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Decisione

11.2002.141

Contributo di mantenimneto per il figlio: modifica di convenzione sui contributi alimentari.

14 giugno 2006Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi sociali di circa fr. 450.– mensili (opuscolo UNIA, riassun­to

condizioni contrattuali 2006, tecnica della costruzione, pag. 3 in basso), lo

stipendio netto mensile ammonta a fr. 4315.–, cui si cumulano gli assegni

familiari, per un totale in concreto di fr. 4865.–.

7. L'appellante

contesta anche il proprio fabbisogno minimo di coppia, calcolato dal Pretore in

fr. 2738.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1550.–, pigione fr.

940.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 28.–, premio della cassa

malati fr.120.–, assicurazione RC dell'automobile, imposta di circolazione e casco

totale fr. 100.–). Afferma che esso va portato a fr. 3315.95 mensili (appello,

pag. 5 in basso). Le diverse censure vanno esaminate singolarmente.

a) Per

quanto attiene all'alloggio, l'appellante ritiene che la quo­ta da inserire nel

fabbisogno in denaro dei figli A__________ e M__________ ammonti, sulla scorta

della raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo, al 19.03%. Di conseguenza il costo dell'alloggio

da inserire nel fabbisogno minimo di coppia sarebbe di fr. 1225.30 e non di fr.

940.– mensili. In realtà vanno distinti due periodi: fino al giugno 2002,

quando M__________ era figlia unica, e dal 1° luglio 2002, dopo la nascita di A__________.

Seguendo le raccomandazioni predette – cui, come detto, questa Camera si ispira

da almeno un ventennio – la quota per l'alloggio compresa nel fabbisogno in

denaro di un figlio corrisponde a un terzo della locazione pagata dal genitore

(o dai genitori) e quella di due figli a sette dodicesimi (Empfehlungen

zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000,

pag. 13 in alto).

In

concreto la locazione pagata dall'appellante risulta di fr. 1440.– mensili

(doc. 16). Fino al 30 giugno 2002 la quota da inserire nel fabbisogno in denaro

di M__________ ammonta perciò a fr. 480.–, onde una differenza da inserire nel

fabbisogno minimo di coppia di fr. 960.– mensili. Dal luglio del 2002 la quo­ta

d'alloggio dei figli passa a fr. 840.– complessivi, sicché nel fabbisogno

minimo di coppia vanno computati fr. 600.– mensili. La censura dell'appellante

si rivela quindi infondata e il calcolo del Pretore va anzi corretto in forza

del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto filiazione. Il

Pretore ha ridotto invero il fabbisogno in denaro di AO 1, M__________ e A__________

del 18%, vista la difficile situazione finanziaria del padre (sentenza

impugnata, pag. 8 in alto, pag. 10 in basso e pag. 12 in basso). A torto. È

vero che un contributo di mantenimento va stabilito anche in relazione alle

capacità finanziarie dei genitori, ma ciò non significa che un giusto

fabbisogno vada decurtato solo perché i genitori non sono in grado di fornirlo.

L'ammontare di un fabbisogno adeguato dev'essere riconosciuto per intero. Nel

caso in cui i redditi delle parti non bastino ad assicurarlo, si accerterà in

che misura esso rimane scoperto (Empfehlungen zur Bemessung von

Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 16 nel

mezzo; I CCA, sentenza inc. 11.2002.60 del 9 settembre 2002, menzionata nel

Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24, pag. 11), ogni genitore avendo il

diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo.

Dall'istruttoria

in appello è emerso che il 1° aprile 2005 l'appellante si è trasferito, insieme

con la moglie e i figli M__________ e A__________, in un altro appartamento di

quattro locali ad __________, il cui costo ammonta a fr. 1600.– mensili. Egli

non pretende tuttavia che la precedente sistemazione (di tre locali e mezzo)

fosse inadeguata. Per di più, dato il mercato dell'alloggio nella regione, egli

avrebbe potuto reperire un'abitazione dignitosa a una pigione più consona alle

sue possibilità. Data la sua precaria situazione finanziaria, tale scelta pre­giudica

per finire il mantenimento della figlia AO 1 e non può essere considerata.

b) L'appellante

afferma che nel fabbisogno minimo di coppia il Pretore ha trascurato la cassa

malati della moglie, di modo che il premio complessivo mensile ammonta a fr.

240.–, non a fr. 120.– (appello, pag. 5 in alto). La doglianza è fondata.

L'appellante è sposato e la moglie ha il dovere di assisterlo, a titolo sussidiario

nell'adempimento dei suoi obblighi alimentari verso la figlia avuta prima del

matrimonio (art. 159 cpv. 3 e 278 cpv. 2 CC; cfr. SJ 114/1992 pag. 133 consid.

3e/aa con riferimenti), al punto da poter essere tenuta – dandosene gli estremi

– a estendere o a riprendere un'attività lucrativa (DTF 127 III 72 consid. 3

con richiami). Ai fini del presente giudizio non si può quindi prescindere dal

considerare anche la posizione della moglie (analogamente: I CCA, sentenza inc.

11.2005.12 dell'8 settembre 2005, consid. 6b). Dagli atti si desume che nel

2002 il premio della cassa malati obbligatoria ammontava a fr 212.– mensili per

l'appellante e a fr. 221.– per la moglie (doc. 5), dai quali si deve dedurre il

sussidio cantonale (fr. 115.15 per coniuge). Date le difficili condizioni

economiche, non può considerarsi invece il premio dell'assicurazione

complementare (RDAT I-1999 n. 59 pag. 204). Nel fabbisogno minimo della coppia

per il 2002 va dunque inserito un premio di cassa malati arrotondato a fr.

200.– mensili. Merita riconoscimento anche la franchigia di fr. 400.–

annui per ciascun coniuge (I CCA, sentenza inc. 11.1999.126 del 13 agosto 2003

consid. 8c), onde un disborso medio di fr. 65.– mensili (doc. 5). La richiesta

di aumentare il fabbisogno minimo del “10% del premio di cassa malati”

(appello, pag. 5) non è invece sostanziata, sicché al riguardo l'appello va

dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

Dopo

il 2002 emerge dall'istruttoria di appello che il convenu­to ha versato per sé

e la moglie premi di cassa malati obbligatoria, dedotti i sussidi cantonali, di

circa fr. 260.– mensili nel 2003, di circa

fr. 345.– mensili nel 2004 e di circa fr. 360.– mensili nel 2005 (doc. 3

di appello). Quanto alla franchigia, il convenuto ha versato circa fr. 700.–

nel 2004 e fr. 300.– nel 2005 (doc. 4 di appello). Per quel che concerne la

franchigia del 2003, l'appellante si è limitato a produrre un foglio da lui

dattiloscritto, dal quale nemmeno si riesce a desumere quale sia l'importo

relativo (doc. 4 di appello). Al riguardo si giustifica quindi di riconoscere

la franchigia legale in vigore a quel momento, ovvero fr. 230.– annui sia per

il convenuto sia per la moglie (art. 103 cpv. 1 e 2 OAMal).

c) L'appellante

sostiene altresì che il Pretore ha dimenticato di inserire nel fabbisogno di

coppia il premio dell'assicurazione per la mobilia domestica (fr. 28.– mensili:

appello, pag. 5 in alto). La censura è infondata, nel calcolo del fabbisogno minimo

il primo giudice avendo considerato anche tale spesa (sentenza impugnata, pag.

10 in basso e pag. 12 nel mezzo).

d) L'appellante

chiede dipoi che nel suo fabbisogno minimo siano inclusi gli oneri d'imposta

(appello, pag. 5 a metà). Egli contesta il rinvio del Pretore alla sentenza

pubblicata in DTF 126 III 356, la quale a suo avviso si riferisce al caso in

cui il reddito non copra il fabbisogno famigliare, ciò che non si verifica in

concreto. L'argomentazione non è seria. Come ha spiegato il primo giudice, le

imposte non vanno considerate nel fabbisogno minimo del debitore allorché questi

non è in grado, come nella fattispecie (consid. 12), di far fronte interamente

ai suoi obblighi di mantenimento. Non avrebbe senso, infatti, diminuire un

contributo alimentare in favore del figlio dell'importo dovuto allo Stato per

le imposte se poi lo Stato sarà chiamato a sovvenzionare l'ammanco del figlio.

e) L'appellante

chiede che il fabbisogno di coppia sia maggiorato del 20% per finanziare

l'esercizio del diritto di visita, per non costringerlo ad adire il tribunale

ogni volta che lui o la moglie dovessero affrontare spese straordinarie in

favore di AO 1 e per coprire i futuri aumenti dei premi della cassa malati

(appello, pag. 4 nel mezzo e pag. 5 in alto). Se non che, la pretesa è nuova e,

come tale, irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).

f) Secondo

l'appellante il Pretore avrebbe calcolato a torto il fabbisogno minimo per un

intero decennio, mentre “neppure chi si vede pignorato il salario è messo in

una siffatta situazione per più di dodici mesi” (appello, pag. 4 a metà). La

censura è ai limiti del pretesto. Dandosi mutamenti apprezzabili nella

situazione dell'una o dell'altra parte dopo l'emanazione del giudizio

appellato, invero, i contributi di mantenimento potranno sempre essere adattati

dal Pretore alle nuove circostanze (art. 286 cpv. 2 CC).

g) Riassumendo,

dal 1° novembre 2000 al 30 giugno 2002 il fabbisogno minimo del convenuto e

della moglie risulta di fr. 2900.– mensili (minimo esistenziale del

diritto esecutivo fr. 1550.–, locazione fr. 960.–, premi della cassa

malati fr. 200.–, franchigia fr. 65.–, assicurazione mobilia domestica

fr. 28.–, spese d'automobile fr. 100.–), dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

di fr. 2540.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1550.–,

locazione fr. 600.–, premi della cassa malati fr. 200.–, franchigia fr. 65.–,

assicurazione mobilia domestica fr. 28.–, spese d'automobile fr. 100.–), nel

2003 di fr. 2580.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.

1550.–, locazione fr. 600.–, premi della cassa malati fr. 260.–, franchigia fr.

40.–, assicurazione mobilia domestica fr. 28.–,spese d'automobile fr. 100.–),

nel 2004 di fr. 2680.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo

fr. 1550.–, locazione fr. 600.–, premi della cassa malati fr. 345.–, franchigia

fr. 60.–, assicurazione mobilia domestica fr. 28.–, spese d'automobile fr.

100.–) e dal 2005 in poi di fr. 2660.– mensili (minimo esistenziale del

diritto esecutivo fr. 1550.–, locazione fr. 600.–, premi della cassa

malati fr. 360.–, franchigia fr. 25.–, assicurazione mobilia domestica fr.

28.–, spese d'automobile fr. 100.–).

8. Il

Pretore ha valutato il fabbisogno in denaro dei minorenni sulla base della nota

tabella pubblicata dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo (edizione 2000), riducendoli di circa il 18%

per la precaria situazione economica del convenuto (sentenza impugnata, pag. 8

in alto, pag. 10 in basso e 12 in basso). Egli ha determinato così il fabbisogno

in denaro di AO 1 in fr. 1100.– mensili (fr. 1320.– dopo il compimento del 13°

anno d'età), quello di M__________ in fr. 853.– mensili (fr. 968.– dai 7 anni)

e quello di A__________ come quello di M__________. L'appellante reputa

insufficiente la decurtazione del 18%, ma a torto. Questa Camera ha già avuto

modo di spiegare che le raccomandazioni diramate dall'Ufficio della gioventù e

dell'orien­tamento professionale del Canton Zurigo dal 2000 in poi sono

calibrate ormai al costo delle economie domestiche su scala nazionale,

per di più in base a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre

quarti delle economie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito

coniugale superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni (Empfehlungen

zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 10 in basso).

I fabbisogni riportati corrispondono, dunque, a quelli di ragazzi appartenenti

a famiglie di ceto relativamente modesto (op. cit., pag. 11 in alto).

Diminuzioni per rapporto alle cifre indicate nella tabella sono possibili, ma

devono giustificarsi alla luce delle circostanze concrete (ad esempio perché il

ragazzo fruisce di vitto e alloggio a condizioni particolarmente favorevoli:

op. cit., pag. 12 lett. C). Il fabbisogno in denaro del figlio non si decurta,

come detto (sopra, consid. 7a), nemmeno ove i genitori non siano economicamente

in grado di assicurarlo: in tale ipotesi ci si limita ad accertare in che

misura tale fabbisogno rimanga scoperto.

Ora,

l'edizione 2000 delle citate raccomandazioni, applicabile al momento in cui ha

statuito il Pretore, prevedeva per un figlio tra i 7 e i 12 anni un fabbisogno

in denaro di fr. 1760.–, compresi fr. 335.– per l'alloggio e fr. 420.– per cura

e educazione, aumentati dal tredicesimo anno a fr. 1920.– mensili, di cui fr.

310.– per l'alloggio e fr. 300.– per cura e educazione. Il contributo per AO 1

andava quindi fissato sulla scorta di tali cifre, tenendo conto del costo

effettivo dell'alloggio (fr. 400.–, pari a un terzo della locazione effettiva:

doc. Q; sopra, consid. 7a). Considerato che cura e educazione sono fornite in

natura dalla madre (fr. 420.– mensili fino al 30 giugno 2006 e di fr. 300.–

mensili in seguito), il fabbisogno in denaro di AO 1 risulta di fr. 1405.–

mensili fino al 30 giugno 2006 (fr. 1760.– ./. fr. 420.– ./. fr. 335.– +

fr. 400.–) e di fr. 1710.– dopo di allora (fr. 1920.– ./. fr. 300.– ./. fr.

310.– + fr. 400.–).

Secondo

gli stessi criteri, il fabbisogno in denaro di M__________ va fissato in fr.

1335.– mensili fino al 30 giugno 2002, ovvero fino alla nascita del fratello A__________

(fr. 1850.– ./. fr. 660.– ./. fr. 335.– + fr. 480.–), in fr. 1215.– mensili dal

1° luglio 2002 al 31 agosto 2006 (fr. 1580.– ./. fr. 540.– ./. fr. 305.– + fr.

480.–) e in fr. 1355.– nel seguito (fr. 1540.– ./. fr. 360.– ./. fr. 305.– +

fr. 480.–).

Il

fabbisogno in denaro di A__________ va stabilito per converso in fr. 1095.– mensili

fino al 31 maggio 2008 (fr. 1580.– ./. fr. 540.– ./. fr. 305.– + fr. 360.–) e

in fr. 1235.– da allora in poi (fr. 1540.– ./. fr. 360.– ./. fr. 305.– + fr.

360.–).

9. Il

Pretore ha fissato il contributo di mantenimento a favore dell'istante anche

dopo la maggiore età, fino al termine degli studi o della formazione

professionale. L'appellante insorge, sottolineando la necessità di considerare

il fabbisogno di lui e quello degli altri suoi figli a quel momento (appello,

pag. 6 nel mezzo e pag. 7 in alto). La censura va accolta, ma per altri motivi.

Quando il primo giudice ha statuito AO 1 aveva 8 anni. Oggi ne ha quasi 12. Non

era e non è pertanto possibile formulare pronostici attendibili circa

successive scelte scolastiche o professionali. Fissare un contributo preventivo

in circostanze del genere non è ammissibile. AO 1 va rinviata a far valere le

sue eventuali pretese dopo la maggiore età a norma dell'art. 277 cpv. 2 CC.

10. Quanto

alla decorrenza del contributo, il primo giudice ha stabilito la data

dell'ottobre 2002, l'istante medesima avendo chiesto ciò nel proprio memoriale

conclusivo (mentre nell'istanza aveva postulato la modifica a valere

dall'ottobre del 2000). Stando al Pretore, la rinuncia di lei a contributi nel

periodo intercorso dall'ottobre 2000 all'ottobre 2002 era “presumibilmente

dettata dalle circostanze specifiche del caso”, ovvero dalla constatazione che

tra il settembre e il novembre del 2000 il convenuto aveva percepito solo fr.

2165.– mensili come indennità di disoccupa­zione, mentre la madre della bambina

aveva ricevuto prestazioni dell'assistenza sociale “anche in considerazione del

fatto che non le veniva più versato alcun contributo di mantenimento”. In

simili condizioni il Pretore ha reputato di non intervenire d'ufficio, il principio

inquisitorio applicandosi solo in presenza di una rinuncia da parte della

figlia manifestamente sproporzionata (sentenza impugnata, pag. 13 in basso e 14

in alto).

Se non

che, un figlio minorenne senza risorse, il quale rinunci senza spiegazioni a

due anni di contributi alimentari, compie –appunto – una scelta manifestamente

sproporzionata. Quanto alla giustificazione addotta dal Pretore, mal si

comprende come mai la figlia avrebbe dovuto rinunciare a contributi solo perché

nel lasso di tre mesi il padre ha riscosso indennità di disoccupa­zione, per

tacere del fatto che in quel periodo il genitore ha percepito anche salari

dalla __________. Inoltre il convenuto non si è opposto al versamento di

contributi almeno dal marzo 2001 in poi (conclusioni del 5 novembre 2002, pag.

2 in alto). Per di più, le prestazioni assistenziali erogate alla madre

dell'istante erano destinate a lei medesima, non all'istante (documenti

richiamati VII: decisioni 30 gennaio 2001 e 9 marzo 2001 dell'Ufficio del

sostegno socia­le e dell'inserimento). Dandosi premesse del genere, il Pretore

doveva intervenire senza indugio. E siccome la modifica dei contributi di

mantenimento può essere chiesta anche per l'anno che precede l'introduzione

della causa (Hegnauer in:

Grundriss des Kindesrechts, op. cit., pag. 165 n. 21.29), il primo giudice

avrebbe dovuto statuire sul contributo in favore dell'istante sin dal 1° novembre

2000, non solo dall'ottobre del 2002.

11. L'appellante

insta altresì per una riforma del dispositivo della sentenza impugnata inerente

al riparto delle spese straordinarie destinate alla figlia (appello, pag. 2 nel

mezzo). Se non che, egli omette completamente di motivare la richiesta, la

quale si rivela così irricevibile già di primo acchito.

12. In

definitiva, il contributo di mantenimento per l'istante va fissato come segue:

Periodo

dal 1° novembre 2000 al 28 febbraio 2001

reddito del

padre (assegni familiari compresi) fr. 4250.—

fabbisogno

minimo dei coniugi fr. 2900.—

fabbisogno

in denaro della figlia AO 1 fr. 1405.—

fabbisogno

in denaro della figlia M__________ fr. 1335.—

fr.

5640.— mensili

ammanco fr.

1390.— mensili

Il padre può

conservare per sé (fabbisogno minimo) fr. 2900.— mensili.

Il reddito

del convenuto essendo insufficiente per coprire il fabbisogno di tutti i figli,

i contributi alimentari vanno ridotti in proporzione (tutti i minorenni dovendo essere trattati in modo paritario:

sentenza del Tribunale federale 5C.127/2003 del 15 ottobre 2003). Ne

risulta quanto segue:

disponibilità

del padre:

fr.

4250.– (reddito) ./. fr. 2900.– (fabbisogno minimo) = fr. 1350.— mensili

somme

necessarie ai figli fr. 2740.—

mensili

contributo

per AO 1: fr. 1405.– x (1350 : 2740) = fr. 692.25 mensili,

arrotondati

Considerandi

a fr.

690.

— mensili.

Periodo

dal 1° marzo 2001 al 30 giugno 2002

reddito del

padre (compresi gli assegni familiari) fr. 4600.—

fabbisogno

minimo dei coniugi fr. 2900.—

fabbisogno

in denaro della figlia AO 1 fr. 1405.—

fabbisogno

in denaro della figlia M__________ fr. 1335.—

fr.

5640.

— mensili

ammanco fr.

1040.

— mensili

Il padre può

conservare per sé (fabbisogno minimo) fr. 2900.— mensili,

disponibilità

del padre:

fr.

4600.

– (reddito) ./. fr. 2900.– (fabbisogno minimo) = fr. 1700.— mensili

somme

necessarie ai figli fr. 2740.—

mensili

contributo

per AO 1: fr. 1405.– x (1700 : 2740) = fr. 871.70 mensili,

arrotondati

a fr.

870.

— mensili.

Periodo

dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2002

reddito del

padre (compresi gli assegni familiari) fr. 4600.—

fabbisogno

minimo dei coniugi fr. 2540.—

fabbisogno in

denaro della figlia AO 1 fr. 1405.—

fabbisogno

in denaro della figlia M__________ fr. 1215.—

fabbisogno

in denaro del figlio A__________ fr. 1095.—

fr.

6255.

— mensili

ammanco fr.

1655.

— mensili

Il padre può

conservare per sé (fabbisogno minimo) fr. 2540.— mensili,

disponibilità

del padre:

fr.

4600.

– (reddito) ./. fr. 2540.– (fabbisogno minimo) = fr. 2060.— mensili

somme

necessarie ai figli fr. 3715.—

mensili

contributo

per AO 1: fr. 1405.– x (2060 : 3715) = fr. 779.10 mensili,

arrotondati a fr.

780.

— mensili.

Periodo

dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

reddito del

padre (compresi gli assegni familiari) fr. 4750.—

fabbisogno

minimo dei coniugi fr. 2580.—

fabbisogno

in denaro della figlia AO 1 fr. 1405.—

fabbisogno

in denaro della figlia M__________ fr. 1215.—

fabbisogno

in denaro del figlio A__________ fr. 1095.—

fr.

6295.

— mensili

ammanco fr.

1545.

— mensili

Il padre può

conservare per sé (fabbisogno minimo) fr. 2580.— mensili,

disponibilità

del padre:

fr.

4750.

– (reddito) ./. fr. 2580.– (fabbisogno minimo) = fr. 2170.— mensili

somme

necessarie ai figli fr. 3715.—

mensili

contributo

per AO 1: fr. 1405.– x (2170 : 3715) = fr. 820.70 mensili,

arrotondati a fr.

820.

— mensili.

Periodo

dal 1° gennaio 2004 al 30 giugno 2004

reddito del

padre (compresi gli assegni familiari) fr. 4750.—

fabbisogno

minimo dei coniugi fr. 2680.—

fabbisogno

in denaro della figlia AO 1 fr. 1405.—

fabbisogno

in denaro della figlia M__________ fr. 1215.—

fabbisogno

in denaro del figlio A__________ fr. 1095.—

fr.

6395.

— mensili

ammanco fr.

1645.

— mensili

Il padre può

conservare per sé (fabbisogno minimo) fr. 2680.— mensili,

disponibilità

del padre:

fr.

4750.

– (reddito) ./. fr. 2680.– (fabbisogno minimo) = fr. 2070.— mensili

somme

necessarie ai figli fr. 3715.—

mensili

contributo

per AO 1: fr. 1405.– x (2070 : 3715) = fr. 782.85 mensili,

arrotondati a fr.

785.

— mensili.

Periodo

dal 1° luglio 2004 al 31 dicembre 2004

reddito del

padre (compresi gli assegni familiari) fr. 4485.—

fabbisogno

minimo dei coniugi fr. 2680.—

fabbisogno

in denaro della figlia AO 1 fr. 1405.—

fabbisogno

in denaro della figlia M__________ fr. 1215.—

fabbisogno

in denaro del figlio A__________ fr. 1095.—

fr.

6395.

— mensili

ammanco fr.

1910.

— mensili

Il padre può

conservare per sé (fabbisogno minimo) fr. 2680.— mensili,

disponibilità

del padre:

fr.

4485.

– (reddito) ./. fr. 2680.– (fabbisogno minimo) = fr. 1805.— mensili

somme

necessarie ai figli fr. 3715.—

mensili

contributo

per AO 1: fr. 1405.– x (1805 : 3715) = fr. 682.65 mensili,

arrotondati a fr.

685.

— mensili.

Periodo

dal 1° gennaio 2005 al 30 aprile 2006

reddito del

padre (compresi gli assegni familiari) fr. 4100.—

fabbisogno

minimo dei coniugi fr. 2660.—

fabbisogno

in denaro della figlia AO 1 fr. 1405.—

fabbisogno

in denaro della figlia M__________ fr. 1215.—

fabbisogno

in denaro del figlio A__________ fr. 1095.—

fr.

6375.

— mensili

ammanco fr.

2275.

— mensili

Il padre può

conservare per sé (fabbisogno minimo) fr. 2660.— mensili,

disponibilità

del padre:

fr.

4100.

– (reddito) ./. fr. 2660.– (fabbisogno minimo) = fr. 1440.— mensili

somme

necessarie ai figli fr. 3715.—

mensili

contributo

per AO 1: fr. 1405.– x (1440 : 3715) = fr. 544.60 mensili,

arrotondati a fr.

545.

— mensili.

Periodo

dal 1° maggio 2006 al 30 giugno 2006

reddito del

padre (compresi gli assegni familiari) fr. 4865.—

fabbisogno

minimo dei coniugi fr. 2660.—

fabbisogno

in denaro della figlia AO 1 fr. 1405.—

fabbisogno

in denaro della figlia M__________ fr. 1215.—

fabbisogno

in denaro del figlio A__________ fr. 1095.—

fr.

6375.

— mensili

ammanco fr.

1510.

— mensili

Il padre può

conservare per sé (fabbisogno minimo) fr. 2660.— mensili,

disponibilità

del padre:

fr.

4865.

– (reddito) ./. fr. 2660.– (fabbisogno minimo) = fr. 2205.— mensili

somme

necessarie ai figli fr. 3715.—

mensili

contributo

per AO 1: fr. 1405.– x (2205 : 3715) = fr. 833.90 mensili,

arrotondati

a fr. 835.—

mensili.

Periodo

dal 1° luglio 2006 al 31 agosto 2006

reddito del

padre (compresi gli assegni familiari) fr. 4865.—

fabbisogno

minimo dei coniugi fr. 2660.—

fabbisogno

in denaro della figlia AO 1 fr. 1710.—

fabbisogno

in denaro della figlia M__________ fr. 1215.—

fabbisogno

in denaro del figlio A__________ fr. 1095.—

fr.

6680.

— mensili

ammanco fr.

1815.

— mensili

Il padre può

conservare per sé (fabbisogno minimo) fr. 2660.— mensili,

disponibilità

del padre:

fr.

4865.

– (reddito) ./. fr. 2660.– (fabbisogno minimo) = fr. 2205.— mensili

somme

necessarie ai figli fr. 4020.—

mensili

contributo

per AO 1: fr. 1710.– x (2205 : 4020) = fr. 937.95 mensili,

arrotondati

a fr. 940.—

mensili.

Periodo

dal 1° settembre 2006 al 31 maggio 2008

reddito del

padre (compresi gli assegni familiari) fr. 4865.—

fabbisogno

minimo dei coniugi fr. 2660.—

fabbisogno

in denaro della figlia AO 1 fr. 1710.—

fabbisogno

in denaro della figlia M__________ fr. 1355.—

fabbisogno

in denaro del figlio A__________ fr. 1095.—

fr.

6820.

— mensili

ammanco fr.

1955.

— mensili

Il padre può

conservare per sé (fabbisogno minimo) fr. 2660.— mensili,

disponibilità

del padre:

fr.

4865.

– (reddito) ./. fr. 2660.– (fabbisogno minimo) = fr. 2205.— mensili

somme

necessarie ai figli fr. 4160.—

mensili

contributo

per AO 1: fr. 1710.– x (2205 : 4160) = fr. 906.40 mensili,

arrotondati

a fr. 905.—

mensili.

Periodo

dal 1° giugno 2008 al 31 luglio 2012

reddito del

padre (compresi gli assegni familiari) fr. 4865.—

fabbisogno

minimo dei coniugi fr. 2660.—

fabbisogno

in denaro della figlia AO 1 fr. 1710.—

fabbisogno

in denaro della figlia M__________ fr. 1355.—

fabbisogno

in denaro del figlio A__________ fr. 1235.—

fr.

6960.

— mensili

ammanco fr.

2095.

— mensili

Il padre può

conservare per sé (fabbisogno minimo) fr. 2660.— mensili,

disponibilità

del padre:

fr.

4865.

– (reddito) ./. fr. 2660.– (fabbisogno minimo) = fr. 2205.— mensili

somme

necessarie ai figli fr. 4300.—

mensili

contributo

per AO 1: fr. 1710.– x (2205 : 4300) = fr. 876.85 mensili,

arrotondati

a fr.

875.

— mensili.

13.

Secondo

l'art. 289 cpv. 2 CC l'ente pubblico è surrogato per legge, quando si assume il

mantenimento di un minorenne, nei diritti pecuniari del figlio verso il padre e

la madre. Per quanto concerne il periodo durante il quale è stato mantenuto

dall'ente pubblico, quindi, il minorenne non è più legittimato a promuovere

azione di mantenimento (Hegnauer

in: Berner Kommentar, op. cit., n. 87 ad art. 289 CC), salvo che il contributo

alimentare non sia interamente coperto dagli anticipi statali o dagli eventuali

versamenti eseguiti dal debitore (DTF 123 III 163 consid. 4b), nel qual caso

l'attore è legittimato a chiedere la differenza tra il contributo e quanto già

versatogli dall'ente pubblico o dal debitore (Breitschmid

in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 10 ad art. 289 CC). Dagli

atti si deduce che in concreto l'istante ha incassato dal Cantone, fra il 1°

ottobre 2000 e il 31 dicembre 2000, fr. 523.80 mensili (documenti richiamati

IV: lettera 22 novembre 2000 e decisione 22 novembre 2000 dell'Ufficio del

sostegno sociale e dell'inserimento; v. anche doc. V e W). Il contributo dovuto

dal convenuto per tale periodo ammonta così a fr. 690.– mensili (assegno

familiare compreso; sopra, consid. 12). Dedotto l'assegno familiare di fr.

183.

– mensili, che il convenuto ha già corrisposto (doc. 1), risulta un importo

di fr. 507.– mensili, inferiore a quello avanzato dall'ente pubblico. Ne consegue

che per il lasso di tempo intercorso dall'ottobre al dicembre del 2000 (compresi)

l'istante non è legittimata a postulare alcunché.

14.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2

CPC). L'appellante ottiene un'apprezzabile riduzione dei contributi alimentari,

i quali decorrono però dal 1° novembre 2000 (e non dal 1° ottobre 2002).

D'altro lato egli si vede limitare l'obbligo contributivo alla maggiore età

della figlia. Appare quindi equo, nel complesso, che sopporti due settimi dei

costi e che la controparte gli versi un'indennità ridotta per ripetibili.

Quanto agli oneri processuali di prima sede, il Pretore ha rinunciato a

riscuotere spese e ha compensato le ripetibili. Tale dispositivo, non

impugnato, può rimanere invariato.

La

richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante merita

accoglimento, data la situazione d'indigenza in cui egli versa (art. 3 Lag) e

il fatto che l'appello appariva dotato sin dal­l'inizio di esito favorevole

(art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). L'attribuzione di ripetibili renderebbe – di per

sé – la richiesta di assistenza giudiziaria priva d'oggetto. L'incasso delle

ripetibili appare tuttavia difficile, se non impossibile, ciò che giustifica di

concedere sin d'ora all'interessato il beneficio del gratuito patrocinio (DTF

122.

I 322). Per quel che è dell'istante, rappresentata da un curatore, la complessità

della causa giustificava senz'altro il mandato di patrocinio a un avvocato (I

CCA, sentenza inc. 11.2004.29 del 6 giugno 2005). L'indigenza di lei, il cui

fabbisogno in denaro rimane scoperto, è del resto pacifica e la sua resistenza

all'appello si è rivelata parzialmente legittima. Anche all'appellata si legittima

pertanto di conferire analogo beneficio.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello

è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così

riformato:

L'istanza è

parzialmente accolta, nel senso che AP 1 è tenuto a versare a __________,

anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributo alimentari per

la figlia AO 1:

fr. 690.–

mensili (assegni familiari compresi)

dal

1° gennaio 2001 al 28 febbraio 2001,

fr. 870.–

mensili (assegni familiari compresi)

dal

1° marzo 2001 al 30 giugno 2002,

fr. 780.–

mensili (assegni familiari compresi)

dal

1° luglio 2002 al 31 dicembre 2002,

fr. 820.–

mensili (assegni familiari compresi)

dal

1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003,

fr. 785.–

mensili (assegni familiari compresi)

dal

1° gennaio 2004 al 30 giugno 2004,

fr. 685.–

mensili (assegni familiari compresi)

dal

1° luglio 2004 al 31 dicembre 2004,

fr. 545.–

mensili (assegni familiari compresi)

dal

1° gennaio 2005 al 30 aprile 2006,

fr. 835.–

mensili (assegni familiari compresi)

dal

1° maggio 2006 al 30 giugno 2006,

fr. 940.–

mensili (assegni familiari compresi)

dal

1° luglio 2006 al 31 agosto 2006,

fr. 905.–

mensili (assegni familiari compresi)

dal

1° settembre 2006 al 31 maggio 2008 e

fr. 875.–

mensili (assegni familiari compresi)

dal

1° giugno 2008 al 31 luglio 2012.

Il

lemma del dispositivo n. 1 rimane invariato.

Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Gli oneri

di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 600.–

b)

spese fr. 50.–

fr. 650.–

sono

posti per due settimi a carico dell'appellante e per il resto a carico della controparte,

che rifonderà a AP 1 fr. 700.– per ripetibili ridotte.

III. AP 1 è

ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell'avv.

RA 1.

IV. AO 1 è ammessa

al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________.

V. Intimazione:

– ;

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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