre 2002 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 22 novembre
2002 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Se
dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Se
dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria formulata il 23 dicembre
2002 da AO 1 con le osservazioni all'appello;
4. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 15 luglio 1994 __________ (1966) ha dato alla luce una figlia, AO
1. AP 1 (1967), cittadino italiano, ha riconosciuto la paternità della bambina
il 13 ottobre 1994 davanti all'ufficiale dello stato civile di __________. L'11
gennaio 1995 __________ e AP 1 hanno firmato un contratto di mantenimento, la
cui clausola n. 2 prevedeva, tra l'altro:
In questo ambito
il contributo alimentare a carico del padre viene fissato in fr. 500.– (franchi
cinquecento) mensili sino al compimento del sesto anno di età. A partire da
questa data il contributo alimentare versato dal padre verrà riesaminato e, se
del caso, adeguato alle mutate circostanze, segnatamente alle possibilità
finanziarie del padre, ritenuto che la modifica sia approvata dalla Delegazione
tutoria del comune di domicilio della figlia. (...)
Il
contratto è stato ratificato dalla Delegazione tutoria di __________ il 17
gennaio 1995. Il 16 giugno 2000 AP 1 si è sposato con __________ (1973), da cui
ha avuto M__________ (5 settembre 2000) e A__________ (27 giugno 2002). Dalla relazione
di __________ con __________ è nato invece, il 19 giugno 2003, A__________.
B. Dall'ottobre
del 2000 AP 1 ha cessato il pagamento del contributo in favore di AO 1,
continuando a versare solo l'assegno familiare. Il 3 ottobre 2000, su richiesta
della madre, la Delegazione tutoria ha designato a AO 1 un curatore nella
persona del tutore ufficiale __________, con l'incarico – tra l'altro – di
salvaguardarne il diritto al mantenimento e le relazioni con il padre (art. 308
cpv. 2 CC). Il 30 ottobre 2001 AO 1, rappresentata dal curatore, si è rivolta
al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, postulando – previa concessione
dell'assistenza giudiziaria – la regolamentazione del diritto di visita del
padre e un contributo indicizzato di fr. 600.– mensili dall'ottobre del 2000
fino al 13° anno di età e di fr. 750.– mensili fino alla maggiore età (oltre
l'assegno familiare). Essa ha chiesto inoltre che le spese straordinarie siano
poste a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno. Alla discussione del
19 novembre 2001 AP 1 ha instato a sua volta per l'assistenza giudiziaria e ha
offerto alla figlia un contributo di fr. 280.– mensili dal marzo del 2001
(oltre l'assegno familiare), da indicizzare nella misura in cui il suo reddito
avesse effettivamente beneficiato del rincaro, rispettivamente un contributo di
fr. 185.– dopo la nascita di A__________, prospettando una diversa modalità
d'esercizio del diritto di visita. Esperita l'istruttoria, l'istante ha
ribadito la sua posizione, ma ha aumentato la richiesta di contributo
indicizzato a fr. 750.– mensili fino al 13° anno di età e a fr. 850.– mensili
fino alla maggiore età o fino al termine della formazione (oltre l'assegno familiare).
Da parte sua, il convenuto ha confermato il proprio punto di vista, salvo
chiedere che i costi straordinari per la figlia siano preventivamente concordati
dai genitori e siano commisurati alle di lui possibilità finanziarie.
C. Statuendo
con sentenza del 22 novembre 2002, il Pretore ha obbligato AP 1 a versare alla
figlia un contributo alimentare indicizzato di fr. 730.– mensili (oltre
l'assegno familiare) dall'ottobre del 2002 fino al 13° compleanno, di fr. 780.–
dal 13° fino al 15° compleanno e di fr. 750.– dal 15° compleanno fino alla
maggiore età o fino al termine della formazione. Inoltre egli ha posto le eventuali
spese straordinarie a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno, “restando
riservata una diversa ripartizione”, e ha regolato il diritto di visita del
padre in quattro giorni mensili, secondo i rispettivi impegni, dalle ore 9.00
alle 20.00 e in due settimane annue in concomitanza con le vacanze scolastiche.
Le parti sono state ammesse entrambe al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Non sono state prelevate tasse né spese. Le ripetibili sono state compensate.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 5 dicembre 2002 per
ottenere che, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, in riforma del
giudizio impugnato il contributo alimentare sia ridotto a fr. 496.80 mensili
(oltre l'assegno familiare) dall'ottobre al dicembre 2002, a fr. 330.40 dal
gennaio del 2003 al luglio del 2006, a fr. 354.20 dall'agosto del 2006 al
giugno del 2008 e a fr. 343.25 dal luglio del 2008 fino alla maggiore età, da
indicizzare “sempre che il debitore alimentare benefici del carovita”. Egli
chiede inoltre che le spese straordinarie, da ripartire a metà tra i genitori,
siano preventivamente concordate e limitate alle rispettive possibilità. Nelle
sue osservazioni del 23 dicembre 2002 AO 1 sollecita anch'essa l'assistenza
giudiziaria e propone di respingere l'appello.
E. Il
5 aprile e il 10 agosto 2004 l'appellante ha comunicato a questa Camera di
essere stato licenziato nel giugno del 2004 e di riscuotere dal luglio 2004
indennità di disoccupazione. Il giudice delegato ha quindi indetto un
dibattimento orale, invitando le parti a documentare la loro situazione finanziaria
dal 1° ottobre 2002. Al dibattimento orale del 17 maggio 2005 le parti hanno
prodotto la documentazione richiesta, rinunciando al dibattimento finale. Il 31
marzo 2006 AP 1 ha comunicato alla Camera di avere esaurito il 1° gennaio 2006
le indennità di disoccupazione e di avere iniziato una non meglio precisata attività
indipendente, senza disporre ancora di alcuna entrata, ma prospettando un
reddito di fr. 40 000.– netti annui. Egli ha prodotto inoltre una decisione del 22
marzo 2006 con cui l'Istituto delle assicurazioni sociali gli accorda un
assegno familiare integrativo di fr. 1011.– dal 1° marzo al 31 ottobre 2006 in
favore dei figli M__________ e A__________.
in diritto: 1. L'azione di mantenimento secondo gli art. 279 e 286 cpv. 2 CC è
trattata con la procedura speciale prevista dagli art. 425 segg. CPC, in esito
alla quale il Pretore statuisce con sentenza impugnabile entro dieci giorni
(art. 428 cpv. 2 CPC). La circostanza che, accessoriamente al contributo
alimentare (art. 275 cpv. 2 CC), il Pretore abbia statuito anche sulla
disciplina del diritto di visita nulla muta al riguardo. Tempestivo, sotto
questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.
2. All'appello
il convenuto unisce una distinta dei premi relativi alla sua cassa malati per
gli anni 2002 e 2003. Interrogarsi sulla proponibilità di tali documenti non
giova. In effetti, i giustificativi del premio 2002
erano già stati già allegati dal convenuto davanti al Pretore (doc. 5), mentre
quelli del premio 2003 sono stati prodotti, su richiesta del giudice delegato,
all'udienza del 17 maggio 2005 indetta dalla Camera. Irricevibili sono per
contro i fatti nuovi riguardanti l'esaurimento delle indennità di disoccupazione
da parte del convenuto, l'inizio di una nuova attività lucrativa e l'ottenimento
di assegni familiari integrativi in favore dei figli M__________ e A__________.
Intanto perché in appello vige il divieto dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC,
tranne ove i nuovi documenti siano prodotti su richiesta della Camera (art.
322 lett. a CPC). Inoltre perché le previsioni del convenuto circa il reddito
della nuova attività lucrativa rimangono a livello di congettura, mentre la
riscossione di assegni integrativi non è destinata – comunque sia – a sgravare
il convenuto dai propri obblighi di mantenimento verso altri figli (cfr. RtiD
I-2005 pag. 781 consid. 4). Ciò premesso, nulla osta all'esame
dell'appello.
3. In
questa sede rimangono litigiosi i contributi alimentari in favore dell'istante,
così come la questione legata alle spese straordinarie. Per quel che è dei
contributi, il Pretore ha ritenuto trattarsi di un'azione di mantenimento (art.
279 CC). In realtà si tratta di
un'azione
di modifica fondata sull'art. 287 cpv. 2 CC. Nella clausola n. 2 della convenzione
11 gennaio 1995 il convenuto si era impegnato a versare, per il mantenimento di
AO 1, un contributo alimentare indicizzato di fr. 500.– mensili (oltre l'assegno
familiare) fino al sesto compleanno della figlia. “A partire da questa data il
contributo alimentare” sarebbe stato “riesaminato e, se del caso, adeguato alle
mutate circostanze, segnatamente alle possibilità finanziarie del padre”,
previa approvazione della modifica da parte della Delegazione tutoria. Il
significato letterale della nota clausola è chiaro e non lascia spazio a
interpretazione di sorta (cfr. DTF 127 III 445 consid. 1b): il convenuto
avrebbe dovuto continuare a versare il contributo di fr. 500.– mensili
indicizzati (più l'assegno familiare) anche dopo il 6° compleanno della figlia,
ma da quel momento lui (o la figlia) avrebbe potuto postularne la modifica
(art. 287 cpv. 2 CC). Non raggiungendosi un accordo – o non ottenendosi
l'approvazione dell'autorità tutoria sull'accordo – compete
ora al giudice statuire sulla legittimità della modifica (Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione
1997, n. 99 ad art. 287/288 CC). La procedura è quella dell'azione di
mantenimento (Hegnauer in: Grundriss
des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 165 n. 21.29).
4. Nella
fattispecie è manifesto che la situazione delle parti è mutata rispetto al gennaio
del 1995. Intanto AO 1 è entrata nella seconda fascia d'età (dai 7 ai 12 anni)
prevista dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e
dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (‹www.ajb.zh.ch›), cui questa
Camera fa ventennale richiamo per valutare il fabbisogno in denaro di figli
minorenni. Quanto al convenuto, egli non solo ha cambiato mestiere, ma il 16
giugno 2000 si è sposato ed è diventato padre di due figli: M__________, il 5 settembre
2000, e A__________, il 27 giugno 2002. Ciò impone di riconsiderare la
fattispecie alla luce delle nuove circostanze. A prescindere dalla motivazione
in diritto, nel risultato il Pretore ha dunque esaminato a ragione il merito
dell'istanza.
5. Il primo giudice ha
calcolato il reddito del convenuto, portiere di notte alle dipendenze della __________
a __________, in fr. 4600.– mensili, a fronte di un
fabbisogno minimo di fr. 2738.– mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1550.–, locazione fr. 940.–, assicurazione dell'economia
domestica fr. 28.–, premio della cassa malati fr. 120.–, assicurazione RC
dell'automobile, imposta di circolazione e casco totale fr. 100.–). Quanto alla
madre della bambina, senza occupazione, egli ha ritenuto che fino al decimo
anno della figlia essa non può essere obbligata a intraprendere un'attività
lucrativa e che in seguito un lavoro a tempo parziale le permetterebbe di
coprire a malapena il minimo vitale, onde l'impossibilità per lei di contribuire
al sostentamento della figlia. Parimenti il Pretore ha escluso che la moglie
del convenuto potesse essere tenuta ad assistere il marito nel mantenimento di
AO 1, dovendo già accudire ai figli M__________ e A__________. Ciò posto, il
primo giudice ha fissato il nuovo contributo alimentare per AO 1 in fr. 730.–
mensili dall'ottobre del 2002 fino al 13° compleanno (oltre l'assegno
familiare), in fr. 780.– mensili fino al 15° compleanno e in fr. 750.– fino
alla maggiore età o al termine della formazione professionale.
6. L'appellante
contesta in primo luogo l'accertamento del proprio reddito mensile, sostenendo
che fino al 2002 esso ammontava a fr. 4583.35 netti (senza gli assegni per i
figli) e che in seguito è diminuito a fr. 4158.25 (appello, pag. 3 in basso). L'argomento
richiede un'analisi articolata.
a) Per
quanto concerne il periodo intercorso dal novembre del 2000 al 30 settembre
2002, il Pretore si è basato unicamente sulle indennità di disoccupazione
percepite dal convenuto tra il settembre e il novembre del 2000 (sentenza impugnata, pag. 14 in alto). Dagli atti emerge tuttavia
che dal novembre al dicembre del 2000 AP 1 ha pure lavorato per l'__________ di
__________ come montatore di impianti sanitari, guadagnando fr. 4215.– netti
mensili complessivi (assegni familiari inclusi: documenti richiamati III,
prestazioni dell'assicurazione disoccupazione e certificato di salario dell'__________).
Nel gennaio del 2001 egli ha poi percepito fr. 2486.40 netti mensili (compresi
gli assegni familiari) quali indennità di disoccupazione, fr. 564.05 quale
“guadagno intermedio” e fr. 1218.85 quale “reddito sostitutivo da assicurazione”
(doc. 22), per un totale di circa fr. 4270.–. Nel febbraio successivo ha
riscosso circa fr. 1990.– netti mensili (oltre gli assegni familiari) di
indennità di disoccupazione (doc. 23) e fr. 1963.50 quale portiere di notte per
la __________ (doc. 2), per complessivi fr. 4320.– netti mensili (assegni
familiari inclusi). In sintesi, dal novembre del 2000 al febbraio del 2001 egli
ha conseguito un reddito medio di circa fr. 4250.– netti mensili (assegni
familiari compresi). Quanto alle entrate
dal marzo del 2001 al settembre del 2002, esse possono essere stimate
mediamente in fr. 4600.– netti mensili (assegni familiari inclusi), come
si desume, fino al dicembre del 2001, dal certificato di salario (documenti
richiamati V). E dal gennaio al settembre del 2002 il convenuto non pretende di
non avere avuto la possibilità di guadagnare la stessa cifra dando prova di
ragionevole impegno.
b) Dall'ottobre
del 2002 il Pretore ha accertato un reddito netto di fr. 4600.– mensili,
compresi gli assegni familiari (sentenza impugnata, pag. 12 a metà), come attesta
l'unico conteggio paga agli atti del 2002 (documento richiamato
V). Egli ha determinato tuttavia il contributo in favore di AO 1 senza l'assegno
familiare, mentre avrebbe dovuto dedurre l'ammontare dell'assegno sia dal
reddito del convenuto sia dalla spettanza dei figli, dato che i contributi
alimentari fissati secondo le citate raccomandazioni del Canton Zurigo
comprendono già eventuali prestazioni di terzi in favore dei minorenni (assegni
familiari, rendite complementari AVS o AI, rendite da casse pensioni, da
assicurazioni contro gli infortuni o contro la responsabilità civile: Empfehlungen
zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000,
pag. 9 in alto e 15 in alto; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2004.16 del
5 novembre 2004, consid. 8). A ragione l'appellante chiede perciò, oltre
alla rettifica del suo reddito (deduzione degli assegni familiari), che nel
fabbisogno in denaro dei figli sia incluso l'importo di fr. 183.– ciascuno
relativo all'assegno familiare (appello, pag. 6 in alto). Se non che,
l'operazione si risolverebbe per finire in una partita di giro, sicché ai fini
del presente giudizio tanto vale dipartirsi dal reddito del marito con gli
assegni familiari (in concreto fr. 4600.–) e fissare i contributi per AO 1 già
compresi gli assegni.
c) Per
quanto riguarda il 2003, dall'istruttoria di appello risulta che le entrate
mensili nette dell'interessato sono state per lo più superiori a quelle del
2002, sicché la censura secondo cui il reddito di lui sarebbe diminuito è priva
di fondamento. Anzi, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa
il diritto della filiazione (DTF 128 III 413 in alto) il reddito dell'appellante
in tale periodo va rettificato in una media di fr. 4750.– mensili netti
(compresa la tredicesima e gli assegni familiari: doc. 1 di appello).
L'appellante contesta l'indicizzazione del contributo per tale periodo,
invocando la revisione del contratto collettivo di lavoro per il personale
occupato negli Istituti ospedalieri privati del Cantone Ticino (appello, pag. 6
nel mezzo), ma dall'argomentazione va subito sgombrato il campo, l'art. 9 del
contratto collettivo 1° gennaio 2003 prevedendo tuttora l'adeguamento degli
stipendi al rincaro.
d) Dal
1° gennaio 2004 il convenuto non ha più prestato ore supplementari, com'era
solito fare (salvo alcuni “picchetti” nel mese di maggio), sicché il suo
reddito si è ridotto (doc. 1 di appello). Egli non pretende tuttavia di non
avere avuto la possibilità di conservare, pur con qualche sforzo, il livello di
reddito precedente (fr. 4750.– netti mensili, compresi gli assegni familiari).
Oggettivamente giustificata è invece la diminuzione delle entrate tra il luglio
e il settembre del 2004, poiché in quel periodo il convenuto, rimasto senza
impiego, ha percepito circa fr. 4160.– nel luglio e nell'agosto (compresi gli
assegni familiari) e circa fr. 4385.– nel settembre (in parte indennità di
disoccupazione e in parte reddito da dipendente della __________, compresi gli
assegni familiari: cfr. il certificato di salario per il mese di ottobre 2004;
doc. 1 di appello). Alle dipendenze della __________ il reddito dell'appellante
è poi lievitato a circa fr. 4400.– netti mensili (compresi gli assegni
familiari) nell'ottobre del 2004 (senza l'assegno familiare, versato in ottobre
ma riguardante il salario di settembre), a circa fr. 4610.– nel novembre del
2004 e a circa fr. 5190.– nel dicembre del 2004. In sintesi, dal luglio al
dicembre del 2004 il convenuto ha ricevuto, in media, circa fr. 4485.– netti
mensili (assegni familiari inclusi). Dagli atti si desume infine che dal gennaio
del 2005 l'appellante, nuovamente disoccupato, ha percepito in media fr. 4100.–
netti mensili di indennità (compresi gli assegni familiari) e che nell'aprile
del 2005 egli disponeva ancora di 255 indennità giornaliere, le quali devono essersi
esaurite nell'aprile del 2006.
e) Dal
maggio del 2006 l'appellante non parrebbe avere più alcuna entrata. In materia
di contributi alimentari, tuttavia, se un genitore ha la concreta e ragionevole
possibilità di conseguire un determinato guadagno dando prova di ragionevole
impegno, fa stato tale reddito (DTF 128 III 67 consid. 4), sempre che questo
sia alla concreta portata di lui, considerata l'età, la formazione
professionale e lo stato di salute, oltre che la situazione in cui si trova il
mercato del lavoro. In concreto l'appellante, trentanovenne in buona salute, è
di formazione idraulico (verbale di dibattimento orale in appello del 17 maggio
2005, pag. 1 in basso) e ha già avuto occasione di lavorare in tale qualità,
oltre che come portiere di notte. Si può ragionevolmente esigere pertanto che,
dando prova di adeguato impegno e buona volontà, egli ritrovi lavoro almeno
come idraulico. Tanto più che dalla ditta __________ è stato licenziato a suo
tempo non per incapacità, ma perché “dopo ripetuti richiami verbali il suo
comportamento non è migliorato, anzi è peggiorato” (lettera del datore di
lavoro del 13 giugno 2000 nell'inc. DI.2001.255). Dall'istruttoria di appello è
emerso inoltre che dal settembre al dicembre 2004 egli ha lavorato, proprio
come idraulico, per la ditta __________.
Ora,
secondo la convenzione collettiva di lavoro nel ramo svizzero della tecnica
della costruzione 2004/07, del 1° gennaio 2004, e il contratto collettivo di
lavoro nel ramo della tecnica della costruzione del Cantone Ticino 2004/07, il
salario di base per lavoratori in possesso di un attestato di capacità svizzera
o di un attestato estero equivalente e in grado di lavorare in modo autonomo
nel Cantone Ticino (categoria “montatore 1”) è di almeno fr. 4400.– mensili
lordi (art. 39 della convenzione collettiva e art. 3 del contratto collettivo),
cui va aggiunta la tredicesima mensilità, ovvero 8.33% del salario lordo totale
percepito in un anno (appendice II al contratto collettivo). Ne discende uno
stipendio presumibile di almeno fr. 4765.– lordi mensili (arrotondati). Dedotti
Fatti
i contributi sociali di circa fr. 450.– mensili (opuscolo UNIA, riassunto
condizioni contrattuali 2006, tecnica della costruzione, pag. 3 in basso), lo
stipendio netto mensile ammonta a fr. 4315.–, cui si cumulano gli assegni
familiari, per un totale in concreto di fr. 4865.–.
7. L'appellante
contesta anche il proprio fabbisogno minimo di coppia, calcolato dal Pretore in
fr. 2738.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1550.–, pigione fr.
940.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 28.–, premio della cassa
malati fr.120.–, assicurazione RC dell'automobile, imposta di circolazione e casco
totale fr. 100.–). Afferma che esso va portato a fr. 3315.95 mensili (appello,
pag. 5 in basso). Le diverse censure vanno esaminate singolarmente.
a) Per
quanto attiene all'alloggio, l'appellante ritiene che la quota da inserire nel
fabbisogno in denaro dei figli A__________ e M__________ ammonti, sulla scorta
della raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo, al 19.03%. Di conseguenza il costo dell'alloggio
da inserire nel fabbisogno minimo di coppia sarebbe di fr. 1225.30 e non di fr.
940.– mensili. In realtà vanno distinti due periodi: fino al giugno 2002,
quando M__________ era figlia unica, e dal 1° luglio 2002, dopo la nascita di A__________.
Seguendo le raccomandazioni predette – cui, come detto, questa Camera si ispira
da almeno un ventennio – la quota per l'alloggio compresa nel fabbisogno in
denaro di un figlio corrisponde a un terzo della locazione pagata dal genitore
(o dai genitori) e quella di due figli a sette dodicesimi (Empfehlungen
zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000,
pag. 13 in alto).
In
concreto la locazione pagata dall'appellante risulta di fr. 1440.– mensili
(doc. 16). Fino al 30 giugno 2002 la quota da inserire nel fabbisogno in denaro
di M__________ ammonta perciò a fr. 480.–, onde una differenza da inserire nel
fabbisogno minimo di coppia di fr. 960.– mensili. Dal luglio del 2002 la quota
d'alloggio dei figli passa a fr. 840.– complessivi, sicché nel fabbisogno
minimo di coppia vanno computati fr. 600.– mensili. La censura dell'appellante
si rivela quindi infondata e il calcolo del Pretore va anzi corretto in forza
del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto filiazione. Il
Pretore ha ridotto invero il fabbisogno in denaro di AO 1, M__________ e A__________
del 18%, vista la difficile situazione finanziaria del padre (sentenza
impugnata, pag. 8 in alto, pag. 10 in basso e pag. 12 in basso). A torto. È
vero che un contributo di mantenimento va stabilito anche in relazione alle
capacità finanziarie dei genitori, ma ciò non significa che un giusto
fabbisogno vada decurtato solo perché i genitori non sono in grado di fornirlo.
L'ammontare di un fabbisogno adeguato dev'essere riconosciuto per intero. Nel
caso in cui i redditi delle parti non bastino ad assicurarlo, si accerterà in
che misura esso rimane scoperto (Empfehlungen zur Bemessung von
Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 16 nel
mezzo; I CCA, sentenza inc. 11.2002.60 del 9 settembre 2002, menzionata nel
Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24, pag. 11), ogni genitore avendo il
diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo.
Dall'istruttoria
in appello è emerso che il 1° aprile 2005 l'appellante si è trasferito, insieme
con la moglie e i figli M__________ e A__________, in un altro appartamento di
quattro locali ad __________, il cui costo ammonta a fr. 1600.– mensili. Egli
non pretende tuttavia che la precedente sistemazione (di tre locali e mezzo)
fosse inadeguata. Per di più, dato il mercato dell'alloggio nella regione, egli
avrebbe potuto reperire un'abitazione dignitosa a una pigione più consona alle
sue possibilità. Data la sua precaria situazione finanziaria, tale scelta pregiudica
per finire il mantenimento della figlia AO 1 e non può essere considerata.
b) L'appellante
afferma che nel fabbisogno minimo di coppia il Pretore ha trascurato la cassa
malati della moglie, di modo che il premio complessivo mensile ammonta a fr.
240.–, non a fr. 120.– (appello, pag. 5 in alto). La doglianza è fondata.
L'appellante è sposato e la moglie ha il dovere di assisterlo, a titolo sussidiario
nell'adempimento dei suoi obblighi alimentari verso la figlia avuta prima del
matrimonio (art. 159 cpv. 3 e 278 cpv. 2 CC; cfr. SJ 114/1992 pag. 133 consid.
3e/aa con riferimenti), al punto da poter essere tenuta – dandosene gli estremi
– a estendere o a riprendere un'attività lucrativa (DTF 127 III 72 consid. 3
con richiami). Ai fini del presente giudizio non si può quindi prescindere dal
considerare anche la posizione della moglie (analogamente: I CCA, sentenza inc.
11.2005.12 dell'8 settembre 2005, consid. 6b). Dagli atti si desume che nel
2002 il premio della cassa malati obbligatoria ammontava a fr 212.– mensili per
l'appellante e a fr. 221.– per la moglie (doc. 5), dai quali si deve dedurre il
sussidio cantonale (fr. 115.15 per coniuge). Date le difficili condizioni
economiche, non può considerarsi invece il premio dell'assicurazione
complementare (RDAT I-1999 n. 59 pag. 204). Nel fabbisogno minimo della coppia
per il 2002 va dunque inserito un premio di cassa malati arrotondato a fr.
200.– mensili. Merita riconoscimento anche la franchigia di fr. 400.–
annui per ciascun coniuge (I CCA, sentenza inc. 11.1999.126 del 13 agosto 2003
consid. 8c), onde un disborso medio di fr. 65.– mensili (doc. 5). La richiesta
di aumentare il fabbisogno minimo del “10% del premio di cassa malati”
(appello, pag. 5) non è invece sostanziata, sicché al riguardo l'appello va
dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
Dopo
il 2002 emerge dall'istruttoria di appello che il convenuto ha versato per sé
e la moglie premi di cassa malati obbligatoria, dedotti i sussidi cantonali, di
circa fr. 260.– mensili nel 2003, di circa
fr. 345.– mensili nel 2004 e di circa fr. 360.– mensili nel 2005 (doc. 3
di appello). Quanto alla franchigia, il convenuto ha versato circa fr. 700.–
nel 2004 e fr. 300.– nel 2005 (doc. 4 di appello). Per quel che concerne la
franchigia del 2003, l'appellante si è limitato a produrre un foglio da lui
dattiloscritto, dal quale nemmeno si riesce a desumere quale sia l'importo
relativo (doc. 4 di appello). Al riguardo si giustifica quindi di riconoscere
la franchigia legale in vigore a quel momento, ovvero fr. 230.– annui sia per
il convenuto sia per la moglie (art. 103 cpv. 1 e 2 OAMal).
c) L'appellante
sostiene altresì che il Pretore ha dimenticato di inserire nel fabbisogno di
coppia il premio dell'assicurazione per la mobilia domestica (fr. 28.– mensili:
appello, pag. 5 in alto). La censura è infondata, nel calcolo del fabbisogno minimo
il primo giudice avendo considerato anche tale spesa (sentenza impugnata, pag.
10 in basso e pag. 12 nel mezzo).
d) L'appellante
chiede dipoi che nel suo fabbisogno minimo siano inclusi gli oneri d'imposta
(appello, pag. 5 a metà). Egli contesta il rinvio del Pretore alla sentenza
pubblicata in DTF 126 III 356, la quale a suo avviso si riferisce al caso in
cui il reddito non copra il fabbisogno famigliare, ciò che non si verifica in
concreto. L'argomentazione non è seria. Come ha spiegato il primo giudice, le
imposte non vanno considerate nel fabbisogno minimo del debitore allorché questi
non è in grado, come nella fattispecie (consid. 12), di far fronte interamente
ai suoi obblighi di mantenimento. Non avrebbe senso, infatti, diminuire un
contributo alimentare in favore del figlio dell'importo dovuto allo Stato per
le imposte se poi lo Stato sarà chiamato a sovvenzionare l'ammanco del figlio.
e) L'appellante
chiede che il fabbisogno di coppia sia maggiorato del 20% per finanziare
l'esercizio del diritto di visita, per non costringerlo ad adire il tribunale
ogni volta che lui o la moglie dovessero affrontare spese straordinarie in
favore di AO 1 e per coprire i futuri aumenti dei premi della cassa malati
(appello, pag. 4 nel mezzo e pag. 5 in alto). Se non che, la pretesa è nuova e,
come tale, irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
f) Secondo
l'appellante il Pretore avrebbe calcolato a torto il fabbisogno minimo per un
intero decennio, mentre “neppure chi si vede pignorato il salario è messo in
una siffatta situazione per più di dodici mesi” (appello, pag. 4 a metà). La
censura è ai limiti del pretesto. Dandosi mutamenti apprezzabili nella
situazione dell'una o dell'altra parte dopo l'emanazione del giudizio
appellato, invero, i contributi di mantenimento potranno sempre essere adattati
dal Pretore alle nuove circostanze (art. 286 cpv. 2 CC).
g) Riassumendo,
dal 1° novembre 2000 al 30 giugno 2002 il fabbisogno minimo del convenuto e
della moglie risulta di fr. 2900.– mensili (minimo esistenziale del
diritto esecutivo fr. 1550.–, locazione fr. 960.–, premi della cassa
malati fr. 200.–, franchigia fr. 65.–, assicurazione mobilia domestica
fr. 28.–, spese d'automobile fr. 100.–), dal 1° luglio al 31 dicembre 2002
di fr. 2540.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1550.–,
locazione fr. 600.–, premi della cassa malati fr. 200.–, franchigia fr. 65.–,
assicurazione mobilia domestica fr. 28.–, spese d'automobile fr. 100.–), nel
2003 di fr. 2580.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.
1550.–, locazione fr. 600.–, premi della cassa malati fr. 260.–, franchigia fr.
40.–, assicurazione mobilia domestica fr. 28.–,spese d'automobile fr. 100.–),
nel 2004 di fr. 2680.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1550.–, locazione fr. 600.–, premi della cassa malati fr. 345.–, franchigia
fr. 60.–, assicurazione mobilia domestica fr. 28.–, spese d'automobile fr.
100.–) e dal 2005 in poi di fr. 2660.– mensili (minimo esistenziale del
diritto esecutivo fr. 1550.–, locazione fr. 600.–, premi della cassa
malati fr. 360.–, franchigia fr. 25.–, assicurazione mobilia domestica fr.
28.–, spese d'automobile fr. 100.–).
8. Il
Pretore ha valutato il fabbisogno in denaro dei minorenni sulla base della nota
tabella pubblicata dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo (edizione 2000), riducendoli di circa il 18%
per la precaria situazione economica del convenuto (sentenza impugnata, pag. 8
in alto, pag. 10 in basso e 12 in basso). Egli ha determinato così il fabbisogno
in denaro di AO 1 in fr. 1100.– mensili (fr. 1320.– dopo il compimento del 13°
anno d'età), quello di M__________ in fr. 853.– mensili (fr. 968.– dai 7 anni)
e quello di A__________ come quello di M__________. L'appellante reputa
insufficiente la decurtazione del 18%, ma a torto. Questa Camera ha già avuto
modo di spiegare che le raccomandazioni diramate dall'Ufficio della gioventù e
dell'orientamento professionale del Canton Zurigo dal 2000 in poi sono
calibrate ormai al costo delle economie domestiche su scala nazionale,
per di più in base a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre
quarti delle economie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito
coniugale superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni (Empfehlungen
zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 10 in basso).
I fabbisogni riportati corrispondono, dunque, a quelli di ragazzi appartenenti
a famiglie di ceto relativamente modesto (op. cit., pag. 11 in alto).
Diminuzioni per rapporto alle cifre indicate nella tabella sono possibili, ma
devono giustificarsi alla luce delle circostanze concrete (ad esempio perché il
ragazzo fruisce di vitto e alloggio a condizioni particolarmente favorevoli:
op. cit., pag. 12 lett. C). Il fabbisogno in denaro del figlio non si decurta,
come detto (sopra, consid. 7a), nemmeno ove i genitori non siano economicamente
in grado di assicurarlo: in tale ipotesi ci si limita ad accertare in che
misura tale fabbisogno rimanga scoperto.
Ora,
l'edizione 2000 delle citate raccomandazioni, applicabile al momento in cui ha
statuito il Pretore, prevedeva per un figlio tra i 7 e i 12 anni un fabbisogno
in denaro di fr. 1760.–, compresi fr. 335.– per l'alloggio e fr. 420.– per cura
e educazione, aumentati dal tredicesimo anno a fr. 1920.– mensili, di cui fr.
310.– per l'alloggio e fr. 300.– per cura e educazione. Il contributo per AO 1
andava quindi fissato sulla scorta di tali cifre, tenendo conto del costo
effettivo dell'alloggio (fr. 400.–, pari a un terzo della locazione effettiva:
doc. Q; sopra, consid. 7a). Considerato che cura e educazione sono fornite in
natura dalla madre (fr. 420.– mensili fino al 30 giugno 2006 e di fr. 300.–
mensili in seguito), il fabbisogno in denaro di AO 1 risulta di fr. 1405.–
mensili fino al 30 giugno 2006 (fr. 1760.– ./. fr. 420.– ./. fr. 335.– +
fr. 400.–) e di fr. 1710.– dopo di allora (fr. 1920.– ./. fr. 300.– ./. fr.
310.– + fr. 400.–).
Secondo
gli stessi criteri, il fabbisogno in denaro di M__________ va fissato in fr.
1335.– mensili fino al 30 giugno 2002, ovvero fino alla nascita del fratello A__________
(fr. 1850.– ./. fr. 660.– ./. fr. 335.– + fr. 480.–), in fr. 1215.– mensili dal
1° luglio 2002 al 31 agosto 2006 (fr. 1580.– ./. fr. 540.– ./. fr. 305.– + fr.
480.–) e in fr. 1355.– nel seguito (fr. 1540.– ./. fr. 360.– ./. fr. 305.– +
fr. 480.–).
Il
fabbisogno in denaro di A__________ va stabilito per converso in fr. 1095.– mensili
fino al 31 maggio 2008 (fr. 1580.– ./. fr. 540.– ./. fr. 305.– + fr. 360.–) e
in fr. 1235.– da allora in poi (fr. 1540.– ./. fr. 360.– ./. fr. 305.– + fr.
360.–).
9. Il
Pretore ha fissato il contributo di mantenimento a favore dell'istante anche
dopo la maggiore età, fino al termine degli studi o della formazione
professionale. L'appellante insorge, sottolineando la necessità di considerare
il fabbisogno di lui e quello degli altri suoi figli a quel momento (appello,
pag. 6 nel mezzo e pag. 7 in alto). La censura va accolta, ma per altri motivi.
Quando il primo giudice ha statuito AO 1 aveva 8 anni. Oggi ne ha quasi 12. Non
era e non è pertanto possibile formulare pronostici attendibili circa
successive scelte scolastiche o professionali. Fissare un contributo preventivo
in circostanze del genere non è ammissibile. AO 1 va rinviata a far valere le
sue eventuali pretese dopo la maggiore età a norma dell'art. 277 cpv. 2 CC.
10. Quanto
alla decorrenza del contributo, il primo giudice ha stabilito la data
dell'ottobre 2002, l'istante medesima avendo chiesto ciò nel proprio memoriale
conclusivo (mentre nell'istanza aveva postulato la modifica a valere
dall'ottobre del 2000). Stando al Pretore, la rinuncia di lei a contributi nel
periodo intercorso dall'ottobre 2000 all'ottobre 2002 era “presumibilmente
dettata dalle circostanze specifiche del caso”, ovvero dalla constatazione che
tra il settembre e il novembre del 2000 il convenuto aveva percepito solo fr.
2165.– mensili come indennità di disoccupazione, mentre la madre della bambina
aveva ricevuto prestazioni dell'assistenza sociale “anche in considerazione del
fatto che non le veniva più versato alcun contributo di mantenimento”. In
simili condizioni il Pretore ha reputato di non intervenire d'ufficio, il principio
inquisitorio applicandosi solo in presenza di una rinuncia da parte della
figlia manifestamente sproporzionata (sentenza impugnata, pag. 13 in basso e 14
in alto).
Se non
che, un figlio minorenne senza risorse, il quale rinunci senza spiegazioni a
due anni di contributi alimentari, compie –appunto – una scelta manifestamente
sproporzionata. Quanto alla giustificazione addotta dal Pretore, mal si
comprende come mai la figlia avrebbe dovuto rinunciare a contributi solo perché
nel lasso di tre mesi il padre ha riscosso indennità di disoccupazione, per
tacere del fatto che in quel periodo il genitore ha percepito anche salari
dalla __________. Inoltre il convenuto non si è opposto al versamento di
contributi almeno dal marzo 2001 in poi (conclusioni del 5 novembre 2002, pag.
2 in alto). Per di più, le prestazioni assistenziali erogate alla madre
dell'istante erano destinate a lei medesima, non all'istante (documenti
richiamati VII: decisioni 30 gennaio 2001 e 9 marzo 2001 dell'Ufficio del
sostegno sociale e dell'inserimento). Dandosi premesse del genere, il Pretore
doveva intervenire senza indugio. E siccome la modifica dei contributi di
mantenimento può essere chiesta anche per l'anno che precede l'introduzione
della causa (Hegnauer in:
Grundriss des Kindesrechts, op. cit., pag. 165 n. 21.29), il primo giudice
avrebbe dovuto statuire sul contributo in favore dell'istante sin dal 1° novembre
2000, non solo dall'ottobre del 2002.
11. L'appellante
insta altresì per una riforma del dispositivo della sentenza impugnata inerente
al riparto delle spese straordinarie destinate alla figlia (appello, pag. 2 nel
mezzo). Se non che, egli omette completamente di motivare la richiesta, la
quale si rivela così irricevibile già di primo acchito.
12. In
definitiva, il contributo di mantenimento per l'istante va fissato come segue:
Periodo
dal 1° novembre 2000 al 28 febbraio 2001
reddito del
padre (assegni familiari compresi) fr. 4250.—
fabbisogno
minimo dei coniugi fr. 2900.—
fabbisogno
in denaro della figlia AO 1 fr. 1405.—
fabbisogno
in denaro della figlia M__________ fr. 1335.—
fr.
5640.— mensili
ammanco fr.
1390.— mensili
Il padre può
conservare per sé (fabbisogno minimo) fr. 2900.— mensili.
Il reddito
del convenuto essendo insufficiente per coprire il fabbisogno di tutti i figli,
i contributi alimentari vanno ridotti in proporzione (tutti i minorenni dovendo essere trattati in modo paritario:
sentenza del Tribunale federale 5C.127/2003 del 15 ottobre 2003). Ne
risulta quanto segue:
disponibilità
del padre:
fr.
4250.– (reddito) ./. fr. 2900.– (fabbisogno minimo) = fr. 1350.— mensili
somme
necessarie ai figli fr. 2740.—
mensili
contributo
per AO 1: fr. 1405.– x (1350 : 2740) = fr. 692.25 mensili,
arrotondati
Considerandi
a fr.
690.
— mensili.
Periodo
dal 1° marzo 2001 al 30 giugno 2002
reddito del
padre (compresi gli assegni familiari) fr. 4600.—
fabbisogno
minimo dei coniugi fr. 2900.—
fabbisogno
in denaro della figlia AO 1 fr. 1405.—
fabbisogno
in denaro della figlia M__________ fr. 1335.—
fr.
5640.
— mensili
ammanco fr.
1040.
— mensili
Il padre può
conservare per sé (fabbisogno minimo) fr. 2900.— mensili,
disponibilità
del padre:
fr.
4600.
– (reddito) ./. fr. 2900.– (fabbisogno minimo) = fr. 1700.— mensili
somme
necessarie ai figli fr. 2740.—
mensili
contributo
per AO 1: fr. 1405.– x (1700 : 2740) = fr. 871.70 mensili,
arrotondati
a fr.
870.
— mensili.
Periodo
dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2002
reddito del
padre (compresi gli assegni familiari) fr. 4600.—
fabbisogno
minimo dei coniugi fr. 2540.—
fabbisogno in
denaro della figlia AO 1 fr. 1405.—
fabbisogno
in denaro della figlia M__________ fr. 1215.—
fabbisogno
in denaro del figlio A__________ fr. 1095.—
fr.
6255.
— mensili
ammanco fr.
1655.
— mensili
Il padre può
conservare per sé (fabbisogno minimo) fr. 2540.— mensili,
disponibilità
del padre:
fr.
4600.
– (reddito) ./. fr. 2540.– (fabbisogno minimo) = fr. 2060.— mensili
somme
necessarie ai figli fr. 3715.—
mensili
contributo
per AO 1: fr. 1405.– x (2060 : 3715) = fr. 779.10 mensili,
arrotondati a fr.
780.
— mensili.
Periodo
dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003
reddito del
padre (compresi gli assegni familiari) fr. 4750.—
fabbisogno
minimo dei coniugi fr. 2580.—
fabbisogno
in denaro della figlia AO 1 fr. 1405.—
fabbisogno
in denaro della figlia M__________ fr. 1215.—
fabbisogno
in denaro del figlio A__________ fr. 1095.—
fr.
6295.
— mensili
ammanco fr.
1545.
— mensili
Il padre può
conservare per sé (fabbisogno minimo) fr. 2580.— mensili,
disponibilità
del padre:
fr.
4750.
– (reddito) ./. fr. 2580.– (fabbisogno minimo) = fr. 2170.— mensili
somme
necessarie ai figli fr. 3715.—
mensili
contributo
per AO 1: fr. 1405.– x (2170 : 3715) = fr. 820.70 mensili,
arrotondati a fr.
820.
— mensili.
Periodo
dal 1° gennaio 2004 al 30 giugno 2004
reddito del
padre (compresi gli assegni familiari) fr. 4750.—
fabbisogno
minimo dei coniugi fr. 2680.—
fabbisogno
in denaro della figlia AO 1 fr. 1405.—
fabbisogno
in denaro della figlia M__________ fr. 1215.—
fabbisogno
in denaro del figlio A__________ fr. 1095.—
fr.
6395.
— mensili
ammanco fr.
1645.
— mensili
Il padre può
conservare per sé (fabbisogno minimo) fr. 2680.— mensili,
disponibilità
del padre:
fr.
4750.
– (reddito) ./. fr. 2680.– (fabbisogno minimo) = fr. 2070.— mensili
somme
necessarie ai figli fr. 3715.—
mensili
contributo
per AO 1: fr. 1405.– x (2070 : 3715) = fr. 782.85 mensili,
arrotondati a fr.
785.
— mensili.
Periodo
dal 1° luglio 2004 al 31 dicembre 2004
reddito del
padre (compresi gli assegni familiari) fr. 4485.—
fabbisogno
minimo dei coniugi fr. 2680.—
fabbisogno
in denaro della figlia AO 1 fr. 1405.—
fabbisogno
in denaro della figlia M__________ fr. 1215.—
fabbisogno
in denaro del figlio A__________ fr. 1095.—
fr.
6395.
— mensili
ammanco fr.
1910.
— mensili
Il padre può
conservare per sé (fabbisogno minimo) fr. 2680.— mensili,
disponibilità
del padre:
fr.
4485.
– (reddito) ./. fr. 2680.– (fabbisogno minimo) = fr. 1805.— mensili
somme
necessarie ai figli fr. 3715.—
mensili
contributo
per AO 1: fr. 1405.– x (1805 : 3715) = fr. 682.65 mensili,
arrotondati a fr.
685.
— mensili.
Periodo
dal 1° gennaio 2005 al 30 aprile 2006
reddito del
padre (compresi gli assegni familiari) fr. 4100.—
fabbisogno
minimo dei coniugi fr. 2660.—
fabbisogno
in denaro della figlia AO 1 fr. 1405.—
fabbisogno
in denaro della figlia M__________ fr. 1215.—
fabbisogno
in denaro del figlio A__________ fr. 1095.—
fr.
6375.
— mensili
ammanco fr.
2275.
— mensili
Il padre può
conservare per sé (fabbisogno minimo) fr. 2660.— mensili,
disponibilità
del padre:
fr.
4100.
– (reddito) ./. fr. 2660.– (fabbisogno minimo) = fr. 1440.— mensili
somme
necessarie ai figli fr. 3715.—
mensili
contributo
per AO 1: fr. 1405.– x (1440 : 3715) = fr. 544.60 mensili,
arrotondati a fr.
545.
— mensili.
Periodo
dal 1° maggio 2006 al 30 giugno 2006
reddito del
padre (compresi gli assegni familiari) fr. 4865.—
fabbisogno
minimo dei coniugi fr. 2660.—
fabbisogno
in denaro della figlia AO 1 fr. 1405.—
fabbisogno
in denaro della figlia M__________ fr. 1215.—
fabbisogno
in denaro del figlio A__________ fr. 1095.—
fr.
6375.
— mensili
ammanco fr.
1510.
— mensili
Il padre può
conservare per sé (fabbisogno minimo) fr. 2660.— mensili,
disponibilità
del padre:
fr.
4865.
– (reddito) ./. fr. 2660.– (fabbisogno minimo) = fr. 2205.— mensili
somme
necessarie ai figli fr. 3715.—
mensili
contributo
per AO 1: fr. 1405.– x (2205 : 3715) = fr. 833.90 mensili,
arrotondati
a fr. 835.—
mensili.
Periodo
dal 1° luglio 2006 al 31 agosto 2006
reddito del
padre (compresi gli assegni familiari) fr. 4865.—
fabbisogno
minimo dei coniugi fr. 2660.—
fabbisogno
in denaro della figlia AO 1 fr. 1710.—
fabbisogno
in denaro della figlia M__________ fr. 1215.—
fabbisogno
in denaro del figlio A__________ fr. 1095.—
fr.
6680.
— mensili
ammanco fr.
1815.
— mensili
Il padre può
conservare per sé (fabbisogno minimo) fr. 2660.— mensili,
disponibilità
del padre:
fr.
4865.
– (reddito) ./. fr. 2660.– (fabbisogno minimo) = fr. 2205.— mensili
somme
necessarie ai figli fr. 4020.—
mensili
contributo
per AO 1: fr. 1710.– x (2205 : 4020) = fr. 937.95 mensili,
arrotondati
a fr. 940.—
mensili.
Periodo
dal 1° settembre 2006 al 31 maggio 2008
reddito del
padre (compresi gli assegni familiari) fr. 4865.—
fabbisogno
minimo dei coniugi fr. 2660.—
fabbisogno
in denaro della figlia AO 1 fr. 1710.—
fabbisogno
in denaro della figlia M__________ fr. 1355.—
fabbisogno
in denaro del figlio A__________ fr. 1095.—
fr.
6820.
— mensili
ammanco fr.
1955.
— mensili
Il padre può
conservare per sé (fabbisogno minimo) fr. 2660.— mensili,
disponibilità
del padre:
fr.
4865.
– (reddito) ./. fr. 2660.– (fabbisogno minimo) = fr. 2205.— mensili
somme
necessarie ai figli fr. 4160.—
mensili
contributo
per AO 1: fr. 1710.– x (2205 : 4160) = fr. 906.40 mensili,
arrotondati
a fr. 905.—
mensili.
Periodo
dal 1° giugno 2008 al 31 luglio 2012
reddito del
padre (compresi gli assegni familiari) fr. 4865.—
fabbisogno
minimo dei coniugi fr. 2660.—
fabbisogno
in denaro della figlia AO 1 fr. 1710.—
fabbisogno
in denaro della figlia M__________ fr. 1355.—
fabbisogno
in denaro del figlio A__________ fr. 1235.—
fr.
6960.
— mensili
ammanco fr.
2095.
— mensili
Il padre può
conservare per sé (fabbisogno minimo) fr. 2660.— mensili,
disponibilità
del padre:
fr.
4865.
– (reddito) ./. fr. 2660.– (fabbisogno minimo) = fr. 2205.— mensili
somme
necessarie ai figli fr. 4300.—
mensili
contributo
per AO 1: fr. 1710.– x (2205 : 4300) = fr. 876.85 mensili,
arrotondati
a fr.
875.
— mensili.
13.
Secondo
l'art. 289 cpv. 2 CC l'ente pubblico è surrogato per legge, quando si assume il
mantenimento di un minorenne, nei diritti pecuniari del figlio verso il padre e
la madre. Per quanto concerne il periodo durante il quale è stato mantenuto
dall'ente pubblico, quindi, il minorenne non è più legittimato a promuovere
azione di mantenimento (Hegnauer
in: Berner Kommentar, op. cit., n. 87 ad art. 289 CC), salvo che il contributo
alimentare non sia interamente coperto dagli anticipi statali o dagli eventuali
versamenti eseguiti dal debitore (DTF 123 III 163 consid. 4b), nel qual caso
l'attore è legittimato a chiedere la differenza tra il contributo e quanto già
versatogli dall'ente pubblico o dal debitore (Breitschmid
in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 10 ad art. 289 CC). Dagli
atti si deduce che in concreto l'istante ha incassato dal Cantone, fra il 1°
ottobre 2000 e il 31 dicembre 2000, fr. 523.80 mensili (documenti richiamati
IV: lettera 22 novembre 2000 e decisione 22 novembre 2000 dell'Ufficio del
sostegno sociale e dell'inserimento; v. anche doc. V e W). Il contributo dovuto
dal convenuto per tale periodo ammonta così a fr. 690.– mensili (assegno
familiare compreso; sopra, consid. 12). Dedotto l'assegno familiare di fr.
183.
– mensili, che il convenuto ha già corrisposto (doc. 1), risulta un importo
di fr. 507.– mensili, inferiore a quello avanzato dall'ente pubblico. Ne consegue
che per il lasso di tempo intercorso dall'ottobre al dicembre del 2000 (compresi)
l'istante non è legittimata a postulare alcunché.
14.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2
CPC). L'appellante ottiene un'apprezzabile riduzione dei contributi alimentari,
i quali decorrono però dal 1° novembre 2000 (e non dal 1° ottobre 2002).
D'altro lato egli si vede limitare l'obbligo contributivo alla maggiore età
della figlia. Appare quindi equo, nel complesso, che sopporti due settimi dei
costi e che la controparte gli versi un'indennità ridotta per ripetibili.
Quanto agli oneri processuali di prima sede, il Pretore ha rinunciato a
riscuotere spese e ha compensato le ripetibili. Tale dispositivo, non
impugnato, può rimanere invariato.
La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante merita
accoglimento, data la situazione d'indigenza in cui egli versa (art. 3 Lag) e
il fatto che l'appello appariva dotato sin dall'inizio di esito favorevole
(art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). L'attribuzione di ripetibili renderebbe – di per
sé – la richiesta di assistenza giudiziaria priva d'oggetto. L'incasso delle
ripetibili appare tuttavia difficile, se non impossibile, ciò che giustifica di
concedere sin d'ora all'interessato il beneficio del gratuito patrocinio (DTF
122.
I 322). Per quel che è dell'istante, rappresentata da un curatore, la complessità
della causa giustificava senz'altro il mandato di patrocinio a un avvocato (I
CCA, sentenza inc. 11.2004.29 del 6 giugno 2005). L'indigenza di lei, il cui
fabbisogno in denaro rimane scoperto, è del resto pacifica e la sua resistenza
all'appello si è rivelata parzialmente legittima. Anche all'appellata si legittima
pertanto di conferire analogo beneficio.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così
riformato:
L'istanza è
parzialmente accolta, nel senso che AP 1 è tenuto a versare a __________,
anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributo alimentari per
la figlia AO 1:
fr. 690.–
mensili (assegni familiari compresi)
dal
1° gennaio 2001 al 28 febbraio 2001,
fr. 870.–
mensili (assegni familiari compresi)
dal
1° marzo 2001 al 30 giugno 2002,
fr. 780.–
mensili (assegni familiari compresi)
dal
1° luglio 2002 al 31 dicembre 2002,
fr. 820.–
mensili (assegni familiari compresi)
dal
1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003,
fr. 785.–
mensili (assegni familiari compresi)
dal
1° gennaio 2004 al 30 giugno 2004,
fr. 685.–
mensili (assegni familiari compresi)
dal
1° luglio 2004 al 31 dicembre 2004,
fr. 545.–
mensili (assegni familiari compresi)
dal
1° gennaio 2005 al 30 aprile 2006,
fr. 835.–
mensili (assegni familiari compresi)
dal
1° maggio 2006 al 30 giugno 2006,
fr. 940.–
mensili (assegni familiari compresi)
dal
1° luglio 2006 al 31 agosto 2006,
fr. 905.–
mensili (assegni familiari compresi)
dal
1° settembre 2006 al 31 maggio 2008 e
fr. 875.–
mensili (assegni familiari compresi)
dal
1° giugno 2008 al 31 luglio 2012.
Il
lemma del dispositivo n. 1 rimane invariato.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri
di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 600.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 650.–
sono
posti per due settimi a carico dell'appellante e per il resto a carico della controparte,
che rifonderà a AP 1 fr. 700.– per ripetibili ridotte.
III. AP 1 è
ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell'avv.
RA 1.
IV. AO 1 è ammessa
al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________.
V. Intimazione:
– ;
–
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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